Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11056 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11056 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Carmagnola il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 15/09/2025 dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/09/2025, il Tribunale di Torino, adito con richiesta di riesame da COGNOMERAGIONE_SOCIALE NOME, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa, nei suoi confronti, dal G.i.p. del Tribunale di Torino in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento al mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo. Si censura l’ordinanza in quanto, da un lato, gli elementi valorizzati dal G.i.p. per sostenere la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio non erano riferibili al ricorrente ma ad altri
indagati, non concorrenti con quest’ultimo. D’altro lato, i rifermenti alla possibilità di alterazione della memoria degli apparati elettronici e di occultamento dello stupefacente detenuto, qualora gli indagati fossero venuti a conoscenza dell’indagini, avevano carattere meramente congetturale e disancorato da fatti specifici.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure dedotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere perciò rigettato.
Ritiene infatti il Collegio che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la propria valutazione di infondatezza della censura difensiva, concernente l’omesso espletamento dell’interrogatorio preventivo del COGNOME, ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., pur in assenza dei presupposti, individuati dalla medesima disposizione (per quanto qui rileva, l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a, cod. proc. pen.), legittimanti l’adozione della misura – richiesta dal P.M. in relazione al concorso in numerosissimi reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – senza prima procedere all’interrogatorio dell’indagato.
2.1. L’ordinanza impugnata ha ritenuto legittimo l’operato del G.u.p. alla luce del pericolo di inquinamento probatorio, da quest’ultimo ritenuto sussistente con argomentazioni svolte sia un piano generale (concernenti l’utilizzo, da parte degli indagati, di messaggistica non intercettabile e facilmente cancellabile, che aveva consentito di recuperare solo una parte dello stupefacente), sia su un piano più specifico, con il richiamo di alcune risultanze che, pur concernendo solo alcuni indagati, avevano palesato una loro concreta propensione a condotte inquinanti (richiamando in particolare, tra l’altro, quanto riportato a pag. 710 dell’ordinanza genetica circa i dialoghi del coimputato COGNOME dopo l’arresto del loro corriere, che aveva “comportato problemi anche ai COGNOME‘ padre e figlio da essi riforniti”).
Sempre con riferimento alla correttezza della decisione del G.u.p. di non procedere all’interrogatorio preventivo, il Tribunale ha ulteriormente osservato che, dall’intera ordinanza genetica, era emerso “un contesto familiare allargato estremamente solidale, propenso ad aiutarsi reciprocamente (come sarà più avanti ribadito da questo Collegio), e pertanto, anche ad alterare gli elementi di prova sfavorevoli agli altri coindagati” (cfr. pag. 2, cit.).
Nel prendere poi in specifica considerazione la figura dell’odierno ricorrente, il Tribunale ha altresì valorizzato quanto esposto dal G.i.p. sia quanto alle comunicazioni protette con il padre, sia soprattutto quanto allo specifico episodio
in cui il COGNOME, avvisato della inaspettata visita a casa di due pattuglie, aveva intimato ai genitori di “gettare via di là” ogni oggetto compromettente (cfr. pag. 14 dell’ordinanza impugnata, che rimanda alle pagg. 588 seg. del provvedimento applicativo della misura).
Ritiene il Collegio che tale percorso argomentativo, lungi dal risultare meramente apparente, resista anche agli altri rilievi critici mossi dalla difesa, in quanto l’omissione dell’interrogatorio preventivo, per la sussistenza (ritenuta dal G.i.p. e condivisa dal Collegio) di concrete ed attuali esigenze di pericolo per l’acquisizione della prova, risulta motivata in termini privi di contraddittorietà o illogicità manifesta.
Prendendo le mosse dall’ultimo riferimento contenuto nell’ordinanza del Tribunale, deve ritenersi certamente immune da censure il richiamo alla condotta del COGNOME – in stato di forte agitazione per l’improvvisa presenza di pattuglie nei pressi dell’abitazione familiare – consistita nell’immediato ordine ai propri familiari presenti in casa di eliminare qualsiasi traccia dell’attività illecita (si rimanda, riguardo, alle concitatissime conversazioni intercettate tra il ricorrente ed i propri genitori, riportate a pag. 588 seg. dell’ordinanza del G.i.p.).
Altrettanto condivisibile risulta la valorizzazione da parte del Tribunale attraverso un espresso richiamo alla pag. 710 dell’ordinanza genetica (cfr. supra, § 2) – alle conversazioni tra COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME coindagati che gestivano le forniture di stupefacenti destinate allo spaccio al minuto a cura, tra gli altri, de nucleo familiare del ricorrente. Emerge infatti che, dopo l’arresto del complice COGNOME (che svolgeva il ruolo di corriere), i due avevano deciso di cancellare le conversazioni compromettenti, nascondere lo stupefacente ed inviare soldi all’arrestato.
Non può essere condiviso, a tale ultimo riguardo, l’assunto difensivo secondo cui tale episodio sarebbe irrilevante per la posizione del COGNOME‘, non avendo questi partecipato al dialogo con gli COGNOME.
Deve osservarsi, sul punto, che la difesa non ha inteso contestare il collegamento – cui si è già accennato (cfr. supra, § 2) – operato dal G.i.p., e poi dal Tribunale, tra i due coindagati albanesi, il corriere arrestato e l’attività illec svolta dal ricorrente e dal padre di quest’ultimo. Un collegamento che consente di ritenere pienamente applicabile, alla fattispecie in esame, l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di esigenze cautelari, il pericolo attuale e concreto per l’acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l’emissione di una misura cautelare personale dall’art. 274, lett. a) cod. proc. pen., può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati solo se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase delle indagini preliminari, nell’interesse comune di tutti i partecipanti al reato» (Sez. 5, n. 13837 del
03/03/2020, COGNOME, Rv. 279101 – 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 1104 del 11/07/2025, dep. 2026, Boccarusso).
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dall’odierno procedimento la rimessione in libertà del COGNOME‘, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27 gennaio 2026