Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12857 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 09/10/1973
avverso l’ordinanza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorse,.
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata l’ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che – per quanto qui di interesse – in parziale accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero avverso la cri:linanza d 13/09/2024, del G.I.P. presso il Tribunale di Savona – che ha rigettato la richiesta di a )plicazi della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME i, ritenuto gravemente indiziato di una pluralità di fatti di bancarotta riguardanti due scdetà fal amministrate di fatto dall’indagato, compendiati nelle provvisorie imputazioni d :ui ai c 1,2,3,4,5,6, 8 non ravvisando i requisiti di concretezza e attualità delle esigenze dai. telari applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione ai predetti titoli di reato.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagalo avvocato NOME COGNOME che si affida a due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la mDlivazione sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell’art. 291 co. 1 quater cod. proc. pen. e conseguente nullità dell’ordinanza impugnata che, nell’applicare all’indagato la m sura degli arresti domiciliari, non ha proceduto al preventivo interrogatorio dell’indagato, cha il G.I. Savona, ritenendo di non dovere accogliere la richiesta del P.M., non aveva es)I , tato, così incorrendo nella causa di nullità prevista dall’art. 292 comma 3-bis cod. proc. pan. per la violazione dell’art. 291 comma 1 -quater cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 292 co. 2 lett. c) cod. proc: pen., c riguardo alla valutazione dei requisiti di concretezza e attualità del ravvisato perico reiterazione.
L’ordinanza impugnata ha ravvisato detti requisiti nella circostanza che, dalle indagini svolt è emerso che il ricorrente – già resosi protagonista, nel tempo, di un collaudato modu; operandi nella gestione delle compagini societarie da lui amministrate di fatto, consistito 11(1 mancat pagamento sistematico delle obbligazioni tributarie e contributive e nella distraz o le di o risorsa liquida delle società – ha continuato a svolgere detto ruolo gestorio, schem ato da u prestanome, nella amministrazione di una nuova società operante nel settore eclile, nonché valorizzando le pendenze gravanti sull’indagato per guida in stato di ebbrezza, vio a.:ione dell norme in materia di tutela della salute dei lavoratori e, soprattutto, per plurime vic zioni norme penali tributarie (evasione fiscale) e truffa aggravata per gli ingiusti profitti ccmisegui indebite compensazioni, quali elementi specifici sintomatici della abitualità de le condo contestate.
Si duole la Difesa che il Tribunale del riesame ha tratto elementi di giudizio da fall:1 per i non è ancora intervenuta alcuna sentenza, e comunque, non della medesima specie ci quelli per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Come premesso, il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame, nell’applicélro la misur degli arresti domiciliari, in accoglimento dell’appello del P.M., sarebbe venuto mem:: al dover del preventivo interrogatorio dell’indagato, oggi previsto dall’art. 291 co. 1 quatEr cod. proc. pen..
1.1. La legge 09 agosto 2024 n. 114 di modifica della disciplina della custodia cautelare, ha invero, previsto l’interrogatorio preventivo, introducendo, cioè, il contraddittori:) anti rispetto all’adozione di una misura cautelare personale.
Nel testo vigente ratione temporis, l’art. 291 cod. proc. pen., prevede, al comm 3 1-quater (inserito dall’art. 2, comma 1, lett. e), L. 9 agosto 2024, n. 114), che: «fermo I disp dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giuclk e procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 1″; , 4, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, 1:!1::era c relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 2, 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».
Il successivo art. 292 – come modificato dalla lett. f), del medesimo art. 2, corilla 1, 114 del 2024, che ha inserito il comma 3-bis prevede poi una specifica sii zione per l’inosservanza del nuovo modulo procedimentale: «L’ordinanza è nulla se non preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1-quater ».
La novella codicistica è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2024, n. 18 ed è quindi entrata in vigore, in parte qua, ai sensi dell’art. 10 disp. prel. cod. civ., ;uccessivo 25 agosto. La regola del contraddittorio anticipato deve ritenersi applicabile a tutte I e rich di misura cautelare pendenti a tale data, come sottolineato condivisibilment E! dai prim commentatori e in ossequio ai principi processuali del tempus regit actum e del favor rei.
Se, con ogni evidenza, il nuovo regime offre una più ampia tutela all’indagato, ris.0 ta del par non revocabile in dubbio che l’actus da prendere in considerazione sia l’ordinanza c el Giudice per le indagini preliminari, anche avuto riguardo alla specifica topografia de le modifi legislativa, che è andata a incidere sull’art. 291 cod. proc. pen., recante dispo ;izion «procedimento applicativo» che il giudicante deve seguire, a seguito dell’impulso de ante dalla richiesta di misura del pubblico ministero. Peraltro, depone in tal senso anche l’e ;egesi d massimo consesso nomofilattico, secondo cui, allorché si succedano nel tempo diversi: discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’un3 all’altr occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (Sez. LI, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01, che, nell’impossibilità di postulare una nozione
indifferenziata di atto processuale, vieppiù se isolatamente considerato, focaliwa le propri riflessioni sulle sue «dimensioni temporali», in relazione alle quali si deve modula -e la f rmula tempus regit actum. Cfr. anche Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260926- )1, in tema di interrogatorio di garanzia e di struttura del rapporto cautelare, la cui vicenda prc:cessual compone di fasi autonome).
L’ordinanza del g.i.p. è stata emessa il 13 settembre 2024. Pertanto, iEl fattispecie processuale in esame è governata dalla lex superveniens.
1.2. L’intervento legislativo consiste nell’inserimento all’interno dell’ art. 291 cod. proc. dopo il comma 1-ter, di cinque nuovi commi, da 1-quater a 1-novies, interpolando allo stesso tempo una serie di disposizioni regolanti il procedimento applicativo delle misure cautelari quello di impugnazione.
L’ art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., come risultante dalla riforma, pre rede che il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda all’interrogatorio della persor a sottopos alle indagini con le ordinarie regole fissate per l’interrogatorio dagli artt. 64 e 65 cod. Droc. solo qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriori rea cui all’art. 274, comma 1 lett. c), seconda parte, cod. proc. pen..
L’istituto dell’interrogatorio preventivo si configura, dunque, come dinamica residuale i quanto, rispetto ai pericula libertatis tipizzati, è applicabile esclusivamente ladd )e sussista l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione: la sussistenza di almeno una delle a ti e esigen di cui all’art. 274, lett.) a) e b), esclude, invece, l’applicabilità della norma in esame.
Ulteriore limite è rappresentato dal fatto che esso non opera quando il reato per cui si procede è incluso tra quelli considerati più gravi, di cui agli artt. 407 comma 2 e 362 comrria 1-ter cod. proc. pen., ovvero, più genericamente, quando si tratta di delitti commessi con 119: di armi o con altri mezzi di violenza personale.
Ed è anche chiaro che la norma non opera per le misure interdittive, essendo ‘atta salva l’applicazione dell’art. 289, comma 2, cod. proc. pen., cosicchè, ai fini dell’applica;:ione misura interdittiva, l’interrogatorio preventivo deve essere eseguito anche in pi – senza del pericolo di inquinamento probatorio.
Nello specifico, e per quanto qui di rilievo, la disciplina di nuovo conio disponE inche c qualora l’interrogatorio si sia tenuto, l’ordinanza cautelare debba contenere, i pena nullità, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta Eh e indagin durante il suo compimento (art. 292, comma 2-ter), e prevede la nullità dell’ordinam a che non venga preceduta dall’interrogatorio nei casi in cui esso avrebbe dovuto essere compiuto, ovvero quella che consegua al compimento di un interrogatorio da intendersi nullo per viola,:ione delle disposizioni di cui all’art. 291, commi 1-septies e 1-octies, che disciplinano il contenute dell’i a rendere interrogatorio e degli avvisi che devono accompagnarlo (art. 292, corni na 3-bis). Mutuando le riflessioni a suo tempo espresse in tema di obbligo del giudice per le indagini preliminari di procedere all’interrogatorio dell’indagato, prima di decidere sulla richiesta pubblico ministero di applicazione di una misura personale cautelare interdittiva, 4: nullit
ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod, pro deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio (cfr. Sez. 6, r. 2412 del 24/05/2000, Corea, Rv. 217318-01).
