Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49722 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49722 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 10/11/2022 della Corte di appello di Trieste;
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bolzano il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10/11/2022, la Corte di appello di Trieste confermava nei confronti di NOME COGNOME la condanna alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 -quinquies dl. 8 giugno 1992, n. 356, pronunciata dal Tribunale di Udine in data 10/09/2020.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. In passato il ricorrente aveva più volte intestato autovetture a terze persone, ma ciò era avvenuto per il fatto che lo stesso, fino all’autovettura oggetto del presente procedimento, aveva un cognome diverso (COGNOME), palesemente di origine rom, circostanza che non gli rendeva agevole rivendere l’auto già appartenuta ad un soggetto con quel cognome. Inoltre, non vi erano stati precedenti provvedimenti di prevenzione patrimoniale a carico del NOME, attinto da una sola misura personale nel lontano 2008.
Secondo motivo: si chiede che la Corte di cassazione, in caso di conferma dell’impugnata sentenza, voglia disporre il rinvio alla Corte di appello di Trieste per decidere sulla sostituzione della pena detentiva concedendo il lavoro di pubblica utilità sostitutivo della reclusione ex art. 20 -bis d.lgs. n. 150/2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Evocativo di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.
Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. “doppia conforme”, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia come la censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto
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all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell’impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nelle decisioni di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un’alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d’accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.
Pari inaccoglibilità involge il secondo motivo.
Si è in presenza di richiesta inammissibile perché, attraverso la stessa, si formulano istanze estranee alla fase di legittimità (Sez. 2, n. 24575 del 26/04/2018, Ngonn, Rv. 272809). A ciò si aggiunga che il motivo è comunque non scrutinabile in quanto il tema devoluto è comunque stato proposto per la prima volta in sede di ricorso per cassazione ed il silenzio del giudice di secondo grado appare conseguentemente ampiamente giustificato dalla mancata proposizione della doglianza in appello (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 Bolognese, Rv. 269745).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/11/2023.