Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1652 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1652 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nata in Moldavia il 30/3/1986
avverso la sentenza del 08/09/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 337 cod. pen. perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all’art. 651 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 341-bis cod. pen. e 340 cod. pen.
In particolare, la ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’ar 341-bis cod. pen. per aver offeso in luogo pubblico o comunque aperto al pubblico e alla presenza di più persone l’onore e il prestigio del capotreno mentre compiva un atto del proprio ufficio, consistente nel controllare i titoli di viaggio, e del r di cui all’art. 340 cod. pen., per aver cagionato una interruzione della regolarità del servizio pubblico ferroviario per il tempo di 31 minuti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di violazione di norme processuali in riferimento all’omessa notificazione del decreto di citazione in appello al domicilio dichiarato dall’imputata. Tale decreto, infatti, sarebbe stato notificato ai sensi dell’articolo 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, nonostante l’imputata avesse dichiarato domicilio presso la propria residenza. La nullità di tale notificazione è stata tempestivamente eccepita con memoria depositata prima della trattazione cartolare del giudizio di appello.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla sussistenza del delitto di cui all’art. 340 cod. pen., in quanto il ritar stimato in 31 minuti non può ritenersi significativo tanto da costituire un’apprezzabile alterazione del pubblico servizio. Aggiunge il difensore che il ritardo è. in parte, da attribuire alla capotreno, che ha contattato il personale della Polfer soltanto al momento dell’arrivo alla prima stazione e non immediatamente.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Dagli atti emerge, infatti, che la notificazione del decreto di citazione in appello presso il domicilio dichiarato dall’imputata non è andata a buon fine perché è risultata sconosciuta all’indirizzo indicato (cfr. relata del 25/05/2023). Essendo quindi inidoneo il domicilio dichiarato, la notificazione è stata effettuata ritualmente presso il domicilio de difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il successivo 23/06/2023.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, anche una temporanea alterazione, purché tale da incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità del servizio, può integrare la fattispecie di cui all’art. 340 cod pen. (sul punto, tra le altre, Sez. VI, n. 1334 del 12 dicembre 2018, Rv. 274836).
La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, ritenendo che il ritardo del treno di 31 minuti costituisca apprezzabile compromissione del regolare svolgimento del pubblico trasporto.
La censura relativa alla imputabilità di tale ritardo anche alla capotreno è inammissibile in quanto versata in fatto e, comunque, manifestamente infondata, in quanto dalla sentenza impugnata emerge che la capotreno ha immediatamente allertato la Polfer e che, quando il treno è giunto presso la stazione di Fidenza, sono intervenuti i Carabinieri che hanno identificato l’imputata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024.