Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1104 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1104 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato Cercola il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 14/04/2025 del Tribunale della Libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate per iscritto dall’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME, che, insistendo nei motivi di ricorso, ne ha invocato l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 aprile 2025 il Tribunale della Libertà di Napoli pronunciando sull’istanza di riesame proposta, nell’interesse di COGNOME, avverso l’ordinanza con cui il 18 febbraio 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Noia ha (per quanto qui di interesse) applicato all’odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di associazione a delinquere, capo 33, «in quanto, quale amministratore di fatto (in uno al co-indagato COGNOME COGNOME e all’amministratore di diritto COGNOME NOME ) della RAGIONE_SOCIALE -secondo la prospettazione accusatoria stabilmente inserita in una frode IVA cd. carosello con il ruolo di “filtro”- emetteva fatture per operazioni inesistenti, omettendo, sistematicamente, il pagamento dell’IVA, al fine di consentire alle società destinatarie RAGIONE_SOCIALE fatture di maturare inesistenti crediti IVA nei confronti dell’Erario e alle società clienti finali acquistare sottocosto e di acquisire inesistenti crediti IVA; nella medesima qualità e in vista del medesimo scopo illecito, si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti, indicando, nella relativa dichiarazioni IVA, elementi passivi fittizi per un imponibile pari a euro 33.061.383,37 e di IVA evasa pari a 39.707.205,92» nonché in relazione a i predicati reati scopo, di cui artt. 8 (capo 20), e 2 (capo 21) d,igs. 74/2000- ha sostituito la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, assistita dal divieto di comunicare, con qualsiasi mezzo, con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono.
COGNOME ha proposto, a mezzo di difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l’annullamento della impugnata ordinanza, affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. inosservanza degli artt. 274, comma 1, lett. a), 292, comma 3-bis, 291, comma 1-quater, 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen..
Con l’istanza di riesame la difesa aveva eccepito violazione dell’art. 274, comma 1, lett. a) cod.proc.pen. (per essere stata ritenuta nell’ordinanza genetica l’esigenza probatoria senza indicazione del termine di scadenza di cui all’art. 292, comma 2, lett. d) cod.proc.pen.), e quella di cui alla lettera c) della medesima norma (per essere stata applicata la misura senza l’espletamento dell’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod.proc.pen.).
Certamente l’indicazione del termine di scadenza non è necessaria ove siano state ritenute esigenze cautelari ulteriori rispetto a quella di inquinamento probatorio; Il giudice deve però “motivare specificamente in punto di ritenuta ricorrenza RAGIONE_SOCIALE ‘circostanze di fatto espressamente indicate del provvedimento’, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio, ai sensi e per gli effetti ex art. 274, comma 1, lett.a) c.p.p., dalle quali inferire -secondo la tralaticia regola dell’id quod plerumque
accidit -le ‘specifiche ed inderogabili esigenze’ che impongono la tutela del pericolo ‘concreto ed attuale’ che l’indagato, ancorché per il tramite di eventuali concorrenti nell’interesse comune, possa turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti”.
Anche secondo il Tribunale l’obbligo è assolto con il richiamo alla esigenze di prevenire tentativi di depistaggio, e segnatamente occultamento, distruzione o artata manipolazione di documentazione fiscale e commerciale eventualmente non ancora acquisita dagli inquirenti, neutralizzando l’effetto sorpresa e vanificando le sottese esigenze probatorie.
Si tratta, secondo la difesa, di motivazione solo apparente, in considerazione della circostanza che tutta la pertinente documentazione bancaria, fiscale attiva e passiva, e le dichiarazioni fiscali, sono acquisite agli, e posta l’esistenza di specifici strumenti procedimentali, ex art. 247 e segg. cod.proc.pen., e 253 e ss. cod.proc.pen..
Dalla predicata nullità per mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE esigenze probatorie consegue la nullità anche in relazione alle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, cod.proc.pen., per non essere stata la ordinanza preceduta dal prescritto interrogatorio di garanza ex art. 291, comma 1-quater, cod.proc.pen..
L’interrogatorio anticipato si presenta quale indefettibile ‘pre-requisito’ della misura cautelare, anche allorquando la stessa sia stata originariamente disposta anche per taluna RAGIONE_SOCIALE rimanenti esigenze cautelari (cita la difesa a sostegno dell’asserto, Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025 Cc. (dep. 11/02/2025 ) Rv. 287575 – 02 Sez. 2).
