Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Melito Porto COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 09/04/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio, ha confermato l’ordinanza emessa il 13 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale è stato disposto il sequestro preventivo – tra l’altro – delle quote sociali e del patrimonio aziendale della società “RAGIONE_SOCIALE“, perché ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all’art. 512 -bis cod. pen. di cui al capo 7) della provvisoria imputazione ascritta, tra gli altri, a NOME COGNOME, titolare delle quote, essendone effettivi titolari NOME COGNOME e NOME COGNOME; condotta aggravata dalla transnazionalità e dalla agevolazione della cosca Pelle di San Luca.
Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell’indagato NOME COGNOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 405 cod. proc. pen. in ordine alla inutilizzabilità della informat in data 01.12.2022, delle relazioni di consulenza tecnica del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO a firma del dottAVV_NOTAIO (allegati , e alla informativa predetta) e della “relazione finale” datata 10.11.2022 del AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO, in quanto acquisite oltre il termine di iscrizione delle posizioni di NOME COGNOME (in data 11.7.2020) e NOME e NOME COGNOME (iscritti nell’agosto 2020).
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto tardiva la eccezione di inutilizzabilità proposta dalla difesa, nonostante la stessa sia stata formulata nell’ambito dell’incidente cautelare non ancora definito.
2.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen., essendo stato aggirato l’onere imposto al giudice di merito di individuare gli apporti in forza dei quali si potesse affermare che le società portoghesi “schermassero” NOME COGNOME. Inoltre, il Tribunale non spende alcuna motivazione sui seguenti aspetti:
se alla data del 2011 il denaro versato da NOME COGNOME nella “RAGIONE_SOCIALE” fosse di provenienza lecita;
se tale somma di 35.000 euro fosse compatibile o meno con i redditi dichiarati o con le attività economiche esercitate all’epoca da NOME COGNOME;
se alla data di tale conferimento e a quelle successive di costituzione delle altre società portoghesi, NOME COGNOME temesse l’applicazione di una misura di prevenzione.
2.3. Con il terzo motivo violazione dell’art. 512-bis cod. pen. in relazione all’elemento psicologico riferito all’interponente NOME COGNOME, non essendo
indicato dal Tribunale l’elemento nuovo e successivo alla favorevole definizione della procedura di prevenzione che avrebbe giustificato il timore del NOME di essere sottoposto nuovamente a misura di prevenzione, in assenza di qualsiasi indagine a suo carico dopo tale vicenda. Né può ritenersi conferente al tema il riferimento del Tribunale alla inchiesta giornalistica tedesca.
2.4. Con il quarto motivo violazione dell’art. 512-bis cod. pen. in relazione all’elemento psicologico riferito ai soggetti interposti, risultando accerta l’effettivo ruolo e la qualifica di socio e amministratore dei predetti.
2.5. Con il quinto motivo violazione dell’art. 512-bis cod. pen. e dell’art. 2549 cod. civ. in relazione alla specifica vicenda di cui al capo 9, in relazione alla qua è stata omessa la considerazione della qualità dei germani COGNOME quali “associati in partecipazione” piuttosto che soci occulti.
2.6. Con il sesto motivo motivazione apparente quanto al periculum in mora che non può esaurirsi nella fattispecie contestata e che non è valutato dal Tribunale all’attualità, risultando meramente teorico il pericolo di dispersione dei ben rispetto alla duratura presenza sul mercato degli esercizi commerciali gestiti dai ricorrenti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato memoria a sostegno della infondatezza del ricorso.
E’ stata depositata memoria difensiva in replica alla memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
La sentenza rescindente aveva annullato la precedente ordinanza di riesame sul rilievo della insufficienza – ai fini della sussistenza del fumus delicti del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. – della gestione integrale da parte de ipotizzati interponenti delle società e dei ristoranti oggetto di sequestro dell’assenza di spiegazioni alternative plausibili al fatto che NOME NOME gestisse un patrimonio aziendale di tale portata ed in maniera del tutto occulta, oltre alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, secondo il quale NOME aveva accumulato all’estero un’ingentissima ricchezza grazie al traffico di stupefacenti.
