Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16924 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16924 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STRAPUTICARI NOME nato a TAURIANOVA il 13/05/1980
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di disporsi l’annullamento con rinvio d sentenza impugnata per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 18 aprile 2024 la Corte d’Appello di Reg Calabria confermava la sentenza emessa il 7 aprile 2022 dal Tribunale di Palmi, co quale l’imputato COGNOME NOME (agli arresti domiciliari per altra causa) e dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 99, 81 cpv. e 110 cod. p quinquies della legge n. 356/1992, esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 della l 203/1991, contestatogli per avere, in concorso con COGNOME NOME, con più az esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuito fittiziamente a COGNOME e COGNOME NOME la titolarità formale ed esclusiva del ramo trasporti
società “RAGIONE_SOCIALE, essendone in realtà COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME Filippo i soci occulti (capo G dell’imputazione).
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando sei motiv doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione dell legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del contestato e all’analisi delle conversazioni telefoniche intercettate. Assum riguardo che le conversazioni telefoniche intercettate costituivano gli unici elem carico dell’imputato e che le stesse erano state interpretate senza seguire proprio delle parole pronunciate dai conversanti. Richiamava, in particolare, a conversazioni nel corso delle quali veniva menzionato lo COGNOME, senza tut che allo stesso fosse attribuita dagli interlocutori la qualifica di amministr fatto) della società “RAGIONE_SOCIALE” dei fratelli COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla riconducibilità della s “RAGIONE_SOCIALE” all’imputato, piuttosto che ad altri soggetti, e all’at stessa svolta, osservando che sul territorio operava anche un’altra so denominata “RAGIONE_SOCIALE“, non riconducibile in alcun modo ai fra COGNOME e della quale lo COGNOME era stato, nel passato, amministrator evidenziando che la prima società aveva come attività prevalente il commercio autoveicoli nuovi e usati, mentre la seconda esercitava l’attività di trasporto su strada, tanto ciò era vero che la società riconducibile ai fratelli COGNOME no mezzi destinati al trasporto su strada bensì soltanto a essere rivenduti, e ino priva di licenza per conto terzi, mai prodotta in giudizio, licenza necessa l’esercizio dell’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi.
2.3. Con il terzo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione dell legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla proprietà e alla disponibi capo alla società “RAGIONE_SOCIALE” dei due trattori stradal rispettivamente TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO, assumendo che gli stessi – i quali, più volt menzionati nel corso dei colloqui intercettati, secondo la prospettazione accusa erano stati attribuiti alla detta società e dunque allo COGNOME, che tale fatto gestiva – non erano mai stati nella disponibilità della società ricondu fratelli COGNOME e che COGNOME, dopo aver appreso che i due mezzi risultav intestati alla detta società in forza di documentazione rinvenuta presso il P Registro automobilistico recante la propria firma materialmente falsificata, sporto querela di falso; precisava inoltre la difesa che in ogni caso, a tenore de documentazione falsificata, i due trattori sarebbero stati acquistati dalla
RAGIONE_SOCIALE” il 4 gennaio 2017, laddove í colloqui intercettati e posti a statuizione di condanna, nel corso dei quali più volte i due mezzi venivano menzion erano risalenti agli anni 2015 e 2016, epoca in cui nessun elemento poteva colleg detti trattori alla società riconducibile formalmente ai fratelli COGNOME e, a ten contestazione, di fatto controllata dall’imputato.
2.4. Con il quarto motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione dell legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva e all’au di pena effettuato, assumendo che dalle risultanze del casellario giudiziale emer un unico precedente a carico dell’imputato, assai risalente nel tempo e relativo a di insolvenza fraudolenta, laddove la Corte territoriale, a fronte di ciò, no motivato in ordine alla ritenuta maggior pericolosità dell’imputato in relazion reiterazione dell’illecito.
2.5. Con il quinto motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione dell legge penale e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, lamentando ancora volta che la Corte d’Appello aveva reso, al riguardo, una motivazione meramen apparente.
2.6. Con il sesto motivo si eccepiva l’intervenuta prescrizione del reato in anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è – almeno in parte – fondato, circostanza che consente di ril la prescrizione del reato intervenuta medio tempore e di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l’estinzione dello stesso (Sez. 6, n. 57862 del 25/10/2 Giovane, Rv. 274785).
