Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41449 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41449 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Marcianise il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Cipriano d’Aversa il DATA_NASCITA
NOME, nato a Aversa il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nato a Orta di Atella il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della Corte di Assise appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di NOME, per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per NOME, avvocata NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, e AVV_NOTAIO NOME
COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, che si riportano ai motivi dei ricorsi e ne chiedono l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli che ha riformato la decisione del Tribunale di Napoli – Sezione del Giudice delle indagini preliminari, riconoscendo la prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 311 cod. pen. sulla contestata recidiva con rideterminazione della pena in anni dodici di reclusione in favore di NOME COGNOME, ritenuto responsabile del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (110, 630 cod. pen.), confermando nel resto – la decisione assunta nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannati dal Tribunale, rispettivamente, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, anni tre di reclusione, anni tre dì reclusione, anni tre e mesi quattro di reclusione in ordine a delitto di intralcio alla giustizia aggravato dall’avvalimento del metodo mafioso ex artt. 110, 377, 416-bis.1 cod. pen.
1.1. NOME COGNOME è accusato di aver, in concorso con altre persone, sequestrato NOME COGNOME al fine di conseguire la somma di euro 31.000 quale “debito” riconducibile a precedenti rifornimenti di sostanza stupefacente del tipo cocaina; fatti commessi in Casal di Principe ed altri luoghi il 24 febbraio 2020.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono, invece, accusati di aver, in concorso tra loro (NOME COGNOME e NOME COGNOME quali istigatori, COGNOME COGNOME COGNOME quali esecutori materiali), offerto o promesso denaro o altre utilità (quali, a titolo esemplificati incaricare un AVV_NOTAIO dell’assistenza legale, farsi carico delle relative spese, prospettare la possibilità di corrispondere somme di denaro a NOME COGNOME e di mantenere in carcere NOME COGNOME nei cui confronti sarebbe stato estinto il debito per un importo di euro 31.000), al fine di indurre NOME COGNOME e NOME COGNOME a rendere falsa testimonianza attraverso la ritrattazione delle dichiarazioni già rese nell’ambito del procedimento penale nel quale NOME COGNOME, NOME COGNOME ed altro complice erano stati arrestati ed accusati del sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni del COGNOME, ciò facendo avvalendosi del metodo mafioso consistito nell’evocazione dell’appartenenza e dell’interessamento del “RAGIONE_SOCIALE“.
NOME COGNOME deduce quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. quanto al rigetto dell richiesta di rinnovazione istruttoria finalizzata all’esame di NOME COGNOME.
La difesa assume che solo attraverso l’esame di NOME COGNOME sarebbe stato possibile chiarire le ragioni per cui il medesimo NOME reso nel corso delle indagini preliminari dichiarazioni discordanti in ordine al nome del ricorrente.
L’assoluta necessità di provvedere alla rinnovazione istruttoria emergeva dalla illogicità delle ragioni poste alla base del rigetto della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., non avendo la Corte di Assise di appello adeguatamente apprezzato la preliminare reticente dichiarazione resa agli inquirenti dal COGNOME e il contrasto esistente tra le dichiarazioni di costui, che affermava che il responsabile fosse appellato “NOME“, e quelle della convivente NOME, che riteneva si chiamasse “NOME“.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla riten responsabilità per il delitto di cui all’art. 630 cod. pen..
Dopo aver descritto le fasi del sequestro analizzando le versioni rese agli inquirenti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, la difesa rileva come nessuna dichiarazione chiamasse in causa NOME COGNOME, avendo la donna indicato nella denuncia del 20 febbraio 2020 tale NOME, parente di NOME, persona che nel parallelo procedimento – svoltosi con il rito ordinario a carico di al concorrenti nel delitto – veniva indicato quale NOME COGNOME. Riascoltata il 19 marzo successivo aveva, invece, riferito che la persona inizialmente indicata come NOME si chiamasse “NOME“, tanto che il Tribunale aveva illogicamente ritenuto che “NOME” e “NOME” potessero essere confusi in quanto tra loro assonanti.
La donna – si assume – non aveva riconosciuto, consultando i fascicoli fotografici postile in visione, l’effigie dell’uomo indicato come “NOMENOMENOME NOME NOME il 3 luglio successivo, previa consultazione del profilo “Facebook” di NOME COGNOMECOGNOME aveva riferito agli investigatori di aver riconosciuto il sequestratore p individuato nella persona del COGNOMECOGNOME
Anche NOME COGNOME aveva inizialmente fatto riferimento al nominativo di “NOME“, per poi cambiare versione dicendo di aver saputo dalla propria convivente (NOME COGNOME) che la persona presente al momento dell’incontro che ha preceduto il sequestro di persona (incontro verificatosi dinanzi al “Bar Stadio” di Casal di Principe) si chiamasse “NOME“. Ciò nonostante il COGNOME riconosceva la effigie di NOME COGNOME solo il 3 novembre 2020 e non anche il 6 luglio 2020, data in cui era stato individuato dalla convivente. Qualora il ricorrente, come riferito da NOME COGNOME, fosse stata la persona seduta sul posto anteriore destro
nell’auto di NOME COGNOME durante l’incontro con i sequestratori presso il “Bar Stadio, la circostanza non sarebbe sfuggita, per le ottimali condizioni di luce e di tempo, alla NOME.
Si deduce l’illogicità della motivazione nella parte in cui viene apprezzato il riconoscimento effettuato da NOME COGNOME attraverso la visione del profilo Facebook di NOME COGNOME, attività esterna al circuito investigativo e non idonea a dare contezza dell’iniziale mancato riconoscimento della foto del ricorrente contenuta nel fascicolo fotografico visionato.
Le citate circostanze – rileva la difesa – incrinano il giudizio di attendibi assegnato alle dichiarazioni del NOME, persona inserita nello stesso ambiente criminale che aveva affermato di conoscere da tempo il ricorrente. Carente risulta la motivazione sul punto che non prende in esame il contesto logico fattuale di riferimento, rivelandosi apodittica la parte di decisione che valorizza l’assenza di astio tra COGNOME e COGNOME.
