Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3960 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3960 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Data Udienza: 13/01/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 73/2026
NOME COGNOME
CC – 13/01/2026
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Isola di Capo Rizzuto (KK) il DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dallÕavvAVV_NOTAIO – di fiducia avverso lÕordinanza del 17/09/2025 del Tribunale di Venezia in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva con motivi aggiunti del 15/12/2025; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale la Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO che si è riportato ai motivi di ricorso ed ai motivi aggiunti, chiedendone lÕaccoglimento.
Con ordinanza del 17 settembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Venezia ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 7 agosto 2025, con il quale, nell’ambito del procedimento penale a carico, tra gli altri, di NOME COGNOME, indagato per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e
trasferimento fraudolento di valori (artt. 416, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen., 110-512, 416.1 cod. pen.), era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca a norma dellÕart. 240cod. pen., degli immobili ubicati in Isola di Capo Rizzuto (INDIRIZZO, di proprietˆ di NOME COGNOME, suocera di NOME COGNOME.
Il Tribunale aveva dato atto che l’immobile era stato acquistato per il prezzo di 40.000 euro, corrisposto con due bonifici, il 23 gennaio 2023 per 30.000 euro e il 2 febbraio 2023 per 10.000 euro. Dalla documentazione bancaria prodotta dalla difesa era emerso che, sul conto corrente di NOME COGNOME, il 31 dicembre 2022 giacevano euro 28.357,95; inoltre, la COGNOME aveva beneficiato di prestiti di denaro, cui si era aggiunta la somma di euro 10.000,00, proveniente dalla vendita di alcuni mobili.
Il Tribunale aveva ritenuto che lÕimmobile intestato a NOME COGNOME fosse nella disponibilitˆ di NOME COGNOME, valorizzando i seguenti elementi: il contenuto dei messaggi intercorsi, nell’imminenza del rogito, tra la COGNOME e COGNOME NOME, il quale veniva costantemente informato delle fasi della compravendita e dava altres’ disposizioni in merito; i colloqui intercorsi tra NOME COGNOME e il figlio NOME COGNOME, che si occupava della ristrutturazione dellÕimmobile e che lo teneva al corrente, anche tramite l’invio di fotografie, dei lavori di ristrutturazione, comportamento che non avrebbe avuto altra giustificazione se non quella di rendicontare al reale proprietario dell’immobile lÕandamento dei lavori; il fatto che la COGNOME non avesse reso noti i suoi rapporti con gli autori dei prestiti delle somme di denaro utilizzate per incrementare la provvista necessaria per lÕacquisto dellÕimmobile, la causale dei medesimi e, soprattutto, la provenienza del denaro; quanto alla vendita dei mobili, il cui ricavato aveva parimenti incrementato la provvista per lÕacquisto dellÕimmobile, la documentazione prodotta era inidonea a documentare tale provenienza, atteso che consisteva unicamente in un foglio manoscritto privo di data certa; il colloquio carcerario del 25 maggio 2025, tra NOME COGNOME, la moglie i figli e il fratello, da cui emergeva la preoccupazione che il sequestro potesse colpire lÕimmobile e la consapevolezza che il vincolo reale sarebbe potuto giungere malgrado l’intestazione alla RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di NOME COGNOME, quale terza interessata, deducendo:
2.1. Violazione di legge ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’inversione dell’onere della prova operata dal Tribunale per la dimostrazione da parte di persona estranea al reato e al procedimento della effettivitˆ dell’intestazione del bene immobile.
L’inversione dell’onere della prova si desumerebbe dalla motivazione dell’ordinanza impugnata allorchŽ si sofferma sulla questione relativa alla provvista ulteriore, rispetto a quella (pari a euro 28.357,95) risultante dal conto corrente alla data del 31 dicembre 2022, relativamente alla quale si sostiene che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dimostrare i suoi rapporti con i soggetti autori dei prestiti (due prestiti per complessivi 6.000 euro) e dell’acquirente dei beni mobili (per la complessiva somma di 10.000 euro) nonchŽ, nei riguardi degli stessi, la provenienza del denaro.
2.2. Vizio di cui allÕart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto, contraddittorietˆ e illogicitˆ della motivazione assunta a fondamento del diniego della richiesta di restituzione degli immobili sequestrati.
