Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11921 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11921 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME nato a Cuneo il 22/01/1983 avverso l’ordinanza del 02/10/2024 del Tribunale di Torino
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME cie ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale li Asti in data 6 settembre 2024, che aveva disposto la misura cautelare della c 3todia in carcere nei confronti – per quanto qui rileva – di NOME COGNOME in relEzione a due contestazioni ex artt. 648 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio di’ensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termi m di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 291, comma 1-quater, e 292, comma GLYPH cod. proc. pen. e vizi della motivazione, con riferimento all’omesso intermcatorio dell’indagato prima dell’emissione della misura coercitiva. Il pericolo di inquinamento ritenuto sussistente nell’ordinanza genetica (ma non nella richiesta cautelare) non avrebbe affatto presentato i caratteri di attualità e conc -etezza, come, in qualche modo, riconosciuto anche dal Tribunale, che avrebbe fatto riferimento solo ad esigenze di natura meramente reale.
2.2. Violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. E tizi di motivazione, con riferimento all’assenza, nel provvedimento applica:i ,o, di valutazione autonoma, essendosi il Giudice per le indagini preliminari livii:ato a operare con la tecnica del “Copia e incolla”.
2.3. Violazione degli artt. 309 e 125, comma 3, cod. proc. peri , per travisamento dei «fatti così come emergono dagli atti processuali», non essendosi dato adeguato peso, secondo la difesa, a quanto riferito in sede di interrogatorio dal ricorrente e dal co-indagato COGNOME ed essendo stato erroneamente interpretato il reale contenuto di un messaggio vocale intercettato.
Resterebbe priva di sufficiente motivazione anche la ribadita sussist€ na del pericolo di reiterazione, avendo il Tribunale adoperato argomenti esattamente contrari a quelli spesi in riferimento agli altri indagati.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma :1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
Con il primo motivo, la difesa si duole dell’iter procedimentale seguito nell’incidente GLYPH cautelare, GLYPH in GLYPH conseguenza GLYPH del GLYPH mancato GLYPH espletarnento dell’interrogatorio preventivo, nonostante l’autorità inquirente non avesse evidenziato il pericolo di inquinamento probatorio e il Giudice per le indagini preliminari lo avesse autonomamente ritenuto sussistente in forza di arpci -nenti asseritamente insufficienti, poi non adeguatamente scrutinati dal Tribunale.
2.1. L’imputazione provvisoria, allo stato, ha per oggetto, per quanto a :tiene al ricorrente, due episodi di ricettazione, relativi a un orologio Rolex (capo Q , i e ad altri due orologi di pregio (capo R), tutti di provenienza delittuosa (oltre 3 una
terza contestazione, estranea al titolo cautelare, relativa alla detenzioni: per la vendita di un altro orologio con il marchio Rolex contraffatto).
L’ordinanza genetica aveva ravvisato motù proprio, dal momento :he la richiesta dell’Ufficio inquirente non paventava tale necessità cautelare – aihe un concreto pericolo di inquinamento probatorio, in relazione alla posizione di NOME Massa valorizzando il rischio di dispersione della refurtiva accumulata (rilevante anche a fini di prova) e la verosimile possibilità di maliziosi accordi tra gli incagat e fors’anche con ulteriori ignoti còrrei o terzi soggetti comunque in qualche modo interessati ai traffici di preziosi ampiamente descritti (fornitori e clienti)’ on precostituirsi una comune versione apologetica.
Il Tribunale ha reputato ineccepibile l’opzione processuale di pri:H: edere all’interrogatorio solo successivamente all’esecuzione della misura coer:itiva, avuto riguardo all’esternazione, nel provvedimento applicativo, di plurime circostanze tutt’altro che prive di forza logica, ed anzi di fatto pienamente condivisi, a riprova della ricorrenza di situazioni di concreta e attuale mina:cia per l’acquisizione o la genuinità di elementi di prova (in particolare le reticolari relazion illecite tra gli indagati, ivi compreso COGNOME, con rodati meccanismi di collaborazione clandestina). Tale impianto argomentativo, vòlto ad evitdre la neutralizzazione delle esigenze cautelari anche per quel che concerne i zzi di ricerca della prova, doveva ritenersi ulteriormente confermato, alla luce dal ‘esito più che positivo dell’attività perquirente effettivamente espletata e dello !itesso contenuto delle dichiarazioni successivamente rese, in sede di interrogatc rio, dal ricorrente e dal co-indagato COGNOME giudicate in buona parte implausi bili e verosimilmente «frutto di una previa concertazione» (pp. 4-5).