Risulta contraddittorio il passaggio della decisione che ritiene ininfluente, a fini dell’attendibilità del COGNOME, il mendacio reso in occasione del mancato riconoscimento del NOME il 6 luglio 2020, circostanza che non può essere logicamente spiegata con il timore di ritorsioni invero mai nutrito nell individuazione di altri partecipi; plurime sono le emergenze da cui si evince, inoltre, l’assenza di timore nutrito dal ricorrente o dalla convivente NOME avendo costei immediatamente denunciato soggetti di notevole spessore criminale che avevano tentato di farle modificare le dichiarazioni rese agli inquirenti sui fat in contestazione.
Egualmente illogica risulta l’apprezzata attendibilità di NOME COGNOME che errava nell’indicazione del nome (“NOME“), riferiva di conoscere il complice dei COGNOME facendo il nome di NOME, poi indicato in NOME COGNOME.
Le dichiarazioni del NOME e della convivente, contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di merito, non trovavano adeguato riscontro nei dati estrapolati dal sistema GPS collocato sull’autovettura del COGNOME, invero, non idonei a fondare la localizzazione del NOME sul luogo dell’incontro ove non veniva notato dal NOME e dalla NOME. Egualmente incoerente si rivela l’assegnata valenza di riscontro ai dati del GPS che invece contraddicono le dichiarazioni del NOME nella parte in cui aveva riferito che NOME (indicato come “NOME“) fosse stato accompagnato a Secondigliano, luogo non oggetto di transito da parte dell’autovettura.
Poiché NOME COGNOME aveva avuto contezza dell’identità del ricorrente da NOME COGNOME (in tal direzione sarebbero le dichiarazioni rese dalla donna il 2 luglio 2020), dette dichiarazioni non possedevano il carattere dell’autonomia,
evenienza che impediva, in ragione della circolarità dei dati, il giudizio di positi riscontro formulato erroneamente dalla Corte di appello.
2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quanto a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche erroneamente fondata sulla gravità del fatto connesso al contesto criminale in cui è sorto il delitto, elemento, invero, apprezzato in termin positivi allorché il Tribunale aveva ritenuto di concedere l’attenuante di cui all’a 311 cod. pen., con conseguente violazione del principio del divieto del ne bis in idem.
2.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quanto a mancata esclusione della contestata recidiva fondata su un apodittico ed improprio rinvio ai soli precedenti penali.
3. NOME COGNOME deduce quattro motivi di ricorso.
3.1. 2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il deli di cui all’art. 377 cod. pen. che si assume siano derivati da analisi frammentata delle risultanze probatorie.
Dopo aver ricostruito la vicenda che aveva interessato NOME COGNOME ed il ruolo che nella stessa aveva il ricorrente, la difesa deduce come, ciò evincibile dalle intercettazioni utilizzate nel procedimento, non sia stata confutata con argomentazioni logiche la tesi secondo cui, quale zio acquisito del COGNOME, egli si fosse proposto nelle vesti di mediatore nei rapporti con i COGNOME, al solo fine di evitare ulteriori ritorsioni ai danni della RAGIONE_SOCIALE. Depone in tal senso – si assu
l’accompagnamento presso l’abitazione della NOME dell’AVV_NOTAIO COGNOME, professionista consigliato affinché sostituisse il difensore già nominato dalla donna, ritenuto troppo esoso quanto a richieste economiche e il fatto che NOME COGNOME NOME richiesto a NOME COGNOME di essere accompagnata a Napoli per una visita specialistica, circostanze incompatibili con le prospettate intimidazioni danni della persona offesa.
L’assenza di rapporti del ricorrente con NOME ed NOME COGNOME e, in genere, con la criminalità organizzata, fa emergere come non sussistesse alcun interesse rispetto alla ritrattazione della NOME che, invero, non si era dimostra intimorita dalle pressioni che stava subendo; le ragioni che avevano indotto la donna ad aggredire il NOME che aveva consegnato la cifra di mille euro, dovevano, infatti, essere ricercate nell’accertata mancata corresponsione della somma di euro 10.000 promessale da NOME COGNOME e nel ruolo assunto dalla presunta vittima che aveva inteso farsi portatrice di interessi del convivente.
La Corte territoriale ha omesso di valutare il contenuto di due interrogatori nel corso dei quali il ricorrente aveva fornito spiegazioni circa le ragioni c avevano spinto NOME COGNOME ad assumere un contegno reticente in merito al coinvolgimento nei fatti di altro soggetto vicino alla medesima (NOME COGNOME), circostanza ex se idonea a minarne la credibilità tanto da consentire ai Giudici di merito di assolvere l’imputato in ossequio al rispetto del parametro dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.
Seppure il ricorrente non NOME mai negato il coinvolgimento nella vicenda che lo aveva visto però come intermediario, risulta evidente che la Corte territoriale non ha ben vagliato le effettive intenzioni e verificato la sussiste dell’elemento soggettivo del reato contestato. Esagerata risulta la rilevanza assegnata alla caratura criminale del ricorrente i cui precedenti non erano certo idonei a intimorire la persona offesa che è stata, invece, in grado di interloquir con numerosi personaggi di certo spessore delinquenziale senza mostrare alcun timore.
Congetturale risulta la parte della decisione che afferma che il COGNOME NOME rapporti diretti con NOME ed NOME COGNOME, omettendo di confrontarsi con il contenuto dell’interrogatorio che spiegava come fine del ricorrente fosse solo quello di proteggere la vittima da conseguenze sanguinarie.
3.2. Con il secondo motivo la difesa deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 377 e 371-bis cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la persona offesa destinataria delle promesse, offerte o minacce fosse stata indotta a rendere falsa testimonianza ex art. 372 cod. pen. e non il diverso reato di false dichiarazioni al pubblico minister essendo il procedimento, al momento della condotta contestata, nella fase delle indagini preliminari.
3.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Erra la Corte di Assise di appello nella parte in cui, attribuendo l responsabilità al ricorrente in ragione della comune condotta posta in essere da NOME COGNOME, ritiene sussistente la prova che costui si comportasse quale esponente del “RAGIONE_SOCIALE” o quale affiliato, senza aver prima accertato se sussistesse detto collegamento e ci fosse stato un effettivo condizionamento della NOME e del compagno, persone intranee all’ambiente malavitoso.
La decisione, pertanto, omette ogni vaglio in merito all’idoneità delle peculiari modalità esecutive ad ingenerare nella vittima un clima di soggezione concretamente sfruttato dagli imputati.
3.4. Con il quarto motivo di deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 62-bis cod. pen. nella parte in cui non sono state valutate
le allegazioni della difesa in ordine all’ammissione degli addebiti nel corso degli interrogatori e il nuovo tenore di vita lontano dai luoghi in cui ebbero a svolgersi fatti.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, per mezzo degli avvocati NOME COGNOME (per entrambi) e AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (per il solo NOME COGNOME), deducono i motivi di cui appresso.
4.1. Ricorso dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.1.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e travisamento di fatto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla contestata ipotesi di cui agli artt. 110 e 377 cod. pen.
La Corte di Assise di appello – si assume – ha errato nel sussumere i fatti contestati nell’ipotesi di cui all’art. 377 cod. pen., invece che in quella di cui al 377-bis cod. pen., decontestualizzando il momento storico in cui è avvenuto il tentativo di subornazione.
La finalità dell’azione dei ricorrenti non era quella di dissuadere la persona offesa a rendere dichiarazioni in sede di dibattimento o nel corso delle indagini preliminari, ma di arrestare ovvero sviare la normale (testuale) “attività d amministrazione della giustizia in una fase embrionale, ossia in sede di attività investigativa”. Scopo della condotta era, pertanto, quella di evitare che le dichiarazioni rese potessero dare seguito ad attività investigativa, così neutralizzando sul nascere le indagini e facendo venir meno la stessa necessità di deporre quale testimone nel processo. Tale condotta risulta sussumibile nell’ipotesi prevista dall’art. 377-bis cod. pen. e segnatamente nel tentativo di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
4.1.2. Con il secondo motivo la comune difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. quanto a sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
In punto di sussistenza dell’aggravante la Corte di Assise di appello ha omesso di fornire risposta alle deduzioni contenute nei motivi di gravame, richiamando la decisione di primo grado e la sentenza della Corte di cassazione in sede cautelare. L’assenza di elementi sopravvenuti che evidenziassero il ruolo svolto all’interno del sodalizio mafioso di riferimento da parte dei ricorrenti avrebbe dovuto indurre i Giudici di merito ad escludere la sussistenza della citata aggravante.
La forte reazione avuta nell’occasione dalla presunta vittima rendeva palese come la condotta fosse finalizzata a pagare l’omertà attraverso un’offerta in denaro progressivamente più consistente (mille euro, 10.000 euro e remissione
del debito di 31.000 euro), eventi che si pongono in contrasto con l’ipotizzata minaccia mafiosa.
Il COGNOME non aveva mai prospettato alla persona offesa la propria affiliazione al RAGIONE_SOCIALE, essendosi limitato a riferire alla donna che la famiglia COGNOME aveva riconosciuto lo sbaglio ed intendeva porvi rimedio.
4.1.3. Con il terzo motivo la comune difesa deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quanto a mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. giustificato dall’ipotizzata gravità del fatto, rivolgendo censure alla parte della sentenza che non ha preso in esame i parametri normativi ex art 133 cod. pen. e le ragioni poste ed i motivi dedotti in sede di gravame.
4.2. Ricorso dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME COGNOME.
4.2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione degli artt. 192, 195, 533 cod. proc pen., 110 e 377 cod. pen.
La Corte di Assise di appello ha errato nel fondare la responsabilità del ricorrente ritenendo riscontrate le dichiarazioni di NOME COGNOME che aveva affermato di aver saputo dalla sorella NOME COGNOME delle minacce di NOME COGNOME veicolatele dal marito NOME COGNOME, nel corso di un colloquio in carcere. Nonostante entrambi i testi di riferimento NOMEro smentito le dichiarazioni di NOME COGNOME, la Corte di Assise di appello, in violazione dei cri che governano la valutazione della testimonianza indiretta, ha ritenuto di assegnare prevalenza alle dichiarazioni di costei.
Inconferente, inoltre, risulta il valorizzato riscontro che si assume provenisse dalle dichiarazioni confessorie del COGNOME, propalato che non aveva attinenza con la posizione del ricorrente, invero, estraneo alle minacce qualificate ex art. 377, terzo comma, cod. pen. riferibili al COGNOME.
Sussiste, inoltre, il travisamento della prova là dove le dichiarazioni di NOME COGNOME, che coincidevano e davano credibilità a quelle di NOME COGNOME in ordine al generico colloquio avvenuto in carcere, si è ritenuto costituissero riscontro alle accuse mosse dalla persona offesa.
4.2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge quanto a sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nel ricorso dall’AVV_NOTAIO sub 4.1.2, specie quanto ad insufficienza di un mero rinvio operato dalla sentenza alle decisioni di legittimità.
4.2.3 Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione degli artt. 114 e 62-bis cod. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale risposto in ordine al contributo di minima
importanza ex art. 114 cod. pen. e motivato cumulativamente in ordine a tutti gli imputati quanto ad attenuanti generiche erroneamente fondate sulla generica gravità del fatto.
5. NOME COGNOME deduce due motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. quanto a responsabilità per il delitto di cui all’art. 377 cod. pen.
Il ricorrente osserva come la subornazione sia stata realizzata da NOME COGNOME che accompagnava la persona offesa al cospetto di NOME COGNOME che a sua volta offriva del denaro. Nonostante la sentenza assuma che l’offerta del denaro provenisse da NOME COGNOME, si rileva come l’incontro in questione sia avvenuto due giorni prima che COGNOME incontrasse il ricorrente, rendendo incompatibile detta condotta con la struttura del reato.
La motivazione non offre alcuna spiegazione sulle ragioni della prevalenza della prova dichiarativa su quella logica visto che la decisione non motiva sul perché il ricorrente dovesse rivolgersi a terze persone (COGNOME e COGNOME) quando avrebbe potuto operare direttamente.
