Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26171 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26171 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Ottaviano il 03/05/1966
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno in data 24/03/2025
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME Michele il quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 24/03/2025 il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Salerno che aveva applicato nei suoi confronti la
misura cautelare della custodia in carcere in relazione a più capi di incolpazione tra i quali, oltre ai delitti di cui agli artt. 416, 512 bis c.p., 640 bis c.p.; 110, 8 d.lgs.74/2000; 648 ter c.p. ( capi 1), 1 bis), 20 bis), 22), 23), 25), 25 bis) 25 quater), 27), 28), 33), 40), anche il delitto di cui agli artt. 112, n. 2 c.p., 12, co. 3, lett. a) e d), 3 bis e ter lett. b) d.lgs.286/98 (capo 60).
2.Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo:
2.1.violazione di legge in relazione all’art. 292, co.2, lett. b), c.p.p. in riferimento al capo 60) non essendo stata indicata nel capo di incolpazione, la condotta illecita attribuita all’indagato posto che il ruolo di gestore di fatto delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE valorizzato dal Tribunale del Riesame, non varrebbe a chiarire il tipo di contributo posto in essere dal ricorrente nell’ambito delle iniziative criminose riconducibili al (solo) NOME COGNOME
2.2.Con un secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 291, co.1 quater e 292, co. 3, bis c.p.p., con riferimento a tutte le condotte ascritte ad eccezione del capo 60).
Ritiene la difesa che l’ordinanza del riesame che ha rigettato l’eccezione difensiva di nullità dell’ordinanza genetica per omesso interrogatorio preventivo sul rilievo che il delitto di cui al capo 60) impedisse l’applicazione della regola di cui all’art. 291 c.p.p., comma 1-quater introdotta dalla L. 114/2024, secondo cui “Fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale” fosse erronea poiché, secondo una lettura costituzionalmente orientata, la concorrenza di reati ostativi ( come quello contestato al capo 60) con quelli comuni non giustifica affatto l’estensione della disciplina derogatoria impedendo lo svolgimento dell’interrogatorio preventivo, come sostenuto dal Riesame, ma impone di procedere in maniera differenziata per ciascuna tipologia di reati.
2.3.Con memoria depositata il 19/5/2025, la difesa replicando alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale ha insistito nelle proprie
richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.
Il primo motivo è reiterativo di doglianza già proposta innanzi al Tribunale del Riesame, ivi superata con corrette argomentazioni giuridiche (cfr. pag. 18 e segg.).
L’ordinanza impugnata per disattendere l’eccezione del ricorrente si è uniformata all’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui “In materia di misure cautelari, ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, può avvenire mediante indicazione sintetica delle condotte quando di queste sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nel contesto motivazionale dell’ordinanza applicativa della misura cautelare” (Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Rv. 279898; Sez. 3, n. 23978 del 15/05/2014,Rv. 259671; Sez. 6, n. 1158 del 09/10/2007; Rv. 238411), “sempre che, in detta seconda ipotesi, la loro indicazione risulti funzionale all’adozione della misura cautelare e non trattisi, invece, di affermazioni discorsive o di “obiter dicta” (Sez. 1, n. 29653 del 17/06/2003, Rv. 226138).
E’ stato specificato che “il requisito della descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informare l’indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l’interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio” (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505: in motivazione la Corte ha evidenziato la diversità tra l’art. 417 cod. proc. pen. che, per la richiesta di rinvio a giudizio, richiede l’enunciazione dell’addebito “in forma chiara e precisa” e l’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che richiede, invece, la “descrizione sommaria del fatto”, con ciò dimostrandosi che l’imputazione si cristallizza solo al momento dell’esercizio dell’azione
penale.
La decisione è coerente con i suddetti principi e adeguata alla questione concreta così come proposta dal ricorrente, sicché deve ritenersi correttamente applicato l’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), considerando peraltro che, come risulta dall’ordinanza di riesame, quella di custodia cautelare ha svolto un’ampia e congrua motivazione in ordine ai gravi indizi, individuando nelle n. 20 istanze avanzate dalla sRAGIONE_SOCIALE e nelle n. 64 istanze avanzate dalla sRAGIONE_SOCIALE società fittiziamente intestate, rispettivamente, a NOME NOME e a NOME ma entrambe riconducibili al ricorrente, mediante le quali il ricorrente in concorso con altri, otteneva l’indebita erogazione di finanziamenti dallo Stato conseguendo profitti illeciti, la condotta integrativa del delitto contestato al capo 60) consistita procurare illegalmente l’ingresso di cittadini stranieri nel territorio delle Stato in violazione delle disposizioni di cui all’art.12 d.lgs. 286/98 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
3.11 Tribunale ha poi aggiunto, con riguardo a profili di nullità ex art. 292 lett. c) c.p.p., che tanto il P.M. quanto il GIP avevano puntualmente indicato i ruoli di tutti gli indagati per ciascuna delle contestazioni, indicando anche gli elementi di fatto da cui desumere la condotta contestata (cfr. pagg. 19 e 20 dell’ordinanza) sicchè anche sotto tale profilo la doglianza appare infondata dovendosi escludere la denunciata nullità.
4.Quanto alla questione di nullità dell’ordinanza genetica per violazione dell’art. 291, co.1, quater e 292, co. 3, c.p.p., a causa del mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo in relazione a tutti i reati contestati, ad eccezione di quello di cui al capo 60 (art. 12 d.lgs. cit.), la decisione, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, non ha operato alcuna illegittima “attrazione” dei reati “comuni”, nella sfera applicativa dedicata ai reati “ostativi”.
Sul punto, questa stessa Sezione ha affermato che “In tema di misure cautelari personali, il giudice, a fronte della contestazione di una pluralità di reati, taluno soltanto dei quali consenta la non effettuazione dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen., non può procedere separatamente per ciascuno di essi, ma è tenuto a provvedere avuto riguardo alla complessiva domanda cautelare, sicché deve effettuare l’interrogatorio successivo, ex art. 294 cod. proc. pen., in relazione a tutti i reati ritenuti configurabili, alla stregua della propria valutazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, alla
configurabilità di circostanze e alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, stante la natura speciale di tale ultima disposizione e, quindi, la sua portata derogatrice rispetto alla regola generale dell’interrogatorio anticipato” (Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Rv. 287774).
Come osservato nella pronuncia citata, infatti, la disposizione di nuovo conio ha preso in considerazione l’ipotesi in cui il provvedimento cautelare venga adottato nei confronti di un singolo destinatario e per un’unica ipotesi di reato e non l’ipotesi in cui, invece, la misura cautelare venga adottata nei confronti di più indagati ovvero nei confronti di un solo indagato ma per più titoli cautelari, taluno soltanto dei quali tale da giustificare la deroga alla regola dell’interrogatorio preventivo.
In tali casi si è ritenuto che la soluzione di procedere ad interrogatorio successivo in relazione alla domanda cautelare valutata nel suo complesso, trovi fondamento nella stessa ratio che giustifica la deroga alla regola generale dell’istituto dell’interrogatorio preventivo e che è ravvisabile nella tutela della riservatezza delle indagini.
Ed invero, come si legge nella Relazione illustrativo al DDL 808 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” il legislatore con l’introduzione dell’interrogatorio preventivo ha inteso estendere a misure diverse da quelle interdittive, il principio del contraddittorio in tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia assunto a sorpresa, poiché, in tal modo, “da un lato si evita l’effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva, dall’altro si mette il giudice nelle condizioni di poter avere un’interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l’indagato prima dell’adozione della misura”.
Il diritto di difesa che per effetto della nuova previsione risulta all’evidenza rafforzato, va tuttavia bilanciato con interessi di pari rilevanza che informano il procedimento penale e che, nella fase delle indagini preliminari, sono costituiti dalla necessità di preservare l’effettività sia delle attività (inquirenti) di contrasto al crimine e di accertamento dei reati, sia degli interventi a tutela della sicurezza collettiva, attraverso il sistema delle misure cautelari.
Per cui oltre che nei casi di pericolo di inquinamento probatorio o di pericolo di fuga anche nel caso di categorie (nominata e innominata) di reati di obiettiva gravità viene in rilievo la prioritaria esigenza di posticipare il momento del
contraddittorio pieno.
A differenza di quanto assunto nel ricorso, non si rinviene alcuna disparità di trattamento tra chi è gravato da delitti comuni e chi risponde di reati ostativi poiché, come notato da Sez. 2 cit., il sistema già comprende la possibilità di coesistenza di disposizioni che disciplinano in maniera differenziata alcuni momenti procedimentali o processuali in relazione a specifiche e differenti categorie di reato o di soggetti; basti pensare al c.d. “diritto penale dell’emergenza”, costituito dal complesso di norme di natura sostanziale o processuale destinate specificamente a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata ma che, man mano, per volontà del legislatore, hanno visto estendere la loro operatività ben al di fuori di questo ambito.
Diversi sono poi i casi in cui, confluendo in un unico procedimento, più ipotesi di reato caratterizzate da una differente disciplina sia per il loro accertamento nel corso delle indagini preliminari che per la loro successiva verifica dibattimentale, si è ritenuto dover applicare il principio della prevalenza della normativa riguardante il reato più grave ovvero più allarmante dal punto di vista del legislatore. Si pensi alla materia delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ove la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende l’applicazione della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la criminalità organizzata di cui al DL. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, va fatta in relazione all’indagine nel suo complesso e non con riguardo alla responsabilità di ciascun indagato (cfr., Sez. 2, n. 31440 del 24/07/2020, Rv. 280062; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Rv. 270565) o ancora alla regola dettata dall’art. 190- bis cod. proc. pen., in tema di rinnovazione della testimonianza, in relazione alla quale la Suprema Corte (Sez. 6, n. 3609 del 03/10/2018, Rv. 275880) ha precisato che l’art.190-bis cod. proc. pen. fa riferimento al procedimento e non ai singoli reati in esso trattati e che, inoltre, l’eventuale differenziazione del regime probatorio determinerebbe un irrazionale frazionamento della sequenza procedimentale, comportando l’applicazione di regimi diversificati a seconda dell’imputazione in relazione alla quale la prova viene assunta (Sez. 1, n. 48710 del 14/06/2016, Rv. 268455; Sez. 6, n. 20810 del 12/05/2010, Rv. 247395). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di tali indicazioni deve ribadirsi che nel caso in cui un fascicolo sia iscritto per reati sottoposti alla speciale disciplina derogatoria da ultimo menzionata unitamente ad altri reati “comuni”, la disciplina “derogatoria” stabilita per i primi si applica per tutti i reati interessati prevalendo la discipli dettata dalla legge speciale su quella generale ovvero, per meglio dire, applicandosi – per tutti – quella speciale e che attiene al procedimento e non già
al singolo reato.
Alla luce di quanto complessivamente detto, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/06/2025