Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49969 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49969 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 27 ottobre 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a tre reati di rapina aggravata
danni di esercizi commerciali (due consumati ed uno tentato) e ad un reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva utilizzato per commettere due RAGIONE_SOCIALE tre rapine (capi 1,2,3 e 6 della imputazione).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge in relazione all’erronea acquisizione ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese in fase di indagine dal testimone NOME COGNOME.
Non sarebbe sussistita prova di alcuna minaccia subita dalla vittima in relazione alla sua deposizione dibattimentale, avendo ella manifestato solo timore per la presenza dell’imputato in aula.
Le dichiarazioni del teste sarebbero decisive per la prova dei reati di cui ai capi 2,3, e 6;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di rapina di cui al capo 1, non essendo emerso il suo concorso nel reato attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE celle agganciate dal suo cellulare in concomitanza con la rapina;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è manifestamente infondato e generico.
1.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente sorvola sul corretto richiamo operato dalla sentenza impugnata al principio di diritto secondo il quale, ai fin dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli “elementi concreti” sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna – l’esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell’intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Antoniello, Rv. 281808).
E’ nella motivazione di tale statuizione, qui di seguito trasfusa nella parte d interesse, che si coglie la ratio del principio formulato, decisivo per il ca all’odierno esame: “la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, come ricordato dalla Corte territoriale, che gli “elementi concreti”, necessari ond
1.2. Applicando al caso in esame tali linee ermeneutiche, basta sottolineare che la reticenza del teste NOME al dibattimento – chiaramente percepita dal Tribunale era stata dovuta alla paura, espressamente manifestata dal dichiarante.
E ciò in quanto, secondo la ricostruzione fattuale offerta in sentenza, per questo non rivedibile e neanche richiamata in ricorso, tale stato d’animo del COGNOME si giustificava non soltanto con la presenza dell’imputato in aula (che il teste aveva in precedenza riconosciuto e collegato alle rapine di cui ai capi 3 e 6, oltre che all ricettazione del ciclomotore di cui al capo 2), ma anche per il fatto che il testimone era consapevole della circostanza che il ricorrente conoscesse il luogo ove egli
lavorava, che tale luogo fosse accessibile a tutti trattandosi di un distributore d carburante e che egli fosse l’unico lavorante di quell’esercizio commerciale.
La Corte ha, dunque, messo in luce quelle circostanze concrete emerse al dibattimento dalle quali trarre il convincimento, immune da vizi logico-ricostruttivi di una intimidazione subita dal teste anche se non apertamente manifestata dall’imputato.
In ordine al secondo motivo, se ne deve rilevare la genericità, dal momento che il ricorrente, a proposito del giudizio di responsabilità per la rapina ad una farmacia di cui al capo 1, fa riferimento soltanto all’esito dell’esame dei tabulati telefoni senza tenere nel minimo conto gli altri elementi indiziari valutati dalla Corte i quanto rivenienti dalla natura e modalità dei rapporti esistenti tra il ricorrente e il complice COGNOME (definitivamente condannato in separato processo) ed in relazione alle interazioni tra alcuni dati investigativi relativi al reato in discor quelli relativi alla rapina di cui al capo 3, come l’uso del medesimo motociclo ritenuto in uso sia al COGNOME che all’imputato, circostanza che si andavano ad aggiungere all’incontestabile dato che in concomitanza con la rapina alla farmacia, il cellulare dell’imputato e quello del COGNOME (che si erano sentiti poco prima) avevano agganciato celle corrispondenti al luogo del delitto e che di tale presenza in quel frangente l’imputato non aveva saputo fornire alcuna giustificazione.
Anche il terzo motivo è generico per non avere tenuto conto che il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche si è basato, oltre che sul comportamento processuale, anche sulla valorizzazione dei plurimi precedenti specifici dell’imputato e sulla gravità dei fatti; dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 13 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.11.2023.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
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Il Presidente
NOME COGNOME