5.2. Con il secondo motivo deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. quanto a ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. fondata, invero, s argomentazioni che non hanno fornito risposta alle censure formulate in sede di gravame, preferendo, piuttosto, rinviare a quanto enunciato da questa Corte di legittimità in occasione del ricorso in materia cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1. Il primo motivo con cui si censura il rigetto della rinnovazione istruttor con cui si richiedeva l’esame della persona offesa NOME COGNOME, è manifestamente infondato.
Secondo ormai consolidato principio di diritto la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttori espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 – 01). Questa Corte ha da tempo statuito che, nell’ambito del giudizio abbreviato d’appello, le parti possono sollecitare il potere di integrazion istruttoria, sempre esercitabile d’ufficio, nei limiti dell’assoluta necessità ai s
dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non essendo invece riconosciuto alcun diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli incidono su tale facoltà nel corso del giudizio di primo grado (tre le ultime, cf Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585).
È, comunque, demandata al giudice di merito ogni valutazione circa l’assoluta necessità dell’integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061), previa verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale tale da rendere impossibile la decisione allo stato degli atti, fermo restando l’insindacabilità di tale vaglio allorché correttamente motivata (Sez.› 6, n 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230).
Determinante, per la soluzione del caso in esame, risulta la decisione di questa Corte secondo cui, in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di quelle nuove deve essere giustificata dall’incertezza dei dati probatori raccolt in precedenza ed a condizione che l’incombente processuale richiesto abbia il carattere di decisività, potendo le ragioni di rigetto essere anche implicite desumibili dalla motivazionale della decisione adottata, NOME, una espressa e compiuta motivazione sul punto si rivela necessaria nell’ipotesi prevista dal comma 2 della citata disposizione che fa invece riferimento alle prove sopravvenute che vanno ammesse nei limiti d cui all’art. 495, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657).
Rispettosa dei principi di diritto sopra citati risulta, pertanto, la motivazi del rigetto della rinnovazione istruttoria da parte della Corte di Assise di appel che, richiamando anche pertinenti riferimenti giurisprudenziali, ha escluso che nel caso di specie NOME COGNOME – dichiarante la cui attendibilità aveva già superato il vaglio nel differente giudizio conclusosi a carico dei correi – non NOME forni un racconto preciso e circostanziato in merito alle fasi preparatorie ed esecutive del sequestro di persona che lo aveva coinvolto (pagg. 19 e 20), giudizio certamente compendiato in maniera completa nella parte della decisione in cui sono state confutate le dedotte lacune e le differenti letture delle plurim dichiarazioni della persona offesa.
1.2. Il secondo motivo, con cui si contesta la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 630 cod. pen., è inammissibile sotto plurimi pro dilungandosi il ricorrente, senza efficacia alcuna, nell’opera di integra confutazione di ogni singolo passaggio argomentativo della decisione fondata su atti di indagine ritenuti utilizzabili a cui si assegna un significato altern sull’assunto, invero indimostrato, di una maggiore plausibilità.
La Corte di Assise di appello ha motivato con completezza e logicità in ordine alle ragioni della responsabilità, confutando ogni questione dedotta in sede di
gravame: ha ricapitolato inizialmente tutte le questioni sollevate (pagg. 12 – 13 14); ha sinteticamente evidenziato le ragioni che hanno fatto ritenere corretta la lettura e valutazione probatoria delle risultanze resa dal Giudice dell’udienza preliminare (su tanto poggiando anche la non necessità di rinnovazione istruttoria); ha affrontato, con motivazione coerente ed esaustiva, ogni questione posta in sede di gravame (pagg. 18 e seguenti).
Determinanti sono state ritenute le dichiarazioni spontaneamente rese agli inquirenti dalla persona offesa che, nonostante le iniziali reticenze, e stat giudicata intrinsecamente attendibile, conformemente a quanto avvenuto in altro procedimento passato in giudicato che ha interessato i concorrenti nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
Le propalazioni sono state ritenute riscontrate nel loro nucleo essenziale con quelle rese dalla convivente NOME COGNOME che aveva individuato nel ricorrente una delle persone che aveva concorso nel sequestro del compagno solo dopo aver consultato autonomamente alcuni “profili” su una piattaforma “social”. Sotto altro aspetto, sia le dichiarazioni della donna che quelle della persona offesa in merito alle fasi del sequestro, sono state ritenute conformi ai dati del GPS dell’auto su cui (secondo quanto riferito dai propalanti) viaggiavano i sequestratori; tali dati, loro volta, risultavano compatibili con gli orari di entrata e di uscita desumibi dalle immagini dell’abitazione del NOME, in quel frangente sottoposto ad intercettazioni ambientali in quanto sospettato di essere responsabile di un omicidio.
A fronte, pertanto di motivazione che non ha tralasciato alcuna critica mossa in sede di gravame, specie in ordine alle ragioni che avevano spinto NOME COGNOME a non riconoscere inizialmente il COGNOME, in merito alle imprecisioni contenute negli iniziali verbali redatti dagli investigatori tra i nomi “NOME “NOME” ed alla spontanea e personale azione di ricerca del complice poi comunicato agli investigatori da parte della NOME, della quale veniva apprezzata l’assenza di intento calunniatorio, il ricorrente reitera identiche questioni, censu apoditticamente di illogicità e lacunosità le risposte fornite dalla decision prospettando letture alternative delle emergenze probatorie – non prima dì averle decontestualizzate – a questa Corte di legittimità cui si richiede una preclusa rivalutazione nel merito di singoli atti del compendio probatorio.
Il ricorso si presenta, altresì, generico, nella parte in cui rivolge censu meramente formali in ordine alle modalità di identificazione del NOME da parte della COGNOME ed al giudizio positivo sul riscontro ottenuto attraverso l’estrapolazion di dati del “GPS” collocato sull’auto dei sequestratori e delle immagini dell’abitazione del ricorrente che aveva ripreso il momento di uscita e di rientro
del medesimo in perfetta coincidenza cronologica rispetto al narrato della persona offesa e della sua convivente.
