Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2433 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2433 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 03/06/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, emesso in data 16 ottobre 2024 nei confronti del proposto NOME COGNOME, confermando la confisca dei beni ivi indicati, intestati ai terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei propri comuni difensori, deducendo sei motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 7 e 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per carenza di motivazione in ordine alla fittizietà dell’intestazione e alla provenienza della provvista. La Corte di appello si sarebbe limitata a giustapporre elementi indiziari senza esplicitare il ragionamento che li legherebbe al thema probandum , in particolare per quel che attiene al nesso tra il proposto e la provvista finanziaria, senza considerare le prove documentali legalmente formate che attesterebbero la lecita origine delle fonti di pagamento e la titolarità effettiva in capo ai terzi.
2.2. Violazione dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla affermazione che i beni confiscati derivino da attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, nonostante l’acquisto degli immobili fosse stato pagato mediante , per una parte, con denaro proveniente dai conti correnti dei formali acquirenti e, per la maggior parte, con accollo di questi ultimi del mutuo originariamente acceso dal costruttore, onorando i successivi ratei con le somme percepite quale canone di locazione.
2.3. Violazione degli artt. 24 e 26, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla prova della effettiva titolarità dei beni, avuto riguardo al semplice onere -concretamente assolto, nei termini suaccennati -di allegazione di circostanze idonee ad attestare la loro proprietà non fittizia in capo ai terzi ricorrenti.
2.4. Violazione degli artt. 6, CEDU e 1, protocollo addizionale CEDU, in relazione alla asserita inversione dell’onere probatorio in danno dei ricorrenti in riferimento ai requisiti della sproporzione patrimoniale e della provenienza illecita dei beni; la Corte di appello avrebbe irritualmente preteso che i terzi documentassero l’intera evoluzione della procedura esecutiva, sulla scorta della petizione di principio per cui l’interruzione del pagamento delle rate di mutuo sarebbe derivata dalla consapevolezza del l’imminente confisca, liquidando come non decisiva la deduzione relativa alla riconducibilità di tale inadempimento all’amministrazione giudiziaria dei beni.
2.5. Violazione degli artt. 6 e 7, CEDU e 1, protocollo addizionale CEDU, poiché la presunzione di cui all’art. 24, d.lgs. 159 del 2011 non potrebbe operare all’esito dell’archiviazione disposta per il delitto di cui all’art. 512 -bis cod. pen., avente ad oggetto i medesimi beni, e, in ogni caso, non emergerebbero elementi tali da far desumere che la provvista sia derivata da attività illecite.
2.6. Violazione dell’art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alla carenza del requisito della sproporzione , subordinatamente all’accoglimento dei precedenti
motivi di ricorso (che farebbe venir meno una consistenza patrimoniale incompatibile con i redditi leciti del proposto).
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell ‘ art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse del proposto NOME COGNOME è inammissibile, essendosi definitivamente interrotta nei suoi confronti la catena devolutiva.
Contro il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 16 ottobre 2024 (che aveva accolto la proposta di misura di prevenzione reale nei confronti di NOME COGNOME), è stato interposto appello unicamente da parte dei terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’ appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione deve ritenersi a tutti gli effetti un ‘ impugnazione, alla quale sono perciò applicabili le relative norme generali (Sez. 2, n. 16553 del 31/03/2022, Milano, Rv. 28296501; Sez. 2, n. 15490 del 19/02/2016, COGNOME, Rv. 266668-01, in motivazione; Sez. 1, n. 15416 del 02/02/2010, COGNOME, Rv. 247232-01). In difetto di gravame (e, dunque, di un permanente rapporto processuale), le statuizioni nei confronti del proposto non possono, con ogni evidenza, che considerarsi definitive, restando precluso il successivo ricorso per cassazione.
Risulta del tutto priva di fondamento la asistematica e cursoria conclusione del ricorrente, che postula la permanenza di un interesse all’impugnazione «ogni qualvolta la decisione di secondo grado gli arrechi un pregiudizio»; neppure risulta in termini la giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 27877 del 02/03/2021, COGNOME, non mass., relativa alla distinta problematica della posizione del terzo nel procedimento di prevenzione, per quanto attiene al rispetto del contraddittorio nei suoi confronti).
D’altronde, resterebbe, comunque, inammissibile per difetto di un concreto interesse censorio -come già sottolineato dalla Corte reggina -il ricorso proposto avverso la confisca di un bene, senza addurre un interesse proprio alla restituzione, semplicemente negando l’interposizione e assumendo l’esclusiva appartenenza a terzi degli immobili. In tal modo, è lo stesso atto di impugnazione che palesa il totale difetto di interesse a impugnare (il quale interesse non consiste nella mera aspirazione all’esattezza tecnico -giuridica del provvedimento, ma dev’essere rivolto a conseguire un risultato utile nell’interesse proprio e non di
terzi; cfr. Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141-01; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767-01).
I ricorsi presentati nell’interesse dei terzi NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili, perché proposti con motivi, in parte, generici e, in parte, non consentiti, nei termini di seguito illustrati.
A tale proposito, occorre rilevare preliminarmente come, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente la propria effettiva titolarità dei beni confis cati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01, che ha precisato, in motivazione, « i l terzo, infatti, per definizione, non è il soggetto portatore di pericolosità. Egli, invece, ha un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un mero intestatario formale, ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nella sua esclusiva disponibilità. E rispetto a tale thema probandum il diritto di difesa del terzo non incontra limitazioni di sorta allorché l ‘ indicazione probatoria sia volta a contestare le circostanze indotte dall ‘ accusa che riverberano sul fatto costitutivo del diritto fatto valere. L ‘ ambito di allegazione da riconoscersi al terzo deve essere il più ampio possibile, altrimenti rendendosi privo di contenuto il diritto azionabile, e deve comprendere tutti i fatti positivi anche contrari o presuntivi rispetto a quelli su cui si fonda la ritenuta disponibilità del bene in capo al proposto. Non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iure proprio e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del proposto, l ‘ acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenza indiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l ‘ intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno . E a tale fine sarà la dialettica del processo, con il dispiegarsi del contraddittorio, a consentire di rico struire in maniera esaustiva le vicende relative all’intestazione o al trasferimento del bene al terzo, tenendosi necessariamente conto della specificità di ogni vicenda che, in ragione della natura assai variegata che le contraddistingue, non potrà che formare oggetto di un attento scrutinio riservato al giudice del merito. In un giudizio che coinvolge la proprietà, uno dei diritti fondamentali del sistema giuridico italiano e convenzionale, emerge, infatti, nitida la necessità di un accertamento esaustivo che, in ossequio anche al principio di effettività del diritto di difesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi probatori e si fondi su un quadro circostanziato che renda legittima e proporzionata la
privazione, nei confronti del proposto e dei terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare, dei profitti derivanti da attività criminali»).
Risulta, pertanto, non consentito, in toto , il sesto motivo di impugnazione, in quanto attinente esclusivamente ai presupposti applicativi della misura, cristallizzati dalla mancata impugnazione del proposto, e le altre specifiche doglianze, inserite passim nel corpo dei vari motivi di impugnazione e inerenti a questioni personae coherentes rispetto alla posizione di NOME COGNOME (pericolosità, ‘ragionevolezza temporale’ dell’ablazione, illiceità della provvista, sproporzione tra il valore dei beni e i redditi leciti; tutte, peraltro, adeguatamente illustrate, ad abundantiam , nel provvedimento impugnato).
I residui profili di censura, invece, attaccano, sotto diversi punti di vista, la ribadita fittizietà dell’intestazione degli immobili.
4. In relazione a questa complessiva problematica, la doppia conforme motivazione dei giudici di merito muove da un’adeguata contestualizzazione della vicenda storica e criminale, sulla scorta di quanto emerso in altri procedimenti penali (cautelari e di cognizione) e di prevenzione, delineando la figura di NOME COGNOME come imprenditore appartenente alla ‘ndrangheta (e comunque ad essa contiguo da molti decenni) e in particolare alle articolazioni dominanti sul territorio, come la RAGIONE_SOCIALE, e in buoni rapporti con altre associazioni di tipo mafioso, come il RAGIONE_SOCIALE, con il precipuo compito di riciclare e reimpiegare i proventi delle attività illecite del sodalizio. I flussi finanziari generati dalle attività economiche e imprenditoriali a lui riferibili erano sicuramente consistenti (anche secondo il cosiddetto «Sistema RAGIONE_SOCIALE», operante mediante cartiere che simulavano operazioni fittizie) e le operazioni di money laundering e reinvestimento avvenivano anche dietro lo schermo di plurime società, intestate a teste di legno (tra cui l’odierna ricorrente), e di altri prestanome, formalmente proprietari di altri cespiti. In ogni caso, le captazioni hanno registrato, reiteratamente, la materiale disponibilità di enormi quantità di contanti (euro 10.000, 50.000, 60.000, 90.000, 250.000, nei vari episodi).
Quanto, nello specifico, ai due immobili oggetto del presente procedimento (non gli unici nella titolarità apparente di NOME COGNOME), i giudici del merito hanno rilevato non solo alcuni indici significativi (come il permanere dei coniugi COGNOME nell’abitazione dei genitori della donna, mantenendovi la residenza, anche dopo l’acquisto di un ampio appartamento con autorimessa), ma l’inequivoca ammissione degli odierni ricorrenti di essere solo fittiziamente titolari di questi beni, risultando, in maniera trasparente, che questi erano nella piena disponibilità di NOME COGNOME e che costui si occupava, per il tramite della sorella, del versamento delle singole rate di mutuo (conformemente a consolidate prassi
riciclatorie). Anzi, alcuni dialoghi con i più stretti congiunti, evidenziavano persino il timore che NOME COGNOME, giudicata completamente inaffidabile (una «squilibrata»), potesse avanzare qualche rivendicazione su di essi.