I primi tre motivi di ricorso sono trattabili congiuntamente in quanto, c riconosciuto dalla Procura generale, sono orientati a mettere in discussio sussistenza di una motivazione capace di giustificare logicamente la sussist dell’addebito mosso al ricorrente, senza travisare quanto emerso sul piano probator
I predetti motivi – come detto – risultano fondati.
2.1. Si deve, innanzitutto, osservare che, nella fattispecie, si verte in i cosiddetta “doppia conforme”, in quanto la sentenza di appello conferma pienament le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, così che la relativa motivazio risultato integrato delle decisioni dei due giudici di merito, risultando ri seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla deci del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criter
valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentier 257595).
Tale circostanza rende particolarmente angusto l’ambito di accesso al contro di legittimità, che ha ad oggetto la valutazione della sussistenza di una motiv idonea a sorreggere la decisione di merito ed espressa in termini logici e aderen elementi probatori acquisiti, senza salti logici o contraddizioni.
2.2. Orbene, pur all’interno di tale ristretto perimetro, emergono consi dubbi in relazione alla tenuta logica della motivazione e alla sua adesione agli el probatori emersi, se si considera che il compendio probatorio è costi essenzialmente dal contenuto di alcune conversazioni intercettate che ri caratterizzato da equivocità e rispetto al quale non sono emersi elementi di risco
Tale contenuto, pertanto, non appare idoneo a supportare, da so l’affermazione di responsabilità del ricorrente, e in particolare a dimostr quest’ultimo fosse uno dei veri titolari della impresa “RAGIONE_SOCIALE fittiziamente intestata ai fratelli COGNOME.
Ciò in ragione dell’esistenza di una pluralità di imprese sociali opera medesimo territorio con nomi molto simili alla “RAGIONE_SOCIALE” formalm riconducibile ai fratelli COGNOME, nonché del fatto che non vi è dimostrazione rig del fatto che tale ditta operi nel settore dei trasporti su strada per conto piuttosto nel settore del commercio di veicoli, a differenza delle altre ditte ave assai simili.
Elemento di ulteriore dubbio è costituito dal fatto che l’imputato era stat passato, amministratore di diritto della società “RAGIONE_SOCIALE, all’imputazione.
Tali profili di dubbio non risultano chiariti in modo appagante dalla motivaz (si vedano, ad esempio, i riferimenti alla conversazione di cui al progressivo laddove l’autista COGNOME chiede il codice iban della Regina e che non appare ass alcun carattere univoco nel senso desunto dalla motivazione, alla conversazione di al progressivo 1212, nel corso della quale COGNOME e COGNOME intrattengono conversazione che appare poco compatibile con l’imputazione formulata e più particolare con l’ipotesi di essere i veri titolari dell’impresa in quest conversazioni di cui ai progressivi 6323 e 6324, intercorse fra la segr dell’Agenzia COGNOME e COGNOME COGNOME, utilizzate impropriamente dalla Corte territo quale riscontro dell’ipotesi accusatoria senza confrontarsi con gli argomenti lo segno contrario segnalati con il ricorso
Anche la dimostrazione del fatto che l’impresa “RAGIONE_SOCIALE svolgesse trasporto per conto terzi è assai debole, come evidenziato nell’a appello e senza che sia pervenuta una risposta appagante. A questo proposito app pertinente l’osservazione formulata nel terzo motivo di ricorso con riferimento a
mezzi targati TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO la cui vicenda introduce ulteriori ragioni di dubbi circa la riferibilità alla ditta “RAGIONE_SOCIALE” o alla ditta “RAGIONE_SOCIALE“, ragioni non superate logicamente attraverso la spiegazione fornita in sen
Deve, in conclusione, evidenziarsi che dall’analisi dei colloqui intercet Corte d’Appello trae delle conclusioni che in realtà non appaiono consegue necessitata del tenore delle conversazioni.
2.3. L’oggettiva situazione di dubbio non consente l’emissione di pronuncia assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dovendosi applicazione del dictum delle Sezioni Unite COGNOME (sent. n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274) secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giud legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma 2, c proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esist fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza pe emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazi che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazi ossia di percezione “ictu ocu/i”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
In ragione della ritenuta fondatezza dei primi tre motivi di ricorso il qu il quinto motivo risultano assorbiti, con sostanziale inutilità del relativo scrutin
Del tutto fondato è, invece, il sesto motivo.