La sentenza rescindente aveva rilevato che «nel ritenere questi elementi idonei a sopperire all’insufficienza della mera gestione di fatto della società dimostrare l’intestazione fittizia delle quote sociali, però, il Tribunale del riesa
ha, in primo luogo, omesso qualsiasi approfondimento in ordine alla provenienza delle risorse economiche impiegate per l’acquisto delle quote societarie da parte di NOME COGNOME, così come ha omesso di considerare le deduzioni difensive contenute nella memoria depositata volte a contrastare la interposizione». Inoltre, dal punto di vista dell’elemento psicologico, non era stato vagliato – tra l’altr che l’epoca di costituzione delle società (2018) era ben distante dalla diffusione delle notizie di stampa sul cd. “RAGIONE_SOCIALE“.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha del tutto correttamente dichiarato tardiva la eccezione di inutilizzabilità proposta dalla difesa solo nel giudizio di rinvio, non rappresentand tale sede la “prima occasione utile” per proporre l’eccezione, non valendo a tal riguardo il riferimento al complessivo incidente cautelare, essendosi conformato al principio di legittimità secondo il quale l’inutilizzabilità degli atti di in compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato fissato dalla legge per la chiusura delle indagini preliminari non è assimilabile alla inutilizzabilità de prove vietate, ex art. 191 cod. proc. pen., e non è, pertanto, rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione di parte; ciò significa che essa è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, in quanto tale, alle condizioni di deducibilità previste dall’art. 182 cod. proc. pen., con la conseguenza che, quando la parte assiste all’atto che si assume viziato, la relativa nullità deve essere dedot prima che il predetto atto sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Sez. 5, n. 1586 del 22/12/2009, dep. 2010, Belli, Rv. 245818; conf. Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256699).
Non risulta pertinente il richiamo difensivo, in sede di memoria, alla recentissima decisione di questa Sezione n. 30638 del 10.7.2024, che ha seguito il medesimo principio rilevando la sua erronea applicazione da parte della ordinanza impugnata, perché riferita ad una procedura incidentale riguardante un precedente e autonomo decreto di sequestro.
4. Il secondo motivo è infondato, lambendo la inammissibilità.
4.1. Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, nel ribadire l’a e decisivo potere gestionale dell’intero RAGIONE_SOCIALE societario da parte di NOME COGNOME cl. 60, ha individuato in capo a questi la posizione di socio occulto de medesimo RAGIONE_SOCIALE.
Tanto ha desunto dalle conversazioni captate (v. pg. 7 e ss. della ordinanza), con le quali il ricorso non si confronta, emergendo che il COGNOME partecipava alla spartizione degli utili in misura identica a quella dei soci formali delle società e attribuiva la paternità del progetto commerciale riguardante i ristoranti portoghesi e la paternità del RAGIONE_SOCIALE così venutosi a creare; ancora, emergeva la
preoccupazione di uno dei soci formali per la visita del COGNOME presso il ristorant per le conseguenze che potevano derivare se lo avesse trovato “scoperto”, altrimenti incomprensibile se il COGNOME fosse stato un mero amministratore sottoposto al titolare dell’esercizio; infine, emergeva da più captazioni come lo stesso COGNOME disponesse dell’allontanamento come dell’inserimento di soci.
Quanto all’apporto di NOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE imprenditoriale, ne è stata individuata l’origine del progetto nella costituzione della società “RAGIONE_SOCIALE nel febbraio 2011 (v. pg. 9, ibidem) nella quale NOME COGNOME aveva investito 35.000 euro per avviare il ristorante “RAGIONE_SOCIALE” senza acquisire – diversamente dagli altri investitori – alcuna quota, mentre, successivamente, altri 71.300 euro erano investiti tramite il figlio (privo di capacità reddituale).
La predetta società “RAGIONE_SOCIALE” è individuata quale snodo fondamentale per ritenere che NOME COGNOME sia socio fondatore dell’intero /Ad’? A etz RAGIONE_SOCIALE imprenditoriale in quanto tutte le ulteriori società portoghe9sequestrate, create, quantomeno in parte, da finanziamenti ottenuti dalla stessa predetta società così palesandosi quali strumenti per il perseguimento del fine di rendere occulta la reale partecipazione del COGNOME. La ordinanza ha, inoltre, rilevato che l uniche società sulle quali la consulenza difensiva non ha fornito dati sulla modalità di costituzione (“RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“) sono quelle che attualmente detengono le quote della “RAGIONE_SOCIALE“, dovendosi ritenere pertanto, anche in assenza di prove sul contributo apportato da NOME COGNOME al loro momento genetico, che esse siano pienamente strumentali al perseguimento del disegno criminoso, avendo contribuito a permettere a quest’ultimo, nella sua veste di socio occulto, di operare liberamente e di esercitare i propri poteri sia sociali (divisione degli utili) sia (amministratore di fatto). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’individuazione di NOME COGNOME come socio di fatto delle società è conforme all’orientamento, oggi valevole per la ipotesi di cui all’art. 512-bis cod pen., secondo il quale commette il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall’art. 12-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356, colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistent partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall’attività imprenditor (Sez. 1, n. 43049 del 15/10/2003, COGNOME, Rv. 226607).
E’, inoltre, ineccepibilmente affermato dalla ordinanza impugnata che risultava ampiamente documentata dalle intercettazioni la ingerenza di NOME COGNOME, quale socio occulto, nella gestione societaria tanto che, anche se le società fossero state originariamente costituite con fondi leciti, tale sopravvenut
ingerenza rilevava ai fini della interposizione fittizia, secondo il principio per il il delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una atti imprenditoriale, si può configurare non solo con riferimento al momento iniziale dell’impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un’impresa o società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che, avvalendosi dell’interposizione fittizia, persegua le finalità illecite previste dall’a quinquies, comma primo, D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992. (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, COGNOME,Ry. 258343).
Pertanto, è infondata la censura in ordine alla violazione del tema devoluto dalla sentenza rescindente e alle carenze della motivazione, riprese anche nella memoria difensiva, avendo dato la ordinanza puntuale risposta alla individuazione della effettiva titolarità in capo a NOME COGNOME delle società formalmente intestate ad altri, tra le quali la “RAGIONE_SOCIALE” oggetto della presente vicen cautelare, sin dall’investimento da parte sua di somme nell’originario assetto societario attraverso il quale erano state finanziate le altre società.
5. Il terzo motivo è infondato.
5.1. La vicenda è congruamente collegata dal giudice del merito cautelare alla partecipazione di NOME COGNOME al cd. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, composto da soggetti provenienti dalla Calabria ed emigrati in Germania, ove i medesimi si sarebbero occupati di riciclare il denaro provento dell’attività di narco-traffico in at economiche lecite, individuandosi nella realizzazione del RAGIONE_SOCIALE societario RAGIONE_SOCIALE la replica di analoghe vicende economiche accertate in Germania già negli anni 2000.
Le indagini tedesche, ancorché archiviate, avevano accertato l’anomala costituzione e gestione di società di ristorazione da parte di soggetti contigui al cosche di San Luca, essendo i principali esponenti del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME. NOME, trasferiti in Germania alla fine degli anni ’80 pe lavorare come camerieri e che, successivamente, avevano visto l’ampia affermazione delle predette società con investimenti che non potevano giustificarsi sulla base della limitata titolarità formale, alla quale si affidava la difesa, proventi da lavoro (v. pg. 15 della ordinanza). La brusca interruzione della indagine aveva dato luogo ad un enorme clamore mediatico in Germania che, nel 2015, riproponeva la vicenda degli ingenti investimenti effettuati dalla ‘ndrangheta calabrese attraverso i componenti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, fino alla istituzione – nel 2021 – di una commissione parlamentare di inchiesta volta a chiarire la natura dei rapporti intercorrenti tra la ‘ndrangheta ed esponenti delle istituzioni della RAGIONE_SOCIALE con particolare riguardo alle connivenze con esponenti della politica, della magistratura e dell’amministrazione pubblica, oltre che per far luce sulle
motivazioni che portarono alla repentina conclusione della indagine penale “Fido” condotta nel 2000 (v. par. 3 della ordinanza).
5.2. Ritiene la Corte che, alla luce del contesto così delineato, l’ordinanza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente in ordine al ritenuto fumus dell’elemento psicologico in capo all’interponente. E’, invero, correttamente giustificata la non decisiva incidenza del rigetto della misura di prevenzione per mancanza di elementi probanti a riguardo e il suo perdurante timore di potervi essere ancora sottoposto sull’intento, da parte di NOME COGNOME, di tenere occulta la sua partecipazione dominante, dando conto della rilevante sopravvenienza della inchiesta giornalistica tedesca sul riciclaggio facente capo al cd. RAGIONE_SOCIALE, nonché delle emergenze dichiarative del COGNOME e di quelle captative che ascrivono a NOME COGNOME la contiguità ad ambienti della ‘ndrangheta calabrese e la realizzazione delle iniziative economiche con proventi del narcotraffico (v. pg. 16 e ss. della ordinanza).
Il quarto motivo, sulla insussistenza del dolo specifico in capo agli interposti, è infondato rispetto al rilevato obiettivo coinvolgimento dei figl NOME COGNOME e dello stesso NOME COGNOME, cugino del primo, i cui stretti legami familiari inducevano la consapevolezza della interposizione e delle sue ragioni, non potendosi escludere, pertanto, il fumus dell’elemento soggettivo.
Quanto al primo aspetto, condivisibilmente il Tribunale richiama l’orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di trasferimento fraudolento di valori, l’intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di concors ex art. 110, cod. pen., qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall’autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che sia animato dal dolo specifico dell’interponente(Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Con il secondo rilievo, la decisione si conforma al condivisibile principio secondo il quale, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli siano preclusi l’accertamento del meri dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007) (Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, COGNOME, Rv. 259337).
Il quinto motivo è inammissibilmente dedotto per questioni in fatto rispetto all’incensurabile valutazione della natura sintomatica della vicenda sub 9) rispetto al AVV_NOTAIO schema di intestazioni fittizie delle quali NOME COGNOME si avvaleva
nel tenere occulta la propria partecipazione al RAGIONE_SOCIALE imprenditoriale in esame (come confermato dalla richiamata decisione nei confronti dei fratelli COGNOME, soggetti interposti – v. pg. 19 della ordinanza).
Il sesto motivo è infondato a fronte della incensurabile prognosi di commissione di ulteriori reati in base al programma operativo facente capo a NOME COGNOME e al pericolo di trasferimento dei beni nel contesto dato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/09/2024.