Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 794 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 794 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in data in data 1/8/2024 nel procedimento a carico di COGNOME NOME, n. a Sant’Agata di Militello il 6/12/1977
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del Gip che applicava nei suoi confronti la misura della custodia in carcere in relazione a più ipotesi di intestaz fittizia (la prima aggravata ai sensi dell’art. 416bis.1 cod.pen.), annullava il provvedime genetico e disponeva la rimessione in libertà del prevenuto.
(SL.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, deducendo:
L’ordinanza impugnata, ad avviso del P.m., ha sopravvalutato la vicenda processuale nel cui ambito era intervenuto il provvedimento ablatorio dal momento che la ricostruzione del fine elusivo non richiede per la sua configurabilità che l’indagato/ imputato abbia poi sub condanne definitive e consequenziali confische.
Il ricorrente sostiene, inoltre, che il collegio cautelare abbia errato nell’escludere la f elusiva dell’intestazione fittizia alla luce di altre finalità alternative, quale i difficili gli enti creditizi ovvero i rapporti intrattenuti con gli enti pubblici in materia di tribunale, pur avendo correttamente richiamato il principio per cui la finalità elusiva misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, lo ha erroneamente declinato, trascurando la contestazione del concorso nel reato di un secondo reale intestatario, con finalità agevolative di un’articolazione di Cosa Nostra, evenienza c paventa ulteriori finalità legate alla necessità di veicoli societari in grado di o autorizzazioni ovvero l’iscrizione nella white list per partecipare ad appalti pubblic valorizzazione, onde escludere il fine elusivo, della strumentalità dell’intestazione fittiz garantire la partecipazione a pubbliche procedure è, secondo il ricorrente, contraddittori rispetto al dato storico della condanna irrevocabile del coindagato COGNOME NOME per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, motivata propria dallo scopo dì acquisire i controllo di attività economiche quali forniture per la realizzazione di opere pubblich private, concessioni e appalti.
Aggiunge il P.m. che risulta erronea e illogica anche l’argomentazione relativa all’assenza di condotte o attività ulteriori rispetto all’atto di costituzione o trasferimento richies giurisprudenza nel caso di intestazione a soggetti per i quali opera la presunzione d interposizione fittizia, senza svolgere alcuna considerazione in ordine alla circostanza, pu segnalata dal Gip emittente, relativa al fatto che le risorse utilizzate per la costituzi RAGIONE_SOCIALE e per i successivi aumenti di capitale provenivano, attraverso un meccanismo di buste paga false, da RAGIONE_SOCIALE compagine a sua volta oggetto di fittizia intestazion riconducibile al Bontempo, e parimenti riguardo agli esiti delle intercettazioni telefonich collegio cautelare ha in particolare omesso la motivazione in ordine alle vicende inerenti acquisizioni immobiliari effettuate da RAGIONE_SOCIALE, società utilizzata per l’acquisto di tre i di pregio in Milano adibiti a residenza familiare dell’indagato, e alle successive operazioni vendita degli stessi a soggetti compiacenti al fine di porli al riparo da iniziative giudi trasferimenti sottesi da un ordito di natura simulatoria inteso a far apparire i fondi util come derivanti da mutui fondiari sebbene risulti provata in atti la retrocessione al Bontennp dei fondi mutuati da parte del congiunto formale intestatario del mutuo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato. Il collegio cautelare ha dato atto che, nella specie, sulla b delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dall’indagato e delle emergenz investigative acquisite, deve ritenersi pacifica ed incontestata la riferibilità al RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avendo il ricor alimentato i flussi finanziari che hanno consentito la costituzione delle sopradette compagin e i successivi aumenti di capitale.
1.2 La valutazione dell’ordinanza impugnata non presta il fianco a censura in quanto ricostruisce i presupposti fattuali direttamente evocati dall’organo inquirente e dal G fondamento del dolo elusivo, operando uno scrutinio che non palesa significativi errori interpretativi o decisive frizioni logiche. In particolare, non appaiono conferenti gli argom del P.m. impugnante in ordine ai diversi canoni valutativi del processo penale rispetto procedimento di prevenzione ove rapportati alla dimensione squisitamente soggettiva del dolo specifico né è stata chiarita la portata asseritamente dirimente della conversazione n 356/2024 richiamata in ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte, nel ribadire la natura di reato di pericolo astratto de fattispecie contestata, ha precisato che la valutazione circa il pericolo di elusione della mi di prevenzione va compiuta “ex ante”, su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Rv. 266661 -01;Sez. 2, n. 7317 del 18/11/2022 , dep. 2023, Rv. 284386 – 01), valutazione rispetto alla quale non possono ritenersi estranei sia il carattere risalente del precedente procedimento (iscritto nell’anno 2010), sia l’avvenuta esclusione dell’aggravante dell’agevolazione mafios come pure lo scrutinio delle datate e generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
1.3 Né può condividersi il rilievo accordato dal ricorrente all’accertamento circa le ragi del sequestro disposto illo tempore nei confronti delle società del RAGIONE_SOCIALE ovvero se la misura fosse o meno giustificata dall’intestazione fittizia delle compagini vincolate. Invero circostanza che il sequestro sia stato revocato dal Tribunale di Patti all’esito della pronun di primo grado, che aveva escluso l’aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. (all’epoca art. 7 L 356/92,) depone, in assenza di contestazioni ulteriori e diverse rispetto all’art. 378 cod.pe per la riconduzione della misura nell’alveo del comma 2 dell’art. 12 sexies L. 356/92 né comunque, ai fini della prova del dolo delle condotte per cui si procede, può annettersi rili esclusivo e decisivo ad una misura comunque revocata fin dal 12/11/2013.
