Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30029 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30029 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Torre Annunziata il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/4/2024 emessa dal Tribunale di Salerno visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 240 -bis cod. pen., disposto in relazione a un’immobile sito in INDIRIZZO, intestato a COGNOME NOME, ritenendo che si trattasse di bene fittiziamente di proprietà della ricorrente, ma in realtà
appartenente al padre, COGNOME NOME, attualmente latitante a seguito della sottrazione all’esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis e 628 cod. pen., con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
Avverso tale ordinanza, nell’interesse della ricorrente è stato formulato un unico, articolato, motivo di impugnazione, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
La ricorrente eccepisce che il Tribunale si sarebbe limitato a valutare la sproporzione tra i redditi di COGNOME NOME, nonché di quelli della figlia e del marito (NOME COGNOME), rispetto all’acquisto dell’immobile. Tale dato, tuttavia, non potrebbe considerarsi di per sé dimostrativo dell’intestazione fittizia del bene, né era stata adeguatamente confutata la tesi difensiva volta a dimostrare l’effettività della proprietà del bene in capo alla ricorrente. Si assume, infatti, ch il bene costituisce l’abitazione del nucleo familiare COGNOME–COGNOME, per il cui acquisto la coppia ebbe ad impiegare le somme (€25.000) ricevute in dono in occasione delle nozze (avvenute nel 2018), mentre per la quota restante (circa €100.000), veniva acceso un mutuo trentennale.
Il Tribunale avrebbe totalmente omesso di considerare l’assenza di indici della natura fittizia dell’intestazione, smentita dal fatto che la ricorrente ha l disponibilità esclusiva dell’immobile che, per la sua stessa destinazione ad abitazione di un nucleo familiare diverso da quello di COGNOME NOME, dovrebbe lasciar presumere l’effettiva appartenenza alla ricorrente.
In definitiva, il Tribunale avrebbe sovrapposto il profilo dell’intestazione fittiz con quello della sproporzione reddituale rispetto all’acquisto, in tal modo omettendo di motivare in ordine alle ragioni che dovrebbero deporre a favore dell’appartenenza del bene a COGNOME NOME, piuttosto che alla figlia.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare, stante la tardività dell richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che, in base all’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge, mentre non è consentito
dedurre vizi della motivazione. Per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand’anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611).
Al contempo, si afferma che la motivazione “assente” è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s’intende, invece, per “motivazione apparente” quella affetta da vizi così radicali, da rendere l’apparato argonnentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; più recentemente Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la motivazione resa con riguardo all’intestazione fittizia del bene sequestrato sia meramente apparente. Invero, il Tribunale ha sovrapposto due aspetti che – a livello logico e giuridico – devono essere tenuti necessariamente distinti.
L’intestazione fittizia presuppone la simulata appartenenza del bene ad un soggetto diverso rispetto a quello che, invece, ne ha l’effettiva disponibilità e che ne è il proprietario di fatto.
Del tutto distinto è il profilo della sproporzione reddituale tra i redditi de destinatario della confisca e il valore del bene acquistato, posto che tale valutazione si applica previo accertamento dei beni appartenenti al destinatario della confisca allargata e, quindi, non può costituire il presupposto per riconoscere l’intestazione fittizia a terzi.
Il Tribunale ha invertito l’ordine delle valutazioni, operando un ragionamento circolare per cui ha dedotto dalla sproporzione dei redditi di COGNOME NOME, rispetto all’acquisto dell’immobile, il fatto che quest’ultimo fosse frutto d intestazione fittizia dovendosi ritenere appartenente al padre.
Invero, l’accertamento doveva esser condotto stabilendo prima gli elementi che depongono a favore dell’intestazione fittizia, per poi andare a verificare l’eventuale sproporzione reddituale nei confronti del soggetto ritenuto quale effettivo titolare del bene.
La circostanza per cui la ricorrente non è titolare di redditi dichiarati idonei a giustificare l’acquisto del bene, potrebbe essere indice di un accumulo di ricchezza
illecita a suo carico, ma non implica necessariamente l’intestazione fittizia del bene.
Anche recentemente, questa Corte ha avuto modo di precisare che ai fini dell’operatività della confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terz estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull’accusa l’onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l’esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall’art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell’imputato (Sez.2, n. 37880 del 15/6/2023, COGNOME, Rv. 285028).
3.1. Il Tribunale, in buona sostanza, si è limitato a dar conto del rapporto parentale tra la ricorrente e l’autore dei reati spia, per poi desumere dalla sproporzione dei redditi anche l’ulteriore requisito dell’intestazione fittizi dell’immobile della ricorrente.
In tal modo, tuttavia, risulta violato il principio secondo cui incombe sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez.5, n. 13084 del 6/3/2017, Carlucci, Rv. 269711).
Nell’applicare tale principio, peraltro, il Tribunale avrebbe dovuto adeguatamente valutare il fatto che gran parte dell’importo impiegato per l’acquisto è stato finanziato con un mutuo trentennale, peraltro stipulato unitamente al coniuge.
Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nell’ambito del quale il Tribunale dovrà attenersi ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, co.5, c.p.p.
Così deciso I’l luglio 2024