4.1. Il reato, all’epoca della commissione del fatto (21.08.2013), era punit la pena della reclusione da uno a cinque anni. Con la recidiva contestata (rei infraquinquennale) il reato in parola risulta avere un termine di prescrizione, conto della sanzione edittale e considerati gli eventi interruttivi, di comples dieci (cfr., Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275724; Sez. 3, n. del 19/04/2019, Cilente, Rv. 276016, secondo cui, in tema di prescrizione, riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per di anni cinque per le contravvenzioni, l’aumento per la recidiva reiterata deve calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non anche sul te minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall’art. 157, comma 1, cod. pen., altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento in violazion principio del ne bis in idem sostanziale).
4.2. Premesso che il decorso del termine di prescrizione inizia, per i consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manife compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno fi calcolato secondo il calendario comune (cfr., Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1
COGNOME, Rv. 211066; Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 26365 evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, a fronte di una condotta consumata, detto, il 21/08/2013, applicando – per il reato ritenuto – il termine ord prescrizione (comprensivo della durata massima per gli intervenuti eventi interrut pari ad anni dieci, a cui si aggiungono i sessantuno giorni complessivi (sessanta più la durata dell’impedimento, giusta la previsione dell’art. 159, comma primo, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della I. n. 251 del 2005: Sez. U, n 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913) per il primo differimento disposto (rin udienza del 12/10/2018 al 13/02/2019 per legittimo impedimento di uno de coimputati) e i cinque mesi e ventisette giorni per il secondo differimento di (rinvio udienza del 10/05/2019 al 06/11/2019 per adesione da parte del difens dell’agitazione indetta dalla categoria professionale di appartenenza) per compl giorni 241, è possibile pervenire alla data “finale” di compimento della prescrizion data del 18/04/2024, giorno coincidente con la definizione del giudizio di appel prescrizione, tuttavia, non poteva essere pronunciata in quella data, perché la in forza della giurisprudenza sopra indicata, sarebbe venuta a scadenza solo all ventiquattro di quello stesso giorno e non al momento della lettura del dispos intervenuta prima delle ore ventiquattro (cfr., in fattispecie del tutto assimilab 2, n. 46986 del 04/10/2023, COGNOME, n.m.).
4.3. La fondatezza dei primi tre motivi di ricorso consente di riconoscere c già maturata la verificata prescrizione del reato e, conseguentemente, di dichi l’estinzione dello stesso, previo annullamento senza rinvio della sentenza impug Questa conclusione tiene conto della recidiva qualificata oggetto di contestazione.
4.4. Tuttavia, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, la pena irroga primo giudice (confermata in appello) in relazione alla ritenuta recidiva è stat mesi otto di reclusione, aumento di pena innestatosi sulla determinazione d sanzione base per il reato de quo, già considerata la continuazione interna, pari ad anni tre di reclusione (con consequenziale individuazione della pena finale comples di anni tre e mesi otto di reclusione).
La misura di pena applicata per la recidiva è tuttavia tale da non po ritenere irrogata a norma dell’art. 99, comma 4, cod. pen. (che discipl trattamento sanzionatorio in caso di recidiva reiterata), disposizione che prev aumento di pena per il recidivo reiterato infraquinquennale pari a due terzi dell complessiva: detta circostanza avrebbe, in realtà, imposto dì elevare la pena ad cinque di reclusione (con aumento fisso a tale titolo di anni due di reclusion consegue che l’individuazione di un aumento di pena più contenuto non può che f riconoscere come i giudici di merito abbiano ritenuto di dover “derubricare” l’orig recidiva qualificata in recidiva semplice: recidiva semplice che, come è noto, fis un aumento di pena facoltativo fino ad un terzo, non va calcolata ai fini
determinazione del tempo necessario a prescrivere (art. 157, secondo comma, co pen.).
Su queste premesse ed in base a detti calcoli, il reato – anche in questa
– risulterebbe ugualmente prescritto già a far data dal 20.10.2021, consider durata degli eventi interruttivi e sospensivi sopra indicati: data addirittura
alla sentenza di primo grado: da qui le conclusioni sopra rassegnate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizio
Così deciso il 28/01/2025