Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2609 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
NOME NOME nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria in data 29/5/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato autorizzato alla richiesta trattazione orale presenza ma nessuno è comparso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME:
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva con la quale gli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO hanno chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con ordinanza in data 29/5/2023 il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha parzialmente annullato il provvedimento di sequestro adottato dal
Gip del Tribunale di Reggio Calabria in data 13/3/2023, disponendo la restituzione delle quote societarie della RAGIONE_SOCIALE ( capo 2) confermando il provvedimento ablativo quanto al sequestro delle quote sociali delle altre società di ristorazione ubicate in Portogallo ( capi 5, 6, 7 e 9), per ritenuta sussistenza del fumus dei reati di cui agli artt. 512 bis c.p. e del periculum in mora.
COGNOME Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l’indagato per mezzo del difensore di fiducia il quale, con il primo motivo, deduce vizi di violazione di legge e omessa motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della dell’elemento oggettivo del reato di intestazione fittizia.
2.1.Assume la difesa che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l’attività di gestione de facto dell’attività imprenditoriale da parte di NOME NOME, quale elemento integrativo della fattispecie di intestazione fittizia, dovendosi invece dimostrare, ai fini della sussistenza del reato in parola, la fittizietà de intestazione a COGNOME NOME ed in particolare che le società di ristorazione di cui si assume la riconducibilità a COGNOME NOME, fossero state costituite con risorse economiche del soggetto che intende eludere le misure di prevenzione. Gli elementi allegati dalla difesa (esiguità della partecipazione di NOME NOME al capitale sociale; modalità di avvio delle società, ricorso all’autofinanziamento ed al credito bancario; epoca di acquisto dei beni strumentali) avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad escludere che le fonti economiche delle società portoghesi indicate in rubrica, provenissero dal socio occulto.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia l’omessa motivazione in punto di elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia in capo agli interponenti.
Il Tribunale a fronte della denunciata carenza di dolo specifico in capo a NOME NOME e NOME NOMENOME NOME sarebbe limitato a richiamare la giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente, ai fini dell’elemento soggettivo, “il fond presentimento dell’applicazione di una misura di prevenzione” senza considerare che NOME NOME erano usciti indenni dalle vicende giudiziarie che li avevano coinvolti.
2.3.Con il terzo motivo si censura l’ordinanza per violazione di legge e omessa motivazione in punto di dolo specifico dei soggetti interposti. Il Tribunale sarebbe stato totalmente silente sul punto incorrendo nel vizio di omessa motivazione non essendo sufficiente ai fini dell’integrazione del reato, dar conto della fittizi attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro beni o utilità. Si ribadisce le società erano effettivamente riconducibili a NOME NOME in ragione di una serie di elementi di fatto specificamente indicati nel ricorso.
2.4. Con il quarto motivo si contesta l’ordinanza sotto il profilo della omessa motivazione in relazione al periculum in mora.
Il Tribunale avrebbe fatto ricorso ad una clausola di stile per giustificare i l’esigenza del sequestro anticipatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima di esaminare i motivi di ricorso, si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivaniv, Rv. 239692).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916; Sez. 2, n. 5807 del
18/01/2017, NOME, Rv. 269119).
Come rilevato dal ricorrente, la motivazione dell’ordinanza non chiarisce adeguatamente i presupposti di applicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 512 bis c.p.
Va ricordato che ai fini dell’integrazione del delitto di intestazione fittizia di b con riferimento alla costituzione di una nuova attività d’impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.
In tal senso : Sez.1, n. 42530 del 13/06/2018, Rv. 274024 secondo cui “Ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all’art quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto d un’attività economica preesistente, non è sufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l’applicazione di misure di prevenzione.
E ancora : Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Rv. 272128 ; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Rv. 273419 secondo cui “Al fine di dimostrare l’intestazione fittizia, di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l’acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l’applicazione di misure di prevenzione, essendo insufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare.
L’ordinanza impugnata si limita a dare atto che NOME NOME era il dominus del gruppo imprenditoriale rappresentato dalle società di ristorazione riportate nei capi di incolpazione da 5) a 9) ( pag. 10 e 11 del’ordinanza impugnata).
Orbene, in disparte la considerazione per cui il concetto di dominus dell’attività appare ambiguo, rispetto ai presupposti per l’applicazione della norma penale: se si intende che COGNOME NOME sovraintendeva al lavoro dei dipendenti e all’andamento della attività di ristorazione (come in effetti faceva), il concett coincide con quello di gestore; ma, appunto, se un soggetto gestisce un’attività intestata ad altri, assume responsabilità di questo tipo e non di titolare e non sembra essere indicativo della fittizia intestazione dell’impresa. Va in ogni caso evidenziato che il Tribunale non ha approfondito il tema pure sottoposto alla sua attenzione e necessario per ritenere la sussistenza del reato, della provenienza delle risorse economiche utilizzate per la costituzione delle società, posto che la difesa aveva messo in evidenza una serie di dati : l’ esiguità della partecipazione di COGNOME NOME al capitale sociale; le modalità di avvio delle società, il ricorso all’autofinanziamento ed al credito bancario; l’epoca di acquisto dei beni strumentali, indicativi della provenienza autonoma di dette fonti economiche, argomenti che il Tribunale ha completamente pretermesso.
Né appare a tal fine sufficiente il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, il cui narrato appare assai generico e privo, allo stato, di
adeguati riscontri.
4.La rilevata carenza motivazionale in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di intestazione fittizia, sia pure in termini di fumus, consente di ritenere assorbiti gli ulteriori rilievi difensivi riguardanti l’asserita caren motivazione in relazione al dolo specifico (sia dell’interponente che dell’interposto) e la carenza di motivazione sul periculum in mora.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente a sensi dell’art. 324, co.5, c.p.p.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023
COGNOME