Sulla scorta di questo chiarissimo scenario (tutt’altro che congetturale, e anzi fondato su elementi istruttori aventi, in sede penale, natura di prova piena e diretta), sono state esplicitamente disattese le censure difensive, sottolineando come
gli stessi beni fossero stati dissequestrati in favore dei formali proprietari solo perché il relativo delitto di cui all’art. 512 -bis cod. pen. era stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione e difettava pertanto un valido titolo ablatorio;
la stessa NOME COGNOME fosse perfettamente consapevole della fittizietà del proprio titolo dominicale;
la locazione degli immobili, documentalmente accertata, fosse però gestita da NOME COGNOME, anche e soprattutto per quel che concerne i contatti con gli inquilini e i solleciti di pagamento (di modo che appariva ultronea la verifica delle concrete modalità di pagamento delle rate di mutuo);
-il medesimo NOME COGNOME coltivasse l’intenzione di vendere gli immobili, qualora la sorella avesse sollevato eventuali rivendicazioni, con la conseguente decisione di non estinguere il mutuo fino a che i rapporti con la sorella non fossero stati chiariti;
-il suddetto proposto fosse chiaramente consapevole dell’elevato rischio di essere un soggetto di interesse investigativo, paventando il concreto pericolo di una carcerazione non breve e di misure patrimoniali che avrebbero portato alla miseria il suo nucleo familiare;
-risultasse del tutto ovvia, in un’ipotesi di intestazione fittizia di beni, la sussistenza di dati formali che potessero, a partire dall’acquisto, simulare l’altrui titolarità;
-non fosse significativo l’invio (nel 2024, quando era già avviato il procedimento di prevenzione reale, rendendo per il proposto del tutto inutile continuare ad onorare il debito fondiario) di una lettera di messa in mora da parte dell’istituto mutuante, peraltro in difetto di ulteriori specifiche allegazioni (e non di prove) dell’evoluzione della vicenda;
-non potesse ritenersi rilevante l’astratta capacità economica dei coniugi COGNOME (circostanza indifferente rispetto alla disponibilità a fungere da prestanome per il parente).
Con questo congruo discorso giustificativo (in particolare, con la fondamentale efficacia dimostrativa del dato intercettivo e delle indagini bancarie), i ricorrenti -come già stigmatizzato dal decreto impugnato -non si confrontano
affatto, spendendo astratte considerazioni sulla base di corrette citazioni normative e giurisprudenziali e reiterando argomenti concreti già compiutamente disattesi dai giudici di merito.
Tutte le censure ritualmente proponibili dai terzi interessati, a fronte della apparente ampiezza di argomenti, risultano, dunque, articolate su motivi insuperabilmente aspecifici e, comunque, miran ti ad un’impossibile rivalutazione del merito delle singole questioni affrontate.
D ‘ altronde, nel procedimento di prevenzione, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, di modo che può denunciarsi esclusivamente il caso -non ravvisabile, con ogni evidenza, nel presente procedimento -di motivazione inesistente o meramente apparente. Restano dunque escluse dal novero dei motivi consentiti in sede di legittimità quelle doglianze proposte sotto l’abito della carenza di motivazione, ma che si fondino inv ece semplicemente sulla deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi, viceversa presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 27943501).
Per il resto, è appena il caso di osservare, in via generale, come, l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non darebbe, comunque, luogo a mancanza di motivazione, ogni qualvolta (come nel caso di specie), pur in mancanza di un’espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatib ile con la struttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01).
In conclusione, al netto delle questioni non deducibili da parte dei terzi interessati, come già chiarito supra , sub 3,
il primo motivo muove critiche alla complessiva tenuta logica della motivazione (certamente non apparente), per quel che attiene alla valutazione della piattaforma indiziaria posta a sostegno della natura fittizia dell’intestazione , trascurando le lineari riflessioni dei giudici di merito in merito alla provenienza della liquidità utilizzata per l ‘ acquisto e per il pagamento delle iniziali rate di mutuo;
-il secondo motivo, analogamente, si limita a offrire un ‘ alternativa ricostruzione dell ‘ acquisto e del versamento del corrispettivo, rispetto a quella
fatta propria dalla Corte territoriale, sulla scorta di elementi fattuali insuperabili (e, di fatto, mai presi in considerazione dai ricorrenti);
il terzo e il quarto motivo, sotto l ‘ abito della violazione della legge processuale, contestano l ‘ accertamento in punto di fatto delle vicende proprietarie, sulla scorta di argomenti già correttamente reputati irrilevanti;
il quinto motivo non tiene conto dell ‘ autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al distinto procedimento penale (conclusosi, peraltro, senza la minima affermazione di non colpevolezza), anche nella valutazione degli elementi di prova, e contesta in punto di fatto le conclusioni concordi del Tribunale e della Corte reggini.
Del sesto motivo, si è già detto.
Nessuno dei suddetti profili di censura supera, quindi, la soglia di ammissibilità.
Tutti i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME