Intestazione Fittizia e Aggravante Mafiosa: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
L’intestazione fittizia di beni è un reato insidioso, spesso utilizzato dalla criminalità organizzata per nascondere i proventi illeciti e rafforzare il proprio controllo sul territorio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i rigorosi requisiti di ammissibilità per i ricorsi in questa materia, sanzionando la mera riproposizione di argomenti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di intestazione fittizia di beni, con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso. Nello specifico, l’imputata risultava essere la proprietaria formale di un panificio, che secondo l’accusa costituiva in realtà un investimento di una nota famiglia criminale. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, spiegando dettagliatamente le ragioni per cui riteneva provato che l’imputata fosse una semplice prestanome, discostandosi motivatamente da una precedente decisione assolutoria del GUP in un altro procedimento a carico di un diverso soggetto, in virtù di un differente quadro probatorio.
Contro la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di ricorso presentati. La Corte ha stabilito che i motivi erano generici e non idonei a superare il vaglio di ammissibilità, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: La Specificità del Ricorso come Requisito Essenziale
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, corrispondenti ai due motivi di ricorso presentati.
Primo Motivo: L’Aspecificità del Ricorso sull’Intestazione Fittizia
Il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli articoli 110 e 512 bis del codice penale, è stato giudicato ‘aspecifico’ e ‘manifestamente infondato’. La Cassazione ha evidenziato come la difesa si fosse limitata a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti; deve invece instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, individuando specifiche lacune o errori logico-giuridici nel ragionamento del giudice. In questo caso, mancava totalmente la ‘correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’.
Secondo Motivo: La Reiterazione delle Doglianze sull’Aggravante Mafiosa
Anche il secondo motivo, che contestava l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis c.p., è stato ritenuto inammissibile per ragioni analoghe. La difesa ha ripresentato pedissequamente le stesse obiezioni già disattese in appello. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio importante: l’intestazione di un’attività commerciale a un prestanome in un territorio già influenzato da un’associazione criminale contribuisce concretamente a rafforzare la posizione dell’associazione stessa. Pertanto, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto integrata l’aggravante, e il motivo di ricorso, non criticando specificamente questo ragionamento, è risultato meramente apparente e quindi inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. La prima è di natura processuale: un ricorso per Cassazione deve essere un atto di critica puntuale e argomentata, non una sterile riproposizione di tesi già sconfessate. La mancanza di specificità porta inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica. La seconda lezione è di natura sostanziale: la Corte conferma che prestare il proprio nome per schermare le attività economiche della criminalità organizzata non solo integra il reato di intestazione fittizia, ma può comportare l’applicazione della grave aggravante mafiosa, poiché tale condotta rafforza il potere e il controllo del clan sul tessuto economico e sociale.
Perché il ricorso per intestazione fittizia è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano aspecifici e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza instaurare un confronto critico con le ragioni della sentenza impugnata.
Prestare il proprio nome a un’associazione criminale per un’attività commerciale è considerato un’aggravante?
Sì. Secondo la Corte, l’intestazione fittizia di un’attività commerciale a un prestanome, in una zona già sotto l’influenza di un’associazione criminale, contribuisce concretamente a rafforzare la posizione di tale associazione. Questo giustifica l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 1, del codice penale.
Cosa si intende per ‘mancanza di correlazione’ in un ricorso?
Si intende che le argomentazioni presentate nel ricorso non si confrontano specificamente con le motivazioni della decisione che si sta impugnando. Invece di contestare i singoli passaggi logici del giudice, il ricorrente si limita a riproporre le proprie tesi, rendendo il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21966 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21966 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a PALERMO il 02/02/1986
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME lette le conclusioni scritte depositate dal difensore il 22/04/2025;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con particolar riferimento agli art. 110 e 512 bis cod. pen., è aspecifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame ed è manifestamente infondato ( si vedano in particolare pagg. 22 e segg. della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha spiegato le ragioni della per le quali ha ritenuto che il panificio sito in INDIRIZZO costituisse una forma di investime della famiglia COGNOME, fittiziamente intesta./tatdA alla COGNOME, motivatament discostandosi da quanto affermato dal GUP in altro procedimento a carico di COGNOME NOME, assolto dalla medesima contestazione perché il fatto non sussiste, tenuto conto del diverso sostrato probatorio posto a fondamento delle due decisioni e della sussistenza dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME (pagg. 26 e 27)
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis comma 1 cod. Pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltant apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano in particolare pag. 6-7 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di merito ha correttamente ritenuto integrata l’aggravante in considerazione del fatto che l’intestazione del panificio in capo all’odierna ricorrente contribuito concretamente ha rafforzare la posizione dell’associazione criminale in una zona già sottoposta a sua influenza);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente