Intestazione fittizia: la Cassazione sul dolo specifico e il valore degli indizi
Il reato di intestazione fittizia di beni, previsto dall’art. 512 bis del codice penale, rappresenta uno strumento cruciale per contrastare l’occultamento di patrimoni illeciti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti su come si prova il dolo specifico di tale reato, ovvero l’intenzione di eludere le misure di prevenzione patrimoniale, anche quando la difesa propone motivazioni alternative. Analizziamo il caso per comprendere i principi affermati dai giudici.
I fatti del caso: la società di servizi funebri
La vicenda riguarda due fratelli, indagati per aver attribuito fittiziamente a un terzo soggetto la titolarità delle quote di una società a responsabilità limitata operante nel settore dei servizi funebri. Secondo l’accusa, questa operazione era finalizzata a sottrarre la società, di fatto gestita e controllata dai due fratelli, a eventuali misure di prevenzione patrimoniale.
Il GIP del Tribunale di Napoli, accogliendo la tesi accusatoria, aveva disposto nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Contro tale provvedimento, i due fratelli proponevano istanza di riesame, che veniva però respinta. Di qui, il ricorso in Cassazione.
Le argomentazioni della difesa e la tesi dell’intestazione fittizia alternativa
La difesa degli indagati sosteneva che mancasse l’elemento soggettivo del reato, il cosiddetto dolo specifico. In particolare, si argomentava che:
1. La società non era mai stata realmente operativa e mancava delle necessarie autorizzazioni.
2. La cessione delle quote da parte di uno dei fratelli era avvenuta per motivi leciti, come la necessità di ottenere benefici penitenziari e, successivamente, per obblighi derivanti da una sentenza di fallimento per bancarotta fraudolenta.
3. L’altro fratello, avendo un profilo criminale di modesto rilievo e risalente nel tempo, non avrebbe avuto motivo di temere misure di prevenzione.
In sostanza, la difesa tentava di dimostrare che la finalità dell’operazione societaria non era quella di eludere la normativa antimafia, ma di perseguire altri scopi, di per sé non illeciti.
La decisione della Cassazione: ricorso generico e indizi convergenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, definendoli ‘generici’. I giudici hanno sottolineato come i ricorrenti si fossero limitati a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dal Tribunale del Riesame, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale, infatti, aveva basato la sua decisione su una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che i ricorrenti avevano omesso di considerare nel loro ricorso. Tra questi, spiccavano:
* L’esistenza di una precedente interdittiva antimafia a carico di un’altra società riconducibile ai fratelli, a causa di collegamenti con noti clan della criminalità organizzata.
* Le dichiarazioni di un coindagato e di un collaboratore di giustizia, i quali avevano esplicitamente affermato che lo scopo dell’intestazione fittizia era proprio quello di aggirare le misure di prevenzione e i limiti operativi derivanti da un’interdittiva antimafia.
Le motivazioni
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nella valutazione del dolo specifico. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la finalità di eludere le misure di prevenzione patrimoniale non esclude che possano coesistere altri scopi concorrenti. Il fatto che uno dei fratelli potesse avere anche l’obiettivo di ottenere benefici penitenziari non rende meno illecita l’operazione, se è provato che almeno uno degli scopi perseguiti era quello vietato dalla norma sull’intestazione fittizia.
Inoltre, la Corte ha valorizzato il ‘dato storico documentato’ dell’interdittiva antimafia precedente come un elemento di contesto decisivo. Tale provvedimento rendeva del tutto plausibile e concreto il timore dei fratelli di incorrere in ulteriori misure ablative, fornendo così un solido movente per il reato contestato. Le intercettazioni, infine, dimostravano il pieno coinvolgimento di entrambi i fratelli nella gestione dell’attività, smentendo la tesi di un ruolo marginale di uno dei due. Anche le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti, data la recentezza dei fatti e la contiguità degli indagati ad ambienti della criminalità organizzata, elementi che rendono concreto il pericolo di recidiva.
Conclusioni
Questa sentenza conferma che, per provare il reato di intestazione fittizia, non è necessario dimostrare che l’elusione delle misure di prevenzione fosse l’unico scopo dell’agente. È sufficiente che tale finalità illecita sia una delle componenti del suo progetto criminoso. La valutazione del giudice deve basarsi su tutti gli elementi indiziari disponibili, inclusi il contesto criminale, i precedenti provvedimenti amministrativi (come le interdittive) e le fonti dichiarative. Una difesa che si limita a proporre motivazioni alternative senza smontare la gravità del quadro indiziario complessivo è destinata, come in questo caso, a essere giudicata generica e, quindi, inammissibile.
Cos’è il reato di intestazione fittizia di beni?
È il delitto previsto dall’art. 512 bis del codice penale che punisce chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero per agevolare la commissione di reati come il riciclaggio o l’impiego di denaro di provenienza illecita.
La presenza di uno scopo lecito esclude il reato di intestazione fittizia?
No. Secondo la sentenza, il dolo specifico del reato, ossia la finalità di eludere le misure di prevenzione, può coesistere con altre finalità, anche lecite. La presenza di un movente alternativo non è sufficiente a escludere la rilevanza penale della condotta se è provato che l’agente perseguiva anche lo scopo illecito previsto dalla norma.
Quali prove sono state decisive per confermare l’accusa in questo caso?