La Corte di appello ha esaminato nel dettaglio gli esiti delle attività tecnich compendiate nelle annotazioni di polizia giudiziaria acquisite al procedimento, solo dopo aver enunciato il contenuto delle dichiarazioni del COGNOME (pag. 23), ha apprezzato i riscontri provenienti dalle attività tecniche, smentendo che le stesse, erronee nella sola parte in cui il COGNOME aveva affermato di essersi fermato a Secondigliano ove il NOME sarebbe sceso portando con sé le due pistole con cui era stato minacciato (dal GPS utilizzate emergeva, invece, che la sosta era avvenuta a Frignano nei pressi della abitazione della madre del NOME), spiegando come solo tale dato non trovasse corrispondenza con quanto dalla persona offesa dichiarato, ex se non idoneo a scalfire la complessiva valenza assegnata alle dichiarazioni dell’uomo e della sua convivente – che ebbe ad essere partecipe delle condotte dei sequestratori perché rimasta in contatto, talvolta anche visivo allorché minacciavano di annegare il compagno in un fiume con una grossa pietra appesa al collo – quanto a narrazione delle fasi iniziali ed esecutive del delitto e la sussistenza di precisi riscontri individualizzanti riguardanti il ricorrente.
Né la difesa – come anche evidenziato dai Giudici di merito – adduce elementi di astio o rancore pregressi tra i dichiaranti ed il COGNOME o, invero, indica la ragi giuridica dell’inutilizzabilità di quanto riferito dalla COGNOME in ordine al riconosci del NOME avvenuto solo dopo aver potuto visionare alcune foto presenti sul profilo “Facebook” di persona coinvolta nel delitto, elemento che, proprio per la vicinanza del NOME a costui, denota una verosimiglianza nei rapporti tale da assegnare maggiore genuinità alla propalazione, in alcun modo influenzata dal colloquio che, in merito alla vicenda, NOME COGNOME ed NOME COGNOME avevano avuto nel rievocare i fatti afferenti il sequestro di persona.
1.3. Riproduttiva di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di Assise di appello e manifestamente infondata risulta la censura in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., adeguatamente motivata dalla Corte di Assise di appello in ragione dell’assenza di elementi positivamente riscontrabili, dell’estrema gravità del fatto di reato, tenut conto, altresì, del movente, del contesto in cui era sorto e del negativo giudizio in ordine alla personalità dell’imputato.
Manifestamente infondata risulta la dedotta violazione del principio del “ne bis in idem”, aspetto confutato dalla Corte territoriale che ha rilevato come il Giudice, nella determinazione della pena, possa apprezzare gli elementi afferenti a diversi aspetti quando il dato polivalente si presti ad essere utilizzato sotto differenti pro (tra le tante, v. Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425).
1.4. Analogo limite incontra il quarto motivo con cui si rivolgono critiche all ritenuta recidiva supportata con il richiamo alle recenti sentenze di condanna afferenti reati della stessa indole e tali da giustificare un inasprimento di pena ragione della specifica maggiore capacità a delinquere dimostrata dell’imputato.
2. Il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo, con cui il ricorrente assume che i dati probatori sarebbero stati mal interpretati dalla Corte territoriale che non avrebbe compreso il ruolo di mediatore svolto attraverso il proprio agire, finalizzato ad evit conseguenze negative nei confronti della NOME NOME il cui compagno era legata da rapporti di parentela, è declinato in fatto ed afferente al precluso merito nella par in cui tenta di accreditare, attraverso una rilettura di singoli dati probatori ed loro frazionata ed atomistica valutazione, le emergenze processuali che i Giudici di merito hanno invece dimostrato di aver apprezzato con coerenza e completezza di analisi.
2.1.1. La Corte di Assise di appello ha rievocato tutti gli elementi probatori già apprezzati dal Tribunale, giungendo a ritenere che l’azione del ricorrente, per come dal medesimo ammessa, si inquadrasse nella più ampia finalità di far ritrattare la donna ed il proprio compagno, vittima del sequestro di persona a scopo di estorsione, che avevano già reso dichiarazioni agli inquirenti in ordine ai fatti ed ai soggetti responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo d estorsione.
Deve farsi rinvio agli ormai consolidati principi di diritto che governano l valutazione della prova ed i limiti del vaglio di legittimità, ribadendo giurisprudenza di questa Corte secondo cui è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una miglior capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 54 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Sono, infatti, inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire all diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probato del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280747).
Consolidato risulta l’orientamento interpretativo – divenuto ormai “diritto vivente” – secondo cui è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal
giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275100Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Quanto poi alla censura di aver violato il canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533, comma 1, cod. proc., questa Corte ha sottolineato che il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fat è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647).
2.1.2. Attenta, completa e coerente risulta, pertanto, l’opera di ricostruzione degli eventi da parte della Corte territoriale che, con pertinenti richiami effettu alla condivisa decisione di primo grado, ha giudicato solido l’impianto accusatorio in quanto ampiamente riscontrato dagli elementi di prova: è stato messo in evidenza l’accerchiamento cui NOME COGNOME veniva sottoposta affinché ritrattasse le dichiarazioni rese in ordine al sequestro di persona operato in danno di NOME COGNOME e commettesse il reato di falsa testimonianza nell’ambito dell’instaurando giudizio penale; sono stati esplicitati i distinti ruoli assunti dal COGNOME, COGNOME, da NOME ed NOME COGNOME, tutti adoperatisi con offerte di denaro e minacce (in tal senso il riferimento agli “amici” e gli “inviti” al COGNOME osservare le precise “regole” di comportamento” del contesto criminale, e l’accenno al soprannome di COGNOME) per indurre NOME e NOME a ritrattare le accuse e ritirare la denuncia.
I Giudici di merito hanno confermato l’attendibilità della COGNOME che, con precise e lineari dichiarazioni rese nel corso delle indagini (verbale di spontanee dichiarazioni del 19 marzo 2020 e di sommarie informazioni del 13 aprile 2021), ampiamente riscontrate da riconoscimenti fotografici, tabulati e intercettazioni telefoniche, hanno dato conto della rete di contatti tra i principali protagonisti de vicenda in esame.