2. Destituite di fondamento risultano le censure in ordine alle possibili finalità concorr L’ordinanza impugnata ha evidenziato, in accordo con la giurisprudenza di questa Corte, che l’intestazione fittizia può rispondere a una pluralità di finalità eterogenee, rimarcando ch siffatte evenienze gli indici sulla finalità elusiva del procedimento di prevenzione dev presentare una particolare pregnanza e concretezza, nella specie non ravvisabile. Il collegio cautelare ha, in particolare, segnalato che alla circostanza relativa all’intestazione delle q societarie alla moglie, cui s’accompagna il mantenimento di una personale partecipazione societaria da parte del ricorrrente, logicamente poco compatibile con un fine elusivo del ti richiesto dalla norma incriminatrice, si somma l’emersione di finalità alternative stimate tutto plausibili come quella di aggirare le difficoltà nei rapporti con le banche ovvero co enti pubblici in materia di appalti. Gli argomenti spesi dal P.m. per contrastare la motivazio censurata sono generici laddove richiamano l’inefficacia del dolo alternativo rispetto al quad indiziario, evocando a conferma dello spessore dello stesso il contestato concorso nella fittiz intestazione di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, già condannato per concorso estern in associazione mafiosa. Il ricorrente non si confronta con l’ampia e puntuale motivazione dell’ordinanza impugnata che, alle pagg.24 e segg., dopo aver richiamato la natura di reato istantaneo con effetti permanenti della fattispecie, ha precisato che l’epoca di consumazione dell’intestazione fittizia relativa a RAGIONE_SOCIALE deve essere individuata alla da
23/5/2019, ovvero all’atto della costituzione della società e di intestazione alla Di L COGNOME del 75,6 delle quote, e in seguito, eventualmente, al momento degli aumenti di capitale, l’ultimo dei quali avvenuto a inizio del 2023. Ha, quindi, evidenziato l’assenz elementi che attestino contatti tra il Bontempo e lo Scirocco in epoca precedente il giugn 2023 e l’esclusiva riferibilità al Bontempo delle provviste finanziarie utilizzate costituzione della compagine e gli incrementi del capitale iniziale. Ha inoltre ricordato sebbene sia in astratto ipotizzabile il concorso dell’extraneus, diverso dal titolare occulto e dal prestanome, nella specie non vi sono elementi per sostenere l’esistenza di un previo accordo inteso ad agevolare l’intestazione fittizia di cui si discorre.
L’ordinanza impugnata ha, altresì, evidenziato a pag. 24, con riguardo ai presupposti oggettivi della condotta contestata, che le società, con la sola eccezione di Toga, vedono l partecipazione diretta o indiretta, ma pur sempre palese dell’indagato nel capitale social mentre le restanti partecipazioni sono intestate alla coniuge, in assenza di attività ulte intese ad occultare la soggettiva riferibilità delle società stesse al ricorrente, con consegu difetto di idoneità delle condotte di fittizia intestazione rispetto alla concreta capacità e richiesta dalla norma.
3.1 Il Collegio ha fatto applicazione del principio, non pacifico nel panora giurisprudenziale, secondo cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, il deli configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura d prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i i conviventi nell’ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d’interposizio fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall’art. 26, comma 2, d 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica d capacità elusiva dell’operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori ri all’atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell’elemento soggettivo d fattispecie. (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Rv. 285368-02; Sez. 1, n. 49970 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 265408-01).
Altro filone giurisprudenziale ritiene sufficiente ai fini dell’integrazione della mate del reato l’attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sott o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall’art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 15 materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l’ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elus dell’operazione patrimoniale (Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Rv. 270035 – 01; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Rv. 268200 – 01;Sez. 2, n. 7999 del 01/02/2017, Rv. 269545 – 01).
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Nella specie, le diverse opzioni interpretative non incidono sulla tenuta logica de motivazione in quanto, incontroversa la materialità delle condotte contestate, gli elementi fatto ulteriori richiesti dal primo orientamento ridondano sulla prova dell’elemento soggetti in termini rafforzativi della pregnanza del dolo specifico.
3.2 Tanto premesso, il P.m. lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia a tal fine considerato il meccanismo fraudolento messo in atto dal Bontempo per la creazione delle provviste finanziarie utilizzate per la costituzione di Infrastrutture, asserendo che il ri alla creazione di buste paga artefatte sarebbe indice di volontà elusiva. L’argomento non persuade al pari di quello inerente le acquisizioni immobiliari di RAGIONE_SOCIALE giacché il conge di accumulazione della provvista investita in RAGIONE_SOCIALE gli espedienti usati per l’acqu di immobili destinati a residenza familiare, se palesano i connotati fraudolenti e simulat delle rispettive operazioni, nulla attestano circa la loro finalizzazione all’elusione di po future misure di prevenzione. Non è fuor di luogo rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che il delitto di trasferimento fraudolento di val essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini d configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzi patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282645 – 01;Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 251750 – 01), ove l’espressione avverbiale richiama la necessità di un elemento soggettivo ancorato a emergenze fattuali specifiche ed attuali, e non meramente congetturali, in ordine al rischio di ablazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato siccome infondato.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2024
P.Q.M.
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La Consigliera estensore
La Presidente
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