Il contraddittorio preventivo esclude un contraddittorio successivo all’adozione cella misura si è previsto, infatti, che il c.d. “interrogatorio di garanzia” venga compiuto solo qualor 3 il giudice non abbia già provveduto all’interrogatorio ai sensi dell’ art. 291, comma 1-quatei;, così come accade, ad esempio, nell’ipotesi di misura applicata a seguito di un’udienza di convali ,:li: del fermo o dell’arresto.
La previsione consente, quindi, di fare a meno dell’interrogatorio successivo sol() nell’ipote in cui l’interrogatorio pre-misura si sia effettivamente tenuto, quand’anche il soc . ?.tto si sia avvalso della facoltà di non rispondere.
1.3. L’istituto del contraddittorio preventivo è già noto all’ordinamento processuz GLYPH penale: il legislatore aveva già valorizzato un momento di conoscenza anticipata delle ragioni cl fensive, a fronte della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sue consegueriz , indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l’espletamento dell’incombente con riferimento all’applicazione di misure nel procedimento in materia di responsabilità amministrati degli en (art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e alla sospensione dall’esercizio di un pubblii: o uffi servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 7, I. 16 april , 2015, n. 47).
La recente riforma – prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, – na senza generalizzarlo completamente, anzi con ampia casistica derogatoria – ha esteso quesl o modello “a contraddittorio anticipato” a tutti i casi in cui non risulti necessario che il prcv te cautelare sia adottato “a sorpresa”.
La scelta mira a valorizzare la centralità della difesa e del vaglio preverdvo de prospettazioni difensive, consentendo all’indagato di esporre le proprie ragioni e (illese pri dell’adozione di una misura cautelare. Nel disegno del legislatore, la finalità dell’irti: rro preventivo è quella di fornire al GIP (o all’organo collegiale) investito della ri Thie applicazione di una misura cautelare, un quadro conoscitivo completo, comprensivo anche degli elementi difensivi prospettati dall’indagato, dei quali obbligatoriamente occorre tele r conto fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, peni’ la n dell’ordinanza applicativa della misura cautelare.
La relazione illustrativa al d.d.l. chiarisce che si è ritenuto di estendere a misun iiver quelle interdittive il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cu necessario che il provvedimento cautelare sia assunto a sorpresa, poiché, in tal m:) ,: o, «da un lato si evita l’effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adD!tato se possibilità di difesa preventiva, dall’altro si mette il giudice nelle condizioni di poter un’interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l’indagato prima dell’adozione dell,’ misura
Nondimeno, pur essendo stata così mutuata dai consimili istituti già presenti nell’ordinamento la duplice funzione di consentire al (potenziale) destinatario della misura di fare valere le prop
ragioni prima dell’adozione (eventuale) del provvedimento e di regolare conseguentemente l’obbligo motivazionale del giudice emittente, tenuto da subito a confrontarsi con h deduzion difensive, non si tratta di una piana riproduzione delle precedenti disposizioni, dal rr nento c come si è già accennato, il novum normativo si connota per non marginali peculiarit ì: l’ambito rigidamente circoscritto in relazione solo a talune specifiche esigenze cautelari e la clit’erenza le due previsioni, in base alle quali il giudice procede, per quanto attiene alla cinta mi interdittiva, «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero», mentre, !;econdo Novella, «prima di disporre la misura».
Non a caso, l’ordinanza cautelare che dovrà contenere, sempre a pena di nullità, ai sensi del comma 2 -ter dell’art. 292 cod. proc. pen., come interpolato dalla riforma, anche «ur a specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio». In tal modo, risulta tratteggiata una fattispecie processuale corr ‘lessa, quale il contatto anticipato con il (possibile) destinatario del provvedimento restrittid) costi un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, l’esercizio del potere cautelare, in quanto concorre a confermare – ovvero, al contrario, a obliterare – il convincimerb interin del giudicante, discendente da una illustrazione unilaterale dei fatti di causa e delle ce iseguen da trarne in punto di diritto; d’altronde, qualora il giudice per le indagini preliminari fos pervenuto alla determinazione di rigettare la richiesta del pubblico ministero, non pcUebbe certo razionalmente presumersi, sulla scorta della stessa lettera della legge ed anche e tutela del segreto investigativo, la permanenza del dovere di procedere comunque all’interrog2torio ( cfr. Sez. 2 n. 5548 del 09/01/2025, n. m. ).