2.2. Nel testo vigente ratione temporis, l’art. 291 cod. proc. pen., prevede, al comma 1-quater (inserito dall’art. 2, comma 1, lett. e), I. 9 agosto 2024, ri. 114), che: «fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sot:c:iposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salv D che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, letTe a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, letten c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».
Il successivo art. 292 – come modificato dalla lett. f), del medesimo rt. 2, comma 1, I. n. 114 del 2024, che ha inserito il comma 3-bis prevede poi, in coerenza con la finalità “difensiva” dell’interrogatorio preventivo di nuovc i:onio, una specifica sanzione per l’inosservanza del modulo procedimentale appena
introdotto: «L’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1-quater ».
2.3. La novella codicistica è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2024, n. 187, ed è quindi entrata in vigore, in parte qua, ai sensi dell’art. 10 disp. prel. cod. civ., il successivo 25 agosto.
Non è stata prevista dal legislatore una normativa transitoria diretta a coordinare il novum con la legge processuale previgente. Occorre, i: uindi, verificare preliminarmente se la citata disposizione di cui all’art. 291, coi -n – na 1quater, cod. proc. pen. regoli anche l’emissione di misure coercitive richieste come nel caso di specie – prima dell’entrata in vigore della modifica legis; ativa, ma in ordine alle quali il giudice per le indagini preliminari non aveva e ncora provveduto.
Ai fini dell’individuazione del regime applicabile, secondo l’esege3i del massimo consesso nomofilattico da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, occorre fa riferimento, in via generale, al momento di emissione dello specifico atto; opinando altrimenti, si finirebbe per rapportarsi irritualmente all’intero prol:esso, quale concatenazione di atti vicendevolmente legati, che «continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento de le sua instaurazione» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-C1 che, nell’impossibilità di postulare una nozione indifferenziata di atto proces – suale, vieppiù se isolatamente considerato, focalizza le proprie riflessioni SL Il sue «dimensioni temporali», in relazione alle quali si deve modulare la formula tempus regit actum, enucleata, con specifico riferimento al campo processuale, dal principio di irretroattività della legge fissato dall’art. 11, comma 1, disp. prel. co civ.). La corretta applicazione di questo canone intertemporale impone, quindi, l’esatta individuazione dell’actus; e l’actus che assume rilievo ai fini della regolamentazione del fenomeno successorio e deve risultare coerente con i nuovi parametri normativi è inequivocabilmente, come sottolineato condivisibilinente anche dai primi commentatori, l’ordinanza del giudice per le indagini prel minari, non potendo essere presa in considerazione, per quanto qui rileva, la richiesta del pubblico ministero. v Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Giova sottolineare come la valutazione del giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, anche ai fini dell’attivazione o meno del contraddittorio anticipato, si collochi nell’ambito della medesima feis a (da intendersi come sequenza ordinata di atti, che possono implicare apprezí:a menti incidentali, di rito e di merito, prodromici alla decisione conclusiva) costituite] dall articolata sequenza deliberativa disegnata dalla legge e meglio illustrata ia. In
tal caso, occorre preservare l’esigenza di continuità e di globalità di svol;pi mento della funzione di controllo, venendosi altrimenti a determinai -e una frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disperre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli E tti d compiere. Può, quindi, serenamente escludersi ogni valenza pregiudicante di questo apprezzamento e la conseguente incompatibilità endoprocedimeritille del giudice, per la cui sussistenza dovrebbe necessariamente concorrere anche l’avere espresso una precedente valutazione sul merito dell’ipotesi accusatoria «in una diversa fase del procedimento» (Corte cost., sentt. n. 93 del 05/03/2024, i. 172 del 21/06/2023; n. 91 del 06/04/2023; n. 64 del 26/01/2022; n. :16 del 26/01/2022; n. 18 del 07/12/2016, dep. 2017; cfr. anche Sez. U, n. 448)5 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260926-01, in tema di interrogatorio di garan21,3 e di struttura del rapporto cautelare, la cui vicenda processuale si compone , di fasi autonome).
