Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3575 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3575 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 07/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico MInistero, nella persona dSostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 10/06/2025 il Tribunale di Catanzaro, sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME, ha parzialmente annullato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro limitatamente al capo 7), mentre ha confermato nel resto il provvedimento impugnato (quanto al capo 4) art. 512bis , art. 416bis.1 cod. pen.) che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del COGNOME.
2.COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.Violazione di legge con riferimento agli art. 273, 275, cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 110, 512bis e 416bis.1 cod. pen., nonchØ mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alla asserita ricorrenza della provvista indiziaria.
Il ricorrente ha contestato la sussistenza della provvista indiziaria, ritenendo che nel caso di specie ci si trovi di fronte una motivazione omessa, non avendo il Tribunale effettivamente preso in considerazione le plurime censure difensive e le allegazioni volte a provare la regolarità degli investimenti riferibili al COGNOME nella società invece di fatto ritenuta nella piena disponibilità dello COGNOME. Si Ł, inoltre, sostenuto come le captazioni evocate non potessero essere ritenute affatto risolutive in tal senso, perchØ indicative di attività episodiche, senza che il Tribunale avesse in alcun modo tenuto conto della lettura alternativa fornita dalla difesa e della giurisprudenza di legittimità quanto alla necessità di
provare la provenienza delle somme (comunque specificamente evidenziata dalla difesa) in caso di intestazione fittizia di quote societarie, a fronte di una attività di amministratore di fatto e non effettivo socio occulto da riferire allo COGNOME. Nella prospettazione della difesa Ł stata omessa una effettiva considerazione degli elementi sufficienti a poter sostenere sia la ricorrenza dell’elemento soggettivo che oggettivo del delitto provvisoriamente imputato.
4.Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla ritenuta ricorrenza di esigenze cautelari; il Tribunale si Ł in modo confuso riferito alla custodia in carcere piuttosto che agli arresti domiciliari, omettendo del tutto una valutazione specifica quanto alla pericolosità sociale, limitandosi ad un apodittico riferimento al pericolo di reiterazione, soprattutto tenuto conto dell’unica contestazione elevata e del periodo di tempo rilevante trascorso dalla condotta provvisoriamente ascritta (fine dell’anno 2022): il Tribunale ha reso sul punto una motivazione di stile, sostanzialmente apparente e dunque omessa.
5.Il Procuratore Generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
2.Quanto al motivo di ricorso, con il quale Ł stata dedotta congiuntamente la violazione di legge e di norme processuali, oltre che il vizio della motivazione in ogni sua forma quanto all’effettiva ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, deve essere in via preliminare richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. Ł rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che il controllo di legittimità non può riguardare nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 6, n.11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, COGNOME, non mass.). ¨ stato, in tal senso, costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere ‘all’interno’ del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 269885-01, in motivazione, nonchØ, da ultimo,Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01).
3.Ciò premesso, occorre considerare come la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato, si sia concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, proponendo una lettura alternativa e parcellizzata del corposo insieme di elementi indiziari valutati dal Tribunale quanto alla posizione dell’odierno ricorrente.
In tal senso, si deve osservare come sia stato ampiamente ricostruito il contesto nel quale maturava la condotta provvisoriamente imputata, con puntuale considerazione degli elementi ritenuti univoci e concordanti nel descrivere non solo la condotta posta in essere
del ricorrente, ma anche la piena consapevolezza dello stesso quanto alla riferibilità della società allo COGNOME, attesa l’univocità del materiale captativo acquisito che, congiuntamente alla struttura della società, alla mancanza di adeguata giustificazione in ordine alla provenienza del capitale necessario alla sua costituzione, alle attività di continuo prelievo di somme in contanti, alle indicazioni ricevute (pag. 7 e seg.) dal vero titolare in fatto della stessa, vale a connotare una corposa provvista indiziaria in ordine alla imputazione provvisoriamente elevata.