Nessuna dedotta illogicità presenta la parte della decisione (pagg. 39 e seguenti sentenza) che evidenzia gli elementi a carico del COGNOME, confutando tutti i rilievi riproposti in sede di legittimità ed evidenziando come – in defini il ricorrente NOME ammesso i fatti nonostante ne negasse il significato attribuito dai giudici di merito. La difesa assume la esistenza di una diversa chiave di lettura (legame di parentela ed ausilio alla vittima) della condotta, della personale parte
di condotta, estrapolata però dal contesto e depurata dalle azioni di tutti coloro che avevano concorso all’integrazione della commissione del reato in esame, letti invece nel loro complesso dalla Corte di Assise di appello che ne ha apprezzato il significato univocamente teso ad indurre NOME COGNOME a ritrattare quanto già riferito in ordine al sequestro di persona che aveva interessato il proprio convivente, NOME COGNOME.
2.2. Infondato risulta il secondo motivo con cui la difesa rivolge censure alla ritenuta integrazione della fattispecie contestata ex art. 377 cod. pen. nella sua declinazione a rendere falsa testimonianza ex art. 372 cod. pen. e non, invece, in quella di cui all’art. 371-bis cod. pen., delitto punito meno severamente secondo quanto previsto dal primo comma del citato art. 377 cod. pen..
Sotto detto aspetto il Collegio ritiene di ribadire il principio di diritto sec cui integra il delitto di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377 cod. pen. la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta f o in prospettiva del successivo dibattimento, ritenendo anche la sola denuncia della persona offesa inquadrabile, nella categoria dei “dichiaranti processuali”, ancorché le NOME informazioni siano state già rese nel corso delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 27382 del 08/02/2023, COGNOME, Rv. 284866 – 01).
La norma in esame, infatti, reputa determinante, ai fini dell’integrazione della fattispecie nella declinazione induttiva a rendere falsa testimonianza, non tanto la fase processuale in cui le dichiarazioni vengono rese, quanto, piuttosto, la finalità di incidere negativamente sulla posizione processuale futura, compromettendo la genuinità dell’acquisizione probatoria, essendo indifferenti le modalità attraverso cui la stessa viene ad esistenza (prova orale o verbalizzazione nel corso delle indagini preliminari).
In tale senso si è espressa questa Corte, che proprio valorizzando le finalità cui tende colui che offre o promette denaro o altra utilità ovvero usa minaccia e violenza (terzo comma dell’art. 377 cod. pen.), ritiene integrato il delitto intralcio alla giustizia anche quando le pressioni e le minacce esercitate su colui che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari siano comunque funzionali ad indurre la persona offesa a ritrattare allorché, da parte sua, sarà acquisita la qualità di testimone in sede dibattimentale (Sez. 6, n. 50008 del 20/10/2015, COGNOME, rv. 266040; ma anche cfr. Sez. 6, del 28/03/17, COGNOME, non massimata).
Conforme ai principi di diritto sopra espressi, pertanto, si rivela la decision che assegna determinante rilevanza all’attività diretta a condizionare la futura deposizione testimoniale di NOME COGNOME nell’instaurando processo penale e orientata a pregiudicare la genuina acquisizione delle dichiarazioni che costoro
avrebbero reso in tale contesto processuale. È stato valorizzato il concreto ruolo di NOME e NOME – quali principali fonti di prova a carico -, destinati ad esse escussi in qualità di testimoni nell’instaurando processo penale, circostanza che, a conferma della ponderata ed attenta valutazione effettuata dai Giudici di merito, si è successivamente verificata. Egualmente determinante è risultata la chiara e ripetuta necessità, espressa da tutti gli imputati, di “togliere tutto di mezzo significato della frase all’evidenza riferibile, per la sua ampiezza, anche alla fas dibattimentale e teleologicamente orientata a condizionare le deposizioni della NOME e del NOME nella loro futura e prevedibile veste di “testimoni”‘.
2.3. Il terzo motivo con cui si censura la ritenuta aggravante dell’avvalimento del metodo mafioso è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di Assise di appello che ha evidenziato certa valenza assegnata ai plurimi riferimenti, anche personalmente posti essere, che evocavano il “RAGIONE_SOCIALE e il “codice di comportamento” afferente tale compagine (pag. da 52 a 54 sentenza impugnata).
Come ha avuto modo di statuire questa Corte di legittimità l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso – che ha natura oggettiva e si estende ai concorrenti ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen. anche quando l’agente incorra in errore determinato da colpa – ha la funzione di reprimere il “metodo delinquenziale mafioso” ed è connessa, non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, COGNOME, Rv. 273190); essa è configurabile quando le condotte si presentano logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, COGNOME, Rv. 273365).
Ciò premesso in termini generali, nessun rilievo, quanto a declinazione della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., assume la prospettata mancanza di prove dell’appartenenza del ricorrente al contesto mafioso a cui ha fatto riferimento attraverso le specifiche modalità di esecuzione della condotta subornante portata a compimento inducendo la donna a incontrare il NOME, occasioni in cui veniva realizzata l’intimidazione connotata dall’espressa evocazione di una influenza tipica delle organizzazioni criminali di cui all’art. 416 bis cod. pen.; il riferimento al “codice di onore” da rispettare, al “nome” (quell dei COGNOME) da “portare alto” ed il ricordato legame di parentela di NOME con “NOME“, appellativo di un noto esponente di vertice della compagine criminale a cui era stato fatto riferimento, ha costituito il substrato fattuale su cui, ragionamento logico e privo di lacune, la Corte di merito ha ritenuto di fondare l’integrazione dell’aggravante dell’utilizzo di un metodo tipicamente mafioso nella realizzazione del reato di intralcio alla giustizia.
2.4. Analogo limite incontra il quarto motivo con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.
Deve essere ribadito il principio di diritto da questa Corte reiteratamente enunciato secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), richiamandosi, altresì, quello a mente del quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti dec comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n.360 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Con motivazione adeguata la sentenza ha assegnato preminente rilevanza alla gravità del fatto ed all’intensità del dolo in ragione delle specifiche modalità esecuzione del reato (la Corte di appello ha puntualmente evocato la specifica condotta contestata al COGNOME che lo vedeva direttamente coinvolto nella minaccia della vittima che era stata condotta in due occasioni al cospetto del COGNOME), protrattasi nel tempo e realizzata con la cooperazione di una pluralità di persone. Le citate ragioni, poste alla base del diniego in quanto ritenute determinanti, fanno ritenere irrilevanti le censure in ordine al mancato apprezzamento dei profili allegati dal ricorrente, comunque smentiti nella parte in cui la Corte di appello aveva già escluso la lettura riduttiva delle risultanze che assume deponessero per un intervento a favore del nucleo RAGIONE_SOCIALE in ragione del legame di parentela.
