Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2499 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2499 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE confermava l’ordina Giudice per le indagini preliminari COGNOMEo stesso Tribunale che in data 29/4/2024 aveva nei confronti di COGNOME NOME l’applicazione COGNOMEa misura cautelare degli arresti domi relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 512bis e 416bis.1cod. pen.
In particolare, era stato contestato all’COGNOMECOGNOME ispettore di polizia, di aver conc COGNOME NOME NOMENOMENOME NOME attribuzione NOME NOME di quest’ul titolarità di un laboratorio di produzione e vendita di prodotti da forno, attribuz eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la com dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen., con le aggravanti di aver comm agendo con metodo mafioso, facendo affidamento sul diffuso senso di assoggettamento e s conseguente omertà scaturente dNOME consapevolezza COGNOME‘esistenza e predominio nel ter del RAGIONE_SOCIALE, di cui faceva parte il cognato del COGNOME, COGNOME altresì di aver agito per agevolare il raggiungimento COGNOMEe finalità illecite di tale ass il sostentamento dei detenuti e COGNOMEe rispettive famiglie, così da garantire la soprav sodalizio.
Le indagini avevano avuto origine dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME COGNOME, che l’ordinanza cautelare riteneva avessero ricevuto risc attività di intercettazione telefonica, telematica ed ambientale, e da attività di os controllo effettuate dNOME P.G..
Il COGNOME aveva riferito COGNOMEa riferibilità COGNOMEa pizzeria “RAGIONE_SOCIALE” ad espo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale il COGNOME, o contigui al RAGIONE_SOCIALE, come suo cognato COGNOME, con inte solo formale COGNOME‘attività a COGNOME NOME NOME NOME del COGNOME e cognata del COGNOME indagini di P.G. avevano riscontrato che al decesso di COGNOME NOMENOME proprietario COGNOMEa gli era subentrato il figlio NOMENOME coniugato con una cugina COGNOMEe sorelle COGNOME. Pe pizzeria “RAGIONE_SOCIALE” è risultata collegata alle società “RAGIONE_SOCIALE“, con il medesimo oggetto sociale e sede nei locali COGNOMEa pizzeria.
Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dall’ordinanza di custodia cautelare le intercettazione ambientale dei colloqui del COGNOME in carcere e di intercettazioni tel telematiche confermerebbero la riferibilità COGNOMEe attività di ristorazione al COGNOME COGNOME, nonostante il ricorso a prestanome, tra i quali la stessa COGNOME NOMENOME ch conversazione con la commercialista si definiva “testa di legno”. Le conversazioni capta COGNOME e la commercialista COGNOMECOGNOME peraltro, avevano confermato da un lato che il subing all’originario titolare COGNOME COGNOME avvenuto grazie al finanziamento del COGNOME ma, anche l’insofferenza del COGNOME nel dover corrispondere parte dei proventi al cogn gestendo egli in via esclusiva l’attività.
Il Tribunale rilevava che la NOME intestazione NOME COGNOME, facente parte di un commerciale ancora in fieri, era stata effettuata dopo che il COGNOME ed il COGNOME
riportato condanne per gravi reati e, pertanto, erano consapevoli di essere esposti al misure di prevenzione patrimoniali.
Richiamando quando esposto alle pagg. 55-64 COGNOME‘ordinanza cautelare, il Tribunal riesame ha desunto i gravi indizi COGNOMEa partecipazione COGNOME‘COGNOME al reato anche dNOME collaborazione NOMEa risoluzione COGNOMEe questioni relative alle autorizzazioni ed a necessari all’apertura del nuovo esercizio commerciale del RAGIONE_SOCIALE, dal suo coinvolg negli affari di quest’ultimo nel campo COGNOMEa panificazione, con la corresponsione al pred somma di 20.000 euro, risultante dalle intercettazioni, e dNOME sua presenza in occasi trattative con la proprietaria dei locali, Como Bianca, sottolineata da una conversazio COGNOME con l’architetto COGNOME, contattato dall’COGNOME proprio per risolvere Sovrintendenza problemi urbanistici dei locali sede COGNOMEa società.