1.4. Fatta tale premessa, e ricordato che il tema posto dal ricorso attiene all’ipotesi in c seguito del provvedimento di rigetto da parte del G.I.P., la misura cautelare coercitiqa (qui, arresti domiciliari), venga disposta, in accoglimento dell’appello del Pubblico COGNOME, Tribunale del riesame, l’interrogativo che si pone è se, alla luce delle modifiche 3 I p rtate al sistema cautelare della c.d. ‘legge Nordio’, la misura applicata dal Tribunale del ries , m debba essere preceduta dall’ interrogatorio preventivo, e, in caso di soluzione affermativa, c uello de individuazione dell’organo che debba procedervi.
1.5. Come si è visto, la nuova norma, al contrario della disciplina dell’interrogatori!) rii gar “posticipato” ex art. 294 cod. proc. pen., costruisce un’architettura procedimentale cne postul testualmente, come prerequisito per l’emissione della misura personale, l’intcrlocuzione preventiva con il suo destinatario, salve le (pur ampie) deroghe pure previste.
1.6. E’ preliminare, allora, dare conto della corretta determinazione del Giudice delila cautel che, avendo ritenuto di non accogliere la richiesta di misura, non ha proceduto rrogatorio preventivo dell’indagato. A questa conclusione porta la lettera della norma, poiché l’art. 2 comma 1 -quater del codice di procedura penale dispone che l’interrogatorio prevenl ivo debba essere fatto “prima di disporre la misura”.
1.7. Al fine di dirimere la questione, anche alla luce della relazione illustrativ3, ap richiamata – che, appunto, ha chiarito come l’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen.,
introducendo l’interrogatorio preventivo, abbia esteso all’ambito delle misure caute’ El I i coercitive la regola precedentemente prevista dall’art. 289 comma 2 cod. proc. pen. per le misure cautelari interdittive – può farsi riferimento alla interpretazione che la giurisprudenza di 112c;,ittim fornito del disposto dell’art. 289 comma 2 cod. proc. pen.. Si è, infatti, chiarito che in tema di misure interdittive, l’applicazione della sospensione dall’esercizio di un pubblico uffidi o ser in accoglimento dell’appello del pubblico ministero non dev’essere preceduta dall’inti?rrogatorio dell’indagato, in quanto il diritto al contraddittorio è assicurato dalla possibilità per )re comparire all’udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interros;,ato» (Sez. 6, n. 14958 del 05/03/2019, Rv. 275538-01).
A sostegno di tale conclusione, muovendo dalla premessa che la finalità dell’iritqu -rogatorio ex art. 289 è quella di instaurare nel corso delle indagini preliminari un conixadditto “anticipato” tra le parti in ordine alla tematica de libertate, si è osservato che «la regola di cui si discute porta ragionevolmente ad escludere la necessità di quell’eccezionale forma di anticipazione del contraddittorio, per finalità caute/ari, in tutti i casi in cui sia stata i possibilità di un confronto sulla re-giudicanda. Pertanto, quando, come nel caso il ., esame, il contraddittorio si sia comunque svolto tra le parti nel procedimento incidentale di irrpignazion viene meno (…) l’esigenza sottesa all’incombente previsto dalla suddetta norma. Il meccanismo di intervento del giudice dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., a frorte di iniziale, reiezione della istanza cautelare da parte del giudice per le indagini preliminar., conse per forza di cose di instaurare il contraddittorio, finalizzato ad approfondire anticipatarnente i temi dell’azione cautelare profittando, nella sua massima estensione, dell’apporto difensiv offerto preventivamente dall’indagato proprio in punto alla legittimità complessiva ce/lo stat custodiale che, su appello dalla parte pubblica, si intende instaurare».
La medesima ratio ispiratrice dell’istituto dell’interrogatorio preventivo, oggi previsto novellato art. 291 cod. proc pen. anche per la misure coercitive, consente di es:endere le argomentazioni spese dalla giurisprudenza in relazione alla analoga previsione già contenuta nell’art. 289 per le misure interdittive anche all’ipotesi dell’appello del Pubblico Minis:e -o avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di applica zi )ne di una misura cautelare coercitiva.
Anche in questo caso, infatti, come si è affermato per l’ipotesi dell’art. 289 :o. 2 l’esigenza di fondo su cui regge la introduzione del necessario interrogatorio preventiv ) ad oper dell’art. 291 comma 1 quater consistente, come si è detto, nella anticipi zione del contraddittorio tra le parti in ordine alla tematica de libertate non ha più ragion ssere, dal momento che il contraddittorio tra le parti è stato già assicurato nell’ambito del p -c:edimento incidentale di impugnazione. Il giudice dell’appello cautelare, infatti, secondo In previsi dell’art. 310 co. 2 cod. proc. pen., decide beneficiando dell’apporto fornito preventivziri lente d difesa dell’indagato, al quale è anche riconosciuta la possibilità di comparire all’udienza per trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.
A conforto di tale interpretazione sovvengono le argomentazioni che hanno indotto, recentemente, le Sezioni Unite ‘Salvati’ – pronunciantesi in tema di interrogatorio ii garan per le misure coercitive, sebbene riferito all’interrogatorio differito ex art. 294 cod. proc. ad affermare che «in caso di applicazione di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico minister) avverso l decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessari: procede all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta, atteso che la possibi di esercizio del diritto di difesa è già assicurata dall’instaurazione del contraddittorie in s impugnazione cautelare» (Sez. U., n. 17274 del 26/03/2020, Rv. 279281-01).
Per le ragioni esposte, il primo motivo di ricorso è infondato, non risultando condivis bile la difensiva.
1.8. Il principio di diritto che deve essere affermato è che, nell’ipotesi di misuri:: cau adottata dal Tribunale del riesame, sull’appello del Pubblico ministero avverso l’ ,Driinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, non deve procedersi, prima di applicare la misur all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, essendo stato in garan durante l’udienza camerale per l’incidente cautelare il contraddittorio tra le parti.
2. Non è fondato anche il secondo motivo di ricorso.
2.1. Con riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari, come è noto, il ci)ntrollo legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di re9t ,;ione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsideraz one del caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle ‘falutaz dei giudici di merito, ed essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnate al fine verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo han determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispett fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 26943E,; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023).
2.2. Ciò posto, non sono ravvisabili, nell’ordinanza impugnata, le violazioni di I s!!:’ge e i di motivazione dedotti dal ricorrente. Infatti, alle pagg. 17-19, l’ordinanza contiene motivazione del tutto logica ed esaustiva in relazione alla concretezza e all’attualità de l’esigen cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sulla base di una serie di ir equiv elementi di fatto, rappresentati, in sintesi: dalla sistematicità delle condotte posto: in e nella gestione di più società dal 2017 al 2022, dal ruolo dell’indagato, quale ammi ;tratore fatto di una nuova società operante nel settore edile, dalla reiterazione del mede simo modus operandi fraudolento, costituito dal fatto di schermare la titolarità dell’impresa affidz:indosi la rappresentanza legale, a un “prestanome”, dalla pendenza di un procedimento penale a suo carico per il reato di cui all’art. 2 D. L.vo n. 74/2000, nonché per reati di evasione fisc:11?., ind compensazione e truffa aggravata, da cui si è desunta l’abitualità nella commissione dei fatti criminosi.
2.3. Le valutazioni del profilo cautelare da parte del giudice di merito risultano Ic coerenti, oltre che conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza cli le secondo cui «in tema di esigenze caute/ari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valuarione d sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all’art. 274, fet. c), proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti cial certifi penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell’indagato, essendo gli stes .:;j idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazci 7e di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari».(cfr. Sez. a, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Rv. 258786; cfr., anche Sez. 2, n. 47411 del 14/10202 282360).
I motivi di ricorso risultano, dunque, infondati; ciò conduce ad affermare che la cautelare applicata al ricorrente dal Tribunale del riesame, in relazione ai delitti rubri da 1 a 6, e nel capo 8 (cfr. dispositivo, e la motivazione, nella parte finale) con all’appello del P.M., risulta legittimamente emessa.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagErr ento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
C1 deciso in Roma, 22 gennaio 2025
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
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