Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51277 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51277 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, nel procedimento a carico di: 1) COGNOME NOME, nato a Paceco il DATA_NASCITA, 2) COGNOME NOME, nato a Erice il DATA_NASCITA, 3) COGNOME NOME, nata a Erice il DATA_NASCITA, 4) COGNOME NOME, nata a Erice il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 21/06/2023 del Tribunale di Trapani; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo li rigetto del ricorso; sentiti i difensori: AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME ed anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
NOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trapani, in sede di riesame di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la richiesta di riesame avanzata da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 24 maggio 2023, avente ad oggetto il compendio aziendale della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE“, esercente l’attività di vendita di ortofrutta.
Con il medesimo provvedimento ed in accoglimento della richiesta di riesame proposta da RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha annullato il decreto di sequestro ordinando la restituzione dei beni all’avente diritto.
La misura cautelare era stata disposta in relazione ai reati di cui all’art. 512-b cod. pen. e di autoriciclaggio (capi C e D della imputazione provvisoria), assumendosi che COGNOME NOME e COGNOME NOME, per sfuggire alle misure di prevenzione, avessero attribuito fittiziamente a COGNOME NOME la titolarità dell’impresa individuale in discorso, successivamente impiegando il provento del reato costituito nell’incremento patrimoniale ottenuto durante l’esercizio patrimoniale di altra RAGIONE_SOCIALE parallela (la “RAGIONE_SOCIALE“), pure fittiziamente intestata a NOME, in modo da ostacolare la provenienza illecita del complesso aziendale di quest’ultima, che era stata sostanzialmente svuotata e non cancellata dal registro delle imprese.
2. Il Tribunale non ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti dei delitti contestati, ritenendo, quanto al reato di intestazione fittizia di cui al capo C, c COGNOME NOME avesse proseguito la medesima attività di impresa della prima RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso la ditta omonima ed individuale, costituita il 28 giugno 2017 (data individuata nella imputazione come quella in cui sarebbe stato commesso il reato di intestazione fittizia) a seguito del venir meno della prima per mancanza della pluralità di soci, in quanto il socio accomandante NOME COGNOME, all’epoca fidanzato della NOME RAGIONE_SOCIALE, aveva ceduto la propria quota a quest’ultima che già figurava come socio accomandatario e la sas era diventata a socio unico.
Dunque, tale operazione non avrebbe creato alcun ulteriore schermo rispetto ai presunti danti causa intenzionati a sfuggire alle misure di prevenzione (COGNOME NOME NOME NOME NOME NOME), essendosi trattato di una mera trasformazione formale da una RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad una ditta individuale che aveva mantenuto della prima la sede, la denominazione e l’attività di impresa.
Quanto al reato di autoriciclaggio di cui al capo D, il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza del reato presupposto di intestazione fittizia di cui al capo
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B, commesso, secondo la contestazione, il 12 novembre 2013, attraverso la cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE possedute da COGNOME NOME alla sorella COGNOME NOME ed al di lei fidanzato NOME con una operazione ritenuta priva di carattere elusivo.
In ogni caso, il Giudice per le indagini preliminari aveva sottolineato che non era stato richiesto il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reat autoriciclaggio, comunque di carattere indefinito nel suo esatto ammontare – non rapportabile al volume di affari della RAGIONE_SOCIALE – oltre che nella dinamica inerente al consistenza del trasferimento di beni dalla RAGIONE_SOCIALE alla ditta individuale dell’indagata.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.
Deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza dell’astratta configurabilità dei reati di intestazione fittizia di beni ed autoriciclaggio.
Dopo essersi soffermato sulla posizione di COGNOME NOME e COGNOME NOME al fine di individuare il loro interesse ad eludere le disposizioni di legge in materia misure di prevenzione, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata sotto il profilo del percorso argomentativo adottato con riguardo al tema, ritenuto illogico e contraddittorio rispetto all’accertata ingerenza, descritta dal medesimo Tribunale, del COGNOME NOME e del NOME NOME nella gestione della ditta individuale intestata a RAGIONE_SOCIALE, altra figlia di NOME e nel non avere individuato, in punto di diritto, i presupposti oggettivi dei reati contestati di intestazione fi nelle operazioni descritte nei capi di imputazione provvisoria di cui ai capi B e C. Il ricorso attacca anche la motivazione dell’ordinanza a proposito del reato di autoriciclaggio, richiamando un atto investigativo che il Tribunale avrebbe trascurato e che dimostrerebbe l’esistenza di ricavi in capo alla ditta individuale della RAGIONE_SOCIALE costituenti profitto confiscabile, contestando anche i passaggi motivazionali del provvedimento nei quali è stata esclusa la sussistenza del reato presupposto di intestazione fittizia e l’attività volta ad ostacolare l’identificaz della provenienza delittuosa del complesso aziendale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici del
motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tant sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, conforme a Sez.LI, n. 5876 del 2004, COGNOME).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, NOME).
2. Nel caso in esame, a fronte della dettagliata motivazione dell’ordinanza impugnata – che è giunta alle conclusioni sulla insussistenza del fumus commissi delicti dei reati di intestazione fittizia di cui ai capi B e C attraverso una serie osservazioni tratte da una analisi incisiva e di fatto delle singole operazioni che avrebbero dovuto ritenersi illecite secondo la prospettazione accusatoria – le censure del ricorrente sono dirette ad attaccare, anche apertamente, il percorso argonnentativo della decisione, per mancanza, illogicità o contraddittorietà e, cioè, per vizi non deducibili in questa sede.
Il Tribunale ha, infatti, ampiamente sottolineato, con puntuale motivazione, le ragioni per le quali, nello specifico, le operazioni elevate a sospetto e descritte con riferimento al capo di imputazione, non avessero finalità elusiva, a prescindere dalla cornice generale, della quale il Tribunale ha pure tenuto conto, relativa anche ad altri aspetti dell’indagine e ad altri provvedimenti cautelari reali ad ess connessi, volta a rappresentare l’ingerenza di COGNOME NOME nella gestione dell’attività della ditta individuale della figlia NOME o di altri congiunti, che diversa dalla oggettiva rilevanza penale, nel senso voluto dalla norma di cui all’art. 512-bis cod. pen. delle specifiche operazioni incriminate, sulla dinamica delle quali il ricorso neanche si addentra per fornire prova di una motivazione non avente i requisiti minimi di coerenza e logicità che potrebbe consentire di individuare una violazione di legge.
L’ampia motivazione a proposito della insussistenza del reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo B, presupposto a quello di autoriciclaggio, assorbe ogn altra considerazione inerente a tale ultimo reato, dovendosi, peraltro, sottolineare che il Tribunale ha indicato in via preliminare un dato rimasto incontestato, in quanto non censurato in ricorso, circa il fatto che la misura cautelare non fosse stata disposta a fini di confisca per il reato di cui all’art. 648.ter.1. cod. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.11.2023.