Il Tribunale avrebbe valorizzato erroneamente il contenuto dei messaggi intercorsi tra la COGNOME e NOME COGNOME, il quale veniva costantemente informato delle fasi di acquisto dell’immobile, e le conversazioni tra NOME COGNOME e il figlio NOME COGNOME, durante i lavori di ristrutturazione dell’immobile, dalle quali emergeva che NOME veniva informato del loro andamento.
Si deduce che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che tali conversazioni individuerebbero il COGNOME quale reale proprietario dellÕimmobile, non lasciando spazio ad una spiegazione alternativa ovvero che la COGNOME si era fatta coadiuvare dal genero durante lÕacquisto dellÕimmobile e che, non avendo alcuna dimestichezza con lavori di natura edilizia, si era rivolta a COGNOME, che invece era esperto nell’attivitˆ edilizia, per seguire ogni fase della ristrutturazione del proprio immobile, cos’ come è agevolmente ipotizzabile che sia stato NOME COGNOME a interloquire con il figlio in merito all’esecuzione dei lavori, proprio per la ritenuta carenza di specifica competenza della RAGIONE_SOCIALE.
Si deduce, inoltre, che erroneamente il Tribunale avrebbe desunto l’intestazione fittizia dell’immobile alla COGNOME da una conversazione in carcere del 30 maggio 2025 in cui NOME COGNOME e i suoi familiari parlavano di un’abitazione per la quale, al fine di evitare il sequestro, si rendeva necessaria una intestazione compiacente, individuando alternativamente la RAGIONE_SOCIALE o tale ÇDod˜È. Si evidenzia, invero, che la conversazione è stata registrata nel maggio 2025, dunque a distanza di oltre due anni dall’acquisto avvenuto in data 2 febbraio 2023 dell’immobile da parte della RAGIONE_SOCIALE, periodo nel quale la stessa ne era rimasta ininterrottamente intestataria, per cui non si comprenderebbe la necessitˆ di intervenire sullÕintestazione di un immobile che giˆ risultava intestato alla RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, poichŽ dalla medesima conversazione emerge in modo chiaro che COGNOME NOME riferisce ci˜ che avrebbe appreso dall’avvocato, vale a dire che Çla casa non se la pu˜ intestare leiÈ, se ne doveva desumere che si trattasse di un immobile diverso da quello giˆ intestato alla COGNOME.
2.3. Con atto del 15 dicembre 2025 sono stati presentati motivi aggiunti, con i quali si deduce che il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale sarebbe inadeguato ed erroneo, con riferimento alla fattispecie in esame, nella quale la COGNOME è terza estranea al reato ed avrebbe fornito la dimostrazione sia dell’intestazione a suo nome dell’immobile in sequestro sia della legittima provenienza della provvista utilizzata per l’acquisto.
Invero, il Tribunale avrebbe omesso ogni riferimento al dato fattuale di assoluta pregnanza sul piano valutativo, ovvero la dimostrazione che al 31 dicembre 2022 vi era un saldo attivo sul conto corrente intestato alla COGNOME dell’importo di 28.537,95 euro, corrispondente ad un valore pari quasi ai tre quarti del prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile in Isola di Capo Rizzuto. Tale somma sarebbe stata di fatto utilizzata per effettuare il bonifico effettuato in data 23 gennaio 2023 per la corresponsione dell’acconto di 30.000,00 euro al venditore dell’immobile.
Era stato poi documentato che il saldo del prezzo di acquisto dell’immobile era stato pagato con la somma di 10.000,00 euro con bonifico effettuato il 2 marzo 2023; tale somma derivava dall’accredito sul conto corrente della COGNOME in data 24 gennaio 2023 a seguito di bonifico disposto da NOME COGNOME, avente come causale Çacquisto mobiliÈ, operazione della quale quest’ultima aveva dato conferma con una dichiarazione a sua firma contenente altres’ la specifica descrizione degli oggetti, dei quali forniva anche le fotografie.
