Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 08/11/1992
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME NOME COGNOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello. di Milano, che ha confermato la
sentenza di primo grado in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 81,
48 e 479 cod. pen. (capo A) e 110, 81, 640, secondo comma, n.1) cod. pen (capo
B), riformando la sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, fondatasi su
un’erronea valutazione delle prove – oltre ad essere reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati, è manifestamente infondato, in quanto asserisce un vizio
di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, mirando, in realtà, a ridiscutere la valutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007,
COGNOME, Rv. 236540;
ex plurimis,
Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv.
250168), senza tuttavia addurre sollecitazioni significative in tal senso. Dal compendio probatorio – come chiarito dalla Corte distrettuale, con motivazione
esente dai dedotti profili di illogicità – è emerso, infatti, il dato inequiv dell’intestazione fittizia, in capo al ricorrente, di un numero elevatissimo di auto, volta a simulare un’inesistente attività di commercio, così da ottenere indebitamente mediante l’utilizzo di partita I.v.a.- benefici economici e fiscali consistent nell’esenzione 1) dal pagamento dell’imposta di trascrizione al P.R.A., 2) del bollo annuale e 3) del pagamento dei passaggi di proprietà. La Corte distrettuale ha evidenziato la mancata deduzione, da parte difensiva, di qualsivoglia plausibile ragione a giustificazione del permanere dell’intestazione di tutte le auto acquistate (59, in due anni) in capo al ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente