Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15967 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15967 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MARINA DI COGNOME il 08/12/1971
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato, letto il ricorso dell’avv. NOME COGNOME e la memoria difensiva con gli allegati;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG COGNOME il quale conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME in sostituzione, insiste per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, impugna per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Roma del 10/12/2024 con cui è stata rigettata la richiesta di riesame avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Roma che ha applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere, in ordine a plurime ipotesi di intestazioni fittizie di società nelle quali egli assumeva la qualit di interponente e plurimi reato di evasione fiscale consumati attraverso le società oggetto di intestazione fittizia (capi 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 e 15), con l’aggravante di avere commesso il fatto per agevolare l’associazione per delinquere di stampo ‘ndranghetistico cosca COGNOME. L’ordinanza impugnata ha, invece, annullato il provvedimento del Gip in relazione al capo 20) dell’incolpazione provvisoria relativo al delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
I reati rientrano in una complessa frode fiscale, nella commercializzazione di prodotti petroliferi, realizzata attraverso una serie di società, tra le quali quel indicate nei capi di imputazione (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
La difesa affida il ricorso a quattro motivi che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione degli artt. 512-bis, 416-bis.1 cod. pen., 125 e 292, comma 2, c -bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione (intestazione fittizie delle quote societarie di cui ai capi 3, 4, 5 e 6, società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
In particolare, secondo la ricostruzione accusatoria le società per le quali è ipotizzata l’intestazione fittizia sarebbero società di ‘passaggio’ che subentrano, peraltro per brevissimo tempo, quando non erano più sicure o comunque idonee le società in precedenza già utilizzate al fine di commettere reati fiscali e riciclaggio, cioè la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (quali compagini societarie originariamente costituite per la commercializzazione di prodotti petroliferi alle quali il ricorrente è del tutto estraneo).
Non vi erano elementi di coinvolgimento del ricorrente nell’attività delle società ‘madri’, tanto che i relativi reati non gli sono nemmeno ascritti (facendo egli la comparsa sul panorama romano nel novembre 2019), né sono stati individuati o evidenziati elementi indiziari che siano dimostrativi del ruolo di interponente, quale socio occulto e/o amministratore di fatto in concorso con lo Strava ed il COGNOME Salvatore in queste nuove società, tenuto conto che in quel periodo tutta la macchina societaria delle nuove società stava cessando la propria attività e i
comportamenti ascritti al ricorrente sarebbero al più del tutto marginali ed integranti un post factum non punibile.
Si rappresenta che l’apparizione del ricorrente nello scenario romano è avvenuta in epoca successiva alla costituzione ed operatività delle già menzionate società, addirittura dopo la loro cessazione (e per fini leciti, sostenere l’attivi commerciale intrapresa dal figlio NOME). Gli indizi sarebbero riferibili solamente a COGNOME NOME, poiché COGNOME non ha mai partecipato alla fase prodromica dell’attività societaria, non gli sono attribuiti i compiti di control gestione e organizzazione o altri poteri legittimanti una posizione di spicco e non ha mai, in definitiva, fornito alcun contributo alla vita delle società. partecipazione ad alcuni incontri riguardanti NOME NOME trovano giustificazione nel rapporto di parentela e nella condizione di ricevuta ospitalità a Roma da parte di quest’ultimo, per cui al limite possono dimostrare una mera connivenza non punibile
2.1.1. Vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria riguardo alla società RAGIONE_SOCIALE
Gli indizi sono riferibili al solo RAGIONE_SOCIALE. Alla costituzione della società ( settembre 2017), alla cessione delle quote a Gallo Giuliano (con determinazioni antecedenti al 16 gennaio 2019), al cambiamento dell’oggetto sociale e al trasferimento della sede legale (11 ottobre 2019) è estraneo temporalmente l’indagato.
Si contesta che siano elementi sufficienti a ritenerlo concorrente nell’intestazione fittizia il contenuto della telefonata del 6 novembre 2019 e la partecipazione ad un incontro nello stesso giorno tra COGNOME e COGNOME NOME.
A conferma dell’estraneità la stessa contestazione che circoscrive i fatti reato per l’intestazione fittizia in un arco temporale che va da agosto ad ottobre 2019.
2.1.2. Vizio di motivazione rispetto alla società RAGIONE_SOCIALE
Si lamenta la contraddittorietà della motivazione laddove i giudici del riesame in un primo momento attribuiscono, sulla scorta del contenuto di un’intercettazione telefonica (del 10 novembre 2019), la costituzione della nuova società filtro (in sostituzione della RAGIONE_SOCIALE) allo RAGIONE_SOCIALE, a cui si deve anche l cessazione della RAGIONE_SOCIALE ritenuta ormai compromessa e, poi, giungono ad analogo risultato valorizzando un incontro del 5 marzo 2020 a cui partecipa il ricorrente tra RAGIONE_SOCIALE, COGNOME Salvatore e NOME Domenico con COGNOME NOMECOGNOME senza che vi siano elementi dimostrativi che quell’incontro – peraltro successivo di ben quattro mesi alla data di cessazione della nuova società – doveva servire allo scopo.
2.1.3. Vizio di motivazione rispetto alla società RAGIONE_SOCIALE
Anche con riguardo a detta ipotesi si censura la valenza dimostrativa dell’incontro avvenuto il 24 gennaio 2020 (a seguito della conversazione tra COGNOME e COGNOME) a cui il ricorrente non aveva mai partecipato e del contenuto delle intercettazioni: il fatto che COGNOME parli di ‘più persone’ a cui deve dare conto non era sufficiente a ritenere il riferimento valido oltre che per lo Sfara anche per i ricorrente.
2.1.4. Vizio di motivazione rispetto alla società RAGIONE_SOCIALE
Anche in tal caso si evidenzia l’assenza della capacità dimostrativa degli elementi indiziari che il Tribunale del riesame aveva ricavato dalla circostanza che l’imputato si trovasse in compagnia dello RAGIONE_SOCIALE durante alcuni incontri con soggetti coinvolti nella vicenda, a fronte, invece, del rilievo costituito dal fatto c il ricorrente non aveva preso parte alla costituzione della società (avvenuta il 10 febbraio 2019) e non vi erano elementi di coinvolgimento nella gestione sociale.
Si lamenta che non sia stato tenuto in considerazione il dato, assai significativo, relativo all’estraneità dell’indagato ai fatti di causa precedenti novembre 2019 e, in particolare, alle compagini RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (alle quali si deve avere messo in moto la grande macchina societaria successiva oggetto delle contestate fittizie intestazioni)
Vizio di motivazione in ordine alle frodi fiscali di cui ai capi 9), 10), 11), 1 e 15).
La censura attiene all’assenza del presupposto di amministratore di fatto in forza del quale si erano attribuiti al ricorrente i reati fiscali riferiti alle d società missing trader coinvolte.
3.1. Vizio di motivazione in ordine ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 9) (relativo alla RAGIONE_SOCIALE.
Nessun atto di gestione, nessun coinvolgimento dei due COGNOME nelle decisioni dello RAGIONE_SOCIALE e nessun vantaggio dalle illecite operazioni era stato riferito al ricorrente.
3.2. Vizio di motivazione in ordine ai reati di dichiarazione infedele e di omesso versamento IVA della società RAGIONE_SOCIALE di cui ai capi 10) e 11).
Non solo valevano le doglianze in precedenza rappresentate sull’assenza della qualità di amministratore di fatto, ma anche il rilievo che tanto la dichiarazione dei redditi che l’omesso versamento IVA sono riferibili all’anno 2018, epoca in cui il ricorrente neppure era a Roma.
3.3. Vizio di motivazione in ordine al ritenuto occultamento e distruzione delle scritture contabili di cui al capo 12) (relativo alla RAGIONE_SOCIALE.
Non solo assumeva rilievo l’assenza di co-gestione da parte del ricorrente nella società, ma anche quel necessario quid pluris a contenuto commissivo che deve caratterizzare il reato in esame, non evincibile dal contenuto del verbale informativo conseguente all’accesso presso la società da parte della G.d.F.
3.4. Vizio di motivazione in ordine ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e all’omessa dichiarazione di cui ai capi 14) e 15) (relativi alla RAGIONE_SOCIALE).
Anche qui si ribadisce il tema relativo all’estraneità dell’imputato alla società. Si rappresenta come, in fatto, fosse emerso come l’intera attività fosse co-gestita, in maniera occulta, da RAGIONE_SOCIALE Norcia, seppur la società fosse formalmente rappresentata da COGNOME NOME. Così come erano RAGIONE_SOCIALE e Norcia ad amministrare e prendere le decisioni più importanti per la vita della società. Parimenti a quest’ultimi si doveva l’individuazione nella RAGIONE_SOCIALE come nuovo deposito per il carburante ed i contatti con l’Agenzia delle entrate.
Violazione degli artt. 110, 416-bis.1 cod. pen. in relazione agli artt. 59 e 118 cod. pen., rispetto a tutti i delitti contestati.
Quanto alle contestate intestazioni fittizie l’ordinanza impugnata era priva di alcun elemento indiziario da cui poter cogliere l’elemento intenzionale dell’indagato rispetto al dolo specifico di agevolazione della cosca “COGNOME” costitutivo dell’aggravante in parola, non essendo sufficiente che l’attività di interposizione persegua gli interessi di un singolo associato (in ipotesi lo COGNOME NOME, il cui padre NOME, peraltro, era stato assolto dall’accusa di associazione mafiosa, dato che si poneva in antitesi con quanto affermato dal Tribunale che ne aveva sottolineato il criminale rilievo), né che la cosca possa trarre benefici indiretti dal finalizzazione della condotta a favorire il singolo compartecipe. Inoltre, si lamenta l’assenza di decisività degli elementi tratti dai rapporti con lo RAGIONE_SOCIALE, trattandosi semmai, di ausili post factum (le società risultavano già dismesse) e di rapporti ascrivibili alla parentela e a motivi prettamente logistici (condivisione del domicilio ed autovettura su Roma). Si ribadisce ancora una volta come l’apparizione del ricorrente nel panorama romano fosse successiva alla costituzione ed operatività delle società e, addirittura, dopo la loro cessazione, di talché non poteva neppure configurarsi l’aggravante in parola, la quale doveva accedere alla condotta.
Né poteva giungersi a riferire l’aggravante al ricorrente ex artt. 118 e 59 cod. pen. difettando i presupposti di riconoscibilità.
Violazione degli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen.
La censura fa leva sul lungo tempo trascorso tra i fatti contestati (cessati a giugno 2020) e il momento dell’applicazione della misura (dicembre 2024). Con le conseguenti ricadute in termini di attualità e concretezza delle esigenze cautelari,
tema che l’ordinanza impugnata aveva disatteso con motivazione apparente e facendo richiamo a formule generiche. Nel merito si evidenzia come le condotte avvenivano nell’ambito dell’attività commerciale intrapresa dal figlio NOME, unica ragione della sua presenza in Roma.
Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto P.G. NOME COGNOME con requisitoria-memoria pervenuta il 21 marzo 2025, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria del 31 marzo 2025, la difesa del ricorrente ha insistito nell’accoglimento dei motivi di GLYPH ricorso, soffermandosi, GLYPH in GLYPH particolare, sull’insussistenza, in punto di attualità e con estensione nel territorio romano, della cosca Mazzaferro, profilo avente diretta ricaduta sulla configurabilità dell’aggravante speciale contestata nella sua declinazione agevolativa in relazione ai reati per cui era stata disposta la cautela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso relativi alle ipotesi di intestazione fittizia risu manifestamente infondati.
Il fatto che il meccanismo illecito volto alla realizzazione di frodi fisca nell’ambito del commercio degli idrocarburi, puntualmente descritto alla pagina 33 dell’ordinanza impugnata, sia inizialmente ascrivibile allo Sfara Nicolò che lo realizza servendosi della RAGIONE_SOCIALE di Nettuno, facendo poi convergere il profitto delle frodi sui conti della RAGIONE_SOCIALE, non assume alcuna valenza distonica rispetto al coinvolgimento del ricorrente nell’ambito delle intestazioni fittizie e frodi fiscali riferibili alle altre società oggetto di contestazione, in q il momento in cui la RAGIONE_SOCIALE di Nettuno si presta ad essere utilizzata per compiere le frodi fiscali è antecedente a quello in cui il ricorrente appare sulla scena romana.
Infatti, l’ampliamento dell’oggetto sociale della prima società al commercio di carburante e di prodotti petroliferi avviene nel marzo 2019 a cui segue nel maggio dello stesso anno l’istanza per l’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie a cui seguono nei mesi di giugno e luglio le frodi fiscali, mentre le intestazioni fittizie delle altre società e le relative frodi fiscali temporalmente successive.
Ciò premesso, dalla lettura dell’ordinanza impugnata si ricava come il coinvolgimento del ricorrente sia funzionale all’esigenza che aveva lo RAGIONE_SOCIALE di acquisire altre società da utilizzare come missing trader per proseguire, nomine alieno, nel collaudato meccanismo di frode e riciclaggio.
La difesa obietta che la venuta a Roma del ricorrente era dovuta a motivi leciti e di parentela con lo Sfara, tanto che coabitavano, contestando il rilievo causale dell’attività prestata in favore del correo (semmai riconducibile ad un post factum non punibile) ad essere sussunta, seppur a titolo di concorso, nel paradigma delle intestazioni fittizie a cui il parente ricorreva apertamente per celare la sua identit dietro il meccanismo illecito (sul punto può rinviarsi all’ordinanza impugnata che sin dalla costituzione della RAGIONE_SOCIALE di Nettuno, poi ‘transita nell’omonima romana, ha indicato una pluralità di indici dimostrativi di tale evidente intento).
Al riguardo, si fa leva sul dato che la presenza del ricorrente risulta accertata al 23 ottobre 2019 (allorché, unitamente allo Sfara, incontra il COGNOME, coindagato per un’ipotesi di riciclaggio di parte della provvista smobilizzata dal c/c della RAGIONE_SOCIALE di Nettuno all’atto della sua cessazione), epoca che renderebbe financo ontologicamente incompatibile un’ipotesi di concorso con intestazioni fittizie risalenti ad epoca antecedente, per come anche avvalorato dalle contestazioni temporali di cui ai diversi capi di imputazione.
Ebbene, sul punto non manifestamente illogica è l’ordinanza impugnata che, al fine di ricavare il coinvolgimento del ricorrente nel disegno perseguito dallo RAGIONE_SOCIALE, ha anzitutto proceduto ad una lettura unitaria delle emergenze processuali e, in particolare, dei contributi sistematicamente prestati nell’ambito delle diverse vicende che hanno interessato le società ‘reperite’ dallo RAGIONE_SOCIALE per continuare a realizzare frodi fiscali nel commercio dei prodotti petroliferi.
E, al riguardo, può convenirsi che l’aver partecipato agli incontri con gli altri indagati o terzi nella gestione delle società (sintetizzati dall’ordinanza impugnata alle pagine 65 e 66, ma ben più esposti alle pagine 39 e ss. se si ha riguardo al riepilogo degli accertamenti che riguardano le diverse società) e all’utilizzo delle stesse – per come si dirà – nel meccanismo delle frodi siano elementi dimostrativi, sul piano della gravità indiziaria, dell’assunzione quantomeno della qualità di socio e/o amministratore occulto.
Quanto, poi, al concorso nelle intestazioni fittizie – e sul punto può concordarsi in tesi on la difesa del ricorrente – va ribadita la necessità di non sovrapporre i piani del trasferimento fittizio di beni e quello della loro gestione occulta evidenziata nella pronuncia invocata dal ricorrente (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Frascati, Rv. 283193 – 01), essendo necessaria l’attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità e risul irrilevante, per contro, il trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazazi, Rv. 276733 -01; Sez. 5, n. 50289 del 7/07/2015, M., Rv.
265904 – 01; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, NOME, Rv. 261655 – 01; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253806 – 01).
Tuttavia, questo principio, per come ben evidenziato da Sez. 2, n. 27123 del 3/05/2023, COGNOME, Rv. 284796 – 01, fa «salva la rilevanza di quelle circostanze fattuali quali indici di una condotta concorsuale ad opera di terzi nella realizzazione dell’intestazione fraudolenta» (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, COGNOME, Rv. 281423) e ad esso l’ordinanza si è conformata là dove ha affermato che “il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. non esclude affatto che, sulla bas del disposto di cui all’art. 110 c.p., possa concorrervi un extraneus, diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, come ad esempio nel caso di chi si presti a svolgere le funzioni di amministratore di fatto pur non essendo il proprietario occulto delle quote sociali”.
