Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 259 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 259 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 del TRIBUNALE DI PALERMO
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale che aveva applicato a NOME COGNOME NOME la misura cautelare della custodia in carcere, avendolo ritenuto gravemente indiziato del delitto di detenzione illegale di un’arma comune da sparo, ossia di un fucile, in concorso con il figlio, che non aveva esitato ad usarla per compiere un’azione ritorsiva .
Il Tribunale, rigettata l’eccezione di violazione dell’art. 291, comma 1quater cod. proc. pen., sul rilievo che la norma predetta esonera dall’obbligo di esperire
l’interrogatorio preventivo del cautelando in caso di gravi delitti commessi con uso di armi, ipotesi nella quale rientra il reato contestato all’indagato, connesso, oltretutto, a indagini sulle attività del RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto sussistenti in capo a NOME COGNOME gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ascrittogli ed ha ravvisato a suo carico le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen., atteso il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto dalla gravità della condotta tenuta, dalla sua allarmante personalità e dai suoi collegamenti con ambienti criminali di tipo RAGIONE_SOCIALE. Ha escluso, altresì, l’idoneità di misure meno afflittive a contenere il suddetto pericolo, in considerazione della spregiudicatezza dimostrata dall’indagato e dell’impossibilità di formulare prognosi positiva circa il rispetto da parte sua delle prescrizioni afferenti agli arresti domiciliari anche con il ‘braccialetto elettronico’.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo ha eccepito la nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 291, comma 1quater cod. proc. pen., nonché per carenza di motivazione. Ha lamentato che il Tribunale aveva giustificato l’omissione dell’interrogatorio preventivo previsto dalla norma evocata richiamando la connessione con reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a ) cod. proc. pen., ancorché tale connessione non fosse emergesse dagli atti. Infatti, nulla avrebbe comprovato che il reato di detenzione di arma comune da sparo, di cui alla contestazione provvisoria, fosse collegato alle attività del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
D’altro canto, egli non aveva posto in essere alcuna condotta delittuosa aggravata dall’uso di armi, né sono state ravvisate a suo carico le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a ) e b ) cod. proc. pen., la cui sussistenza giustifica la deroga all’espletamento dell’interrogatorio preventivo.
Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 273, 125 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione da travisamento della prova in riferimento al giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME NOME in relazione al delitto ascrittogli nella provvisoria imputazione.
Tale giudizio sarebbe il frutto di una valutazione arbitraria e parziale del compendio investigativo, ed in particolare delle conversazioni intercettate, il cui contenuto sarebbe stato completamente stravolto nel suo significato logico e letterale. Dalla trascrizione integrale delle intercettazioni (in particolare, della
conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, progressivo n. 1624 dell’08/07/2024, e della conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, progressivo n. 1626 dell’08/07/2024) sarebbe emerso, infatti, il disappunto manifestato dagli interloquenti per avere ricevuto dal ricorrente armi ‘tutte false e tutte a salve’, circostanza che aveva determinato insulti e accuse di essere ‘confidente della finanza’, e non già la prova di una sua disponibilità di armi da fuoco. Inoltre, il Tribunale avrebbe compiuto una vera e propria ‘opera additiva’, attribuendo all’indagato condotte mai riscontrate dagli investigatori, né verificate dal Giudice per le indagini preliminari, quali l’autorizzazione mafiosa concessa a NOME COGNOME a detenere armi e la loro messa a disposizione del figlio NOME per finalità ritorsive. Risultava, piuttosto, dagli atti d’indagine che il ricorrente non godeva di nessuna considerazione da parte dei sodali, essendo stato destinatario di espressioni di disprezzo e persino vittima di aggressioni fisiche, tanto da risultare parte offesa in altro capo del medesimo procedimento.
Donde, il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si fonderebbe su presunzioni prive di riscontro e su un evidente travisamento del fatto, in violazione dei principi di cui agli artt. 273, 125 e 192 cod. proc. pen., non essendo state indicate le fonti indiziarie dalle quali il Tribunale aveva tratto le proprie conclusioni, né, comunque, i comportamenti concreti del ricorrente atti a giustificarlo.
Con il terzo motivo ha eccepito la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione da travisamento della prova. Si è doluto del fatto che il Tribunale aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la più afflittiva misura applicata a NOME, fondandone i relativi giudizi su una prognosi di recidiva assai elevata, basata, tuttavia, sul decisivo fraintendimento delle fonti di prova, che non attestavano né che egli detenesse un’arma dietro autorizzazione espressa della consorteria mafiosa che sedeva nel territorio di riferimento, né che l’avesse ceduta al figlio per scopi ritorsivi.
