Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29492 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 29492 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: NOME
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso l’ordinanza resa il 24 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano che ha rigettato l’istanza di riesame ex art. 309 cod. Data Udienza: 05/06/2025
proc. pen., così confermando l’ordinanza applicativa della misura cautela re in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Pavia il 17 dicembre 2024, a tutela del pericolo di reiterazione e di fuga, in ordine a due reati di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con altri.
2. Il ricorso consta di due motivi:
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione degli artt. 125, 291quater , 292 comma 3bis , cod. proc. pen. Già con la richiesta di riesame la difesa aveva osservato che la scelta del Gip di ravvisare il pericolo di fuga era strumentale all’omissione del preventivo interrogatorio dell’indagato. Il ricorrente era infatti detenuto per altro titolo detentivo, dopo essere stato attinto da ordinanza cautelare il 9 luglio 2022 per una vicenda estorsiva ed omicidiaria (sviluppatasi nel contesto del traffico di droga), circostanza che avrebbe escluso il ravvisato rischio. La risposta data al riguardo dal Tribunale del riesame -per cui non emergeva dagli atti che l’indagato fosse in stato di detenzione – appare essere un escamotage volto ad aggirare il nuovo disposto normativo;
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 125, 274 lett. b) e c) e 292 cod. proc. pen. La motivazione offerta dal Tribunale rispetto al pericolo di fuga dimostrerebbe l’uso meramente punitivo della misura cautelare . Appare invece evidente come il pericolo di fuga sia del tutto assente. É stata peraltro prodotta documentazione inerente a un domicilio messo a disposizione da un’amica . Quanto al pericolo di reiterazione, le argomentazioni del provvedimento impugnato non si confrontano con i criteri di attualità e concretezza, atteso il mutamento intercorso nella situazione del prevenuto in considerazione del decorso del tempo.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
L’art. 291 cod. proc. pen., prevede, al comma 1quater , che: «fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere
a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale». Il successivo art. 292 – come modificato dalla lett. f), del medesimo art. 2, comma 1, L. 114/ 2024, che ha inserito il comma 3bis – prevede poi, in coerenza con la finalità “difensiva” dell’interrogatorio preventivo di nuovo conio, una specifica sanzione per l’inosservanza del modulo procedimentale appena introdotto: «L’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1-quater ».
Con il primo motivo di ricorso, e in parte anche con il secondo, il ricorrente afferma che il pericolo di fuga, ravvisato dal Gip unitamente a quello di reiterazione, fosse in realtà inesistente in ragione del fatto che il pervenuto si trova ristretto in carcere in espiazione di pena per altri reati e lamenta che l’anzidetto pericolo di fuga sia stato surrettiziamente utilizzato dal Gi udice per omettere l’interrogatorio di cui all’art. 291, comma 1 -quater , cod. proc. pen.
La questione posta impone preliminarmente di richiamare capisaldi di carattere teorico che si pongono come premesse alla decisione e di formulare al riguardo delle precisazioni in ordine alla motivazione del Tribunale del riesame di Milano.
Il riesame di una misura cautelare personale, secondo la consolidata opinione in letteratura e in giurisprudenza, che il Collegio intende ribadire, è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, COGNOME, Rv. 202015; Sez. 2, n. 7327 del 16/12/2023, Cannalire, non mass.; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294). Il Tribunale, pertanto, può annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell’ordinanza cautelare (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-03; Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384). Invero il Tribunale del riesame non è giudice dell’appello rispetto al provvedimento del Gip ma è giudice della misura, di tal che a venire in rilievo, rispetto al suo vaglio, non è la motivazione offerta dal Gip nel provvedimento originario della cautela ma la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari che lo hanno determinato. In sostanza, il Tribunale del riesame è investito della questione cautelare e non della validità o meno della motivazione adottata dal Gip. Nel caso di specie, tuttavia, occorre osservare che non ci si trova di fronte ai presupposti della cautela (gravità indiziaria, esigenze cautelari), ma al presupposto di un adempimento procedimentale che impone al Gip di valutare la sussistenza dell’obbligo di procedere all’interrogatorio preventivo. E rispetto a tale situazione, occorre porsi la questione di diritto se valgano per essa i principi testé richiamati in tema di ambito di cognizione del Giudice del riesame. A questa domanda il Giudice del riesame parrebbe avere implicitamente risposto laddove ha affermato che «il GIP non ha omesso di motivare né ha fornito una motivazione
palesemente apparente solo per evitare l’incombente dell’interrogatorio, unica situazione nella quale, a giudizio del Collegio, sarebbe sindacabile in questa sede la valutazione compiuta riguardo a detta esigenza cautelare (…)» , come a dire che non si tratta, nel caso di specie, di un ‘ normale ‘ procedimento di riesame, conseguendone che il Tribunale potrebbe intervenire soltanto a condizione di trovarsi di fronte ad una motivazione apparente e, quindi, arrestando il proprio vaglio a considerare il quadro cognitivo che si prospettava al Giudice, senza prendere in considerazione se all’epoca fo sse sussistente il pericolo di fuga ma limitandosi a verificare se al Gip potesse apparire esistente o meno detto pericolo e se abbia conseguentemente motivato al riguardo. Reputa il Collegio che tale impostazione si ponga in contrasto con la natura interamente devolutiva del procedimento di riesame, ribadita anche di recente da questa Corte di legittimità secondo cui, ‘I n tema di impugnazioni cautelari, il riesame ha natura di gravame con effetto interamente devolutivo, in quanto preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione della misura, sicché è deducibile l’insussistenza del pericolo di fuga, esigenza cautelare ostativa al contraddittorio anticipato con l’indagato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., per eccepire la nullità sancita dall’art. 292, comma-3 bis, cod. proc. pen. ‘ (Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, COGNOME, Rv. 287575 -02).
Malgrado le menzionate premesse, tuttavia, il Giudice del riesame ha espresso una motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga che si appalesa corretta in diritto e non manifestamente illogica, laddove (p. 6 ord. imp.) ha affermato di condividere la valutazione del Gip sulla ritenuta sussistenza di detto pericolo e di reputarlo tuttora presente nonostante gli elementi acquisiti in sede di riesame, altresì ricordando come il dato relativo allo stato di detenzione del ricorrente non emergesse dagli atti che il pubblico ministero aveva trasmesso al Gip. Con riguardo all a carcerazione dell’indagato, il Tribunale ha osservato che si tratta di una condizione che non vale ad escludere in radice la ravvisabilità del pericolo di fuga (così come di quello di reiterazione), atteso che il fine pena fissato al 2028 «rende prospettabile l’adozione di provvedimenti penitenziari che permettano l’uscita dell’indagato» e che la particolare gravità dei fatti e la condizione di irregolare e senza fissa dimora, nonché la presenza di altro procedimento (rispetto al quale è oggi scarcerato) per fatti altrettanto gravi, suggeriscono che, in caso di scarcerazione dal titolo in espiazione, l’indagato possa ragionevolmente valutare l’opportunità di far perdere le proprie tracce.
Quanto al secondo motivo di ricorso, in relazione al ravvisato pericolo di reiterazione, giova ricordare che, in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., ex multis :
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha rappresentato che il pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati analoghi a quello per cui si procede è desumibile dalle modalità professionali dei fatti, dalla loro frequenza, dalla fitta rete di relazioni del ricorrente con acquirenti, fornitori, collaboratori nonché dalla circostanza che, in epoca successiva ai fatti, l’attività illecita è certamente proseguita. Si tratta di elementi concreti, che il Tribunale ha congruamente valorizzato, specificamente indicativi dell’attualità della propensione del ricorrente a commettere reati utili a procurargli redditi, nonché dell’inserimento in circuiti criminali qualificati tali da offrirgli costanti e significative occasioni per delinquere al fine di conseguire illeciti proventi. Quanto al decorso del tempo, invocato dalla difesa per sostenere l’attenuazione della ravvisata esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, l’ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha affermato che il tempo trascorso non è ‘tempo silente’ posto che l’illecito operare nel narcotraffico è stato forzatamente inibito dalla carcerazione, di tal che il tempo trascorso non appare connotato da condotte che possano assumere valore indicativo della attenuazione del pericolo di reiterazione o della sua cessazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME
Il Presidente NOME COGNOME