Facendo una corretta applicazione del suddetto principio e sulla base di una incensurabile ricostruzione in fatto, il Tribunale ha affermato che il ricorrente ha concorso nel reato avendo agito quale co-gestore di fatto delle diverse società per conto del proprietario effettivo (lo RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un previo accordo, avendo cioè almeno giocato il ruolo concorsuale (e realizzante un contributo agevolativo non indifferente) che, diversamente, più difficilmente avrebbero potuto dar corso al progetto elusivo e fraudolento avuto di mira e perseguito dal parente.
Né detta conclusione si pone in termini antitetici con la data del commissi delicti delle diverse intestazioni fittizie, sol se si consideri che la presenza accertata del ricorrente nell’ambito delle vicende sociètarie che interessano di volta in volta le diverse società va necessariamente riferita al momento in cui dette compagini diventano asservite allo scopo illecito perseguito dallo RAGIONE_SOCIALE, attrezzandosi, sul piano dell’ampliamento dell’oggetto sociale e dei conseguenti adempimenti bancari e/o societari, ad essere utilizzate per poter realizzare frodi fiscali, a nulla valend che, in ipotesi, resti immutato anche colui che risulta esserne l’amministratore, assumendo rilievo ai fini dell’intestazione fittizia che quel dato assume in un certo momento storico i connotati dell’apparenza.
Così, dalla lettura dell’ordinanza impugnata – da ritenersi scevra con riguardo alla valenza indiziante degli elementi dimostrativi il coinvolgimento del ricorrente in quanto le censure mosse finiscono per investire il significato della prova e non scalfiscono la congruità della motivazione che gli ha attribuito valenza dimostrativa – risulta:
quanto alla RAGIONE_SOCIALE, l’elemento indiziante registrato a carico del ricorrente e consistito nell’essersi in prima persona speso per risolvere dei problemi relativi all’emissione di alcune fatture è del 6 novembre 2019 e, dunque, di poco successivo rispetto al momento temporale che caratterizza l’operazione di intestazione fittizia, posto che all’il ottobre precedente si deve il trasferiment
della sede legale a Roma e l’ampliamento dell’oggetto sociale volto a comprendere anche il commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi.., mutando la forma societaria in RAGIONE_SOCIALE
quanto alla Ordini RAGIONE_SOCIALE, la partecipazione del ricorrente, unitamente allo RAGIONE_SOCIALE e altri coindagati con il COGNOME NOME presso il bar Palombi a Roma il 5 marzo 2020 è stata letta in modo coerente con le precedenti intercettazioni telefoniche del 20 febbraio 2020 tra lo stesso COGNOME e lo RAGIONE_SOCIALE, ove l’esigenza di sostituire detta società alla RAGIONE_SOCIALE, da mettere in liquidazione, era ancora in fieri tanto che dovevano ancora essere date disposizioni alla banca per renderla definitivamente operativa e all’uopo se ne interessa anche il commercialista di fiducia (v. pagg. 46 e 47);
quanto alla RAGIONE_SOCIALE, l’incontro da cui si è ricavato coinvolgimento del ricorrente è datato al 24 gennaio 2020, mentre l’ampliamento dell’oggetto sociale secondo il collaudato meccanismo volto a comprendere anche il commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e il correlativo aumento di capitale sono riferiti al 2 dicembre 2019, a cui seguono una serie di intercettazioni relative all’acquisizione sostanziale della società che vedono direttamente coinvolto lo RAGIONE_SOCIALE
quanto alla società RAGIONE_SOCIALE, analoghe dinamiche societarie si registrano il 15 gennaio 2020, a fronte di una presenza del ricorrente all’incontro con colui che è indicato essere l’anello necessario per acquisire detta società.
Nessuna manifesta illogicità sconta, pertanto, l’ordinanza impugnata per avere ricavato gli elementi gravemente indizianti del concorso nelle intestazioni fittizie dai comportamenti prestati nella gestione delle società trader e nell’utilizzo delle stesse come compagini di proprietà, trattandosi di atteggiamenti che si pongono in logica continuità con le premesse di fatto, pressoché temporalmente coeve, da cui gli stessi originano.
In secondo luogo, quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico, va ribadito che la finalità elusiva, peraltro ravvisat nel caso in esame dall’agevolazione del delitto di riciclaggio dei proventi derivanti dai reati fiscali, può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile abiezione (in questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 30573 del 03/02/2023, Di Noto, non mass.). Inoltre, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia
consapevole (Sez. 2, n. 27123 del 3/05/2023, COGNOME, Rv. 284796 – 01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 282202; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, COGNOME, Rv. 276954; di recente v. Sez. 2, n. 18260 del 06/05/2022, Priolo, non mass.).
Infondati risultano i motivi articolati con riguardo ai reati fiscali contestat
Per quanto riguarda la questione concernente la configurabilità di un reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 quando il soggetto agente è diverso da quello tenuto agli obblighi tributari, è utile premettere che, nella specie, costituiscono titol applicativo della misura cautelare i reati di cui all’art. 8 (emissione di fatture pe operazioni insussistenti ) e di cui all’art. 10 (occultamento o distruzione di scritture contabili) e che, quindi, è sufficiente delimitare l’esame a queste ipotesi, non assumendo rilievo cautelare i reati di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 e di omesso versamento di IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. cit. (in termini, sull’assenza di interesse, Sez. 3, n. 47436 del 9/11/2021, Sales, in motivazione a pag. 9).
Ora, da un lato, il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato “comune”, perché autore di esso, a norma dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, può essere «chiunque», e la commissione dell’illecito non presuppone che il soggetto agente operi mentre sta provvedendo a adempimenti fiscali o abbia una particolare qualifica soggettiva (cfr., per l’espressa precisazione che il reato di cui all’art. 8 d.lgs. cit. è reato comune, Sez. 3, n. 25129 del 17/04/2008, Ferrara, Rv. 240545-01).
Dall’altro, e più in generale, non è in alcun modo dubbio che un terzo possa concorrere, secondo l’ordinaria disciplina di cui all’art. 110 cod. pen., ad esempio quale istigatore, nel reato di uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti allorché abbia assicurato un contributo materiale e/o morale nella realizzazione dell’illecito meccanismo in forza del quale il reato fiscale rinviene la sua origine e programmazione (Sez. 3, n. 47436 del 09/11/2021, Sales, Rv. 282613 – 01; cfr., ad esempio, per una fattispecie concorsuale a carico del consulente fiscale per i reati di cui agli art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, Sez. 3, 34021 del 29/10/2020, COGNOME, Rv. 280370- 01, nonché per una fattispecie concorsuale a carico dell’amministratore di fatto per il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, Sez. 3, n.1722 del 25/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277507-01).
L’aver attribuito al ricorrente quantomeno la veste di socio occulto che si occupava anche della gestione delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e di concorrente nell’ordito meccanismo di frode fiscale congegnato dallo Sfera costituiscono elementi dimostrativi sufficienti, a livello di gravità indiziaria, d concorso nel delitto di cui all’art. 8 d.lgs. cit.
Quanto al reato di cui all’art. 10 d.lgs. cit., il ricorrente lamenta che l’ordinanza
costituiscono elementi dimostrativi sufficienti, a livello di gravità indiziaria, concorso nel delitto di cui all’art. 8 d.lgs. cit.
Quanto al reato di cui all’art. 10 d.lgs. cit., il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia sufficientemente esplorato il tema, posto con i motivi di riesame, se si fosse al cospetto di un reato di occultamento o distruzione di documenti contabili che, come noto, presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e, pertanto, non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La censura è infondata.
Osserva, infatti il Collegio che, seppure risponda al vero che è cosa diversa la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili e della restante documentazione di cui sia obbligatoria la conservazione rispetto alla omessa tenuta o alla omessa istituzione delle scritture stesse – come è stato, infatti, chiarito, fra le altre, da Sez. 3, n. 1441 del 15/01/2018, COGNOME, Rv. 272034 01 nella quale è stato ribadito che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto e punito dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di semplice omessa tenuta delle scritture contabili, che è, invece, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 – deve, tuttavia, rilevarsi che integra la condotta del reato contestato al ricorrente anche la omessa conservazione in copia delle fatture emesse dal soggetto agente e successivamente inviate, a documentazione della prestazione effettuate, al beneficiario della prestazione stessa (in tal senso, Sez. 3, n. 41683 del 26/09/2018, COGNOME, Rv. 274862 – 01), ovvero delle fatture, cosiddette passive, ricevute in relazione ad una prestazione erogata dall’emittente nei confronti del ricevente (così, sempre a titolo esemplificativo: Sez. 3 n. 15236 del 14/04/2015, COGNOME, Rv. 263050 – 01) o comunque di tutta la restante documentazione, di cui si debba ritenere l’avvenuta emissione o l’acquisita disponibilità da parte dell’agente, che sia comunque idonea a permettere la ricostruzione della sua situazione reddituale e della quale egli abbia l’obbligo di conservazione (a tale proposito: Sez. 3, n. 12858 del 28/02/2020, Ruta, n.m.; Sez. 3, n. 45950 del 06/10/2017, COGNOME, Rv. 271794 – 01; Sez. 3, n. 13212 del 20/03/2017, Giovinazzo, Rv. 269258 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come si ricava dall’ordinanza impugnata la società della quale il ricorrente è ritenuto essere uno degli amministratori di fatto aveva intrattenuto rapporti commerciali con altre imprese e della documentazione sottostante detti rapporti non è allegato che vi sia traccia alcuna; trattandosi di atti dei quali, almeno per taluni (quanto meno le fatture), è obbligatoria la conservazione, correttamente, al
di là della istituzione o meno da parte del prevenuto delle scritture contabili obbligatorie, correttamente sono stati ritenuti integrati a carico del prevenuto gli estremi del reato a lui contestato.
Analogamente deve concludersi nel senso dell’infondatezza delle censure anche con riguardo ai reati tributari di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di omessa dichiarazione contestati con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE.
Posto che i giudici della cautela hanno indicato il ricorrente (v. pagg. 51-58) come direttamente coinvolto nella gestione della società, al medesimo riferibile unitamente allo RAGIONE_SOCIALE, possono richiamarsi, quanto al concorso nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti le argomentazioni già spese in ordine all’altra società.
Generica, invece, è la censura riguardo l’omessa dichiarazione che avrebbe imposto lo scrutinio del profilo inerente al soggetto tenuto all’adempimento e ai rapporti tra reato proprio e concorso dell’extraneus, tema non affrontato nel motivo di ricorso.
Infondato è anche il motivo inerente all’aggravante speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
L’ordinanza impugnata ha dato conto, con puntuale motivazione alle pagine 421, dell’esistenza della cosca di ‘ndrangheta denominata COGNOME e di come il meccanismo illecito di frode fiscale nella commercializzazione di prodotti petroliferi ideato dallo RAGIONE_SOCIALE, attraverso le società oggetto delle plurime intestazioni fittizie fosse volto a favorire la già menzionata cosca sia in termini di riciclaggio sia per favorirne l’insistenza nell’ambito del tessuto economico romano (sul tema v. pagg. 21-32). A sostegno dell’aggravante si sono citati anche i riferimenti che a tale consesso sono operati dallo Sfara non solo nei momenti in cui deve risolvere i problemi con gli altri indagati, ma anche con i terzi, evidenziandosi anche la riconoscibilità di tali stimmate da parte di altri soggetti pure gravitanti in differe consessi criminali.
Sotto il profilo oggettivo, dalla motivazione emerge come il ricorrente, insieme a COGNOME NOME e COGNOME NOME, agisse con il dolo specifico di avvantaggiare la cosca, essendo indicati quali personaggi di riferimento dell’associazione, le cui attività criminali erano realizzate nell’interesse dell’organizzazione ed allo scopo di estenderne le ramificazioni ed accaparrarsi il controllo del territorio ed una fetta considerevole delle attività illecite.
Si precisa, inoltre, che i tre indagati sono sempre insieme nei momenti in cui devono risolvere i problemi con altri indagati o con loro antagonisti; intervengono nei momenti di difficoltà nei rapporti con i depositi o con le società clienti esternano il loro rapporto con la cosca agendo in tipico stile mafioso, risolvendo le questioni con la violenza e facendo valere la superiorità criminale a loro derivante
dal gruppo di riferimento, ovvero la cosca COGNOME.
Emblematico appare, a tale scopo, tutto quello che accade a seguito della cessione delle quote della società RAGIONE_SOCIALE da parte di NOME COGNOME, soggetto contiguo al clan camorristico COGNOME. Ancora si sottolineano i rapporti di affari con tutta una serie di imprenditori stanziati a Roma, contigui a contesti di criminalità organizzata calabrese, siciliana o campana, ai quali viene manifestato l’interesse del clan COGNOME per l’acquisto di un deposito di carburanti a Città di Castello, riferibile all’imprenditore Notari NOME.
La piena consapevolezza del COGNOME NOME è resa palese degli stretti rapporti intrattenuti COGNOME NOME e COGNOME NOME, imprenditori contigui a contesti di criminalità organizzata calabrese e siciliana; i rapporti con COGNOME NOME (coinvolto nella latitanza di un camorrista e già detenuto in regime di 41bis o.p. con il nonno di COGNOME) ed il suo intervento per risolvere alcune controversie intercorse con COGNOME e COGNOME; la protezione di COGNOME NOME e NOME, della quale i tre indagati principali avevano goduto in un incontro con COGNOME COGNOME (nell’ambito della vicenda dell’RAGIONE_SOCIALE), durante il quale Sf non fece mistero del fatto di dover consultare lo zio, il capoclan NOME COGNOME prima di intraprendere ulteriori attività delittuose e soprattutto per scegliere i suo interlocutori.
Si tratta di circostanze che, sul piano della gravità indiziaria, danno ragionevolmente conto della consapevolezza del ricorrente di prestarsi ad agire in favore dell’omonimo consesso criminale. Con la conseguenza che la conclusione raggiunta dai giudici del riesame è conforme alla natura soggettiva della circostanza, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizi che deve contraddistinguere il partecipe cui essa si riferisce.
Né sono valutabili in questa sede gli ulteriori profili di censura, dotati di novità introdotti dalla difesa del ricorrente con la memoria difensiva e gli atti allegati relativi all’assenza, in termini di persistenza, operatività e insistenza territorial della cosca COGNOME, trattandosi di aspetti di merito che dovevano essere previamente dedotti al Tribunale del riesame, non risultando allegato che in tale sede siano stati specificamente sottoposti a quel giudice.
Quanto alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, è manifestamente infondata la doglianza circa la carenza motivazionale, oltre che generica, atteso che il Tribunale ha evidenziato non solo la rilevanza della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale il tempo di 5 anni (4 se si considera che alla luce del termine per la scadenza delle dichiarazioni fiscali e del pagamento delle imposte l’ultimo reato risulta commesso nel 2021) non è da considerare di per sé decisivo anche alla luce dei precedenti della Corte di
legittimità citati nell’ordinanza impugnata, ma anche l’assenza di altri elementi favorevoli, a fronte comunque di fatti descritti come molto gravi, in considerazione
dell’ingente profitto della frode fiscale e della rilevante componente organizzativa e professionale dei reati, che rendono recessivo il dato dell’assenza di precedenti
penali annoverato dal ricorrente.
Rileva, poi, in modo significativo a corredo del concreto pericolo di recidiva anche la ‘particolare spregiudicatezza criminale dimostrata’ (v. pag. 73), essendosi
sottolineato il dato negativo e di pregnante disvalore costituito dalla bonifica ambientale sia dell’automobile utilizzata dallo RAGIONE_SOCIALE e dal ricorrente sia presso gli
uffici del deposito RAGIONE_SOCIALE e dentro le loro autovetture.
Infine, si è anche motivatamente escluso il ricorso ad una misura meno afflittiva, seppur con l’ausilio di strumenti di controllo, evidenziandosi che i reat
contestati possono essere perpetrati mediante contatti telefonici o telematici e siti informatici, sicché una misura diversa da quella della custodia inframuraria non
sarebbe in grado di prevenire il pericolo di reiterazione.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 4 aprile 2025.