Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12702 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 13/10/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, c ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 20 febbraio 2023 ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari di Roma del 13 ottobre 2022 che ha respinto la richiesta di revoca o sostituzione con altra meno afflittiva d misura della custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME in riferimento all’addeb provvisorio di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis cod. pen.), aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Tale ordinanza è stata annullata con rinvio da questa Corte (Sez. 2, n. 34636 del 16/06/2023) e il Tribunale del riesame, pronunciandosi con ordinanza del 13 ottobre 2023 (motivazione depositata il successivo 7 novembre), ha nuovamente rigettato l’appello proposto dall’indagato.
Avverso tale ordinanza COGNOME ha presentato, a mezzo dei propri difensori, ricorso nel qual deduce un unico articolato motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione i relazione COGNOME ritenuta perdurante sussistenza delle esigenze cautelari e COGNOME scelta della misu custodiale.
2.1. In particolare, si evidenzia che il Tribunale del riesame ha in realtà indicato – a sost della conferma della misura – elementi che attengono tutti ai “gravi indizi di colpevolezza”, valutando in modo logico i profili di novità, rappresentati non solo dal tempo trascorso rispe ai fatti contestati e al periodo di detenzione già sofferto, ma anche dall’intervenuta chiusura d indagini preliminari, dal dissequestro delle somme di proprietà dell’indagato (elemento, questo successivo all’adozione delle due ordinanze del riesame) e dall’indicazione da parte di COGNOME un nuovo domicilio lontano dal Lazio, ove sarebbero avvenute le condotte illecite.
2.2. Ancora, l’ordinanza impugnata non ha tenuto in adeguata considerazione le dichiarazioni rese da due persone (tali COGNOME NOME e COGNOME NOME) dalle quali emerge in modo evidente il ruolo assai marginale del COGNOME. Inoltre, non rispettando il principio indi dCOGNOME sentenza di annullamento con rinvio, è stato omesso di operare una complessiva rivalutazione della posizione cautelare, per quanto concerne le esigenze e la scelta della misura funzionale a verificare se poteva ancora ritenersi concreto il rischio di reiterazione della cond delittuosa, senza limitarsi a riferire il predetto rischio COGNOME situazione esistente al mag 2022.
Illogica è, altresì, la motivazione del provvedimento impugnato sia in riferimento al suppost coinvolgimento del COGNOME nell’ambito del gruppo criminale dei “RAGIONE_SOCIALE” che avrebbero compiuto atti di intimidazione (rispetto ai quali nessun elemento è indicativo di un condotta concorsuale dell’indagato), sia in merito all’indicata partecipazione del predetto ad nuovo accordo finalizzato al versamento di ulteriori somme di denaro per la gestione del ristorante – oggetto della contestazione – senza però in alcun modo chiarire quale sarebbe stato il ruolo effettivo del COGNOME.
Si rileva ancora che l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi affermati dCOGNOME giurisprudenza di legittimità in ordine al “tempo silente”, rilevante nel caso di esame, sp in considerazione della mancata contestazione di un addebito di partecipazione ad associazione ex art. 416 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
La Sez. 2 di questa Corte, nella sentenza sopra indicata, ha annullato con rinvio l’originaria ordinanza reiettiva dell’appello cautelare in quanto «per un verso, si è erroneamen ritenuto che il tema legato all’intervenuto dissequestro delle somme di proprietà del ricorren non fosse stato sottoposto al GIP nell’istanza di revoca; per altro che la precisazione del condotta penalmente rilevante ad opera del Pubblico ministero (secondo cui il ricorrente avrebbe agevolato NOME COGNOME nell’acquisizione delle società e non la gestione delle somme di provenienza illecita solo perché versate in contanti), quale elemento favorevole al ricorrent non fosse stata previamente sottoposta al GIP, non considerando, invece, che si trattava di tema necessariamente dipendente dal contenuto dell’ordinanza del GIP impugnata con l’atto di appello: invero, il GIP ha motivato il rigetto attraverso l’affermazione dell’utilizzo di som provenienza illecita, riaffermando, dunque, un’ipotesi smentita anche dallo stesso Pubblico ministero in sede di riesame relativo all’ordinanza genetica». Ha perciò concluso nel senso che «l’ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. Il Tribunale, n giudizio di rinvio, valuterà se gli elementi preternnessi sopra indicati assumono o meno decisiv rilievo, quale novum, sul giudizio di gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari per come espresso dallo stesso Tribunale in sede di riesame con ordinanza del 30/05/2022, confermata da questa S.C. con sentenza del n. 6416 del 2023 (c.c. 23/11/2022)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ordinanza impugnata, conformandosi al principio fissato dCOGNOME pronuncia di annullamento, motiva in modo congruo in ordine COGNOME permanenza delle esigenze cautelari.
3.1. Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che in data 20 settembre 2023 è intervenuta per i fatti oggetto dell’addebito cautelare sentenza di condanna a carico di COGNOME COGNOME pena cinque anni di reclusione. Trattasi di elemento che rileva anche ai fini della valutazione d esigenze, dal momento che «la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé un fatto nuovo che legittima l’emissione di una misura coercitiva personale, non ostando a tal fin la formazione di un giudicato cautelare precedente, e costituisce inoltre, quando sia relativa uno dei reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere» (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281055 – 01). La intervenuta condanna rileva anche in riferimento COGNOME scelta della misura, poiché «in tema di misure cautelari personali, l’inadeguatezza deg
arresti donniciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c), co pen., può essere desunta anche dall’entità della pena inflitta nella sentenza di condanna, in quanto l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede anche 1″esito del procedimento” tra i parametri cui uniformare la rinnovata valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle gi prese in esame in sede di applicazione della misura custodiale (Sez. 3, n. 28502 del 09/11/2017 dep. 2018, Okojie, Rv. 273305 – 01)».
3.2. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha precisato che non assume rilevanza, al fine di ritenere attenuate le esigenze cautelari, il dissequestro a favore di NOME NOME conti correnti e di una c prepagata, considerato che a ciò provvedeva il Pubblico ministero che “non riteneva più necessario il vincolo a fini probatori dal momento che le somme presenti sugli stessi erano riconducibili a somme di denaro giustificate” (e dunque si tratta di profilo estraneo all’addeb cautelare). Per altro verso, viene precisato che le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME non costituiscono un novum in quanto, sebbene sopravvenute COGNOME emissione della misura, erano già state adeguatamente considerate nell’ordinanza del riesame del 30 maggio 2022.
3.3. Per quanto poi concerne l’indicazione contenuta nella sentenza di annullamento con rinvio, relativa COGNOME necessità di valutare la natura delle somme utilizzate – secondo contestazione provvisoria – al fine di agevolare COGNOME NOME nell’acquisizione delle società avendo il primo Giudice cautelare «motivato il rigetto attraverso l’affermazione dell’utilizzo somme di provenienza illecita, riaffermando, dunque, un’ipotesi smentita anche dallo stesso Pubblico ministero in sede di riesame relativo all’ordinanza genetica», il Tribunale del riesame evidenzia come sia irrilevante la circostanza della provenienza – lecita o meno – del denaro utilizzato dal COGNOME, poiché il delitto di intestazione fittizia non richiede affatto il pr rappresentato dall’illecita provenienza del denaro. L’affermazione è coerente con il principio affermato da questa Corte, secondo il quale «il reato di intestazione fittizia, previsto dall’ar quinquies della legge n. 356 del 1992 , si distingue dal delitto riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. perché, mentre in quest’ultima fattispecie è necess che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nella prima si persegue solo l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o utilità, a prescindere dCOGNOME provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare a reati» (Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018 – dep. 2019, Di Bella, Rv. 276669 – 01).
Infine, in merito COGNOME deduzione relativa al “tempo silente”, l’ordinanza impugna evidenzia il regime di doppia presunzione – relativa – conseguente COGNOME contestazione della “mafiosità”, la mancanza di significativi elementi sopravvenuti a favore dell’indagato e, invece l’intervento di ulteriori circostanze che rendono ancora più incisive le esigenze cautelari: ol COGNOME già riportata condanna in primo grado a grave pena detentiva, il predetto è stato anche sottoposto a ulteriore misura cautelare carceraria per un altro episodio di intestazione fitti
sempre aggravata dCOGNOME mafiosità. Elementi che, in modo non illogico, sono stati ritenuti tali imporre il mantenimento della misura custodiale in atto.
All’inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma – giudicata congrua in ragione della causa di inammissibilità – di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda COGNOME Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Il Consigl ere es nsore Così deciso il 29 febbraio 2024 Il Presidente