Inoltre, il Tribunale, nell’escludere la possibilità di applicare al cautelato misure coercitive meno afflittive, aveva violato il dettato di cui all’art. 275, commi 2 e 3bis , cod. pen., che impongono al giudice uno specifico onere motivazionale in ordine ai fatti espressivi di una peculiare gravità dei pericula libertatis , tale da rendere non praticabile l’applicazione di misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia carceraria.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per iscritto in data 4 novembre 2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è infondato.
Come già evidenziato nell’esposizione delle motivazioni sviluppate a sostegno dell’ordinanza impugnata, l’eccezione di violazione dell’art. 291, comma 1quater cod. proc. pen., sollevata dal difensore di NOME COGNOME, è stata respinta per un duplice ordine di ragioni: ossia, perché la norma predetta esonera dall’obbligo di esperire l’interrogatorio preventivo del cautelando in caso di gravi delitti commessi con uso di armi, ipotesi nella quale sarebbe rientrato il reato di detenzione di un’arma comune da sparo contestato a COGNOME, e perché quest’ultimo sarebbe connesso a indagini sulle attività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, poiché la ratio decidendi della statuizione impugnata, che si riferisce all’avere commesso il ricorrente un delitto commesso con l’uso di un’arma, è distinta ed autonoma rispetto a quella che si riferisce all’essere il reato ascritto a NOME COGNOME connesso a indagini su reati associativi e in sé logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la statuizione medesima, l’esame del motivo in disamina può limitarsi alla censura che aggredisce alla prima delle due rationes decidendi : censura che è infondata.
1.2. Di tanto dato atto, si deve evidenziare che, con la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) n. 2, della legge 9 agosto 2024, n. 114, sono stati inseriti nell’articolo 291 cod. pen. sei nuovi commi (da 1quater a 1nonies ), nei quali è stato disciplinato l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all’eventuale applicazione della misura cautelare personale. Sviluppando una soluzione normativa originariamente prevista solo per alcune ipotesi di applicazione della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen.), con le disposizioni richiamate si è introdotto il principio del contradditorio preventivo per tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato ‘a sorpresa’ e si è esclusa la necessità dell’interrogatorio preventivo ove ricorrano le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio nonché del pericolo di reiterazione in ipotesi di reati di rilevante gravità, nel cui novero sono stati espressamente ricompresi i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) e quelli di cui all’art. 362, comma 1ter ) cod. proc. pen. nonché ‘gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale’.
Giova, altresì, sottolineare che tra i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a ), cod. proc. pen. figurano «i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110» (n. 5 della disposizione indicata), di modo che in relazione ad essi, nell’ipotesi in cui in capo al soggetto che ne sia indiziato sia ravvisata l’esigenza di infrenarne il pericolo di reiterazione, non è necessario sottoporre questi ad interrogatorio preventivo
1.3. Ciò posto, nel caso di specie, è stato ravvisato il pericolo di reiterazione di «gravi delitti commessi con uso di armi», perché, come ben chiarito nell’ordinanza impugnata il ricorrente, autorizzato a detenere armi comuni da sparo dai reggenti del RAGIONE_SOCIALE, ne aveva messo a disposizione una – segnatamente, un fucile – del figlio NOME, che l’aveva utilizzata per sparare contro autovetture parcheggiate sulla pubblica via per scopi ritorsivi (cfr. pag. 6). Uso di quell’arma talmente disinvolto da avere suscitato ira e preoccupazione in NOME COGNOME, capo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si era affrettato a imporre al nipote NOME COGNOME di togliere a NOME COGNOME e a suo padre NOME COGNOME “quelle cose”, ossia, le armi. Ordine cui NOME COGNOME aveva prontamente adempiuto, riferendo al nonno che «a NOME, per i “danni” fatti, i sodali di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avevano tolto “tre cose” (armi) “rifatte” (modificate), simili a quelle che deteneva il medesimo COGNOME NOME, tra cui c’era pure “quello lungo” (“no … hanno fatto danni e gli hanno levato tre cose di queste … omissis …. come quelle che avevi Tu … quelle rifatte …. omissis … e uno di quello lungo come quello che avevi tu”)» (cfr. pag. 6 dell’ordinanza impugnata).
La detenzione da parte di NOME COGNOME di «diverse armi» emergeva, del resto, secondo l’ordinanza impugnata dal contenuto di altre conversazioni oggetto anche di intercettazione ambientale, tra le quali quella, intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, in cui COGNOME, video ripreso, faceva con la mano il segno del numero ‘tre’ e, poi, mimava una ‘pistola’ (cfr. pag. 7).
Dunque, nella fattispecie al vaglio, può ritenersi ricorrente anche il pericolo di reiterazione del delitto di detenzione di più armi comuni da sparo, di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) , n. 5 cod. proc. pen., emergendo dalla motivazione dell’ordinanza impugnata che le armi comuni da sparo detenute da NOME erano almeno tre e, oltretutto, modificate.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché, pur sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, articola censure estranee al perimetro del sindacato consentito a questa Corte.
