Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34776 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 del TRIB. LIBERTA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 febbraio 2024 il Tribunale di Milano – sezione per il riesame – ha respinto il ricorso proposto nell’interesse di NOME contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 17 ottobre 2023 e ha confermato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza del profitto del reato (indicato in C 99.500,00), di due beni mobili registrati intesta al ricorrente ed in specie: dell’autovettura Fiat 500 targata TARGA_VEICOLO e del motoveicolo Yamaha, modello TTARGA_VEICOLOMax, targato TARGA_VEICOLO.
2. Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso è necessario chiarire che NOME – intestatario dei veicoli sopra indicati – è figlio di NOME COGNOME e questi, indagato nel procedimento, è stato sottoposto a misura cautelare personale perché gravemente indiziato di quattro violazioni degli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 realizzate il 14 luglio, il 22 luglio il 9 dicembre 2020 e il 25 febbraio 2021 . Il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro perché il G.i.p. ha ritenuto che si trattasse di un bene “riferibile all’indagato (pag. 36 del decreto di sequestro preventivo). Quanto all’autovettura targata TARGA_VEICOLO, il sequestro è stato disposto dal G.i.p. (pag. 41 del decreto) a carico di NOME COGNOME (sottoposto a misura cautelare personale e indagato a titolo di concorso con NOME COGNOME) perché il veicolo risultava essere intestato a lui. All’atto dell’esecuzione, invece, si è accertato che l’auto era intestata a NOME COGNOME. COGNOME, infatti, era proprietario della moto e dell’auto e risulta aver ceduto entrambi i veicoli all’odierno ricorrente in data 28 novembre 2020, ciascuno al prezzo dichiarato di C 5.000,00.
Con l’istanza di riesame, NOME COGNOME ha chiesto la restituzione di entrambi veicoli sostenendo di esserne l’unico ed esclusivo utilizzatore e di averli acquistati in occasione del diciottesimo compleanno utilizzando i risparmi accantonati negli anni, frutto di lavori occasionali (1.870 euro nell’estate del 2021) e di elargizioni in denaro ricevute dai nonni materni e paterni. Il Tribunale ha respinto l’istanza e ha confermato il sequestro preventivo sostenendo che l’intestazione dei veicoli sarebbe fittizia: in primo luogo, perché vi è sproporzione tra il valore dei beni e i redditi del ricorrente; in secondo luogo, perché all’epoca dell’acquisto (28 novembre 2022) NOME aveva compiuto 18 anni da appena otto giorni e dunque non era titolare di una patente che lo abilitasse alla guida; in terzo luogo, perché risulterebbe intestato all’odierno ricorrente anche un altro veicolo del quale è stato disposto il sequestro (la Jeep Renegade targata
NUMERO_DOCUMENTO). Questo veicolo, osserva il Tribunale, è stato utilizzato da NOME COGNOME e NOME COGNOME per i trasporti di stupefacente di cui ai capi 71) e 72) dell’imputazione provvisoria ed è stato intestato fittiziamente ad NOME COGNOME come dimostra il fatto che, al momento dell’acquisto, l’odierno ricorrente aveva da poco compiuto quindici anni.
Contro l’ordinanza, il difensore di NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso deducendo violazione di legge per carenza assoluta di motivazione.
La difesa osserva che, come risulta con chiarezza dal decreto di sequestro preventivo, la Jeep Renegade targata TARGA_VEICOLO, in uso a NOME COGNOME, non era affatto intestata ad NOME COGNOME, ma invece ad NOME COGNOME (padre di NOME), sicché la motivazione fornita dall’ordinanza impugnata è frutto di un errore che ha comportato un travisamento delle emergenze investigative. Il difensore rileva inoltre: che il ricorrente acquistò i due veicoli sottoposti sequestro di seconda mano, al prezzo complessivo di 10.000 euro, in occasione del diciottesimo compleanno; che non vi è sproporzione evidente tra la somma versata e i risparmi che un giovane diciottenne può aver accumulato, integrati da quanto ricevuto per il compleanno; che entrambi i veicoli – per modello, tipologia e cilindrata – ben si adattano alle esigenze di un neopatentato; che NOME COGNOME è titolare dal 6 ottobre 2022 di patente Al, dal 24 gennaio 2023, di patente A2 e il 7 aprile 2023 ha conseguito la patente B; che, pertanto, non si può sostenere che i veicoli in sequestro fossero nella disponibilità concreta di NOME NOME e l’intestazione degli stessi al ricorrente sia fittizia.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il sequestro preventivo è stato disposto ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 73, comma 7 bis, d.P.R. n. 309/90. Si tratta di beni mobili registrati intestati a persona non sottoposta ad indagini sicché il provvedimento presuppone che l’intestazione sia fittizia. Il sequestro della Fiat 500 targata TARGA_VEICOLO era stato inizialmente disposto sull’assunto che quell’auto fosse intestata all’indagato NOME COGNOME, ma il Tribunale per il riesame ha integrato il decreto del G.i.p.
sostenendo (pag. 5), che questa macchina e il motociclo targato TARGA_VEICOLO, ancorché formalmente intestati ad NOME COGNOME, erano «nella disponibilità effettiva e reale del padre» NOME COGNOME. Di conseguenza ha confermato il sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente del profitto dei reati ascritti a NOME COGNOME (quantificato in C 99.500,00).
3. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, nel disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni solo formalmente o fittiziamente intestati a persona estranea al reato, il giudice è tenuto a spiegare perché questi beni debbano ritenersi nella disponibilità effettiva del soggetto indagato. Ed invero, quando non sia possibile fare ricorso al sequestro in via diretta, i beni sui quali il provvedimento interviene devono porsi in rapporto di equivalenza rispetto al profitto del reato, che rappresenta il parametro primario cui rapportare la misura (tra le altre, Sez. 6, n. 18766 del 18/02/2014, COGNOME, Rv. 259131; Sez. 2, n. 5657 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258210). Per adempiere a tale onere di motivazione, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo alla persona estranea, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico dei P.M., della disponibilità degli stessi da parte dell’indagato (Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 264763; Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, COGNOME, Rv. 270798). Diversamente ragionando, infatti, «la motivazione si arresterebbe al solo aspetto “in negativo”, rappresentato cioè dalla individuazione degli elementi dimostrativi delle ragioni per le quali il terzo non potrebbe essere l’effettivo titolare del bene, da ciò solo, però, non potendo discendere al tempo stesso, ed “in positivo”, la dimostrazione che titolare effettivo dovrebbe essere l’indagato» (così testualmente Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, NOME, Rv. 270798, pag. 3 della motivazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, a sostegno del carattere fittizio della intestazione il Tribunale per il riesame ha invocato: l’asserita sproporzione tra il valore dei beni e le disponibilità economiche di NOME; il fatto che al momento dell’acquisto egli era appena diciottenne e perciò non era abilitato alla guida dei veicoli che aveva acquistato; il fatto che sarebbe stata fittiziamente intestata a lui anche la Jeep Renegade targata TARGA_VEICOLO, acquistata nel 2019, quando NOME COGNOME era appena quindicenne, utilizzata da NOME COGNOME per trasportare sostanze stupefacenti. L’ultimo di questi argomenti è frutto evidente di un errore materiale ed è pertanto privo di pregio: come risulta dal decreto di sequestro preventivo (pag. 35) la Jeep Renegade targata TARGA_VEICOLO non era affatto intestata a NOME (classe 2004), bensì a NOME COGNOME (classe 1951), padre di NOME e nonno dell’odierno ricorrente. Gli altri argomenti addotti
a sostegno della decisione non reggono alla prova di resistenza; non consentono, infatti, di comprendere per quali ragioni la macchina e la moto formalmente intestate ad NOME COGNOME sarebbero nella disponibilità di NOME COGNOME.
Il ricorrente ha sostenuto di essere effettivo titolare ed effettivo utilizzato dei beni sottoposti a sequestro e, al fine di escludere il carattere fittizio del intestazione, ha documentato: di aver conseguito la patente che lo abilitava alla guida del motociclo Yamaha il 24 gennaio 2023 (due mesi dopo l’acquisto); di aver conseguito la patente che lo abilitava alla guida della Fiat 500, il 7 aprile 2023 (poco più di quattro mesi dopo l’acquisto). Ha sottolineato, inoltre, che con la disponibilità del “foglio rosa” è possibile esercitarsi alla guida e ha sostenuto che i veicoli erano stati da lui utilizzati, proprio a questo scopo, anche nei mesi immediatamente successivi all’acquisto. Il provvedimento impugnato ha trascurato di valutare tali allegazioni difensive valorizzando un argomento (la fittizia intestazione al ricorrente di altro veicolo) che è frutto di travisamento de emergenze investigative. Nella sostanza, dunque, il provvedimento impugnato ha sostenuto che v’è discordanza tra la formale intestazione dei beni e la disponibilità effettiva degli stessi solo per l’asserita sproporzione tra il loro valore (peraltro no elevato) e le disponibilità economiche del ricorrente. Ha fatto operare così, nei confronti di un terzo, la presunzione prevista dall’art. 240 bis cod. pen. che può operare, invece, solo nei confronti dell’imputato o (in caso di sequestro preventivo) dell’indagato e solo con riferimento alla c.d. “confisca allargata” o “per sproporzione”.
Per quanto esposto, l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato risulta «privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» è ciò integra una violazione di legge (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692). Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Milano in funzione di giudice per il riesame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso il 10 settembre 2024
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