Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37407 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso; GLYPH
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/20 successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
Con atto in data 11/7/2023 il pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce ch l’applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti d NOMENOME NOME relazione ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. (per la part un’articolazione della RAGIONE_SOCIALE guidata da COGNOME NOME), agli artt. 110, e 512-bis cod. pen. per l’intestazione fittizia a NOME NOME successivamente NOME NOME NOME un esercizio commerciale denominato “RAGIONE_SOCIALE Originals”, al fine di elu le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, nonché in rel reato di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 e ad una pluralità di reati fine di tale ultim Con lo stesso atto chiedeva anche il sequestro preventivo del predetto esercizio commerc
Con ordinanza del 24/11/2023,, il Giudice per le indagini preliminari accoglieva la r di applicazione nei confronti del COGNOME della misura coercitiva della custodia cau carcere in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 e ad alcuni reati fine richiesta di misura cautelare personale in relazione dal delitto di cui all’art. 416-bis
Pur riconoscendo sussistenti gravi indizi in ordine al delitto di cui agli artt. 110 512 bis cod. pen., nulla disponeva in ordine alla richiesta di sequestro preventivo
Il Tribunale del riesame di Lecce con ordinanza in data 11/1/2024 rigettava l’ist riesame proposta dalla difesa del COGNOME avverso l’applicazione della misura carcera reati in materia di stupefacenti, e con ordinanza del 22/1/2024 accoglieva, invece, l’a pubblico ministero in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per il disponeva la misura cautelare personale nei confronti del COGNOME.
Con successiva ordinanza del 23/1/2024, infine, accogliendo l’appello del pubblico min disponeva il sequestro preventivo del predetto esercizio commerciale.
Avverso quest’ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Marche deducendo, con unico motivo di impugnazione, la “violazione di legge derivante da motivaz apparente” per aver ritenuto il Tribunale che il COGNOME avesse fittiziamente attribuito del bar alla moglie su indicazione del presunto capo, COGNOME NOMENOME come intercettat conversazione intercorsa con altri, nonostante il COGNOME non fosse presente in quel m Nella prospettazione della ricorrente, invece, il COGNOME avrebbe agito al solo f interrompere l’attività economica dalla quale traeva le risorse finanziarie per la propri in un momento difficile della sua vita perché in espiazione pena per altro reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentititi.
La ricorrente deduce, infatti, la mera apparenza del provvedimento impugnato, in coe con il disposto dell’art. 325 cod. proc. pen., a norma del quale in tema rovvedimenti reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ricomprende
vizio in parola sia gli ‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’, sia quei difetti motiv radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e q inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 1.1 ( n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 285608 – 01).
La motivazione dell’ordinanza impugnata, invece, lungi dal presentare vizi che pos consentire di ritenerla meramente apparente, senza incorrere in alcun vizio logico adeguatamente conto degli elementi che hanno portato a riconoscere sia il fumus commi delicti che il periculum in mora posti a fondamento del decreto di sequestro preventivo.
Sotto il primo profilo, il provvedimento impugnato ha richiamato l’ordinanza del giudice cautela che ha riconosciuto la sussistenza di un compendio indiziario univoco, a car COGNOME, non solo in ordine al reato di cui all’art. 74 dpr 309/90 (capo B) ed ai rea anche in ordine al reato di cui agli artt. 110, 416 bis.1, 512 bis cod. pen. (capo rilevato che, poi, lo stesso Tribunale del riesame, con ordinanza del 22/1/2024, acco l’appello del pubblico ministero, aveva applicato la misura cautelare personale anche in r al delitto di cui all’art. 416 bis commi 1, 2 , 3, 4, 5 e 6 cod. pen. (capo A). Il compend relativo a teli reati, del resto, non appare contestato dal ricorso.
Il carattere fittizio dell’intestazione dell’esercizio commerciale denominato ” Originals” alla COGNOME, invece, è stato riconosciuto dal Tribunale del riesame sul rili COGNOME, dopo aver acquistato l’esercizio nel 2020, in data 1/3/2021 lo trasferiva NOMENOME coNOME e successivamente attinto da misura cautelare carceraria in partecipe al sodalizio dedito al narcotraffico, che appena dieci giorni dopo, in data 1 veniva arrestato per traffico di armi. L’ordinanza impugnata, a tal proposito, ha va l’intercettazione di una conversazione intercorsa lo stesso giorno di tale arresto tra il altro dirigente del sodalizio di stampo mafioso, COGNOME NOME, nel corso della q primo, proprio commentando l’arresto del COGNOME, riferiva di aver dato ordine di intestare l’esercizio commerciale di cui si tratta, ed ha ricondotto a tale ordine il successivo tr del bene di cui si tratta alla COGNOME, moglie del COGNOME.
L’assunto della ricorrente secondo cui COGNOME avrebbe agito, invece, al solo fine interrompere l’attività economica dalla quale traeva le risorse finanziarie per la propria nel momento in cui veniva sottoposto ad esecuzione pena, costituisce una mera ricostru alternativa del fatto che non può essere ritenuta in alcun modo idonea a rendere mera apparente la ricostruzione dell’operazione effettuata dal provvedimento impugnato sulla b una rigorosa cronologia dei fatti emergenti anche da conversazioni captate e sull’osserv da parte del Tribunale del riesame, secondo cui tale prospettazione alternativa mal si con il rilievo che, prima di essere intestato alla COGNOMECOGNOME COGNOME bene già era stato intesta
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali non
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di urti somma ché, considerati i pro colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente,in euro tremila.
Non si provvede a norma dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. in presenza di provved già esecutivo, in quanto nel dispositivo dell’ordinanza impugnata (Trib. di Lecce, Sezi riesame, R. M. C. R. n. 125/2023, udienza 23/01/24, dep. 21/03/24) si legge espressam “Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmi di copia del presente provvedimento al Pubblico Ministero per l’esecuzione”.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 luglio 2024 L’estensore GLYPH
Il Presidente