Il Tribunale del riesame, inoltre, ha evidenziato che l’COGNOME risulta aver condotto a carico del COGNOME, sicché doveva ritenersi inevitabilmente a conoscenza dei rap questo con il COGNOME, COGNOMEa caratura criminale di entrambi e COGNOMEe finalità elusive COGNOME NOME quale partecipava
COGNOME, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione av l’ordinanza del Tribunale del riesame, affidandolo a tre motivi di impugnazione:
2.1. COGNOME Violazione di legge e mancanza ed illogicità COGNOMEa motivazione in relazione ai indizi di colpevolezza in ordine al concorso NOME‘ipotizzata intestazione NOME.
2.1.1. COGNOME Quanto all’elemento oggettivo del reato, assume il ricorrente che – come s rilevato con memoria difensiva presentata al Tribunale del riesame – il COGNOME non av mai affermato che la pizzeria “del RAGIONE_SOCIALE” fosse riferibile in alcun modo al COGNOMEl il COGNOME fosse contiguo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, né alcun collaboratore avrebbe accennato partecipazione COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE NOME pizzeria in qualità di socio occulto.
Si assume anche che non vi era alcuna possibilità di ipotizzare, nel 2013, l’emissio misura di prevenzione patrimoniale ai dannì del COGNOME, con precedenti per rapina rice e droga dagli anni ’90 fino al 2003, ed oggetto di una misura di sicurezza COGNOMEa liber nel 2009 e revocata nel febbraio 2010 dal Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE. De l’intestazione COGNOMEe società NOME NOME non avrebbe impedito l’applicazione dì prevenzione.
Evidenzia, inoltre, il ricorrente che dalle conversazioni captate è emersa anche l’ins del COGNOME all’obbligo di versare al COGNOME una parte dei proventi COGNOME‘attività in r esclusivamente dallo stesso COGNOME, sicché anche la circostanza che la NOME di qu una conversazione con la commercialista, abbia ricordato come l’acquisizione COGNOMEa pizzeri avvenuta grazie all’intervento ed NOME protezione del COGNOME non sarebbe suffi dimostrare che quest’ultimo sia socio occulto del COGNOME.
2.1.2. Difetterebbe, inoltre, una logica motivazione con riferimento alle deduzioni d relative all’insussistenza COGNOME‘elemento soggettivo del delitto di intestazione f ricorrente assume essere stato riconosciuto solo sulla logica del “non poteva non sapere”
intercettazioni telefoniche tra l’COGNOME ed un avvocato dimostrerebbero che il primo rac di un recupero del COGNOME NOME “retta via”, a conferma COGNOME‘assunto difensivo seco ricorrente sarebbe stato animato solo dall’intento di agevolare l’affrancazione del Di suo antico percorso criminale. A tal proposito, peraltro, deduce il ricorrente di non una piena conoscenza COGNOME‘asserita “caratura criminale” del COGNOME, che invece inesistente, atteso che l’ultimo reato del predetto risale a 18 anni prima dei fatti d Infine, l’assunto del Tribunale del riesame secondo cui l’COGNOME si sarebbe prodigato per i problemi burocratici relativi all’inizio COGNOME‘attività di panificazione sarebbe s conversazioni captate ed attestanti che l’attività burocratica sarebbe stata, invece altri, quale l’arch. COGNOME. Deduce, inoltre, il ricorrente l’incongruenza secondo cui l panificazione di cui al capo n. 3) contestatogli è riconducibile NOME RAGIONE_SOCIALE , di cui secondo l’impostazione accusatoria sarebbe socio occulto anche il COGNOME, però non indica responsabili nel predetto capo di incolpazione provvisoria. Infine ricorda che il delit 512bis cod. pen. si perfeziona nel momento COGNOME‘intestazione NOME, rispetto al qua rilevano post factum quali la – denegata – successiva attività di ausilio al perma situazione antigiuridica.
2.2. COGNOME Mancanza ed illogicità di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc e 416bis 1 cod. pen.: deduce il ricorrente che l’assunto di cui all’ordinanza second COGNOME si affiancherebbe all’COGNOME NOMEe sue attività imprenditoriali nel tentativo di s cognato camorrista non si concilia con l’assunto di aver agito con metodo mafioso o al agevolare il sodalizio mafioso.
2.3. COGNOME Omessa motivazione in ordine NOME dedotta insussistenza di esigenze cautela tanti anni di distanza dai fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti e, pertanto impugnata va annullata.
