Intestazione Fittizia Veicoli: Quando Diventa Reato di Falso?
L’intestazione fittizia di veicoli è una pratica purtroppo diffusa, spesso utilizzata per eludere responsabilità fiscali, assicurative o sanzioni amministrative. Ma quando questa condotta supera i confini dell’illecito amministrativo per diventare un vero e proprio reato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla linea di demarcazione, sottolineando come la creazione di una ‘messa in scena’ per ingannare la Pubblica Amministrazione integri il più grave reato di falso ideologico.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un soggetto condannato sia in primo grado che in appello per il reato di falso ideologico in atto pubblico, commesso inducendo in errore un pubblico ufficiale. L’imputato aveva costituito un’impresa individuale, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e avente come oggetto il commercio di autoveicoli. Tuttavia, secondo l’accusa, questa attività era una mera finzione, una mise en scene creata al solo scopo di intestare fittiziamente numerosi veicoli di proprietà di terzi, eludendo così le normative vigenti.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata nel meno grave illecito amministrativo previsto dall’art. 94-bis del Codice della Strada, e non nel delitto penale di falso.
La Differenza tra Illecito Amministrativo e Reato di Falso
Il punto centrale della questione giuridica è la distinzione tra l’illecito amministrativo previsto dal Codice della Strada e il reato di cui agli artt. 48 e 479 del codice penale. L’intestazione fittizia veicoli, di per sé, può configurare una violazione amministrativa. Tuttavia, la Cassazione ribadisce un principio consolidato: per integrare il reato di falso ideologico tramite induzione (autoria mediata), è necessario un quid pluris, ovvero ‘qualcosa in più’ rispetto alla semplice dichiarazione non veritiera.
Il ‘Quid Pluris’: La Messa in Scena che Trasforma l’Illecito in Reato
Secondo la Corte, questo ‘qualcosa in più’ consiste proprio nell’attività ingannatoria strutturata che va oltre la singola bugia. Nel caso di specie, l’imputato non si è limitato a dichiarare il falso, ma ha costruito un’impalcatura fraudolenta – la finta impresa di commercio veicoli – con il preciso scopo di trarre in inganno il pubblico ufficiale addetto alle registrazioni.
Questa ‘messa in scena’ è l’elemento che fa scattare la responsabilità penale. La creazione di un’apparenza di legalità e normalità operativa (un’impresa iscritta, con un oggetto sociale coerente) è servita a rendere credibile la falsa intestazione di un numero elevato di veicoli, inducendo così in errore chi doveva convalidare l’atto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha ritenuto le doglianze del ricorrente generiche e volte a una rilettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, non contestava la ricostruzione giuridica operata dai giudici di merito, ma si limitava a proporre una diversa interpretazione del ruolo dell’imputato, senza criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata.
In secondo luogo, e nel merito, la Corte ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata conforme ai principi già espressi dalla Cassazione, che distinguono nettamente tra la semplice dichiarazione falsa (illecito amministrativo) e l’induzione in errore del pubblico ufficiale attraverso un complesso di artifici (reato di falso ideologico).
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito: l’intestazione fittizia veicoli cessa di essere una mera violazione amministrativa e diventa un grave reato quando è supportata da una struttura organizzata e ingannevole. La costituzione di un’impresa di comodo, utilizzata come paravento per registrare veicoli altrui, rappresenta quel quid pluris che qualifica la condotta come delitto di falso in atto pubblico. La decisione riafferma la necessità di tutelare la fede pubblica e la correttezza degli atti amministrativi, sanzionando penalmente non solo la bugia, ma soprattutto l’inganno strutturato.
Quando l’intestazione fittizia di un veicolo diventa un reato penale?
Diventa reato penale quando non ci si limita a una semplice dichiarazione falsa, ma si crea una ‘messa in scena’ (come una finta impresa) per indurre in errore il pubblico ufficiale. Questo ‘qualcosa in più’ (quid pluris) trasforma l’illecito amministrativo in reato di falso ideologico.
Qual è l’elemento che distingue l’illecito amministrativo dal reato di falso in questo contesto?
L’elemento distintivo è il cosiddetto ‘quid pluris’, ovvero un comportamento aggiuntivo e ingannevole rispetto alla mera dichiarazione non veritiera. Nel caso specifico, la costituzione di un’impresa individuale fittizia per il commercio di auto è stata considerata tale elemento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano generiche, miravano a una nuova valutazione dei fatti (non consentita in Cassazione) e non contestavano specificamente la corretta ricostruzione giuridica effettuata dai giudici di merito, che era in linea con la giurisprudenza consolidata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20796 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20796 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 30/03/1980
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che il primo e unico motivo del ricorso dell’imputato – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la ritenuta configurabilità del reato di cui agli artt. 48 – 479 cod. pen. e non del diverso illecito amministrativo disciplinato dall’art. 94-bis CdS – è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche volte a prefigurare un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, scevra di puntuale critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.
In ogni caso, la motivazione fornita dalla Corte territoriale si conforma, in punto di diritto, ai dettami della Corte di cassazione, la quale si è specificamente espressa sulla distinzione intercorrente tra l’illecito amministrativo di divieto di intestazione fittizia dei veicoli e il reato di falso ideologico in atto pubblico, commesso mediante induzione in errore del pubblico ufficiale.
Ai fini dell’integrazione dell’illecito penale de quo, concernente un’ipotesi di autorìa mediata, è necessario un quid pluris rispetto all’illecito amministrativo, consistente nell’induzione in errore del pubblico ufficiale, operata non soltanto mediante una dichiarazione non rispondente al vero, ma, altresì, attraverso la costituzione di un’impresa individuale avente ad oggetto il commercio di autoveicoli, regolarmente iscritta alla Camera di commercio, utilizzata quale mise en scene per l’intestazione dei numerosi veicoli di proprietà altrui (Sez. 5, n. 37944 del 31/05/2017, COGNOME, Rv. 270762).
Il ricorso non contesta tale ricostruzione effettuata dai giudici di merito in punto di diritto, ma si limita a fornire una diversa interpretazione del fatto storico e a contestare, genericamente, la ritenuta qualifica di acquirente simulato in capo all’imputato, il che non può essere oggetto di doglianza nella presente sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/05/2025