Le prove decisive sono state: una precedente interdittiva antimafia emessa nei confronti di un’altra società degli indagati, che dimostrava un concreto rischio di subire misure patrimoniali; le dichiarazioni di un coindagato e di un collaboratore di giustizia che hanno confermato lo scopo elusivo dell’operazione; le intercettazioni che provavano il coinvolgimento di entrambi i fratelli nella gestione dell’attività.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15935 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato ad Acerra il DATA_NASCITA
NOME nato ad Acerra il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa il 20 novembre 2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi . Sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto le istanze di riesame proposte nell’interesse di NOME e NOME avverso l’ordinanza emessa il 10 ottobre 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli con cui è stata disposta nei confronti dei predetti indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari i ordine al reato di cui all’art. 512 bis cod.pen., per avere attribuito fittiziamente NOME NOME la titolarità delle quote di partecipazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di fatto nella esclusiva disponibilità dominicale e gestoria dei due germani COGNOME, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale. 2.Avverso detta ordinanza propongono ricorso i fratelli COGNOME e, con atti distinti sottoscritti dal comune di difensore di fiducia e aventi analogo contenuto, deducono:
2.1 Violazione degli articoli 273 e 192 cod.proc.pen. in relazione agli articoli 110, 512 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché con i motivi di riesame NOME COGNOME aveva eccepito di avere creato il RAGIONE_SOCIALE nell’ottobre 2021, senza alcun coinvolgimento ed interesse del fratello NOME, al fine di poter usufruire dei benefici penitenziari ex articolo 47 e 47 ter cod.proc.pen. , in quanto risultava dipendente di questa società con regolare busta paga. NOME COGNOME ha nel corso dell’interrogatorio chiarito questa sua finalità; nel marzo 2022 cedeva le sue quote al NOME ma la società non è mai stata attivata e non poteva operare per mancanza delle necessarie autorizzazioni e non ha mai svolto alcuna attività RAGIONE_SOCIALE, anche sotto il profilo fiscale; ribadisce di essere stato dichiarato fallito nel 2017 e di essere sotto processo per bancarotta fraudolenta, sicchè si era spogliato della società prima di tale condanna. Deduce pertanto che non ricorrono le condizioni oggettive e soggettive del delitto di intestazione fittizia in quanto manca il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione, avendo ceduto le quote perché obbligato dal fallimento e dalla sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta .
Il ricorso sottolinea che il fratello del ricorrente, NOME, è soggetto di basso grado culturale e sostanzialmente incensurato, avendo un unico precedente penale del 1985 già oggetto di riabilitazione nel 1993; che non risulta contiguo o inserito in associazioni criminose; che non ha carichi pendenti e quindi non poteva avere lo scopo di sottrarsi ad un’eventuale misura di prevenzione poiché assolutamente estraneo all’ipotesi accusatoria formulata; che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia risultano inesatte ed infondate e non integrano gravi indizi di colpevolezza.
2.2 Violazione di legge per mancanza di motivazione poiché il provvedimento impugnato non ha reso idonea motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.
2.3 Violazione dell’articolo 274 cod.proc.pen. in ordine alle esigenze cautelari e assenza dell’attualità della pericolosità sociale, poiché non sorge alcun fondato pericolo di reiterazione criminosa e l’ordinanza sul punto è assolutamente priva di motivazione.
Il difensore ha depositato motivi nuovi allegando documentazione e decreto di giudizio immediato del 6/12/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono generici poiché si limitano a reiterare pedissequamente le medesime censure già sollevate con il riesame che sono state adeguatamente esaminate e respinte con il provvedimento impugnato.
1.1 I due ricorrenti non contestano in modo specifico la materiale intestazione fittizia della società al NOME, ma sostengono che la società costituita non era mai stata operativa e che la finalità perseguita con la fittizia intestazione non fosse connessa alla volontà di eludere le misure di prevenzione.
Si tratta di affermazioni generiche, in quanto immotivate e apodittiche, che sono state confutate nel corpo della motivazione e risultano smentite da specifici elementi indiziari adeguatamente valutati.
In particolare i ricorrenti omettono una circostanza di fatto valorizzata dal Tribunale: che altra società riconducibile agli indagati, la RAGIONE_SOCIALE, era stata destinataria di interdittiva antimafia in quanto ritenuta esposta al condizionamento da parte della criminalità organizzata in ragione dei collegamenti con il RAGIONE_SOCIALE contiguo al clan RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre il coindagato COGNOME NOME ha dichiarato che intendimento dei fratelli COGNOME nell’intestare la società al NOME era proprio quello di evitare eventuali ulteriori misure di prevenzione e i limiti operativi che un’interdittiva antimafia comporta.
Tale precipua finalità è stata evidenziata anche dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME sicché alla stregua di queste fonti dichiarative, la cui attendibilità non è stata messa in discussione con argomenti specifici dalla difesa, e del dato storico documentato dell’interdittiva emessa, deve concludersi che il Tribunale ha correttamente ritenuto integrata la gravità indiziaria in ordine al reato loro contestato in concorso, evidenziando che il dolo specifico richiesto dalla disposizione normativa non esclude la possibilità che diverse finalità concorrenti possano coesistere; ed infatti ha osservato che la finalità di eludere le misure di prevenzione era perseguita da almeno uno dei fratelli e certamente di tale intento era a piena conoscenza anche l’altro germano, NOME, che dal tenore delle intercettazioni risulta pienamente coinvolto nella gestione dell’attività di famiglia. Il ricorso trascura di considerare e di censurare detti passaggi della motivazione, così
incorrendo nel vizio di genericità.
1.2 La censura in merito alla motivazione resa in ordine alle esigenze cautelari è generica e manifestamente infondata poiché il tribunale ha evidenziato il carattere recente delle condotte contestate, che rende ancor più concreto e attuale il pericolo di recidiva, e la negativa personalità degli indagati contigui alla criminalità organizzata operante sul territorio, desumendone la necessità di applicare la misura degli arresti domiciliari. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e immune dai vizi dedotti.
2.L’inannmissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
Roma 20 febbraio 2024