Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 48818 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48818 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sedriano il DATA_NASCITA, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza emessa il 16/06/2023 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/06/2023, il Tribunale di Milano ha rigettato l’appe proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da COGNOME NOME NOMEnelle qualità specificate in epigrafe) avverso l’ordinanza emessa in data 14/04/2023, con cu G.i.p. del Tribunale di Milano aveva respinto l’istanza di dissequestro delle sociali della RAGIONE_SOCIALE (nella misura del 76% del capitale) e dei beni della
medesima società, sottoposti a vincolo reale nel processo a carico di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per il concorso nel delitto’ di intestazione fittizia.
Ricorre per cassazione il COGNOME, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla motivazione, ritenuta apparente, circa le doglianze prospettate con l’appello in tema di periculum in mora. Si censura il mancato esame delle questioni devolute sulla scorta del recente arresto delle Sezioni Unite, nonché in ordine alla violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza del sequestro.
2.2. Violazione di legge con riferimento al fumus commissi delicti. Si censura l’ordinanza per il mancato apprezzamento delle dichiarazioni rese in dibattimento dal COGNOME e dagli altri testi escussi, che avrebbero consentito di escludere la sussistenza del fumus del delitto di intestazione fittizia: il RAGIONE_SOCIALE aveva invece operato una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni, rigettando la richiesta con affermazioni apodittiche. Si censura inoltre il mancato esame della documentazione offerta per dimostrare la liceità e la non riconducibilità al COGNOME dei bilanci e dei flussi di cassa.
Con memoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, condividendo le censure prospettate dal ricorrente in punto di periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Prendendo le mosse dalle censure formulate in relazione al fumus commissi delicti, deve osservarsi che, nella prospettazione difensiva, il giudicato cautelare formatosi in ordine alla gestione di fatto della RAGIONE_SOCIALE (società formalmente amministrata dal COGNOME) da parte di COGNOME NOME (cfr. l’ordinanza 14/07/2022 del Tribunale di Milano, ampiamente riportata alle pag. 9 segg. del provvedimento impugnato) dovrebbe ritenersi superato dalle dichiarazioni dibattimentali rese dall’odierno ricorrente.
Il Tribunale ha disatteso l’istanza, osservando che le dichiarazioni del COGNOME non erano state in grado di confutare gli elementi fondanti il giudicato cautelare (cfr. pag. 13 dell’ordinanza, in cui, per un verso, si fa riferimento all mancata spiegazione, da parte del COGNOME, della conversazione tra il commercialista e il COGNOME, avente ad oggetto il bilancio della società, in cui quest’ultimo si professava amministratore unico della società; per altro verso, si fa cenno degli ulteriori elementi valorizzati nel pregresso incidente cautelare, costituiti dalle plurime conversazioni con clienti in cui il COGNOME, concordava i prezzi e stabiliva modalità e termini di pagamento). Tali considerazioni devono
essere valutate unitamente a quanto osservato dal G.i.p. emittente il provvedimento impugnato con l’appello: in quella sede, era stato posto l’accento, da un lato, sulle incerte dichiarazioni del COGNOME relative alle competenze della ventenne figlia del COGNOME, alla quale il ricorrente avrebbe dato i primi rudimenti per un’attività complessa quale quella gestoria di un impianto di rifiuti; nonché, d’altro lato, sul fatto che il commercialista della RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato anzitutto al COGNOME – e non al COGNOME che pure avrebbe dovuto essere il suo unico interlocutore, ricoprendo la carica di amministratore unico – dell’avvenuta chiusura del bilancio (cfr. pag. 1 dell’ordinanza 14/04/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano).
Risulta evidente che il compendio argomentativo desumibile dalle conformi decisioni dei giudici del merito cautelare non può essere in alcun modo ricondotto alle ipotesi di motivazione assente o meramente apparente, uniche deducibili in questa sede.
Per ciò che riguarda la residua censura, assume rilievo assorbente la circostanza per cui il ricorrente, nei motivi di appello e nell’odierno ricorso, non ha in alcun modo considerato che il sequestro preventivo era stato a suo tempo disposto non solo ai sensi del comma 2 dell’art. 321, ma anche ai sensi del comma 1 (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
È pertanto evidente che l’eventuale accoglimento delle argomentazioni difensive, sviluppate unicamente con riferimento alla misura anticipatoria della confisca, non potrebbe comunque determinare il venir meno del vincolo cautelare reale, che rimarrebbe fermo anche solo a tutela delle finalità impeditive codificate nel comma 1 dell’art. 321: di qui il difetto di interesse alla proposizione del motivo di ricorso.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dell’impugnazione proposta, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso l0 ottobre 2023