Va premesso che l’ordinanza impugnata, richiamando anche le dichiarazioni collaboratori dì giustizia COGNOME e COGNOMECOGNOME ha dato adeguatamente conto degli ele che hanno portato a ritenere che l’inequivoco tenore COGNOMEe conversazioni intercetta nitidamente la riferibilità COGNOMEe attività di ristorazione (e di panificazione) all COGNOME e COGNOMEo stesso COGNOME, il ricorso a meri prestanome NOMEa gestione COGNOMEe az fatto sempre condotte dal COGNOME), il contributo prestato dNOME commercialista COGNOME presente NOMEa ‘vita’ del COGNOME e COGNOMEa sua famiglia, il COGNOME NOME quale del COGNOME ed anche quale socio occulto di società palese” (così pag. 6 COGNOME‘ordinanza
Al fine del riconoscimento dei gravi indizi COGNOMEa colpevolezza COGNOME‘COGNOME in ordine ascrittogli, però, occorre distinguere tra la società di fatto NOMEa gestione COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE“, i cui proventi sarebbero in parte destinati al COGNOME, che non risulta
all’odierno ricorrente e non è in alcun modo oggetto del capo n. 3), e l’ipotizzata soci invece, tra l’COGNOME ed il COGNOME NOMEa vendita di prodotti di panificazione effettuata “RAGIONE_SOCIALE” COGNOMEa quale sarebbe socio occulto anche il COGNOME, e ne del laboratorio di panificio e derivati per la produzione di prodotti da forno, svolta a società “RAGIONE_SOCIALE“.
All’COGNOME viene contestato, infatti, dì aver concorso con COGNOME NOME NOME‘NOME di NOME attribuzione NOME NOME di quest’ultimo COGNOMEa titolarità di di produzione e vendita di prodotti da forno, attribuzione tesa ad eludere le disp materia di prevenzione patrimoniali e/o di agevolare la commissione dei delitti di cui 648 bis e 648 ter cod. pen.
3. Dal percorso argomentativo COGNOME‘ordinanza impugnata, invece, non emerge in alcun m come possa rilevare ai fini COGNOMEa configurazione del delitto di cui all’art. 512b un’eventuale società di fatto COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE, soggetto interponente, in un’ panificazione iniziata “nel corso del biennio 2020/2021” (così pag. 11 COGNOME‘ordinanza imp periodo molto successivo all’intestazione NOME COGNOMEe società operanti, essendo stat nel 2013 “RAGIONE_SOCIALE” e nel 2016 la società “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, soprattutto ove si consideri che non vengono evidenziati movimenti NOMEe composizioni societarie che abb portano ad intestazioni fittizie successive.
Tanto premesso, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico l’ordinanza impugn rilevato che non è di ostacolo a tale contestazione il rilievo che l’intestazione COGNOME NOME del COGNOME non avrebbe impedito l’ applicazione di misure di prevenzione perso patrimoniali, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il trasferimento fraudolento di valori è configurabile anche nel caso in cui i beni de sottoposto o sottoponíbile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati NOMEmente a persone, quali il coniuge, i figli, i conviventi NOME‘ultimo quinquennio, ecc., per le presunzione d’interposizione NOME ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora dall’art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia presci tali casi, dNOME verifica COGNOMEa capacità elusiva COGNOME‘NOME patrimoniale, NOME luce fatto ulteriori rispetto all’atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione soggettivo COGNOMEa fattispecie (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, dep. 02/10/2023, Rv. 2 02). Sotto questo profilo, dall’ordinanza impugnata emerge che la captazione di convers intercorse tra COGNOME NOME e la commercialista COGNOME ha rivelato l’intenzione del Di di modificare ulteriormente le compagini sociali, cambiando l’amministratore COGNOMEa società RAGIONE_SOCIALE e di intestare a questa anche immobili attualmente intestati NOME stessa COGNOME l’intestazione COGNOMEe società a quest’ultima è apparsa soltanto il momento iniziale di un’ che avrebbe portato all’intestazione a soggetti non gravati dNOME presunzione dinanzi r Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il reato di trasferimento fraudolento di valori, infatti, ha natura istantanea permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformi titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specific
disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei d cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché la consumazione si sposta in avan di creazione, da un’originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intesta di quote COGNOME‘unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest’ultim dal medesimo scopo, mentre non assumono rilievo, ai fini COGNOME‘individuazione del “t commissi delicti”, le successive operazioni commerciali che attengono NOME normale dina societaria, laddove l’ente rimane strutturato nei termini originari, senza l’ingres interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura COGNOME‘interpon 5, n. 22106 del 10/03/2022, dep. 07/06/2022, Rv. 283256 – 01).
L’ordinanza impugnata, a tal proposito, riferisce di una serie di circostanze eme materiale intercettivo, molto successive agli anni 2013 e 2016, anni nei quali le predett sono state intestate NOME NOME del COGNOME, COGNOME NOMENOME comunque significative coinvolgimento COGNOME‘COGNOME NOMEa gestione COGNOMEe attività di panificazione, quali l collaborazione NOMEa risoluzione di questioni relative alle autorizzazioni ed ai permessi all’apertura di un nuovo esercizio commerciale, l’interessamento NOMEa gestione COGNOMEa pan sia per il personale addetto NOME panificazione che per la scelta dei prodotti da utili impasti, la partecipazione a trattative con la proprietaria dei locali ed i costanti l’arch. AVV_NOTAIO finalizzati a risolvere pratiche di apertura deì locali, la corresponsione euro NOME‘attività di panificazione, negata dall’COGNOME COGNOME oggetto di conversazioni ca perfino i contatti con il presidente COGNOME‘associazione “RAGIONE_SOCIALE “affinché q contrastasse le iniziative commerciali del COGNOME, a tl fine offrendogli uno sconto per che avevano in precedenza acquistato biglietti per escursioni nel sottosuolo.
Si tratta a” però, di circostanze successive di diversi anni all’intestazione de di cui si tratta NOME COGNOME, sicché occorre ribadire la necessità di non sovrapporre trasferimento fittizio di beni e quello COGNOMEa loro gestione occulta (Sez. 2, n. 10/03/2022, Rv. 283193; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796), esse necessaria per la configurazione del delitto di cui all’art. 512bis cod. pen. l’attribuzio altri COGNOMEa titolarità o COGNOMEa disponibilità di denaro, beni o altre utilità e risultando contro, il trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anc caso in cui la condotta sia finalizzata NOME elusione COGNOME‘applicazione dì misure di p patrimoniali (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796, cit.; Sez. 2, n del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276733; Sez. 5, n. 50289 del 7/07/2015, COGNOME., Rv. 265904; Sez n. 37375 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 261655; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, COGNOME, 253806).
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha riconosciuto che questo principio fa « rilevanza di quelle circostanze fattuali quali indici di una condotta concorsuale ad oper NOMEa realizzazione COGNOME‘intestazione fraudolenta» (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Ama 281423), sicché il delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen. non esclude affatto che, su disposto di cui all’art. 110 c.p., possa concorrervi un extraneus, diverso dal titolare
bene e dal prestanome, che pur non essendo il proprietario occulto COGNOMEe quote sociali si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto dì società per conto dei proprietari effettivi, s base, però, di un previo accordo con l'”intraneus”, tale da agevolare l’intestazione NOME. (Se 2, n. 27123 del 03/05/2023, Rv. 284796 cit.).
Nel caso in esame, invece, non emerge dall’ordinanza impugnata né il previo accordo COGNOME‘COGNOME con interponente o interposta, volto ad agevolare l’intestazione NOME, né eventua modifiche COGNOMEe composizioni societarie dedite NOME panificazione o successive intestazioni fittizi di beni destinati a tali attività.
Per completezza di esposizione va, peraltro, rilevato che l’ordinanza impugnata non si è nemmeno confrontata con le censure difensive in ordine alle contestate aggravanti del metodo mafioso e COGNOMEa finalità di agevolazione del sodalizio RAGIONE_SOCIALE, in alcun modo esaminate dal Tribunale del riesame, né questo ha valutato la sussistenza o meno di esigenze cautelari che, pur non contestate con il ricorso originario, sono comunque valutabili per l’ effetto interamente devolutivo proprio del riesame di una misura cautelare personale, nel quale il potere di cognizione del Tribunale non può essere limitato ad uno solo dei presupposti COGNOMEa misura, precludendo, con la mancata presentazione di pertinenti censure, l’esame COGNOME‘altro presupposto (Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, Rv. 266003 – 01).
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezìone del riesame, per nuovo giudizio che colmi le lacune motivazionali dinanzi evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE competente ai sensi COGNOME‘art. 309 co. 7 cod. proc. pen.
Così deliberato in camera di consiglio, il 16 ottobre 2024
COGNOME
Il Consigliere estensore
Il RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME Imperiali
COGNOME
NOME COGNOME