Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2499 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2499 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 22/01/1968
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordina Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che in data 29/4/2024 aveva nei confronti di Albano Guido l’applicazione della misura cautelare degli arresti domi relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 512bis e 416bis.1cod. pen.
In particolare, era stato contestato all’COGNOME, ispettore di polizia, di aver conc NOME NOME nell’operazione di fittizia attribuzione alla moglie di quest’ul titolarità di un laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno, attribuz eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la com dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen., con le aggravanti di aver comm agendo con metodo mafioso, facendo affidamento sul diffuso senso di assoggettamento e s conseguente omertà scaturente dalla consapevolezza dell’esistenza e predominio nel ter del clan camorristico COGNOME, di cui faceva parte il cognato del COGNOME, COGNOME Vinc altresì di aver agito per agevolare il raggiungimento delle finalità illecite di tale ass il sostentamento dei detenuti e delle rispettive famiglie, così da garantire la soprav sodalizio.
Le indagini avevano avuto origine dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia COGNOME e NOME COGNOME, che l’ordinanza cautelare riteneva avessero ricevuto risc attività di intercettazione telefonica, telematica ed ambientale, e da attività di os controllo effettuate dalla P.G..
Il COGNOME aveva riferito della riferibilità della pizzeria “del Presidente” ad espo clan COGNOME, quale il COGNOME, o contigui al clan, come suo cognato COGNOME, con inte solo formale dell’attività a COGNOME NOME , moglie del COGNOME e cognata del COGNOME indagini di P.G. avevano riscontrato che al decesso di COGNOME NOME, proprietario della gli era subentrato il figlio NOME, coniugato con una cugina delle sorelle COGNOME. Pe pizzeria “del Presidente” è risultata collegata alle società “RAGIONE_SOCIALE“, con il medesimo oggetto sociale e sede nei locali della pizzeria.
Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dall’ordinanza di custodia cautelare le intercettazione ambientale dei colloqui del COGNOME in carcere e di intercettazioni tel telematiche confermerebbero la riferibilità delle attività di ristorazione al COGNOME Caprio, nonostante il ricorso a prestanome, tra i quali la stessa COGNOME NOME, ch conversazione con la commercialista si definiva “testa di legno”. Le conversazioni capta COGNOME e la commercialista NOME, peraltro, avevano confermato da un lato che il subing all’originario titolare COGNOME era avvenuto grazie al finanziamento del COGNOME ma, anche l’insofferenza del COGNOME nel dover corrispondere parte dei proventi al cogn gestendo egli in via esclusiva l’attività.
Il Tribunale rilevava che la fittizia intestazione alla COGNOME, facente parte di un commerciale ancora in fieri, era stata effettuata dopo che il COGNOME ed il COGNOME
riportato condanne per gravi reati e, pertanto, erano consapevoli di essere esposti al misure di prevenzione patrimoniali.
Richiamando quando esposto alle pagg. 55-64 dell’ordinanza cautelare, il Tribunal riesame ha desunto i gravi indizi della partecipazione dell’Albano al reato anche dalla collaborazione nella risoluzione delle questioni relative alle autorizzazioni ed a necessari all’apertura del nuovo esercizio commerciale del Di INDIRIZZO, dal suo coinvolg negli affari di quest’ultimo nel campo della panificazione, con la corresponsione al pred somma di 20.000 euro, risultante dalle intercettazioni, e dalla sua presenza in occasi trattative con la proprietaria dei locali, Como Bianca, sottolineata da una conversazio COGNOME con l’architetto COGNOME contattato dall’Albano proprio per risolvere Sovrintendenza problemi urbanistici dei locali sede della società.
Il Tribunale del riesame, inoltre, ha evidenziato che l’COGNOME risulta aver condotto a carico del COGNOME, sicché doveva ritenersi inevitabilmente a conoscenza dei rap questo con il COGNOME, della caratura criminale di entrambi e delle finalità elusive dell alla quale partecipava
L’Albano, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione av l’ordinanza del Tribunale del riesame, affidandolo a tre motivi di impugnazione:
2.1. COGNOME Violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione ai indizi di colpevolezza in ordine al concorso nell’ipotizzata intestazione fittizia.
2.1.1. GLYPH Quanto all’elemento oggettivo del reato, assume il ricorrente che – come s rilevato con memoria difensiva presentata al Tribunale del riesame – il COGNOME non av mai affermato che la pizzeria “del Presidente” fosse riferibile in alcun modo al COGNOME il COGNOME fosse contiguo al clan COGNOME, né alcun collaboratore avrebbe accennato partecipazione dell’Albano alla pizzeria in qualità di socio occulto.
Si assume anche che non vi era alcuna possibilità di ipotizzare, nel 2013, l’emissio misura di prevenzione patrimoniale ai dannì del COGNOME, con precedenti per rapina rice e droga dagli anni ’90 fino al 2003, ed oggetto di una misura di sicurezza della liber nel 2009 e revocata nel febbraio 2010 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. De l’intestazione delle società alla moglie non avrebbe impedito l’applicazione dì prevenzione.
Evidenzia, inoltre, il ricorrente che dalle conversazioni captate è emersa anche l’ins del COGNOME all’obbligo di versare al COGNOME una parte dei proventi dell’attività in r esclusivamente dallo stesso COGNOME, sicché anche la circostanza che la moglie di qu una conversazione con la commercialista, abbia ricordato come l’acquisizione della pizzeri avvenuta grazie all’intervento ed alla protezione del COGNOME non sarebbe suffi dimostrare che quest’ultimo sia socio occulto del COGNOME.
2.1.2. Difetterebbe, inoltre, una logica motivazione con riferimento alle deduzioni d relative all’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di intestazione f ricorrente assume essere stato riconosciuto solo sulla logica del “non poteva non sapere”
intercettazioni telefoniche tra l’Albano ed un avvocato dimostrerebbero che il primo rac di un recupero del COGNOME alla “retta via”, a conferma dell’assunto difensivo seco ricorrente sarebbe stato animato solo dall’intento di agevolare l’affrancazione del Di suo antico percorso criminale. A tal proposito, peraltro, deduce il ricorrente di non una piena conoscenza dell’asserita “caratura criminale” del COGNOME, che invece inesistente, atteso che l’ultimo reato del predetto risale a 18 anni prima dei fatti d Infine, l’assunto del Tribunale del riesame secondo cui l’Albano si sarebbe prodigato per i problemi burocratici relativi all’inizio dell’attività di panificazione sarebbe s conversazioni captate ed attestanti che l’attività burocratica sarebbe stata, invece altri, quale l’arch. COGNOME. Deduce, inoltre, il ricorrente l’incongruenza secondo cui l panificazione di cui al capo n. 3) contestatogli è riconducibile alla DIRAGIONE_SOCIALE sr , di cui secondo l’impostazione accusatoria sarebbe socio occulto anche il COGNOME, però non indica responsabili nel predetto capo di incolpazione provvisoria. Infine ricorda che il delit 512bis cod. pen. si perfeziona nel momento dell’intestazione fittizia, rispetto al qua rilevano post factum quali la – denegata – successiva attività di ausilio al perma situazione antigiuridica.
2.2. GLYPH Mancanza ed illogicità di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc e 416bis 1 cod. pen.: deduce il ricorrente che l’assunto di cui all’ordinanza second COGNOME si affiancherebbe all’Albano nelle sue attività imprenditoriali nel tentativo di s cognato camorrista non si concilia con l’assunto di aver agito con metodo mafioso o al agevolare il sodalizio mafioso.
2.3. COGNOME Omessa motivazione in ordine alla dedotta insussistenza di esigenze cautela tanti anni di distanza dai fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti e, pertanto impugnata va annullata.