2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. vizio di motivazione, apparente, per avere il Tribunale, premesso il certo inserimento della società commerciale nel carosello RAGIONE_SOCIALE frodi, ritenuto l’intraneità dell’odierno ricorrente, dipendente della stessa, solo valorizzando le già vagliate esclusive tre conversazioni da cui, secondo prospettazione difensiva, non è dato inferire la partecipazione al reato associativo e lo specifico profilo soggettivo del reato fiscale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nella sua integralità, infondato.
1. Infondato è il primo motivo.
1.1. Corretto è il rinvio, operato dal Tribunale della Libertà impugnato, ai criteri da cui inferire il pericolo di inquinamento probatorio, in caso di molteplicità di indagati, anche da condotte non direttamente attribuibili al singolo.
In tema di esigenze cautelari, infatti, il pericolo attuale e concreto per l’acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l’emissione di una misura cautelare personale dall’art. 274, lett. a) cod.proc.pen., può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, nell’interesse comune di tutti i partecipanti al reato.
Così è stato condivisibilmente ritenuto da Sez. 5, n. 13837 del 03/03/2020 Cc. (dep. 06/05/2020 ) Rv. 279101 – 01, secondo cui «Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, , la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato RAGIONE_SOCIALE indagini o la loro conclusione, in quanto l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari (Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, M, Rv. 262687); il pericolo attuale e concreto per l’acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l’emissione di una misura cautelare personale dall’art. 274, lett. a) cod. proc. pen., può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati solo se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio emergente nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari nell’interesse comune dei coindagati (Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, COGNOME, Rv. 257598), […1».
In termini, precedentemente, Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013 Cc. (dep. 08/10/2013 ) Rv. 257598 – 01: «In tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l’acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l’emissione di una misura cautelare personale dall’art. 274, lett. a) cod.proc.pen., può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati solo se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio emergente nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari nell’interesse comune dei coindagati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza cautelare impugnata per avere fondato il pericolo di inquinamento probatorio sulle condotte di altri coindagati senza spiegare la connessione di esse con la posizione del ricorrente)».
1.1.1. L’ordinanza impugnata afferma la necessità di limitare la libertà del ricorrente al fine di evitare l’inquinamento RAGIONE_SOCIALE fonti di prova già individuate (art. 274 c.p.p., lett. a)), sull’assunto, implicito, che l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, e, esplicito, che è, nella specie, «emersa una pervicace attività di intralcio o di sviamento RAGIONE_SOCIALE indagini e di condizionamento RAGIONE_SOCIALE fonti di prova che, ex sé, rende tangibile il rischio per la corretta acquisizione/assunzione degli elementi di prova, risultando esperiti, da diversi dei co-indagati del procedimento, tentativi di sviare le indagini, occultare le prove, precostituire linee difensive, ovvero attività che, inevitabilmente, erano destinate ad incidere, direttamente o
indirettamente, a favore di tutti gli associati, tra cui, secondo l’ipotesi accusatoria, Bocca COGNOME».
Tale conclusione il Tribunale ha tratto dalla capacità dimostrata, in fatto, dagli indagati, di sostituire tempestivamente le società cartiere colpite da provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE, con nuove entità operative; dal mancato rinvenimento, presso le sedi sociali dichiarate, di documentazione fiscale e commerciale, da cui la probabilità di loro conservazione aliunde, e la conseguente probabilità di successiva manipolazione, occultamento ulteriore, distruzione; dalla prassi, individuata in particolare nell’agire del co-indagato COGNOME, di predisposizione retroattiva di documentazione a supporto, atta a simulare rapporti economici regolari tra clienti e fornitori.
L’affermazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha reiteratamente precisato che la valutazione del pericolo di inquinamento deve avere il carattere della concretezza, dovendo far riferimento alla precisa fase procedimentale in corso ed alla specifica situazione del procedimento
Affermazioni, quelle svolte dal Tribunale della Libertà, che rispondono alle esigenze di concretezza e specificità come richieste dal legislatore, in quanto consentono di verificare il pericolo di inquinamento RAGIONE_SOCIALE prove in relazione alle indagini concernenti la posizione dell’indagato mantenuto in stato di coercizione della libertà personale, non già in relazione alla necessità di scoprire eventuali altri reati ed eventuali altri colpevoli, con sacrificio della libertà del concorrente già privato della libertà (Cass. Sez. 6, n. 2179 del 30/05/1995, Stilo, Rv. 202820; Sez. 6, n. 10851 del 29/01/2007, COGNOME, Rv. 235973), ma, proprio, con riferimento alla contestazione in atto, in forza della stretta correlazione tra i diversi indagati -il ricorrente, si rammenta, nella veste di amministratore di fatto in uno al coindagato COGNOME NOME ritenuto promotore ed organizzatore dell’intero sistema- con ripercussione RAGIONE_SOCIALE conseguenze dei comportamenti dell’uno sugli altri, e amplificazione possibile, anzi probabile, del rischio di manipolazione e connpromissione dell’intero quadro probatorio.
Ha evidenziato, peraltro, il Tribunale la provata esistenza dei collegamenti con l’estero, e la diversa distribuzione territoriale degli indagati, fatti oggettivi ch incrementavano la probabilità di interferenze e fughe di informazioni, prima che gli atti potessero essere acquisiti.
A comprova della correttezza di un tale percorso logico-giuridico giova sottolineare che anche l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il pericolo attuale e concreto per l’acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l’emissione o il mantenimento di una misura cautelare personale dall’art. 274 coc.proc.pen. , lett. a), è riferibile non solo a condotte proprie dell’indagato, ma, anche, a quelle di eventuali coindagati, e richiede che tali condotte siano volte ad inquinare il quadro
probatorio emergente nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, nell’interesse comune degli indagati (Cass. Sez. 3, n. 40535 del 12/10/2007, COGNOME, rv. 237556).
Ciò significa che deve ritenersi adeguata motivazione il riferimento, contenuto nell’ordinanza in esame, al pericolo di inquinamento probatorio fondato su condotte di altri coindagati, con la spiegata connessione di esse con la situazione dell’odierno indagato, ristretto agli arresti domiciliari.
1.2. Così ritenuto in tema di sussistenza della esigenza di inquinamento probatorio, e di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni ritenute dal Tribunale della Libertà a sostegno della sua affermazione -peraltro con motivazione non solo corretta in diritto, ma spesa con dovizia di riferimenti alla piattaforma cautelare concretamente disponibile, tali da consentire di affermarne la dovuta concretezza ed attualità- non coglie nel segno neppure !a ulteriore lagnanza difensiva, inerente alla paventata nullità dell’ordinanza in quanto non preceduta dal prescritto interrogatorio di garanza ex art. 291, comma 1-quater, cod.proc.pen..
1.2.1. Correttamente nel caso di specie è stata dal Tribunale della Libertà respinta la pretesa difensiva di declaratoria di nullità per violazione del disposto dell’art. 291,comma 1-quater, cod.proc.pen..
1.2.2. Al riguardo occorre innanzitutto premettere che l’art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto, ha introdotto nell’art. 291 cod. proc. pen. il comma 1-quater, secondo cui, «fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».
Il successivo art. 292, cod. proc. pen., come modificato dalla lett. f) del medesimo art. 2, comma 1, della citata legge n. 114 del 2024, che ha inserito il comma 3bis, prevede, in coerenza con la finalità “difensiva” dell’interrogatorio preventivo, una specifica sanzione per l’inosservanza del modulo procedimentale appena introdotto, disponendo che «l’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1-quater ».
Come già precisato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 11921 del 23/01/2025, Rv. 287672), la legge n. 114 del 2024, prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, ma senza generalizzarlo completamente, anzi con assai ampia casistica derogatoria, ha esteso questo modello “a contraddittorio anticipato” a tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare personale
sia adottato “a sorpresa”; con tale strumento, si mette il giudice nelle condizioni di poter avere un’interlocuzione e un contatto diretto con l’indagato prima dell’adozione della misura, salvo nei casi in cui vi siano preminenti esigenze o investigative (come il pericolo di inquinamento probatorio) o di tutela della collettività, ossia quando si procede in ordine a una peculiare tipologia di reati. Gli elementi emersi nel corso dell’interrogatorio preventivo, ove espletato nei casi di legge, saranno pertanto veicolati nel materiale complessivo sulla cui base il giudice per le indagini preliminari dovrà confermare, o meno, il proprio iniziale (e sempre rivedibile) intendimento, confluendo poi, per quanto di interesse, nell’apparato motivazionale del provvedimento che accoglie o rigetta la richiesta della parte pubblica. Non a caso, l’ordinanza cautelare dovrà contenere, a pena di nullità, ai sensi del comma 2-ter dell’art. 292 cod. proc. pen., anche «una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio». In tal modo l’interrogatorio preventivo assolve alla duplice funzione, da un lato, di consentire al potenziale destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell’adozione eventuale del provvedimento restrittivo e, dall’altro, di regolare conseguentemente l’obbligo motivazionale del giudice cautelare, tenuto da subito a confrontarsi con le deduzioni difensive.
1.2.3. Dunque, premesso che l’odierna vicenda cautelare ricade nella vigenza della nuova norma processuale (l’ordinanza cautelare è del 18 febbraio 2025), deve osservarsi che la decisione del Giudice per le indagini preliminari di non dare luogo agli interrogatori preventivi degli indagati risulta legittima, e corretta, dunque, la motivazione resa dal Tribunale della Libertà.
E invero, partendo dal presupposto che il legislatore non ha regolamentato l’ipotesi in cui si proceda contestualmente sia per reati per i quali è obbligatorio l’interrogatorio preventivo, sia per reati a loro connessi per i quali invece opera la deroga, né, come nel caso di specie, l’ipotesi in cui si proceda nei confronti di indagati molteplici , deve ritenersi che in tali casi debba considerarsi prevalente e dunque operativa la previsione derogatoria che inibisce l’espletamento dell’interrogatorio preventivo.
1.2.4. Sul punto deve rilevarsi che, nel codice di rito, in caso di pluralità di reati e di persone che sottostanno a norme regolatrici differenti, la norma che disciplina il reato più grave viene comunemente applicata anche a tutti gli altri reati, prevalendo l’opportunità di una gestione unitaria del fascicolo.
Così, per esempio, avviene in tema di intercettazioni laddove siano iscritti nel registro degli indagati soggetti per reati di criminalità organizzata (sottoposti alla disciplina speciale dettata dall’art. 13 del decreto legge n. 152 del 1991) e soggetti indagati per reati comuni (per i quali vigono i termini e le condizioni di cui all’art. 267 cod. proc. pen.): in tal caso si applicano infatti per tutti gli indagati intercettat
i termini di 40 giorni per la durata del decreto di intercettazione e le successive proroghe avranno vigore per 20 giorni (in luogo dei 15 giorni sia iniziali che per i decreti di proroga previsti per le fattispecie ordinarie); in proposito, è stato infatti affermato (cfr. Sez. 2, n. 31440 del 24/07/2020, Rv. 280062 e Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Rv. 270565) che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende l’applicazione della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la criminalità organizzata di cui al decreto legge. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, va fatta in relazione all’indagine nel suo complesso e non con riguardo alla responsabilità di ciascun indagato).
Né per altro verso può sostenersi che, quando si proceda per reati connessi, possa procedersi a un interrogatorio preventivo frazionato, in relazione cioè ai soli reati per i quali ciò sia consentito, o ai soli indagati per cui non sussistano ragioni ostative, rischiando in tal modo di essere frustrate le ragioni per le quali il legislatore, rispetto ai reati connessi oggetto della medesima indagine, ha ritenuto di non prevedere il confronto preventivo con l’indagato, senza che al riguardo rilevi il rapporto numerico tra reati ordinari e reati ostativi.
Analogamente, per quanto concerne i criteri di attribuzione della competenza (è stato chiarito (cfr. Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276391 e Sez. 4, n. 4484 del 09/12/2015, dep. 2016. Rv. 265944) che, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una “vis attractiva” anche sugli altri. 1.2.5. Sulla stessa falsariga, per quanto concerne l’interrogatorio preventivo, deve quindi escludersi che lo stesso debba essere celebrato qualora si proceda per reati connessi, per almeno uno dei quali sia prevista la deroga dall’applicazione del nuovo istituto: ed invero, nel momento in cui il legislatore ha individuato, per la peculiare tipologia dei reati, ragioni ostative all’interlocuzione anticipata con il possibile destinatario della misura personale, la deroga non può che valere non solo per il reato più grave, ma per tutti quelli a esso connessi, essendo chiaramente unitaria e prevalente l’esigenza di mantenere riservata l’iniziativa cautelare e di evitare in tal modo un possibile pregiudizio alla sua efficacia, essendo evidentemente questa la ratio che giustifica la (ampia) previsione derogatoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Così già è stato condivisibilmente ritenuto che in tema di misure cautelari personali, in caso di procedimento soggettivamente cumulativo nel quale alcuni soggetti sono indagati per reati ostativi all’interrogatorio preventivo e altri per reati non ostativi, il giudice per le indagini preliminari non deve procedere alla
separazione RAGIONE_SOCIALE posizioni, restando unico il procedimento e differenziato soltanto il regime cautelare, ma deve se mai evitare, con l’emissione di autonome ordinanze e l’adozione di prassi virtuose, che siano compromesse le esigenze di immediata tutela degli indagati per reati non ostativi, facendo coincidere l’avviso finalizzato all’interrogatorio preventivo di questi ultimi con l’esecuzione dell’ordinanza applicativa nei confronti degli altri (Sez. 5 – , Sentenza n. 30342 del 24/07/2025 Cc. (dep. 05/09/2025) Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
1.2.6. Deve pertanto ribadirsi la correttezza della decisione del Tribunale nella parte in cui, procedendosi per una pluralità di reati tra loro connessi, e a carico di una pluralità di indagati (anche attesa la difficoltà, se non la impossibilità di selezionare gli atti da depositare per renderli ostensibili unicamente agli indagati nei cui confronti si sarebbe potuto astrattamente procedere ad interrogatorio preventivo), è stata validata la scelta del Giudice per le indagini preliminari sulla necessità di posticipare gli interrogatori, onde preservare la genuinità del materiale indiziario acquisito, essendo altamente probabile che lo svolgimento degli interrogatori, con la discovery anticipata che avrebbe indotto, avrebbe potuto dare la stura a ulteriori tentativi di depistaggio, inquinamento probatorio (di possibili testimoni e fonti di prova), alla distruzione/occultamento di documenti e materiale utile alle indagini che, attraverso un invito preventivo al contraddittorio avrebbe potuto andar perduto, alla precostituzione di giustificazioni o spiegazioni da fornire agli inquirenti e al giudicante e a quanto altro eventualmente funzionale a ostacolare l’accertamento dei fatti, non soltanto con riferimento agli indagati palesemente già attivativi in tal senso, ma anche nei confronti di tutti i soggetti indiziati di adesione al sodalizio, tra cui l’odierno ricorrente.
Di qui l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze difensive sollevate sul punto.
Il secondo motivo, che, dietro le mentite spoglie del denunciato vizio di motivazione, chiaramente impinge in valutazioni di merito sulla decisione assunta dal Tribunale, è, inammissibile per la ridetta ragione, oltre che per genericità.
2.1. Non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserto malgoverno RAGIONE_SOCIALE regole di
valutazione della prova contenute nell’art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex nnultis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).
Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, COGNOME, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Ciò determina l’inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione degli elementi di prova, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie.
2.2. Le censure sollevate dal ricorrente, oltre che generiche e completamente disancorate dalla motivazione della ordinanza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione RAGIONE_SOCIALE proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione
RAGIONE_SOCIALE prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell’art. 606, lett. -e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione TARGA_VEICOLO anche da “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di , valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, COGNOME; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ).
2.3. Il Tribunale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, dopo aver riassunto le emergenze investigative disponili (cfr. pagg 4 e 5 della ordinanza impugnata), neppure adeguatamente contestata dalla difesa in sede di riesame, fondato la ritenuta gravità indiziaria a carico dell’odierno ricorrente, che in quella sede aveva, soltanto, rivendicato la propria estraneità/inconsapevolezza di essere uno degli anelli dell’ingranaggio associativo, attestato sulla scorta RAGIONE_SOCIALE fonti di prova tecnica, i suoi ampi margini decisionale all’interno della società di cui è predicato amministratore di fatto, il suo ruolo attivo nel perfezionamento della contestate condotte fraudolente inferito dalla lettura RAGIONE_SOCIALE conversazioni che lo coinvolgono lette in sinergia con le altre copiose risultanze procedinnentali (cfr. pg . 6 dell’ordinanza impugnata).
Il ricorrente, come risulta dallo stesso ricorso, propone, assertivamente, una rivisitazione del materiale probatorio, peraltro in difetto di concrete argomentazioni a fondamento del proprio dissenso rispetto alla prescelta opzione interpretativa, operazione non consentita in sede di legittimità.
Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in Roma, 11 luglio 2025
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Il Presidente