Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31919 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 21 ottobre 2021 del Tribunale di Agrigento che aveva condannato l’imputato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 331 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia.
Era stato contestato all’imputato di aver, in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, concessionaria del servizio di carburante presso l’aeroporto di Lampedusa, interrotto il 20 novembre 2018 il suddetto servizio, in modo da turbarne la regolarità. (Th
1.1. Il processo era scaturito dalla denuncia del 20 novembre 2018 della RAGIONE_SOCIALE, società aggiudicataria della gestione dell’aeroporto di Lampedusa, con la quale si era rappresentato che quella mattina la RAGIONE_SOCIALE, responsabile dell’unico servizio di deposito ed erogazione del carburante nell’aeroporto, si era rifiutata di svolgere detto servizio, in particolare con riguardo a due aerei, che a causa del mancato rifornimento erano rimasti fermi.
Era emerso dall’istruttoria dibattimentale che tale interruzione era stata preannunciata da comunicazioni della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE ed altri enti e che il servizio era ripreso il giorno successivo, a seguito dell’emanazione di un’ordinanza del Direttore aeroportuale per la Sicilia occidentale che imponeva alla RAGIONE_SOCIALE l’immediata ripresa dell’attività.
In particolare, era stato accertato che RAGIONE_SOCIALE era sin dal 2015 risultata aggiudicataria della gestione totale dell’aeroporto, ma che non era entrata ancora nell’affidamento effettivo della gestione; che questa situazione di ritardo aveva dato vita a contenziosi amministrativi tra RAGIONE_SOCIALE e articolazioni governative, che avevano interessato anche la RAGIONE_SOCIALE; che nel frattempo l’RAGIONE_SOCIALE aveva prorogato la concessione della RAGIONE_SOCIALE (che era venuta in scadenza nel 2015) fino al momento dell’affidamento effettivo in concessione dell’aeroporto a Ats.
In questo contesto, 1’11 ottobre 2018 RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato alla RAGIONE_SOCIALE che il commissario ad acta nominato dal Tar Sicilia aveva depositato il decreto con cui dal primo ottobre 2018 le veniva affidata la gestione totale dell’aeroporto e che era pertanto decorso il periodo di proroga dell’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e che detta società non aveva quindi alcun titolo giuridico a detenere ed usare le aree per il rifornimento del carburante, gli uffici e una ampia porzione di sedime demaniale e che si intimava alla stessa di consentire l’immediato accesso a tutte le aree del sedime aeroportuale al fine di verificare i luoghi e di comunicare a At tutte le procedure operative per l’erogazione dei servizi di assistenza.
Si erano quindi susseguite varie comunicazioni tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in cui RAGIONE_SOCIALE chiedeva a queste ultime di fornire urgenti chiarimenti sulla esecutività del decreto di affidamento e sui termini della fase di transizione, dichiarandosi disponibile a proseguire il servizio con RAGIONE_SOCIALE, specificando altresì che la prosecuzione del servizio da parte di RAGIONE_SOCIALE doveva avvenire entro canoni di legittimità e legalità anche per gli aspetti assicurativi e diffidando costoro a pronunciarsi esplicitamente sulla autorizzazione temporanea di RAGIONE_SOCIALE, annunciando che in assenza avrebbe arrestato le sua attività il 20 novembre 2018.
Con nota del 19 novembre, RAGIONE_SOCIALE dava atto di non aver ricevuto alcun riscontro alle sue richieste, comunicando l’imminente interruzione, pur continuando a offrire la propria disponibilità laddove fosse stata autorizzata a ,-continuare nel proprio servizio. GLYPH
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A sua volta RAGIONE_SOCIALE aveva in pari data comunicato ad RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE da un lato / che era necessario un intervento della prima per regolare il passaggio della gestione dei servizi portuali da RAGIONE_SOCIALE (censurando anche alcune condotte di RAGIONE_SOCIALE che aveva inibito all’aggiudicataria di accedere all’area demaniale per svolgere le necessarie attività funzionali al passaggio di consegne) e / dall’altro i che RAGIONE_SOCIALE aveva confuso l’affidamento dei servizi ad RAGIONE_SOCIALE (operativo solo con la registrazione del decreto interministeriale) e il dovere di RAGIONE_SOCIALE di continuare a fornire medio tempore i servizi di rifornimento.
Sempre nello stesso giorno, RAGIONE_SOCIALE rispondeva a RAGIONE_SOCIALE, che era disponibile a garantirle l’accesso all’area ed a continuare il servizio, a condizione che fosse fatta chiarezza sulla perdurante legittimità di detto servizio da parte di RAGIONE_SOCIALE.
A tale ultima nota seguiva l’interruzione del servizio.
1.2. La Corte di appello aveva ribadito che le ragioni della interruzione del servizio da parte della RAGIONE_SOCIALE non potevano ritenersi giustificate: la interruzione rappresentava una precisa scelta operativa utilizzata come rimostranza annunciata per la scarsa “chiarezza” ottenuta in ordine all’area utilizzabile e al diritto del società alla permanenza in loco per il periodo successivo.
Non risultava, infatti,che la ditta fosse stata esplicitamente esautorata dal proprio ruolo o esonerata dal pubblico servizio. La RAGIONE_SOCIALE il 19 novembre 2018 tra l’altro aveva risposto alla nota della RAGIONE_SOCIALE, confermando la propria collaborazione funzionale all’erogazione del servizio.
Neppure dirimente era la questione della polizza, posto che tale documento non era stato offerto in comunicazione da parte della difesa.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione in relazione all’art. 331 cod. pen.
La conclusione a cui è addivenuta la Corte di appello in ordine alle ragioni dell’interruzione del servizio è il frutto di un manifesto travisamento di prove in atti.
In primo luogo, nella nota dell’Il ottobre 2018, RAGIONE_SOCIALE in modo perentorio comunicava alla RAGIONE_SOCIALE che essa non aveva alcun titolo giuridico a detenere ed usare l’area sulla quale svolgeva il proprio servizio. Pertanto, non poteva definirsi la reazione della RAGIONE_SOCIALE pretestuosa, ingiustificata o illegittima, in quanto la stessa chiedeva null’altro che il riconoscimento della pur precaria titolarità a condurre il deposito. Senza l’autorizzazione ad occupare l’area non era igratti possibile gestire l’impianto e il servizio legittimamente (era pertanto irrilevante
che RAGIONE_SOCIALE non fosse stata esautorata dal servizio). Questione sulla quale la RAGIONE_SOCIALE non aveva ricevuto alcun riscontro.
Questo era il tema difensivo che la Corte di appello non ha considerato, ritenendo invece rassicurante la risposta di RAGIONE_SOCIALE, che aveva tuttavia continuato a ribadire i rilievi mossi alla legittimità dei provvedimenti autorizzatori provvisori RAGIONE_SOCIALE, chiedendo a tale ente di emettere un apposito provvedimento d’urgenza.
Provvedimento o chiarimento che RAGIONE_SOCIALE non dava.
Anche per la questione della polizza assicurativa si è verificato un vizio di motivazione, posto che è stato provato per testi che la RAGIONE_SOCIALE si era posta il problema della copertura assicurativa in caso fosse stato accertata la mancanza di un titolo autorizzatorio. Il che era sufficiente per dimostrare che la reazione di RAGIONE_SOCIALE non fu meramente pretestuosa, ma in perfetta buona fede.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 331 cod. pen.
Censurabile è la sentenza impugnata anche per la non corretta applicazione della normativa penale sostanziale e per vizi della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato contestato.
La Corte di appello ha erroneamente esteso alla fattispecie in esame principi giuridici propri della diversa ipotesi delittuosa prevista dall’art. 340 cod. pen. ritenendo sufficiente la prova di una semplice “turbativa”, mentre andava dimostrato un effettivo disservizio ovvero uno scadimento effettivo di valore significativo del servizio complessivamente reso.
Difetta la prova anche di una singola mancata prestazione di fornitura di carburante.
Il servizio di fornitura di carburante è infatti “a richiesta”.
La sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente per provare la interruzione la mera comunicazione di RAGIONE_SOCIALE che annunciava tale interruzione.
Tale comunicazione era, come già osservato, legittima, anche considerando i rischi elevati derivanti dalla gestione del servizio e la presa di posizione di RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, in atti non vi è la dimostrazione del turbamento del servizio (la richiesta di due aerei indicata in denuncia è rimasta priva di riscontro; i carabinieri ne trovarono sulla pista solo uno, senza tuttavia accertare null’altro; non è stato allegato il AVV_NOTAIO emesso da Ats /che in ogni caso riguarda i voli in arrivo).
In modo apodittico la Corte territoriale ha accertato che vi era stata il 21 novembre 2018 una richiesta di un aereo rimasta inevasa per il diniego opposto dal ricorrente, posto che a quella data era già ripreso il servizio.
Questa richiesta allegata alla denuncia dimostra peraltro come i rifornimenti dovessero essere effettuati in modo formale lasciandone traccia.
Né l’emissione del Natam o dell’ordinanza dell’RAGIONE_SOCIALE di ripresa del servizio era collegata a qualche richiesta intervenuta medio tempore, posto che la tempistica della prima dipese solo dal ritardo con cui RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto i mentre la seconda venne emanata solo dopo le insistenze di RAGIONE_SOCIALE per un chiarimento della gestione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in ogni sua articolazione per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo fa fulcro principalmente sul vizio di travisamento della prova nel quale la Corte di appello sarebbe incorsa nel valutare le prove.
Ebbene, tale vizio è stato impropriamente invocato dal ricorrente, non sussistendone i presupposti (nel ricorso neppure illustrati), al fine di ottenere in definitiva, in modo surrettizio ma precluso in sede di legittimità, una rivalutazione nel merito del compendio probatorio.
E’ principio pacifico che nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (tra tante, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777).
Ebbene, le note indicate nel ricorso erano state già valutate nella sentenza di primo grado.
In ogni caso il vizio di travisamento della prova deve avere un oggetto “definito e inopinabile”, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della prova e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del “significato” probatorio della prova medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406).
La dedotta incontrovertibile e pacifica distorsione, in altre parole, deve risultare in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante
ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di r interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370).
Pertanto, anche con riferimento a tale aspetto il motivo è inammissibile.
Resta da esaminare, quanto al primo motivo, se siano ravvisabili nel ragionamento della Corte di appello gli altri vizi motivazionali segnalati dal ricorrente.
3.1. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe frainteso la tesi difensiva, quanto alla legittimità della reazione di RAGIONE_SOCIALE alla nota dell’Il ottobr 2018 di RAGIONE_SOCIALE, che veniva in realtà a riguardare la possibilità (contestata nettamente da RAGIONE_SOCIALE) di utilizzare le aree e gli impianti necessari per svolgere il servizio d rifornimento, concentrandosi piuttosto sul diverso profilo della collaborazione di RAGIONE_SOCIALE nella erogazione del servizio.
Si tratta di censura manifestamente infondata.
Va osservato che, sin dal primo grado, era stata ritenuta pretestuosa o comunque non sostenuta da finalità legittime la reazione di RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del suo legale rappresentate COGNOME, di interrompere il servizio avendo riguardo al complessivo quadro in cui tale reazione veniva ad inserirsi: ovvero il ritardo, dovuto a contenziosi amministrativi, che vedevano coinvolta anche la RAGIONE_SOCIALE, che aveva portato RAGIONE_SOCIALE, nuova aggiudicataria della gestione totale dell’aeroporto di Lampedusa, ad attendere sin dal 2015 l’effettivo affidamento del servizio; l’affidamento temporaneo, in attesa di tale risultato, da parte di RAGIONE_SOCIALE “in proroga” a RAGIONE_SOCIALE, già concessionaria in scadenza al 2015, per quanto riguardava il servizio di rifornimento di carburante; la nota di RAGIONE_SOCIALE che autorizzava nel frattempo RAGIONE_SOCIALE ad occupare l’area di sedime dell’aeroporto “solo” per eseguire gli interventi necessari per garantire le certificazioni dell’impianto; le tensioni nate a seguito di tale nota tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quanto al tema dell’occupazione del sedime aeroportuale da parte di RAGIONE_SOCIALE, che era oggetto di un contenzioso instaurato da RAGIONE_SOCIALE; il sopraggiungere il primo ottobre 2018 del decreto del commissario ad acta nominato dal Tar Sicilia che aveva approvato l’affidamento in concessione alla RAGIONE_SOCIALE della gestione totale del citato aeroporto.
Già in primo grado era stato evidenziato come RAGIONE_SOCIALE avesse ritenuto sufficiente il decreto per l’affidamento effettivo della gestione e che il 15 ottobre 2018 RAGIONE_SOCIALE le aveva chiarito che era invece necessario attendere la registrazione del decreto (avvenuta solo dopo i fatti di cui al processo), avvisando RAGIONE_SOCIALE comunque dell’onere di attrezzarsi in tempo per subentrare nella gestione dei servizi aeroportuali in modo da assicurarne la continuità.
Dopo tale iniziale fraintendimento da parte di RAGIONE_SOCIALE dei rapporti con RAGIONE_SOCIALE, il primo giudice aveva rilevato come all’esito di varie comunicazioni tra le parti RAGIONE_SOCIALE in data 19 novembre 2018 (ovvero il giorno prima della interruzione del servizio) avesse chiarito con una pec a RAGIONE_SOCIALE il termine ultimo di efficacia della concessione demaniale rilasciata a quest’ultima (ovvero che occorreva attendere la registrazione del decreto), così convenendo con la posizione espressa da RAGIONE_SOCIALE in risposta alla prima nota. Non solo, con tale pec, RAGIONE_SOCIALE aveva avvisato espressamente la predetta società che solo da quel momento RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto più titolo ad occupare le aree aeroportuali e ad esercitare le attività commerciali e non strettamente aereonautiche, impegnandosi al contempo a non ostacolare in alcun modo l’attività del servizio di rifornimento di carburante da parte di RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tale chiarimento, che riguardava pertanto anche il tema dell’occupazione del sedime aeroportuale, la risposta della Corte di appello, che ha considerato non giustificata la reazione di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di una “maggiore” chiarezza sulla gestione provvisoria e sulla propria sorte per il periodo successivo, non risulta affatto viziata.
D’altra parte, non vi era spazio per ritenere la condotta scriminata per l’esercizio di un diritto (che non può trovare spazio quando il diritto da esercitare sia soltanto dubbio) anche in forma putativa (che richiede la falsa rappresentazione di una situazione di fatto, che conduca all’errore sull’esercizio di un diritto esistente). Come rilevato dalla Corte di appello, la tesi difensiva sostenuta nell’appello era soltanto quella di avere “maggiore e più netta chiarezza” sui ruoli di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 7 del gravame).
3.2. Quanto, infine, alla questione della polizza assicurativa, il motivo è aspecifico e meramente oppositivo, in quanto la Corte di appello ha rilevato che non era possibile apprezzare l’argomento difensivo sia per la mancata produzione della polizza sia per la irrilevanza delle testimonianze indicate dalla difesa, quanto alla inoperatività della polizza.
Il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 331 cod. pen., è all’evidenza infondato.
4.1. La tesi volta a sostenere la distinzione tra la condotta di cui all’art. 33 cod. pen. e quella di cui all’art. 340 cod. pen. non trova alcun fondamento.
La giurisprudenza di legittimità ha invero rilevato come le due fattispecie si distinguano solo per la diversità dei soggetti interessati dalla prima di esse rispetto alla generica indicazione contenuta nell’art. 340 cod. pen. (Sez. 6, n. 17906 del 20/02/2003, in motivazione; Sez. 6, n. 5994 del 18/03/1996, Rv. 205079).
Quanto invece alla condotta penalmente rilevante le pronunce di legittimità sull’art. 331 cod. pen. si sono nel tempo conformate ai principi già elaborati in tema di interruzione di pubblico servizio (si veda Sez. 6, n. 37083 del 24/05/2007, Rv. 237446; Sez. 6, n. 30749 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 244466, che hanno richiamato per l’art. 331 cod. pen. l’elaborazione formatasi all’epoca con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 340 cod. pen.).
Tale progressivo assesto tra le due fattispecie è indicato proprio dal precedente citato dal ricorrente (Sez. 6, n. 17590 del 02/03/2017, Rv. 269837).
Pertanto, deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame l’orientamento, che è attualmente consolidato in tema di interruzione di pubblico servizio, che ritiene determinante un’alterazione anche temporanea del servizio purché oggettivamente significativa, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condott contestata – giusta la terminologia usualmente adottata – si sia risolta nell’interruzione o nell’alterazione della regolarità di “un singolo atto”. La ricadut sullo specifico servizio colpito dalla condotta contestata in esame non deve quindi riguardare la totalità in assoluto del servizio: ciò che, ove si tratti di serviz ampio respiro – come nel caso del trasporto pubblico – ben difficilmente potrebbe altrimenti condurre all’affermazione della rilevanza penale della condotta medesima (Sez. 6, n. 22783 del 23/03/2022).
4.2. Ciò premesso, va osservato che il ricorrente nell’appello aveva dedotto che non era certa la ritenuta interruzione del servizio, evidenziando che il servizio fornito da RAGIONE_SOCIALE era “a richiesta” e che nessuna richiesta di fornitura di carburante era stata acquisita.
La Corte di appello, nel fare proprio l’orientamento consolidato sopra indicato, ha evidenziato che il servizio tutelato dalla norma penale era nella specie quello di fornitura di carburante. E, infatti, il servizio di assistenza carburante rientra tr servizi di assistenza a terra degli aeroporti, regolamentati tal d.lgs. n. 18 del 1999 (cfr. Allegato A), volti a realizzare interessi pubblici (Sez. 6, n. 38921 de 01/06/2017, Rv. 271106).
D’altra parte era stata proprio la RAGIONE_SOCIALE a richiedere l’emissione del AVV_NOTAIO, ovvero l’avviso previsto dal Regolamento EU 2017/373 (che “stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la lor sorveglianza”) per la diffusione di “informazioni aereonautiche” “la cui conoscenza tempestiva è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo” (tra le quali il Regolamento RAGIONE_SOCIALE per la costruzione e gestione degli aeroporti espressamente prevede quelle riguardanti “variazioni sulla disponibilità di carburante”).
Non vi sono dubbi, inoltre, che tale servizio sia stato del tutto interrot la giornata del 20 novembre 2018.
Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica neces di cui all’art. 331 come quello previsto dall’art. 340 cod. pen., è reato di ev cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o de regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Pregiudizio effettivo che, nella specie, si era verificato appunto con la t interruzione del servizio per una intera giornata e ciò, indipendentemente qui dalle richieste delle compagnie aeree di fornitura.
D’altra parte, proprio l’avviso AVV_NOTAIO ebbe a diffondere in modo capillare notizia dell’interruzione tra gli operatori di volo, di fatto escludendo richi parte di questi ultimi.
Pertanto, del tutto correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevan verifica di specifici danni per i singoli operatori.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibi
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presen senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, de altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitat tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 06/0)/2 5 024.