Va premesso che l’ordinanza impugnata, richiamando anche le dichiarazioni collaboratori dì giustizia COGNOME e NOMECOGNOME ha dato adeguatamente conto degli ele che hanno portato a ritenere che l’inequivoco tenore delle conversazioni intercetta nitidamente la riferibilità delle attività di ristorazione (e di panificazione) all COGNOME e dello stesso COGNOME, il ricorso a meri prestanome nella gestione delle az fatto sempre condotte dal COGNOME), il contributo prestato dalla commercialista COGNOME presente nella ‘vita’ del COGNOME e della sua famiglia, il COGNOME dell’Albano Guido quale del COGNOME ed anche quale socio occulto di società palese” (così pag. 6 dell’ordinanza
Al fine del riconoscimento dei gravi indizi della colpevolezza dell’Albano in ordine ascrittogli, però, occorre distinguere tra la società di fatto nella gestione della Presidente”, i cui proventi sarebbero in parte destinati al COGNOME, che non risulta
all’odierno ricorrente e non è in alcun modo oggetto del capo n. 3), e l’ipotizzata soci invece, tra l’Albano ed il COGNOME nella vendita di prodotti di panificazione effettuata “RAGIONE_SOCIALE” della quale sarebbe socio occulto anche il COGNOME, e ne del laboratorio di panificio e derivati per la produzione di prodotti da forno, svolta a società “RAGIONE_SOCIALE“.
All’COGNOME viene contestato, infatti, dì aver concorso con COGNOME NOME nell’operazione di fittizia attribuzione alla moglie di quest’ultimo della titolarità di di produzione e vendita di prodotti da forno, attribuzione tesa ad eludere le disp materia di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei delitti di cui 648 bis e 648 ter cod. pen.
3. Dal percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, invece, non emerge in alcun m come possa rilevare ai fini della configurazione del delitto di cui all’art. 512b un’eventuale società di fatto dell’Albano con il COGNOME, soggetto interponente, in un’ panificazione iniziata “nel corso del biennio 2020/2021” (così pag. 11 dell’ordinanza imp periodo molto successivo all’intestazione fittizia delle società operanti, essendo stat nel 2013 “RAGIONE_SOCIALE” e nel 2016 la società “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soprattutto ove si consideri che non vengono evidenziati movimenti nelle composizioni societarie che abb portano ad intestazioni fittizie successive.
Tanto premesso, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico l’ordinanza impugn rilevato che non è di ostacolo a tale contestazione il rilievo che l’intestazione dell moglie del COGNOME non avrebbe impedito l’ applicazione di misure di prevenzione perso patrimoniali, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il trasferimento fraudolento di valori è configurabile anche nel caso in cui i beni de sottoposto o sottoponíbile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente a persone, quali il coniuge, i figli, i conviventi nell’ultimo quinquennio, ecc., per le presunzione d’interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora dall’art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia presci tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell’operazione patrimoniale, alla luce fatto ulteriori rispetto all’atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione soggettivo della fattispecie (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, dep. 02/10/2023, Rv. 2 02). Sotto questo profilo, dall’ordinanza impugnata emerge che la captazione di convers intercorse tra COGNOME NOME e la commercialista COGNOME ha rivelato l’intenzione del Di di modificare ulteriormente le compagini sociali, cambiando l’amministratore della società srl e di intestare a questa anche immobili attualmente intestati alla stessa COGNOME l’intestazione delle società a quest’ultima è apparsa soltanto il momento iniziale di un’ che avrebbe portato all’intestazione a soggetti non gravati dalla presunzione dinanzi r Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il reato di trasferimento fraudolento di valori, infatti, ha natura istantanea permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformi titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specific
disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei d cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché la consumazione si sposta in avan di creazione, da un’originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intesta di quote dell’unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest’ultim dal medesimo scopo, mentre non assumono rilievo, ai fini dell’individuazione del “t commissi delicti”, le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dina societaria, laddove l’ente rimane strutturato nei termini originari, senza l’ingres interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell’interpon 5, n. 22106 del 10/03/2022, dep. 07/06/2022, Rv. 283256 – 01).