La regola del contraddittorio anticipato, nei casi previsti dalla legge, deve, dunque, ritenersi applicabile a tutte le richieste di misura cautelare ncora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, impongono unE simile conclusione, innanzitutto, il chiaro dato testuale e la conseguente ril:aduta sistematica, in coerenza con l’insegnamento di Sez. U, Lista: l’ordinanza cienetica è il provvedimento diretto a «disporre la misura», un atto che non si esaurisce nel suo puntuale adempimento, ma dispiega i propri effetti nel tempo ed è sempre suscettibile di successivo controllo, a presidio della libertà personale, anche in ordine ai presupposti applicativi (salvo il cosiddetto giudicato caLti,!lare) Supportano tale approdo interpretativo anche l’ulteriore argomento che f,1 leva sulla specifica topografia della modifica legislativa, andata a incidere sull’in:. 291 cod. proc. pen., recante disposizioni sul «procedimento applicativo» il giudicante deve rispettare, a seguito dell’impulso derivante dalla rich >ta di misura del pubblico ministero, nonché il dovuto ossequio al principio proceisuale del favor rei, poiché, con ogni evidenza, il nuovo regime offre una più estesa tutela alla posizione dell’indagato (il quale, oltretutto, potrebbe partecipare c1;1 libero all’interrogatorio, con un differente approccio rispetto alla “frattura psicoli)gica dell’ingresso in carcere).
L’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva per cui si procede è stata emessa il 6 settembre 2024. La lex superveniens, pertanto, governa la fattkpecie processuale oggetto del primo motivo di impugnazione.
2.4. GLYPH L’inversione GLYPH dell’ordinaria GLYPH scansione GLYPH procedimentale GLYPH ” -n isurainterrogatorio” (nell’ambito della più articolata sequenza “richiesta-nisurainterrogatorio-eventuale riesame”), che, muovendo da spunti risalenti nella
riflessione dottrinaria, connota l’intervento novellatore, non era scomsciuta all’ordinamento: il legislatore aveva già valorizzato un momento di cono ,;cenza anticipata delle ragioni difensive, a fronte della potenziale invasivi:à dell strumento cautelare e delle sue conseguenze indirette anche in danno cl terzi soggetti, anticipando l’espletamento dell’incombente suddetto con riferi -nento all’applicazione di misure nel procedimento in materia di respon!:abilità amministrativa degli enti (artt. 45-47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e alla sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 7, I. 16 aprile 2015, n. 47).
La legge n. 114 del 2024 – prevedendolo come ordinaria forma procedinnentale, ma senza generalizzarlo completamente, anzi con assai ampia casistica derogatoria – ha esteso questo modello “a contraddittorio anticipato” a tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare per;onale sia adottato “a sorpresa” (cfr. Relazione illustrativa al disegno di legge A 5. 808, § 2.2, ove si precisa ulteriormente che, in tal modo, solamente «ove co -r:entito dalle concrete circostanze, da un lato si evita l’effetto dirompente sulla v ti i delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa pre1E.ntiva, dall’altro si mette il giudice nelle condizioni di poter avere un’interlocuzMne (e anche un contatto diretto) con l’indagato prima dell’adozione della mi.s, Ara»). Temperando l’impatto normativo della riforma sulle singole cadenze del procedimento applicativo, si è, dunque, tenuto conto anche di situazioni ri ;petto alle quali non era possibile un’interlocuzione preventiva con l’indagato, in gione di preminenti esigenze investigative e di tutela della collettività (tra cui, lo si i ip per quanto qui rileva, il pericolo di inquinamento probatorio). D’altrcnde, la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude che il legislatona possa darvi attuazione in modo diverso, tenuto conto dei diversi contesti concreti, poiché la parità delle armi non corrisponde a un egualitarismo formalistico, ma deve essere declinata secondo il variare delle fasi procedimentali e avuto riguan: o alle specifiche peculiarità (cfr. Sez. U, n. 17274 del 26/03/2020, Salvati, Rv. 728101. Cfr., altresì, in termini, Corte cost., sentt. n. 77 del 24/03/1997 e n 32 de 10/02/1999, e Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, COGNOME, Rv. 21058, nonché la citata Sez. U, COGNOME, che rimarcano, al contempo, il ruolo dell’interrogatorio di garanzia, consacrato quale diritto inviolabile, ex art. 13 Cost., del cittadino in vincuPs . ). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Gli elementi emersi nel corso dell’interrogatorio preventivo, ove espletato nei casi di legge, saranno, dunque, veicolati nel materiale complessivo sulla cu base il giudice per le indagini preliminari dovrà confermare, o meno, il proprio iniziale (e sempre rivedibile) intendimento, confluendo poi, per quanto di inle -esse, nell’apparato motivazionale del provvedimento che accoglie o rigetta la ric:iiesta della parte pubblica. Non a caso, l’ordinanza cautelare dovrà contenere, seri ipre a
pena di nullità, ai sensi del comma 2 -ter dell’art. 292 cod. proc. pen , come interpolato dall’art. 2, comma 1, lett. f), I. n. 114 del 2024, anche «una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio» (analogamente, era stata ritenuta viziata per difiel:to di motivazione l’ordinanza che, nel disporre nei confronti della persona giurick a una misura interdittiva, non aveva dato conto delle ragioni per cui erano state d sattese le contestazioni sollevate in proposito dalla difesa in sede di contracicIttorio camerale; cfr. Sez. 6, n. 10904 del 05/03/2013, RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE, Rv. 25464201). Non sembra inutile rilevare come, all’esito dell’interrogatorio di gara’ zia ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., non sia, invece, previsto alcun obbligo per il giudice di ratificare in qualche modo l’ordinanza coercitiva, tantomeni) con l’emissione di un provvedimento motivato, dopo aver sentito l’indagato chi:r ion si sia avvalso del diritto al silenzio.
È stata così mutuata dai consimili istituti già presenti nell’ordinamento la duplice funzione, da un lato, di consentire al (potenziale) destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell’adozione (eventuale) del provvedimento restrittivo e, dall’altro, di regolare conseguentemente l’obbligo motivazionale del giudice emittente, tenuto da subito a confrontarsi con le deduzioni difensiv( . Non si tratta, nondimeno, di una palmare riproduzione delle precedenti dispos zioni, dal momento che il novum normativo si connota per non marginali particolarità: l’ambito rigidamente circoscritto in relazione solo a talune specifiche esiigenze cautelari e, soprattutto, la differenza – che non pare meramente lesrlcale, richiamandosi espressamente fasi affatto distinte del momento deliberativo – tra le diverse previsioni: il giudice, infatti, procede all’interrogatorio,
nei procedimenti per responsabilità da reato degli enti, addirittura nell’ambito di un’udienza, celebrata ad hoc, se necessario, con le forme ii cui all’art. 127 cod. proc. pen. (art. 47, commi 2-3, d.lgs. n. 231 del 2001), cusì da tenere in considerazione per quanto possibile, anche la salvaguardia dell a :tività produttiva e, nel caso, dei livelli occupazionali;
per quanto attiene alla citata misura interdittiva, «prima di decide .e sulla richiesta del pubblico ministero» (anche onde evitare lesioni immotivi: te al prestigio della Pubblica Amministrazione);
secondo la Novella (diretta alla specifica finalità di presidio dei c iritti difesa, adeguatamente contemperati con le contrapposte finalità pubblici st che), al contrario, soltanto «prima di disporre la misura».
In tal modo, risulta tratteggiata una fattispecie processuale complessEr, nella quale il contatto anticipato con il (possibile) destinatario del provveuriento restrittivo costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicwiente antecedente, l’esercizio del potere cautelare, in quanto concorre a conferma
ovvero, al contrario, a obliterare, a seguito dell’ampiamento del quadro conoscitivo, comprensivo anche delle prospettazioni dell’indagato – il convincimento interinale del giudicante, discendente da un’illustrazione unilaterale dei fatti di causa; d’altronde, qualora il giudice per le indagini preliminari fosse gi pervenuto alla determinazione di rigettare la richiesta del pubblico ministerD, non potrebbe certo razionalmente presumersi – sulla scorta della stessa lettera della legge (non essendoci alcuna “misura da disporre”) e comunque a tutela del .s;agreto investigativo – la permanenza del dovere di procedere comiunque all’interrogatorio.
2.5. Questo schema procedimentale, come accennato, ricomprenlie un ulteriore pre-requisito negativo: il giudizio di (in)sussistenza di esigenze GaJtelari ostative, quale fattore preclusivo rispetto all’attivazione del contradeittori preliminare.
Il ricorrente stigmatizza la violazione del principio della domanda caui:elare, non avendo, a suo tempo, l’Ufficio requirente specificamente individualo alcun pericolo di inquinamento probatorio, poi, al contrario, autonomamente riteloto nel provvedimento applicativo.
Il Collegio ritiene che il giudice che procede non sia vincolato, cuanto all’individuazione delle necessità cautelari concretamente esistenti (anche laddove ostative ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.), dalla richiesta del pubblico ministero e possa invece prescinderne.
Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatr ci? (che occorre ribadire anche in relazione alla questione in esame), l’indubitabile overe di non procedere ultra petita preclude la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputazione provvisoria ovvero di disporre misure più gravi di quelle sollecitate, ma non impedisce al giudice investito della richiesta di rusura (e, successivamente, al tribunale del riesame) di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, né di ravvisare gli indizi di colpevolezza e i ,:wricula libertatis per ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prospettate dall’org 3no di accusa; non sarebbe, infatti, logico consentire che, in mancanza di un’esigenza ma in presenza delle altre, l’indagato possa ledere gli interessi che la rni!:,ura è preordinata a salvaguardare (Sez. 2, n. 42438 del 06/11/2024, E., Rv. B726001; Sez. 1, n. 36255 del 30/06/2023, Adalil, non mass.; Sez. 1, n. 2855 del 08/9/2020, Signore, Rv. 279643-01; Sez. 3, n. 43731 dell’8/9/2016, COGNOME, Rv. 267935-01; Sez. 3, n. 29966 del 1/4/2014, C., Rv. 260253-01). Ariz , si è condivisibilmente ritenuto che sia compito precipuo del giudice l’apprezzamento della sussistenza dei presupposti – gravi indizi ed esigenze cautelari – anche a prescindere dagli specifici contenuti della richiesta; ogni ipotetica previsione di nullità, infatti, riguarda solo l’ordinanza applicativa, ai sensi dell’art. 292 cod. pro
pen., e non la richiesta del pubblico ministero (Sez. 1, n. 36255 del 202:, cit.; Sez. 6, n. 51066 del 03/10/2017, La Selva, non mass.; Sez. 2, n. 63:5 del 21/11/2006, dep. 2007, Chaoui, Rv. 235826-01).
La viva vox iuris, come sopra illustrata (sia pure non formalmente espli:ita in ordine all’ambito di apprezzabilità spettante al decidente sulla sussistenza cl tutte le condizioni rilevanti per l’applicabilità delle misure, tanto che la dotti -Ha ha sollecitato un intervento chiarificatore), e, in ogni caso, la nitida logica del si ;te non consentono evidentemente una diversa esegesi, in particolare, qualora ,:liretta a rimettere tale opzione alla mera voluntas, sia pure argomentata, della sola parte pubblica. Invero, si finirebbe così inammissibilmente con l’attribuire a quest’ultima il diritto potestativo di impedire la fruizione di una garanzia apprestata in lavore della parte privata, attraverso la prospettazione, in ipotesi anche sterecdpata o pretestuosa, della sussistenza di esigenze cautelari ostative ovvero, al ccn’Tario, di porre in non cale situazioni di potenziale pregiudizio per la comurià dei consociati. Non è certamente revocabile in dubbio la posizione istituzionale del pubblico ministero, che agisce esclusivamente a tutela dell’interesse generale (essendo, al pari del giudice, soggetto soltanto alla legge, ai sensi dell’ari. 101, secondo comma, Cost., secondo l’insegnamento di Corte cost., sentt. n, 88 del 28/01/1991, n. 96 del 23/04/1975, n. 190 del 10/12/1970. Ancora di rei:ente, Corte cost., ordd. n. 62 dell’08/03/2023; n. 261 del 23/11/2022 ne ianno ricordato la natura di «organo non giurisdizionale», sia pure «in posizione piena indipendenza». Cfr. anche, sulla particolarissima «parzialità» del mag strato requirente, Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 21001 .-01); nondimeno, tali peculiarità sistematiche comportano il rigoroso temperamerto del suo potere discrezionale, fisiologicamente circondato da un reticolo di p :eri di salvaguardia, rimessi a un giudice terzo e imparziale. Allorquando, infatti, si incida in maniera significativa su posizioni di libertà e diritti fondamentali dell’indaliato di terzi, è imprescindibile l’intervento dell’organo di garanzia, avuto riguardo all’esigenza sistematico-costituzionale di non lasciare il pubblico ministerc rbitro completo del rito e delle garanzie (cfr. ancora Corte cost., sent. n. 88 del :.991, in ordine alla previsione ordinamentale di «un’articolata gamma di strumenti di controllo», onde prevenire sia l’inerzia del requirente, sia l’esonrinzione irragionevole delle sue prerogative, a tutela dell’uguaglianza dei cittadini c i :ronte alla legge penale e della corretta amministrazione della giustizia); e ciò, a 5: rtiori, nel momento di massima asimmetria dei poteri e facoltà delle parti, consertanea all’architettura procedimentale solo fintanto che resti contenuta entro i lirr della ragionevolezza rispetto alle esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia (Corte cost., sentt. n. 96 del 22/03/2022; n. 34 del 04/12/2019; n. 298 del 09/07/2008; n. 320 del 10/07/2007). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il giudice per le indagini preliminari, invero, svolge un’imprescindibile tulzione di riequilibrio della parità delle parti, operando, pur su impulso delle parti stesse ex art. 328, comma 1, cod. proc. pen., ogni dovuto controllo di legittimità e di merito, anche a presidio dello status libertatis e dei diritti di difesa. In ossequio ai valori della terzietà e imparzialità del giudicante, ipostasi del giusto pi .ozesso, sanciti dalla Carta agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo conina (in relazione all’art. 6 CEDU), tali funzioni non possono che essere attribuitiE:i a un soggetto privo di interessi propri, che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla mEteria su cui pronunciarsi (cfr., ex pluribus, da ultimo, Corte cost., sentt. n. del 05/03/2024; n. 172 del 21/06/2023; n. 7 del 24/11/2021). Appare, 1:11,. nque, indiscutibile, anche per le valutazioni di cui trattasi, la centralità di questa fig sistematicamente indispensabile, vieppiù nella fase delle indagini preliminar in cui il sistema non consente la piena specularità tra le posizioni delle par .:i e il giudicante estrinseca i propri poteri solo in maniera puntuale, quale sjudice dell’atto più che dell’intera vicenda investigativa, che, come tale, resta, di egola e salvo eccezioni, sotto la piena direzione del pubblico ministero (cfr. Corte cost., sent. n. 89 del 01/04/1998, in tema anche di interrogatorio della persona l . stato di custodia cautelare, che definisce il giudice per le indagini preliminari, «giudice senza processo a funzione intermittente», ma con funzioni incomprirnibili di controllo, in particolare de libertate).
Tale esigenza di accorto contemperamento a cura dell’organo di gare’ izia è postulata anche nel parere espresso dal Consiglio Superiore della Magist -atura proprio sul disegno di legge A.S. 808, ove si richiama il necessario, delicato bilanciamento tra il «diritto di difesa , come ripetutamente affermat( dalla giurisprudenza interna, costituzionale e di legittimità, in linea con quella sovranazionale, costituisce un principio cardine» e «gli interessi, di pari rileyanza, che informano il procedimento penale e che, nella fase delle indagini preliminari, sono costituiti dalla necessità di preservare l’effettività sia delle attività (inc LI re di contrasto al crimine e di accertamento dei reati, sia degli interventi 5 tutela della sicurezza collettiva, attraverso il sistema delle misure calitelari» concludendo che, de iure condito, in difetto di specifiche indicazioni nomative, «tale verifica incomb sul giudice, nell’ambito della più ampia valt tazione afferente ai presupposti applicativi della misura cautelare» (delibera 21 febbraio 2024, § 3.2).
2.6. In estrema sintesi, secondo l’architettura procedimentale disegneti:: dalla Novella (restando in disparte, in questa sede, le più complesse questibni che discendono dalla netta “monosoggettività” alla base del modello adottalo dal legislatore, calibrato idealmente su un singolo indagato), il giudice per le n iagini
preliminari, investito della richiesta di misura coercitiva, procede, sulla scDrta dei dati informativi offerti dal pubblico ministero, alla delibazione della sussistenza dei presupposti di legge, sub specie della gravità indiziaria e delle attuali e concrete necessità cautelari, con una disamina ampia e autonoma (comprensiva delle ulteriori valutazioni prescritte dall’art. 273, comma 2, cod. proc. pen., ir ardin alla presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità e alla sussetenza di una causa di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa ssere irrogata), non legata alle sole prospettazioni dell’ufficio requirente.
In tal modo, l’organo giudicante perviene a una propria embr onale “decisione” (sia pure interinale) sulla richiesta, procedendo poi secondo uno schema a geometrie variabili, sulla base del proprio autonomo apprezzameiito.
Se la “decisione” consiste in un rigetto, gli atti vengono semplicemente ritrasmessi al pubblico ministero, con il provvedimento che illustra le ragicni del mancato accoglimento.
Qualora, invece, la decisione sia di accoglimento, risultando sussister?, allo stato degli atti, i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, un ulterio snodo procedimentale sarà specificamente incentrato sulla natura di 1: ueste ultime.
Nel caso in cui la prognosi abbia riguardato solo il pericolo di reitera?lone di cui all’art. 274, comma 1, lettera c) (salvo che non si proceda per uno dei delitti ostativi, anche all’esito della riqualificazione officiosa delle condotte), il g miic «prima di disporre la misura» – deve instaurare l’interlocuzione preventk, a con il destinatario di quest’ultima, a pena di nullità ex art. 292, comma 3-ter, cod, proc. pen.
Nel caso contrario, quando cioè si sia ravvisato il pericolo di fuga ovvero di inquinamento probatorio ovvero ancora di reiterazione per i gravi reati tassativamente indicati dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., il cjiudice “dispone la misura” inaudita altera parte e il necessario confronto con l’indagato è posticipato all’interrogatorio di garanzia ai sensi del successivo art. 294 cod, proc. pen. (disciplina ordinaria secondo le disposizioni previgenti).
Si ribadisce, in conclusione, che il giudice per le indagini prelimir a l può ritenere l’insussistenza di esigenze pur espressamente indicate nella richiesta della Procura della Repubblica (anche qualora esse ostino all’espletamento del )revio interrogatorio), ovvero ritenerne la sussistenza, seppure la domanda cautelare non le abbia considerate; nell’eventualità che l’ufficio richiedente abbia al egato pericula ostativi in realtà inesistenti, il giudicante procederà secondo l’or inaria scansione procedimentale, facendo notificare l’invito di cui all’art. 291, co -rima 1sexies c.p.p.
2.7. Quanto al ruolo del tribunale in questa sequenza procedimentalc, può osservarsi preliminarmente come il riesame di una misura cautelare personale, secondo la consolidata opinione in letteratura e in giurisprudenza, è un rr e 2o di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato alla veri:li:a dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare (Sez. U, n. ;’ ..6 del 05/07/1995, COGNOME, Rv. 202015-01; Sez. 2, n. 7327 del 16/12/2023, Cani ialire, non mass.; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294-01; Sez. 5, 1, 5664 del 24/11/1999, dep. 2000, Frroku, Rv. 216240-01). Tale impugnazione per – nette all’indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità, sull coerenza con le emergenze investigative e sull’adeguatezza del provvedimento applicativo; la funzione di strumento per rimuovere gli effetti pregiudizievoli del provvedimento impugnato e, soprattutto, la natura di “puro gravame” irrol cano, infatti, la disamina dell’intera vicenda storica e processuale da parte del ciludice dell’impugnazione cautelare di merito, nel cui sindacato rientra inequivocabilmente la completa verifica ex post, secondo la meccanica delineata dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla le;v,ie p l’applicazione della misura, senza particolari vincoli – salva l’immodificabilità in deterius sul piano della cognizione e della decisione (cfr. Sez. 1, n. 4172 del 17/06/1996, COGNOME, Rv. 205493-01, secondo cui il riesame è diretto al controllo dei presupposti formali e sostanziali della misura cautelare).
In tale contesto procedimentale, il tribunale può anche intervenire su merito cautelare, avvalendosi dei propri poteri di integrazione dell’apparato motivazionale, sanando eventuali carenze argomentative del provvedimento gravato (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, deo. 2024, NOME Tex Rv. 285747-01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 17259601). Questo potere-dovere, tuttavia, non opera in caso di motivazione m i cante o apparente, quale quella che consiste in vuote formule di stile, priva di cmnlsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi -eputati indizianti (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271925-C1; Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 265212-01). Non si è mai dubitato, peraltro, che la piena cognizione del riesame ricomprendesse anche la sussi!tenza delle esigenze cautelari (cfr., ex pluribus, Sez. 3, n. 43571 del 13/052023, COGNOME, Rv. 285220-01; Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, COGNOME, Rv. :.7394402), e tale principio non può che mantenere intatta tutta la sua evidente validità anche quando tale sussistenza costituisca un elemento negativo dellE nuova fattispecie processuale.
Nel caso di specie, il giudice dell’impugnazione di merito non ha covuto riempire di contenuti un passaggio motivazionale meramente tautologico (cfr. supra, sub 2.1), ma ha proceduto ad una non superficiale rilettura del c uadro
investigativo, pervenendo infine ad analoga conclusione in ordine alla sussi!Aenza dell’esigenza GLYPH cautelare GLYPH derogatrice, GLYPH già GLYPH illustrata, GLYPH sinteticament:e GLYPH ma compiutamente, nell’ordinanza applicativa, aggiungendo ulteriori argome – prive di vizi logico-giuridici e coerenti con le emergenze procedimentali – a sostegno di tale tesi.
2.8. Il primo motivo, in conclusione, non risulta fondato.
3. Il secondo motivo evita un adeguato confronto con l’ampio c -redo giustificativo: il Tribunale – p. 6 – richiama congruamente i molteplici intervent del Giudice per le indagini preliminari nel tessuto argomentativo, sottol n ?.ando come l’ordinanza genetica, in effetti, ricalchi per gran parte la richiesta del Pubblico Ministero, ma esprima inequivocabilmente le proprie autonome considera;:kmi sui punti rilevanti, quali la schematizzazione dei singoli reati e, come g à visto ampiamente, le esigenze cautelari.
Secondo i giudici dell’impugnazione cautelare di merito, dunque, l’esposizione e l’autonoma ponderazione dei presupposti di legge che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunt e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, non si sono risolte in un’abr o -me e inerte contemplatio dell’attività di indagine preliminare; esse, invece, appa cio del tutto conformi alla lettera e alla ratio dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod proc. pen. e alla consolidata esegesi di legittimità, secondo la quale il r51 .. uisito dell’autonoma valutazione del giudice cautelare è compatibile con la rei:izione dell’ordinanza con la cosiddetta “incorporazione”, quando dal coli enuto complessivo del provvedimento emerga – come nel caso di specie – 15 piena conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la loro rielabora giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valL trizione difforme (cfr. Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv.’NUMERO_DOCUMENTO).
Tale conclusione è del tutto corretta. Invero, il difetto di originalità linAuisti o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudicè per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione, ma può, in ipotesi, rilevare soltanto come uno degli elementi da cui desumere l’insussi tenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021 l’ ierro, Rv. 282506-02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 280581-01). È legittimo, di conseguenza, il ricorso alla tecnica redazionale del cosiddettc ”Copia e incolla”, laddove agevoli la riproduzione della fonte, contribuendo perahro ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta ane li GLYPH dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento esp -esso in
sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcas. GLYPH Rv. 281127-01).
D’altronde, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libert3te, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelar per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi incizi di colpevolezza ha l’onere – disatteso, nel caso di specie – di indicare specificamente gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l’eccepita omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di rilevanza tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496-01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, E sr osito, Rv. 274760-01).
I profili di censura risultano, quindi, generici e manifestamente infoncia :i.
Il terzo motivo non è consentito, in quanto diretto a sollecitare – sotto la veste apparente di un travisamento del fatto – una rilettura della piat:arorma indiziaria con maggiore valorizzazione di taluni elementi pro reo (in particolare, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, già oggetto di un sereno i?. non superficiale scrutinio dei giudici di merito), preclusa nel giudizio di legittirr il: :.
Il Tribunale ha dato sufficientemente conto, avuto comunque riguardo anche alla fisiologica fluidità della fase pre-processuale, della provenienza delittuosa dei due orologi di lusso e della piena consapevolezza di ciò in capo al ricorrente e all’intera rete dei còrrei. A tali conclusioni, i giudici subalpini pervengono rr e iiante una scrupolosa disamina di plurimi dialoghi intercettati, secondo criteri ermeneutici non censurabili, che tengono altresì conto, disattenc eidole, dell’implausibilità delle (contraddittorie) versioni alternative offerte dagli ire aga Costituisce, in ogni caso, questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere censurato in sede di legilitimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371501; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10;2013, Corso, Rv. 258164-01).
Analogamente, il Tribunale chiarisce più che adeguatamente, nella pii:: nezza della giurisdizione di merito, oltre alla sussistenza del pericolo di inquir allent probatorio nei termini già accennati, anche la prognosi infausta di recidiva -oia (pp. 5 e 13-17, in ordine ancora al tenore dei dialoghi intercettati e, soprattutto, all pregnanza della congerie di materiali sequestrati al ricorrente, vero e r roprio armamentario delinquenziale, nonché ai precedenti gravi e omogenei. Il C iudice
per le indagini preliminari aveva già a suo tempo, altresì, posto in evidenza come tutti gli appartenenti al circuito criminale traessero da tali traffici gli unici m per garantirsi la sopravvivenza e il tenore di vita e, in particolare, Massa, «u io dei principali canali di riferimento di Brignolo, non esercita alcuna attivit lavorativa lecita gravato da gravi precedenti penali per i -eati di associazione a delinquere e furti in abitazione»). Peraltro, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato è del tutto autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con parti:olare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda anche su profili strettamente zitl inenti alla personalità del singolo, sicché ben potrebbe risultare giustificata l’adozipne di regimi difformi (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286363-01; Sez:. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02).
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processua i.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessi )ne in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-tar, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23 gennaio 2025.