Si deduce che il Tribunale erroneamente non avrebbe attribuito alla dichiarazione a firma di NOME COGNOME alcun valore probatorio, poichŽ si trattava di Çun foglio manoscritto privo di data certaÈ. Posto che l’operazione commerciale era dimostrata nella sua effettivitˆ dalla documentazione bancaria, che registrava il relativo bonifico con l’indicazione della causale, la dichiarazione a firma di NOME COGNOME doveva apprezzarsi anche in relazione alla descrizione dei mobili che erano stati oggetto della compravendita e dei quali, inoltre, veniva fornita la rappresentazione fotografica.
Infine, erroneamente, il Tribunale avrebbe messo in dubbio la provenienza della provvista necessaria per l’acquisto dell’immobile anche relativamente ai prestiti di euro 2500,00 e di euro 3500,00 registrati nell’estratto conto bancario, rispettivamente, in data 19 e 20 gennaio 2023, in quanto non sarebbero noti i rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE COGNOME e gli autori dei bonifici, la causale dei medesimi e soprattutto la provenienza del denaro; al contrario, si deduce che la provenienza del denaro era specificamente individuata in quanto il bonifici erano stati effettuati da NOME COGNOME, con l’indicazione della specifica causale ÇprestitiÈ.
Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si pone al di fuori dell’ambito cognitivo previsto dall’art. 325, cod. proc. pen., che limita la ricorribilitˆ per cassazione al solo vizio di violazione di legge.
2.1. La Corte ha chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto pu˜ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicitˆ manifesta, la quale pu˜ denunciarsi nel giudizio di legittimitˆ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01).
Nel ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, la Corte ha chiarito che in tale nozione si devono comprendere sia gli ” ” o ” “, sia quei vizi della motivazione cos’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).
2.2. Nella fattispecie, viene in rilievo la confisca obbligatoria di cui allÕart. 240cod. pen. che stabilisce che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilitˆ di cui il condannato non pu˜ giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilitˆ a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Il presupposto applicativo di tale confisca è che i beni da acquisire si trovino nella disponibilitˆ diretta o indiretta dell’interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest’ultimo dichiarato ovvero all’attivitˆ economica dal medesimo esercitata (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247-01).
La giurisprudenza di legittimitˆ ha chiarito che, in tale situazione, si configura, nei confronti dellÕindagato o imputato, una presunzione ” ” d’illecita accumulazione patrimoniale, che pu˜ essere superata dall’interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la
legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacitˆ reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052-01).
2.3. Nel caso in cui, invece, il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolaritˆ della persona imputata per uno dei cd. “reati spia”, come nel caso in esame, la Corte ha chiarito che non opera tale presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale. In tale caso, incombe sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilitˆ effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolaritˆ apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.
La prova della titolaritˆ apparente del terzo intestatario non pu˜, quindi, essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l’attivitˆ economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale presunzione relativa al raffronto di proporzionalitˆ è prevista dall’art. 240cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell’indagato o imputato e non alla posizione dei terzi (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, COGNOME, Rv. 253957-01; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, COGNOME Rv. 254699-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722-01).
Con riguardo alla posizione dei terzi, la dimostrazione della discrasia tra la formale titolaritˆ e la reale disponibilitˆ dei beni deve, quindi, seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l’accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell’indagato o imputato, dall’art. 240cod. pen. In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilitˆ del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all’illiceitˆ delle stesse accumulazioni, pu˜ costituire solo uno dei possibili elementi logici a sostegno dell’asserto accusatorio della natura fittizia dell’intestazione e della sostanziale disponibilitˆ del bene in capo all’indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinitˆ o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell’intestazione del bene.
Il giudice ha, conseguentemente, l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravitˆ,
precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolaritˆ apparente e disponibilitˆ effettiva del bene (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, DÕAngelo, Rv. 285028-01; Sez. 5, n. 13084 del 07/03/2017, COGNOME, Rv. 269711-01; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269-01; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, COGNOME, Rv. 226053-01).
2.4. Tanto premesso, emerge dallÕordinanza impugnata che il Tribunale non ha operato, cos’ come denunciato, alcuna inversione dell’onere della prova in quanto non ha fondato il suo giudizio di insussistenza di una effettiva titolaritˆ dei beni sequestro in capo alla ricorrente unicamente sul dato reddituale di questÕultima ma ha valorizzato ulteriori elementi fattuali in base ai quali si poteva affermare, anche solo nei limiti di una valutazione ancorata alle caratteristiche interlocutorie della fase cautelare, che la terza intestataria si era prestata alla titolaritˆ apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo allÕindagato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.
A tal fine, il Tribunale ha indicato i messaggi tra la COGNOME e lÕindagato NOME COGNOME, suo genero, che documenterebbero la provenienza del denaro da NOME, il quale veniva costantemente informato delle fasi della compravendita e impartiva disposizioni in merito, e ha fatto altres’ espresso riferimento ad un messaggio con il quale la COGNOME inviava al genero la foto di un bonifico, per farglielo controllare, e gli comunicava, nove giorni prima del secondo bonifico, il relativo importo (Çoggi 10.000È), nonchŽ a quelli con i quali la stessa gli inoltrava le fotografie dei propri documenti e del codice fiscale.
Quale ulteriore elemento a supporto della riferibilitˆ dell’immobile a COGNOME NOME, il Tribunale ha valorizzato i colloqui intercorsi tra il medesimo ed il figlio NOME COGNOME, il quale lo teneva costantemente al corrente, anche tramite l’invio di fotografie, della prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, comportamento il quale non avrebbe potuto avere alcun significato logico se non quello di rendicontare al reale proprietario dell’immobile l’andamento dei lavori edili.
Vi è poi la conversazione intercorsa il 30 maggio 2025 tra NOME COGNOME, la moglie, i figli ed il fratello, dalla quale emergerebbe la preoccupazione che il sequestro colpisse l’immobile e la consapevolezza che il vincolo reale avrebbe potuto sopraggiungere malgrado l’immobile fosse intestato alla RAGIONE_SOCIALE.
A tali elementi indiziari, complessivamente considerati, si aggiungeva quale ulteriore elemento dimostrativo, lÕincapienza della ricorrente e di COGNOME NOME e della moglie, tale da non consentire nŽ lÕacquisto nŽ, tantomeno, la ristrutturazione dell’immobile.
Anche quanto alla provenienza della provvista utilizzata per lÕacquisto degli immobili, il Tribunale si confronta specificamente con i rilievi difensivi, confutandoli
con argomentazioni le quali presentano i requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, idoneitˆ a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito.
Nel caso in esame, in conclusione, l’ordinanza impugnata ha motivato, in maniera non certo apparente e, dunque, insindacabile in questa sede, e conformemente ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimitˆ nella materia, circa le ragioni per le quali i beni immobili sequestrati, sebbene formalmente intestati a NOME COGNOME, debbano ricondursi, nei limiti del criterio probabilistico proprio della fase cautelare, all’indagato NOME COGNOME.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando il difetto, la contraddittorietˆ e lÕillogicitˆ della motivazione, si intende proporre una lettura alternativa dell’effettiva valenza indiziaria degli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale al fine di ritenere dimostrata l’interposizione fittizia.
Tale vizio della motivazione nell’interpretazione e nella valutazione dei dati documentali e del contenuto delle conversazioni e dei messaggi non è ravvisabile nel caso in esame, essendosi il Tribunale confrontato con i rilievi difensivi ed avendo fornito una chiave di lettura dei contenuti comunicativi del tutto logica, alla luce del contesto in cui sono avvenute le interlocuzioni, incensurabile in questa sede.
Al cospetto dellÕapparato argomentativo dellÕordinanza impugnata, quindi, le censure non hanno pregio, ponendosi peraltro al di fuori dell’ambito cognitivo, assai ristretto, previsto dall’art. 325, cod. proc. pen., che limita la ricorribilitˆ per cassazione al solo vizio di violazione di legge.
In relazione, infine, ai motivi aggiunti di ricorso oggetto della memoria del 15 dicembre 2025, con i quali si ripropongono argomentazioni analoghe a quelle poste alla base dei motivi principali, gli stessi mutuano la loro inammissibilitˆ da questi ultimi, e ci˜ anche a voler tacere della congruitˆ delle risposte che le critiche ivi articolate trovano nella motivazione della ordinanza impugnata. Ed invero, lÕimprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda lÕimpugnazione principale (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272821-01) comporta che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851-01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 COGNOME, Rv. 242129-01), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387-01).
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchŽ, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos’ è deciso, 13/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME