Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6185 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6185 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2025 del Tribunale di Roma letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo relativo alla eccepita nullità dell’ordinanza cautelare.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia emessa in data 24 agosto 2025, con la quale è stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio, con riferimento allo svolgimento delle funzioni inerenti all’ufficio di dirigente presso il Comune di Fiumicino per la durata di un anno, per i reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà d procedimento di scelta del contraente, di cui agli artt. 353 e 353-bis cod. pen., ascritti in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ai capi 12) e 14); in particolare al capo 12) si contesta al COGNOME di avere / in qualità di dirigente presso il Comune di Fiunnicino, ed agendo insieme
all’assessore NOME COGNOME, al direttore artistico NOME COGNOME e al funzionario comunale NOME COGNOME, agevolato NOME COGNOME, amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, consentendogli di aggiudicarsi il servizio di noleggio e installazione di addobbi nel centro storico e dintorni della città di Fiumicino in occasione delle festività natalizie 2024/25, tramite il frazionamento collusivo e fraudolento del contratto di importo pari a circa 173 mila euro, in modo da consentire l’affidamento diretto di una prima tranche di opere per l’importo sotto soglia di 140 mila euro, e di una seconda tranche dell’importo di 50 mila euro, attraverso l’affidamento alla RAGIONE_SOCIALE , NOME, quale intermediaria, di un finanziamento di 70 mila euro, stornato per l’importo predetto in favore della società di COGNOME; al capo 14) si contesta, sempre in concorso con gli stessi coindagati, di aver predisposto, allo scopo di favorire il citato imprenditore COGNOME, un atto equipollente ad un bando per la selezione di un operatore per l’affidamento di un servizio di rassegna di eventi musicali per il periodo delle festività natalizie dell’anno 2024 1 fino al 7 gennaio 2025, nel contesto di una operazione unitaria che aveva la finalità di fare conseguire al predetto imprenditore un importo globale di spesa a carico del Comune di oltre 200 mila euro, alterando l’esito delle procedure di selezione, artatamente predisposte a tale unico fine.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 289, comma 2, 291, comma 1-quater, 292, comma 3-bis cod.proc.pen. perché /dopo l’interrogatorio preventivo del 7 luglio 2025, il Pubblico Ministero depositava un nuovo atto di indagine, specificamente l’interrogatorio di NOME COGNOME, e il Giudice delle indagini preliminari emetteva l’ordinanza applicativa della misura interdittiva senza procedere ad un nuovo interrogatorio dell’indagato.
Ne consegue la nullità assoluta e insanabile del provvedimento cautelare, che prescinde dalla considerazione se tale interrogatorio abbia avuto o meno rilevanza decisiva, come sostenuto dal Tribunale che ne ha minimizzato il peso probatorio per il contenuto confessorio confermativo delle emergenze desunte dalle intercettazioni, poste a base dell’ordinanza cautelare.
A tale riguardo si richiamano le decisioni della Corte di cassazione, Sez. 6, n. 26929 del 2018 e la n. 8634 del 2024.
2.2. Violazione del principio di presunzione di innocenza per avere il Tribunale espresso un palese pregiudizio accusatorio frredigendo un provvedimento che si configura più come una condanna che come una ordinanza cautelare.
In particolare, attraverso l’apprezzamento / come indice di pericolosità sociale della stessa mancata ammissione di responsabilità dell’indagato, si esprime un giudizio morale di colpevolezza lesivo del diritto di difendersi e contestare le accuse.
2.3. Violazione dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato per avere il Tribunale di Roma fondato la valutazione del pericolo su elementi ipotetici e generici, privi di attualità.
In particolare, il riferimento all’asservimento della funzione alle richieste e pretese degli amministratori locali è espressione di mere congetture e di valutazioni moralistiche che non tengono conto della sua condizione di incensuratezza.
2.4. Violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. per il frazionamento artificioso di condotte che andavano considerate unite dal medesimo disegno criminoso, finalizzato alla contestazione della recidiva per l’applicazione della misura cautelare e volto a giustificare la prognosi di pericolosità nonostante il carattere unitario dei fatti di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed impone l’annullamento dell’ordinanza genetica e di quella impugnata, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Nel caso di specie è avvenuto che l’interrogatorio preliminare all’emissione della misura dell’interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, previsto dall’art. 289, comma 2, cod. proc. pen., si è svolto il giorno 7 luglio 2025 e che, successivamente al suo espletamento, in data 18 luglio 2025, il Pubblico Ministero ha assunto un ulteriore atto di indagine, costituito dall’interrogatorio reso dal coindagato NOME COGNOME, che è stato poi depositato presso la cancelleria del giudice competente a decidere in unione agli altri elementi di prova già depositati a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare a norma dell’art. 291 cod. proc. pen.
La misura cautelare della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio è stata successivamente adottata dal Giudice delle indagini preliminari con l’ordinanza emessa in data 24 agosto 2025, impugnata con l’istanza di riesame e decisa con l’ordinanza di rigetto depositata in data 30 ottobre 2025, oggetto del presente ricorso per cassazione.
Questa pacifica sequenza procedimentale ha comportato la causa di nullità espressamente prevista dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 2 della legge 9 agosto 2024, n. 114.
Il citato comma 3-bis stabilisce testualmente che « L’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1quater, nonché quando l’interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo».
Il richiamato comma 1-quater dell’art. 291 oltre ad aver introdotto l’interrogatorio preventivo di garanzia come regola AVV_NOTAIO per tutte le misure cautelari personali, contiene un esplicito rinvio al disposto di cui all’art. 289 comma 2, secondo periodo, rimasto immutato, che già prevedeva, nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione, la necessità che l’applicazione della misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio fosse preceduta dall’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 cod. proc. pen.
Il riferimento come causa di nullità dell’ordinanza alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-octies dell’art. 291 cod. proc. pen. che riguardano il contenuto dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio ed in particolare l’avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà riconosciuta alla persona da interrogare i destinataria della richiesta cautelare i di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati a tale fine, non lasc adito a dubbi sulle conseguenze sanzionatorie che derivano dall’espletamento di un interrogatorio preliminare assunto senza il previo deposito di tutti gli atti che i pubblico ministero ha posto a fondamento della richiesta cautelare.
La disciplina processuale ora esaminata, introdotta dalla citata legge n. 114/2024, (c.d. riforma “Nordio”) / entrata in vigore per la parte che qui interessa in data 25 agosto 2024, si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che già prima dell’intervento riformatore, con specifico riguardo proprio alla applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 289, comma 2, cod. proc. pen., aveva affermato che l’interrogatorio preliminare all’emissione della misura dell’interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura al fine di consentire all’indagato di estrarne copia e di approntare un’adeguata difesa, con la conseguenza che, qualora successivamente al suo espletamento, e prima dell’emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero alleghi ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall’indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio anch’esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all’indagato ed al suo difensore, la cui mancanza determina la nullità per violazione del diritto di difesa (Sez. 6, n. 26929 del 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273416).
Pertanto, se l’interrogatorio ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen. avviene senza il preventivo deposito degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, si determina una nullità dell’ordinanza cautelare.
Prima della riforma della disciplina processuale in materia cautelare, detta nullità era stata qualificata come nullità di ordine AVV_NOTAIO prevista dall’art. 178 1 lett. c) cod. proc. pen., come statuito anche in materia di ostensibilità degli atti i sede di convalida di arresto o fermo per l’interrogatorio e il provvedimento di convalida (cfr. Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G, Rv. 247939).
Ora detta nullità è espressamente prevista dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Trattandosi di una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio resta fermo che deve essere eccepita nella prima occasione utile, come avvenuto nel caso di specie, essendo stata tempestivamente dedotta con la sua impugnazione nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale per il riesame.
Va, poi, osservato che ( contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata ( non assume alcuna rilevanza la valutazione della decisività degli elementi di indagine sopravvenuti rispetto all’espletamento dell’interrogatorio, trattandosi di una violazione di legge che deriva da una espressa previsione normativa e che, comunque, trova fondamento nel diritto della persona interrogata ad avere accesso a tutti gli atti depositati dal pubblico ministero a corredo della richiesta cautelare. 2
L’interrogatorio preliminare alla emissione della misura assume, infatti, una duplice finalità (come in sede di convalida dell’arresto e del fermo), da un lato è necessario al giudice per ritenere la fondatezza dei gravi indizi e la permanenza delle esigenze cautelari (art. 294, comma 3, cod. proc. pen.), e dall’altro serve a consentire all’indagato di poter approntare una adeguata difesa per mezzo della conoscenza degli atti che la sorreggono.
Il citato comma 3-bis dell’art. 292 cod. proc. pen. prevede la nullità dell’ordinanza cautelare non solo quando l’interrogatorio sia stato omesso, ma anche quando sia nullo per violazione della disposizione che impone che sia dato avviso alla persona invitata a renderlo di tutti gli atti depositati, a norma dell’a 291 cod. proc. pen., a fondamento della richiesta cautelare avanzata da parte del pubblico ministero.
E tale disposizione implica necessariamente che tutti gli atti posti a supporto della richiesta cautelare siano messi a disposizione della persona indagata prima di procedere al suo interrogatorio, senza che possano operarsi valutazioni preliminari sulla rilevanza probatoria dei singoli elementi di indagine e senza che possa assumere, quindi, neppure rilievo, sulla base di un giudizio postumo, la valutazione dell’effettiva e concreta incidenza che tali atti abbiano avuto nella
motivazione dell’ordinanza con la quale è stata accolta la richiesta della misura cautelare.
Ciò vale non solo per gli atti di indagine già depositati dal pubblico ministero insieme alla richiesta cautelare, ma anche per quelli sopravvenuti rispetto al momento in cui si è tenuto l’interrogatorio preliminare all’emissione della decisione sulla richiesta medesima, dovendosi ritenere sempre necessario l’espletamento di un nuovo interrogatorio che assolva alla finalità di salvaguardia della conoscibilità da parte della difesa di tutti gli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare, indipendentemente dal vaglio della loro effettiva e concreta incidenza nelle valutazioni che hanno giustificato la successiva decisione che ha applicato la misura cautelare.
Il diritto all’accesso agli atti, essendo una prerogativa garantita alla difesa della persona indagata interessata dalla richiesta cautelare, non ammette deroghe o limitazioni subordinate ad apprezzamenti che attengono al diverso profilo della rilevanza probatoria dei singoli atti di indagine nella valutazione operata dal giudice ai fini della decisione sulla richiesta cautelare.
A tale proposito occorre osservare che ( non essendo più previsto come obbligatorio un interrogatorio successivo all’emissione dell’ordinanza, tutti gli atti di indagine che il pubblico ministero ha ritenuto di porre a fondamento della richiesta cautelare devono essere necessariamente messi a disposizione della difesa in funzione del pieno esercizio delle facoltà difensive al momento dell’interrogatorio, a prescindere dalla rilevanza che ad essi sia poi in concreto attribuita dal giudice competente a decidere sulla richiesta medesima, non potendosi, peraltro, escludere che elementi ritenuti superflui in sede di applicazione della misura siano al contrario ritenuti rilevanti per l’esercizio de diritto di difesa.
Deve rammentarsi che non sussiste a carico del pubblico ministero un obbligo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari tutti gli atti di indagine compiu nella loro integralità, in quanto è legittimato a selezionare il materiale indiziario d sottoporre al vaglio del giudice, mentre l’obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell’imputato (Sez. 2, n. 12080 del 06/02/2008, Capri, Rv. 239739).
Conseguentemente, nel caso sopravvengano elementi di prova all’esito di nuove indagini svolte nelle more tra la presentazione della richiesta cautelare e la decisione da parte del giudice competente, il pubblico ministero resta libero se depositare a corredo della richiesta pendente tali nuove emergenze, allorchè non si tratti di elementi a favore dell’indagato, ma in ogni caso in cui proceda al deposito di nuovi elementi di prova, ciò comporta che il giudice competente a decidere sulla richiesta è tenuto a svolgere un nuovo interrogatorio che possa
assolvere alla funzione di contraddittorio preventivo sul materiale probatorio posto a base della richiesta cautelare, secondo quanto previsto prima della riforma unicamente per la misura interdittiva di cui all’art. 289 cod. proc. pen. ed ora, in via AVV_NOTAIO, per tutte le misure cautelari personali.
3, In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio insieme con l’ordinanza genetica del 24 agosto 2025 emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, con la conseguente immediata cessazione degli effetti della misura cautelare in atto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, nonché l’ordinanza emessa il 24 agosto 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in disponendo la cessazione degli effetti della misura cautelare in atto. sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 16 gennaio 2026 Il Consi GLYPH e estensore GLYPH
Il Presidente