I ricorsi proposti in favore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME devono essere rigettati.
3.1. Infondato risulta il primo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO in favore di entrambi gli imputati con cui si deduce l’erronea qualificazione giuridica della condotta che si assume integri l’ipotesi di cui all’art. 377-bis cod. pen. in ragione della decontestualizzata condotta.
Quanto alla parte del motivo con cui, invero, in maniera ambigua, si vorrebbe assegnare rilevanza al momento in cui sarebbero avvenuti i fatti, evidentemente sul presupposto che detta condotta fosse tesa alla futura integrazione del delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen., si rinvia a quanto sopra evidenziato in ordine a identica questione posta dal COGNOME.
In merito alla differente questione che involge la possibile integrazione del delitto di cui all’art. 377-bis cod. pen. sul presupposto di una non corretta
interpretazione della contestata fattispecie ex art. 377 cod. pen., rileva il Collegio come condivisibile risulti la motivata confutazione della Corte di Assise di appello che – rievocando, altresì, le ragioni poste a fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare – ha fatto pertinente riferimento al pacifico principio di diritto fondato sul chiaro ten letterale della norma secondo cui, NOME l’art. 377 cod. pen. tutela il corretto svolgimento dell’attività processuale, in relazione a condotte volte a pregiudicare, mediante offerta o promessa di danaro o altra utilità ovvero violenza o minaccia come accaduto nel caso concreto in esame – la serena acquisizione delle dichiarazioni di soggetti sui quali grava l’obbligo di rispondere, il reato di induzio a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, di cui all’art. 377-bis cod. pen., ha ad oggetto analoghe situazioni di pericolo per la corretta acquisizione delle dichiarazioni concernenti tuttavia soggetti su cui non grava l’obbligo di rispondere (Sez. 6, n. 10129 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262906).
3.2. Il secondo motivo dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME risulta declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe assegnare una differente interpretazione al compendio probatorio, specie là dove si mette in dubbio la veridicità delle dichiarazioni di NOME COGNOME e le relative finalità dell’azione della stessa (quant valutazione del contenuto delle intercettazioni si rinvia al noto principio di diri espresso da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01, per quel che riguarda la valutazione e rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e la prospettazione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
La Corte territoriale ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni per cui la versione della difesa di entrambi i ricorrenti, tesa ad intravedere un fin personale nella condotta della COGNOME non fosse fondata, rilevando, per contro, la esistenza di plurimi elementi che denotavano l’azione portata a compimento in maniera coordinata da tutto il gruppo.
Si caratterizza per genericità e manifesta infondatezza, invece, la parte in cui si censura la motivazione della decisione sul presupposto di carenze argomentative causate dall’integrale rinvio alla decisione di questa Corte che si era espressa in sede di ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale in sede cautelare.
Innanzitutto occorre rilevare come la Corte territoriale ha richiamato la parte determinante della decisione di legittimità, affermando di condividerne i contenuti, operazione certamente consentita tenuto conto che il richiamo è stato svolto al principio di diritto espresso da questa Corte e nello stesso contesto ha rilevato l’assoluta genericità delle doglianze formulate in sede di gravame. Deve, altresì,
osservarsi come la censura si presenta manifestamente infondata e generica in quanto, da un canto, non spiega le ragioni per cui le argomentazioni della decisione di legittimità richiamate fossero non adeguate e, se del caso, quali aspetti sarebbero stati pretermessi, d’altro canto, non prende in considerazione la motivazione (penultimo ed ultimo periodo pagg. 53 e 54) in cui la Corte di appello evidenzia, sintetizzandole, le ragioni del modus operandi di tutti gli imputati.
Oltre a rinviarsi a quanto sopra evidenziato a confutazione della corrispondente parte del ricorso del COGNOME ed al principio di diritto già espresso in ordine alla natura oggettiva della declinazione dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. nelle forme dell’avvalimento del metodo mafioso e dell’irrilevanza della mancata partecipazione al sodalizio mafioso evocato in occasione della condotta (sub 2.3. del considerato in diritto), deve rilevarsi come la Corte territoriale apprezzato il tenore delle frasi utilizzate nel corso dell’azione definita “accerchiamento” della vittima.
La decisione, infatti, dà conto della presenza di plurimi presupposti per l’integrazione della citata aggravante mafiosa anche sotto lo specifico profilo soggettivo, valorizzando la violenza degli atti intimidatori strettamente connessi alla forza intimidatrice del vincolo associativo plasticamente evocata con il riferimento alla conduzione della donna al cospetto del COGNOME, occasione in cui venivano svolti continui riferimenti ai rapporti con la criminalità organizzata ed all possibilità che i fatti occorsi al convivente potessero incidere sugli equilibri fr varie fazioni che insistevano su un medesimo territorio (in tal senso l’analizzata affermazione secondo cui NOME NOME NOME NOME NOME a Formia, zona sotto il controllo del “RAGIONE_SOCIALE“).
Analoga valutazione in ordine al profilo soggettivo della citata aggravante la sentenza svolge in merito ad NOME COGNOME che, sulla base di una ricostruzione in fatto logica e completa, per ciò solo insindacabile in sede d legittimità, è stato ritenuto, quale persona maggiormente interessata alla ritrattazione, ben consapevole del tenore dei messaggi minacciosi veicolati dal carcere attraverso il cognato della persona offesa, NOME la condotta è stata, invero, giudicata come connota da forza intimidatoria di particolare cogenza, tale da evocare le situazioni di assoggettamento ed omertà tipiche del contesto mafioso.
3.3. Il terzo motivo dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (in favore di COGNOME e NOME COGNOME) con cui si rivolgono critiche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identiche questioni a cui la Corte di merito ha fornito risposta, anche valorizzando i precedenti penali dei ricorrenti (uno in materia di ricettazione per il COGNOME e plurimi per COGNOME NOME) e l’assenza di elementi positivi da valorizzare in ragione della gravità della condotta
per come già analizzata in occasione di analogo motivo proposto dal COGNOME (sub 2.4 del “considerato in diritto”).
Analogo rigetto deve disporsi in ordine al ricorso presentato nel solo interesse di NOME COGNOME dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
4.1. Il primo motivo con il quale vengono rivolte censure ai criteri d valutazione del compendio probatorio, ipotizzandosi un travisamento dello stesso è infondato.
Invero, va escluso che possa configurare il vizio di motivazione, anche nella forma del cosiddetto travisamento della prova, un presunto errore nella valutazione del “significato” probatorio della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087), dovendo l’errore percettivo avere ad oggetto il risultato di una prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
Con particolare riferimento alla testimonianza indiretta, inoltre, questa Corte ha avuto modo di statuire che qualora la persona alla quale il testimone ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre ed abbia fornito una versione contrastante, il giudice può comunque ritenere attendibile, seppure all’esito di una attenta valutazione, la deposizione del teste “de relato” non essendo ciò precluso dal tenore dell’art. 195 cod. proc. pen. che non prevede gerarchie tra distinte tipologie di dichiarazioni il cui apprezzamento deve essere fondato sul libero convincimento del giudice, organo cui compete la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare (Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, N., Rv. 261793; Sez. 3, n. 2010 del 30/11/2007, dep. 2008, Vitiello, Rv. 238626).
Ciò premesso in ordine al perimetro che deve governare la valutazione di una eventuale difforme versione resa dal teste indiretto ovvero diretto, infondata risulta la tesi secondo cui le dichiarazioni della persona offesa NOMENOME NOME quanto de relato, non sarebbero state vagliate con la necessaria attenzione.
Adeguata e puntuale risulta, invece, l’esposizione delle ragioni che ha portato la Corte territoriale (pagg. da 45 a 48 sentenza impugnata) a ritenere prevalente la versione di NOME rispetto a quella degli altri testi da cui costei av appreso le notizie riferite nel corso del procedimento e che avrebbero parzialmente confermato il contatto con la donna e l’oggetto della conversazione.
Con motivazione completa e logica, la decisione rileva come, seppure NOME COGNOME e NOME COGNOME NOMEro negato di avere, rispettivamente, veicolato e rivolto minacce ad NOME COGNOME, la circostanza che entrambi NOMEro ammesso di aver parlato tra loro della questione relativa alla vicenda che aveva interessato il COGNOME ed il primo non escluso di aver parlato di tale colloquio con la
moglie, sorella della persona offesa, rendeva assolutamente credibile la dichiarazione di NOME COGNOME che aveva riferito di aver ricevuto minacce veicolatele dalla sorella secondo le modalità ricostruite in sentenza, tenuto altresì conto di come proprio NOME COGNOME, arrestato subito dopo i fatti, era il soggetto maggiormente interessato alla ritrattazione della dichiarazione che lo additavano quale autore del sequestro di persona ai danni del COGNOME.
Alla luce delle valutazioni espresse in sentenza in ordine alle ragioni che hanno portato a ritenere prevalente la versione resa dalla persona offesa, non certo spinta da intenti di calunnia, le cui interlocuzioni coincidevano, quanto ad oggetto, con i soggetti che avevano ammesso di aver colloquiato tra loro, niente affatto illogica o tale da costituire un travisamento delle risultanze probatorie s appalesano le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale in ordine alla genuinit del contenuto del propalato della persona offesa rispetto a quello quantomeno edulcorato dei testi diretti e di NOME COGNOME, la cui reticenza su detto punto è stata spiegata attraverso il rinvio al contesto omertoso che ha caratterizzato le numerose persone coinvolte nella vicenda.
4.2. Quanto al secondo motivo con cui si rivolgono censure in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., si rinvia quanto sopra evidenziato in ordine a sostanzialmente sovrapponibile questione posta dall’AVV_NOTAIO.
4.3. Le censure poste attraverso il terzo motivo con cui si deducono vizi in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e si ipotizza una omessa risposta in ordine al richiesto riconoscimento dell’attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 cod. pen. sono riproduttive di identiche questioni adeguatamente vagliate dalla Corte di Assise di appello e manifestamente infondati.
Quanto ad omessa concessione delle attenuanti generiche si rinvia a quanto già rilevato in ordine a identico motivo formulato nell’atto redatto dal co-difensore; quanto, invece, alla attenuante del contributo di minima importanza, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di merito risponde analizzando le ragioni del diniego della citata aggravante alla luce del non marginale l’apporto fornito da NOME COGNOME, in quanto protagonista unitamente al figlio NOME dell’azione di complessiva intimidazione della persona offesa apprezzando, invero, la rilevanza dell’apporto causale ex art. 377 cod. pen. (pag. 56 e 57 sentenza impugnata).
Il ricorso proposto in favore di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
4
5.1. Il primo motivo, con cui si censura la ritenuta responsabilità in o delitto contestato ex art. 377 cod. pen. sul presupposto dell’incompatibilità de figura del ricorrente rispetto al concorso nel reato già realizzato dal Fra COGNOME, risulta generico e declinato in fatto nella parte in cui non esame l’attenta motivazione della sentenza che ha rilevato come propr persona offesa NOME dichiarato di essere stata contattata dal ricorrente “appianare” la situazione, contatto accertato dagli investigatori per m attività tecniche che non lasciavano dubbi in ordine alla genuinità di quanto dalla donna (pagg. da 48 a 50 sentenza impugnata).
5.2. Generico e manifestamente infondato, per le ragioni espresse sub 3.2 (secondo parte), risulta il motivo con cui si rivolgono critiche in me sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sull’assun omessa risposta con rinvio alla decisione di questa Corte in sede di dell’ordinanza del Tribunale della cautela.
In conclusione, í ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME Ka NOME COGNOME devono essere rigettati con condanna di ciascun ricorrent pagamento delle spese processuali, quelli di NOME COGNOME ed NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della so euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previ dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/09/2024.