Tali elementi, valutati complessivamente in modo logico ed argomentato, sono stati ritenuti risolutivi, anche affrontando esplicitamente le censure ed allegazioni difensive, ritenute insufficienti a superare l’univocità degli elementi emersi in senso contrario sulla base di una prova logica che non si presta a censure in questa sede (pag. 10 e seg. dove si Ł richiamata l’insufficienza dei dati allegati dalla difesa quanto alla disponibilità di somme adeguate da parte del ricorrente, la non coincidenza temporale dell’asserita ricezione di somme, comunque non equivalente al capitale sociale, a titolo di risarcimento per un sinistro, i non giustificati e costanti prelievi in contanti per somme consistenti, il continuo controllo da parte di COGNOME NOME quanto alla gestione della società, la non sostenibilità, sulla base del compendio investigativo, della tesi difensiva secondo la quale i rapporti con COGNOME NOME sarebbero successivi al 2019, tenuto conto della documentazione acquisita, con particolare riferimento alla agenda di COGNOME NOME).
Il Tribunale ha, dunque, fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME, richiamando una pluralità di evidenze indiziarie, mediante uno specifico ed articolato confronto proprio con le deduzioni della difesa, giungendo ad una ricostruzione puntuale e specifica degli elementi a carico del ricorrente, anche mediante il richiamo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema.
Sul punto, si deve osservare come il Tribunale, ricostruendo analiticamente il contesto indagato e gli elementi a carico del ricorrente, ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini dell’integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d’impresa esercitata in forma societaria, Ł necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d’opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell’altrui condotta di intestazione fraudolenta (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423-01) come effettivamente emerso nel caso di specie.
Anche il tema della piena consapevolezza e della ricorrenza, quindi, dell’elemento soggettivo del ricorrente, quale soggetto extraneus concorrente, Ł stato pienamente ricostruito nel rispetto del principio di diritto affermato da questa Corte, che si intende ribadire, secondo il quale quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 -01; Sez. 2, n. 30573 del 03/02/2023, COGNOME)
4.Deve, in conclusione, essere richiamata la adeguatezza delle ragioni addotte dal
giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre il ricorrente con le sue argomentazioni, pur investendo formalmente lamotivazione, si Ł limitato a prospettare una diversa e parcellizzata valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta, tenendo conto in modo esplicito di univoche emergenze indiziarie in relazione l’obiettivo perseguito dal legislatore con l’introduzione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, corrispondente alla repressione delle condotte finalizzate all’elusione delle “disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando”, attuate sottraendo beni e utilità, riferibili all’agente, alle misure ablative (in essere o future) previste in quelle discipline, mediante il ricorso a meccanismi, negoziali o anche meramente fattuali, idonei a rappresentare l’apparente titolarità in capo a terzi di quei beni e di quelle utilità (funzione corrispondente all’ «obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità» (in tal senso, Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018, D. B., Rv. 276669-01) in presenza di una prova, ricostruita in termini di univocità e gravità indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l’applicazione di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419-01; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128-01; Sez. 6, n. 13938 del 17/03/2005, COGNOME, Rv. 231239-01).
5.Del tutto generiche poi, in assenza di confronto con la motivazione, le considerazioni spese in tema di esigenze cautelari, attesa la chiara indicazione da parte del Tribunale a pag. 1 della motivazione della sottoposizione del ricorrente alla misura degli arresti domiciliari ed il richiamo alla aggravante di cui all’art. 416bis. 1 cod. pen., non contestata in alcun modo dalla parte ricorrente, correlata in modo logico ed argomentato all’evidente destinazione delle risorse in favore della consorteria criminale riferibile alla ‘ndrina COGNOME e il richiamo all’utilizzo del denaro anche per il sostentamento dei detenuti, attività tipicamente riferibile all’ambito criminale indagato, con conseguente costruzione argomentativa in termini di attualità e ricorrenza delle esigenze predette (Sez.2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez.2, n. 24533 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 28669801).
6.Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 07/01/2026