L’ordinanza impugnata, a tal proposito, riferisce di una serie di circostanze eme materiale intercettivo, molto successive agli anni 2013 e 2016, anni nei quali le predett sono state intestate alla moglie del COGNOME, COGNOME NOME, comunque significative coinvolgimento dell’Albano nella gestione delle attività di panificazione, quali l collaborazione nella risoluzione di questioni relative alle autorizzazioni ed ai permessi all’apertura di un nuovo esercizio commerciale, l’interessamento nella gestione della pan sia per il personale addetto alla panificazione che per la scelta dei prodotti da utili impasti, la partecipazione a trattative con la proprietaria dei locali ed i costanti l’arch. COGNOME finalizzati a risolvere pratiche di apertura deì locali, la corresponsione euro nell’attività di panificazione, negata dall’Albano ma oggetto di conversazioni ca perfino i contatti con il presidente dell’associazione “Napoli RAGIONE_SOCIALE “affinché q contrastasse le iniziative commerciali del Di Caprio, a tl fine offrendogli uno sconto per che avevano in precedenza acquistato biglietti per escursioni nel sottosuolo.
Si tratta a” però, di circostanze successive di diversi anni all’intestazione de di cui si tratta alla COGNOME, sicché occorre ribadire la necessità di non sovrapporre trasferimento fittizio di beni e quello della loro gestione occulta (Sez. 2, n. 10/03/2022, Rv. 283193; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796), esse necessaria per la configurazione del delitto di cui all’art. 512bis cod. pen. l’attribuzio altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità e risultando contro, il trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anc caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell’applicazione dì misure di p patrimoniali (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796, cit.; Sez. 2, n del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276733; Sez. 5, n. 50289 del 7/07/2015, M., Rv. 265904; Sez n. 37375 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 261655; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, 253806).
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha riconosciuto che questo principio fa « rilevanza di quelle circostanze fattuali quali indici di una condotta concorsuale ad oper nella realizzazione dell’intestazione fraudolenta» (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Ama 281423), sicché il delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen. non esclude affatto che, su disposto di cui all’art. 110 c.p., possa concorrervi un extraneus, diverso dal titolare
bene e dal prestanome, che pur non essendo il proprietario occulto delle quote sociali si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto dì società per conto dei proprietari effettivi, s base, però, di un previo accordo con l'”intraneus”, tale da agevolare l’intestazione fittizia. (Se 2, n. 27123 del 03/05/2023, Rv. 284796 cit.).
Nel caso in esame, invece, non emerge dall’ordinanza impugnata né il previo accordo dell’Albano con interponente o interposta, volto ad agevolare l’intestazione fittizia, né eventua modifiche delle composizioni societarie dedite alla panificazione o successive intestazioni fittizi di beni destinati a tali attività.
Per completezza di esposizione va, peraltro, rilevato che l’ordinanza impugnata non si è nemmeno confrontata con le censure difensive in ordine alle contestate aggravanti del metodo mafioso e della finalità di agevolazione del sodalizio camorristico, in alcun modo esaminate dal Tribunale del riesame, né questo ha valutato la sussistenza o meno di esigenze cautelari che, pur non contestate con il ricorso originario, sono comunque valutabili per l’ effetto interamente devolutivo proprio del riesame di una misura cautelare personale, nel quale il potere di cognizione del Tribunale non può essere limitato ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con la mancata presentazione di pertinenti censure, l’esame dell’altro presupposto (Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, Rv. 266003 – 01).
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, sezìone del riesame, per nuovo giudizio che colmi le lacune motivazionali dinanzi evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309 co. 7 cod. proc. pen.
Così deliberato in camera di consiglio, il 16 ottobre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME GLYPH Imperiali
GLYPH
NOME COGNOME