In tema di misure cautelari personali, va ribadito che il sindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non si estende alla rivalutazione degli elementi fattuali sottesi al relativo giudizio né alla ponderazione del compendio indiziario, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione, rispetto al fine giustificativo del provvedimento, senza che possa contrapporsi alla decisione un diverso criterio di scelta o una differente interpretazione del materiale probatorio (Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976). Ne consegue che il ricorso è ammissibile solo ove denunci specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto, restando inammissibili le doglianze che si risolvano in una diversa ricostruzione dei fatti o in una rivalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusimano, Rv. 269885).
Al lume di tali pacifici criteri e dell’ulteriore principio secondo il quale «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01), è di tutta evidenza che i rilievi del ricorrente in punto di verifica della correttezza del giudizio di gravità indiziaria formulata a carico di NOME COGNOME, lungi dal denunciare un travisamento di specifici, inopinabili e decisivi elementi di prova, atti a sovvertire la tenuta logica del detto giudizio, sono volti ad eccepire il travisamento dei fatti.
Anche il terzo motivo è inammissibile perché parimenti affidato a censure generiche e interamente versate in fatto.
3.1. Il Tribunale ha ritenuto sussistente a carico di NOME COGNOME il pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, ai sensi dell’art. 274, lett. c) , cod. proc. pen., avendolo dalla gravità della condotta tenuta e dalla personalità dell’indagato. Nell’ordinanza impugnata, si è dato atto, infatti, di come questi avesse detenuto un’arma da fuoco con il coinvolgimento di esponenti mafiosi e di come l’avesse messa a disposizione del figlio NOME, che poi l’aveva utilizzata per scopi ritorsivi; elementi, questi, già di per
sé allarmanti, che, oltretutto, si andavano ad inserire in un quadro personologico dell’indagato, gravato da precedenti penali, connotato da spregiudicatezza e che deponevano per l’adeguatezza della sola misura cautelare carceraria a fronteggiare l’esigenza cautelare ravvisata a suo carico.
3.2. Ciò posto, quanto all’aspetto della sussistenza del pericolo di recidiva, le censure di travisamento delle prove sono aspecifiche, per le stesse ragioni già esposte nel punto che precede. Nulla, invero, è stato allegato e dedotto dal ricorrente per spiegare le ragioni per le quali la detenzione da parte sua di più armi comuni da sparo – tra le quali il fucile utilizzato dal figlio NOME – non fosse collegata alle attività del RAGIONE_SOCIALE e per dare un’incontrovertibile giustificazione al significativo interesse, dimostrato dal capo del detto RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME (che, oltretutto, era detenuto), per la questione della detenzione di armi da parte degli El NOME. Donde, le stesse si traducono in una mera sollecitazione, rivolta al giudice di legittimità, a rivalutare il materiale indiziario in atti, peraltro apprezzato dal Collegio di merito in maniera non palesemente illogica, e, quindi, ad effettuare un operazione di controllo non della motivazione ma della valutazione degli elementi di fatto ad essa sottesi.
Quanto all’inidoneità degli arresti domiciliari ad infrenare il periculum libertatis ravvisato in capo al ricorrente, si è spiegato nell’ordinanza impugnata come fosse impossibile effettuare una prognosi favorevole in ordine al rispetto da parte di COGNOME delle prescrizioni da imporre in sede di sottoposizione alla custodia domestica: ciò, in considerazione della spregiudicatezza dimostrata nel consentire che il figlio si valesse di un fucile, da loro detenuto illegalmente, per sparare all’impazzata sulla pubblica via per reagire ad un torto subito. Comportamento, questo, non indicativo di una personalità affidabile quanto al rispetto delle regole.
Si tratta di argomentazione congrua, che non può essere sindacata in questa sede riflettendo un accertamento in fatto. Né la stessa può essere censurata sotto il profilo della violazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Lovisi, nella sentenza n. 20769 del 28/04/2016, secondo cui «In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico» (Rv. 266651 – 01), posto che nella motivazione della decisione è stato precisato che il detto presidio non qualifica una diversa misura coercitiva rispetto a quelle già delineate dal sistema processuale, ma individua una modalità esecutiva degli arresti domiciliari, per la cui sottoposizione è, comunque, richiesto un giudizio di affidabilità del cautelato, che il Tribunale ha motivatamente escluso di poter formulare nei confronti del ricorrente
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione del ricorrente, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen., va dato mandato alla Cancelleria di trasmetterne copia al Direttore dell’istituto penitenziario in cui egli trovasi detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 27/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME