Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26920 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26920 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: COGNOME COGNOME nato a Stigliano il 02/03/1969
avverso l’ordinanza del 28/03/2025 del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, in funzione di riesame, con ordinanza 28/03/2025, annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Salerno in data 21/02/2025, che aveva disposto la misura cautela della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME per i reati ascr ritenendo l’insussistenza della gravità indiziaria con riferimento al reato all’art. 12, comma 3, d. Igs. 286 del 1998, contestato al capo 60), unico r tra quelli contestati – ostativo all’interrogatorio preventivo, che aveva anche i reati non ostativi, consentendo così l’emissione dalla misura caut senza procedere prima all’interrogatorio.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha interpo ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui dedu inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osse che ammettere che l’esito negativo del sindacato del tribunale del riesame s gravità indiziaria di un reato ostativo – ritenuta dal giudice per le i preliminari unitamente alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatori possa travolgere l’intera ordinanza cautelare adottata senza il pr interrogatorio, anche in relazione a quei reati non ostativi, ma attratt disciplina del reato ostativo, è soluzione del tutto irrazionale ed irragion atteso che di fatto determina solo una illegittima ed inutile regression procedimento alla fase della richiesta cautelare, che, in violazione del princi conservazione degli atti, imporrebbe al pubblico ministero di reiterare la pr richiesta al giudice per le indagini preliminari di fissare l’interrogatorio già svolto) con una coazione a ripetere priva di alcun senso logico; che, pera una siffatta impostazione sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. comma 1 -quater, cod. proc. pen., che collega l’obbligo dell’interrogator preventivo al solo profilo dell’insussistenza delle esigenze cautelari (non alla carenza della gravità indiziaria); che, aderendo all’impostazione adottat Tribunale del riesame, si determinerebbe una sostanziale e genetica instabi dell’ordinanza cautelare, destinata a regredire tutte le volte, per infrequenti, in cui si verifichi lo scollamento tra la qualificazione giuridica della contestazione avanzata dal pubblico ministero e ritenuta dal giudice pe indagini preliminari, ma non ravvisata dal tribunale del riesame, sia il giudi insussistenza della gravità indiziaria in relazione ai reati ostativi, ritenu dal giudice per le indagini preliminari, tale da determinare ex post in entrambi i casi – ad interrogatorio di garanzia comunque svolto – la nullità della stes omesso interrogatorio preventivo; che, dunque, nel caso di specie, il Tribun del riesame non ha considerato che, ove immune da censure il giudizio sul ritenute esigenze cautelari, l’unico idoneo a legittimare l’interrogatorio po pur con il venir meno dell’originario titolo ostativo, avrebbe dovuto limitar annullare il titolo cautelare in parte qua, con esame del merito in relazione agli altri titoli di reato, sia in punto di gravità indiziaria, che di esigenze caut Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rileva ancora il ricorrente che la norma in discorso va interpretata nel s di esigere un nesso relazionale prognostico rispetto a futuri e probabili rea l’indagato, anche se iscritto nel registro delle notizie di reato per un ti rientrante nelle categorie in deroga, sia proteso a commettere, anche divers quelli oggetto della richiesta e dell’ordinanza cautelare, ma compreso tra q
ostativi, valutazione questa effettuata sulla base di elementi ulteriori, capacità a delinquere, i precedenti penali, i rapporti tra le par comportamento della persona offesa; che, di conseguenza, il Tribunale de riesame avrebbe dovuto motivare sulla sussistenza del pericolo di reiterazione reati, seppur diversi da quello riconosciuto dal Giudice per le indagini prelimi rientranti nel catalogo di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. pro peraltro, oggetto dell’originaria contestazione di cui all’art. 416-bis cod che, invero, proprio con riferimento alla posizione del COGNOME, d evidenziarsi che l’indagato, oltre che concorrere in plurimi reati di intest fittizia, riciclaggio e di truffa ai danni dello Stato, è soggetto all’organizzazione criminale di stampo mafioso facente capo a NOME COGNOME. In conclusione, il Tribunale del riesame ben avrebbe potuto rinvenire le esige cautelari di prevenzione speciale con riferimento a reati rientranti previsione di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., al di là specificamente oggetto di cautela, in ragione della elevata capacità a delinq dell’indagato, desumibile dai rapporti stringenti e serventi con il COGNOME e coindagato NOME COGNOME, oltre che dai comportamenti delle teste di legno loro volta totalmente asservite al Gravinese.
In data 27/05/2025 è pervenuta articolata memoria difensiva.
3.1. Con il primo motivo eccepisce l’inamnnissibilità del ricorso, tenuto co che non è consentita la deduzione di vizi di motivazione, essendo il ric incentrato su una questione di puro diritto.
3.2. Con il secondo motivo deduce l’infondatezza delle argonnentazioni del ricorrente e della violazione della legge processuale denunciata. Osserva ch ribaltamento delle conclusioni cui era pervenuto il Giudice per le inda preliminari è sorretto da un percorso motivazionale congruo; che occorre ten conto della valutazione effettuata dal giudice e che, qualora questi ri l’insussistenza delle esigenze cautelari, risulta inevitabilmente pr fondamento giuridico anche la deroga all’ordinaria anticipazione d contraddittorio; che la nullità conseguente all’omesso interrogatorio, nei ca cui era invece dovuto, è di ordine generale per violazione del diritto di dife sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., dovendo, dunque, essere qualificata regime cosiddetto intermedio; che detta nullità è stata tempestivamente eccepi dalla difesa con il riesame; che non potrebbe essere esclusa solo perch giudice emittente aveva affermato – in maniera non corretta, conne emerso dagl esiti della catena impugnatoria – la sussistenza di una circostanza derogatr che, dunque, si configura nel caso di specie un’originaria causa di nu
dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, costituita dal man espletamento dell’interrogatorio preventivo, che assume un ruolo non altrimen surrogabile; che nemmeno rilevano eventuali difficoltà in relazione alla possib anticipata discovery degli elementi investigativi nei confronti di altri indagat trattandosi di tema che attiene ai contingenti sviluppi procedimentali e connesse strategie operative dell’organo di accusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
li ricorso va accolto, sia pure per ragioni diverse da quelle indicat ricorrente.
1.1. Rileva innanzitutto il Collegio che non è consentita la deduzione di di motivazione, ammessi nel giudizio di legittimità solo in relazione alle quest di fatto, mentre il presente ricorso è incentrato su una questione di puro diri
Del resto, questa Corte di legittimità, anche nella sua più autore composizione, ha avuto cura di precisare che, qualora la quaestio iuris sia correttamente risolta, anche se attraverso un percorso logico-argomentativ errato, le relative doglianze sarebbero comunque inammissibili, tenuto conto ch l’interesse all’impugnazione trova esclusivo fondamento nella errata soluzione una questione giuridica e non nella erroneità degli argomenti su cui ripos soluzione, in ogni caso corretta, della questione (Sez. U, n. 29541 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 05, ha ritenuto che, quando la soluzio adottata dal giudice non sia giuridicamente corretta, è necessario dedurre co motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge; Sez. U, n. 155 29/09/2011, COGNOME, Rv. 251495 – 01, che ha precisato che «la soluzione da dar alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quell importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa»; 5, n. 34497 del 07/07/2021, COGNOME, Rv. 281831 – 01; Sez. 2, n. 32234 de 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 47842 05/10/2018, L., Rv. 274035 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, 268360 – 01, in motivazione).
1.2. Venendo alla dedotta violazione della legge processuale, l’incolpazio provvisoria elevata nei confronti dell’odierno ricorrente è relativa i) alla partecipazione (priva di funzioni dirigenziali o organizzative e comunque apica ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di agli artt. 512-bis, 640-bis, 648-bis cod. pen. e 8 D. Igs, n. 74 del 200 riqualificata dal Giudice per le indagini preliminari quella originaria moss
Pubblico Ministero di partecipazione ad un’associazione di stampo mafioso, il) alla commissione di plurimi reati fine, iii) alla commissione del reato di cui all’art. 12, comma 3, d. Igs. 286 del 1998.
Rientrando tale ultima fattispecie di reato in quelle ostative all’interrog preventivo, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di attrarr disciplina derogatoria anche i reati non ostativi, emettendo la misura caute senza procedere prima all’interrogatorio.
Il Tribunale del riesame, avendo valutato insussistente il requisito d gravità indiziaria con riferimento al reato ostativo, ha annullato in toto l’ordinanza genetica, per violazione del disposto degli artt. 291, comma 1-quater (a mente del quale, prima di disporre la misura, il giudice proc all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, «salv sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, l a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale») e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. (c prevede la nullità dell’ordinanza genetica, qualora non sia preced dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.).
1.3. Tutto ciò premesso, il primo profilo che deve essere affrontato è que relativo alla determinazione del regime cautelare da applicare, vale a l’individuazione dei criteri ai quali il giudice deve attenersi per sta procedere o meno all’interrogatorio preventivo. In proposito, il Collegio int dare continuità all’orientamento di legittimità, anche di recente ribadito (S n. 12034 del 18/02/2025, COGNOME, Rv. 287774 – 01; Sez. 2, n. 5548 d 09/01/2025, COGNOME, Rv. 287575 – 02), secondo il quale non si devef4 g, GLYPH O riferimento alla domanda cautelare, ma alle valutazioni effettua GLYPH CA te al giu c a ic investito della richiesta. Invero, se, da un lato, la domanda cautelare precl giudice la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputaz provvisoria ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste, dall’altr gli impedisce, anche in sede di impugnazione de libertate, di operarne una diversa qualificazione giuridica, né di ravvisare gli indizi di colpevolezz esigenze cautelari per ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prospett pubblico ministero. Del resto, occorre considerare che rientra proprio nei comp del giudice quello di valutare la sussistenza dei presupposti applicativi misura cautelare, ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., a presc dagli specifici contenuti della richiesta e che l’eventuale nullità sancita
292, comma 2, cod. proc. pen., riguarda solo l’ordinanza applicativa, non ce la richiesta del pubblico ministero (Sez. 1, n. 36255 30/06/2023, COGNOME, massimata; Sez. 1, n. 28525 del 08/9/2020, Signore, Rv. 279643 – 01; Sez. 3 n. 43731 dell’8/9/2016, COGNOME, Rv. 267935 – 01). Tali principi trovan applicazione anche in sede di impugnazione, in quanto – costituendo il riesam ex art. 309 cod. proc. pen. un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione provvedimento cautelare (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, COGNOME, Rv. 202015 01; Sez. 2, n. 7327 del 16/12/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 12995 d 05/02/2016, Uda, Rv. 266294 – 01) – il tribunale può annullare o riformare senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, così come può confermar per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell’ordinanza cautel (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314 – 03; Sez. 6, n. 188 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 – 01).
È stato, dunque, condivisibilmente affermato che non «è possibile ritener che il vaglio del giudice possa essere diversamente modulato in relazione, in u prima fase, ai fini della “scelta del rito” o del modulo procedimentale da segu rispetto ad una seconda fase riservata alla valutazione funditus dei gravi indizi e delle esigenze cautelari ai fini della adozione della misura», per cui volta ricevuti gli atti, il giudice è tenuto a svolgere una valutazione un ispirata ad un criterio uniforme, nel verificare la sussistenza di un adeg compendio indiziario ovvero il ricorso di esigenze cautelari normativamente i grado di derogare alla regola generale dell’interrogatorio preventivo e contempo, di giustificare la adozione del provvedimento restrittivo della libe personale» (Sez. 2, n. 12034/2025, cit.).
1.4. L’eventuale nullità dell’ordinanza genetica, prevista dall’art. connma 3 -bis, cod. proc. pen., qualora non sia preceduta dall’interrogatorio preventivo nei casi in cui è previsto, è di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riguardando la violazione del diritto di con la conseguenza che deve essere dedotta con l’interrogatorio di garanzi postumo, nel frattempo svolto, che rappresenta il primo momento utile, ai sens dell’art. 182 cod. proc. pen., restando altrimenti sanata. Ne consegue ch relativa eccezione è proponibile in sede di riesame, ovvero la nullità è rileva d’ufficio dal tribunale, solo se sia stata previamente sollevata in s interrogatorio e respinta dal giudice.
1.5. Il secondo aspetto che va analizzato – solo per completezza, tenu conto che risulta assorbente la circostanza per cui, non essendo stata eccepit
nullità dell’ordinanza genetica, ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., in sede di interrogatorio di garanzia postumo, la questione non pot essere più essere dedotta in sede di riesame o rilevata di ufficio dal Tribuna quello relativo alla disciplina delle ipotesi di imputazioni oggettivam complesse in presenza di una pluralità di reati ascritti allo stesso indagato per alcuni dei quali sia prevista la deroga alla regola dell’interrog preventivo, delle ipotesi in cui appaiano frazionate le esigenze cautela relazione ai diversi titoli di reato, qualora sussista il pericolo di reiter relazione ad un reato che imponga l’interrogatorio preventivo e quello inquinamento probatorio specifico con riferimento alle ulteriori ipotesi di rea infine, delle ipotesi di imputazioni soggettivamente complesse, laddove procedimento riguardi più indagati ai quali è elevata contestazione per re diversi, solo per alcuni dei quali è prevista la deroga all’espleta dell’interrogatorio preventivo. Si tratta di casi, peraltro, frequenti nella che non risultano espressamente disciplinati dalla riforma del 2024 e c presentano le stesse criticità, di talchè non vi sono motivi per differenzia disciplina.
Rileva il Collegio che la novella di cui alla legge 9 agosto 2024, n. 11 inciso solo sull’art. 291 cod. proc. pen., inserendo il comma 1-quater, che prevede l’interrogatorio preventivo, lasciando inalterato il sistema comples delle misure cautelari, all’interno del quale non vi sono specifiche norme prevedono ipotesi di separazione o “spacchettamento” del procedimento. Ed invero, l’art. 18 cod. proc. pen., che consente la separazione dei processi ipotesi ivi elencate, riguarda la fase del giudizio, per cui non può t applicazione nella fase delle indagini preliminari; né, per ovvie ragioni, ipotizzarsi una separazione dei procedimenti sull’accordo delle parti, s falsariga della previsione dell’art. 18, comma 2, cod. proc. pen. In proposit giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che la separazio dei processi è istituto tipicamente processuale, governato da precise regol rito anche in vista di consentire alle parti di avanzare le loro ragioni dunque, può scaturire solo da un vero e proprio provvedimento giurisdizional adottato dal giudice, nella forma dell’ordinanza e net rispetto del contraddit che, per sua natura, non può riferirsi alla fase delle indagini preliminari ( n. 12729 del 17/10/1994, Armanini, Rv. 199980 – 01). In particolare, nella fa delle indagini preliminari, quando procede nei confronti di più persone o per imputazioni, è solo il pubblico ministero che è espressamente autorizzato dall’ 130 disp. att. cod. proc. pen. a stralciare talune posizioni (pers imputazioni), per le quali viene esercitata l’azione penale, sì da far consegui
fatto” una separazione del procedimento, atteso che la parte rimessa al giud passa alla fase processuale, mentre l’altra parte resta nella fase procedimen
Trattasi di un potere autonomo del pubblico ministero, che deve esser esercitato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge anche in connessione e che è espressione del generale principio del favor separationis, cui è ispirato il codice di rito, finalizzato a favorire, quando una frazio procedimento sia ormai pervenuta al punto di consentire l’atto che segna passaggio dalla fase delle indagini a quella del processo, quelle scomposizioni res iudicandae in grado di permettere una pronta decisione; un criterio, dunque, che consente al pubblico ministero, in presenza di indagini complesse collegate, di stralciare talune posizioni relative allo stesso imputato o di riguardanti imputati diversi, in modo da non ritardarne la presa di contatto co giudice. Come risulta evidente, si tratta di un fenomeno che presenta s analogie di facciata con la separazione disciplinata dall’art. 18 cod. proc. pen
Dalle considerazioni svolte consegue che il giudice per le indagin preliminari, a fronte di una richiesta cautelare che contempli imputazi soggettivamente o oggettivamente complesse, non può separare singoli reati o singole posizioni al fine di effettuare l’interrogatorio preventivo laddove prev in quanto non vi sono disposizioni che lo consentono, per cui dovrà f riferimento alla disciplina derogatoria prevista per il reato ostativo, postic l’interrogatorio di garanzia all’esito dell’emissione della misura cautelare.
Del resto, plurimi sono i casi in cui il sistema processuale fa coesis disposizioni che disciplinano in maniera differenziata alcuni moment procedimentali o processuali in relazione a specifiche e differenti categori reato o di soggetti: in tali casi, confluendo in un unico procedimento più ipo di reato caratterizzate da una differente disciplina, sia per il loro accert nel corso delle indagini preliminari, che per la loro successiva veri dibattimentale, si è ritenuto debba trovare applicazione il principio d prevalenza della normativa riguardante il reato più grave. Così, a mero tit esemplificativo e senza pretesa di esaustività, in tema di intercettazioni dis all’interno di un procedimento con più indagati, la giurisprudenza di legittimit affermato che la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipe l’applicazione della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la crimin organizzata va fatta in relazione all’indagine nel suo complesso e non c riguardo alla responsabilità di ciascun indagato (Sez. 2, n. 31440 24/07/2020, COGNOME, Rv. 280062 – 01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270565 – 01); con rifermento alle misure cautelari, in tema retrodatazione nell’ipotesi di “contestazioni a catena”, l’art. 273, comma 3,
proc. pen. stabilisce che «i termini decorrono dal giorno in cui è stata esegu notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave»; co riferimento alla proroga del termine delle indagini preliminari per reati ricompr nelle ipotesi di cui all’articolo 406, comma 5-bis, cod. proc. pen., per i quali non occorre la notifica della richiesta all’indagato, né la fissazione dell’u camerale con la conseguente instaurazione del contraddittorio, si riti pacificamente che tale disciplina si estenda anche ai reati “comuni” contest nello stesso procedimento; con riferimento alla fase dibattimentale, è st sostenuto che la regola dettata dall’art. 190-bis cod. proc. pen., secondo cui procedimenti per i reati previsti dall’art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell’assunzione della testimonianza è consentita solo qualora s necessario sulla base di specifiche esigenze, si applica a tutti i reati ogge medesimo procedimento, anche se alcuni di essi siano diversi da quelli previs dall’art. 51 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3609 del 03/10/2018, dep. 2019, Furn Rv. 275880 – 01; Sez. 1, n. 48710 del 14/06/2016, COGNOME, Rv. 268455 01, in motivazione).
Dunque, va esclusa l’ipotesi di scindere i reati, differenziando quelli quali è imposto dalla legge l’interrogatorio preventivo da quelli per i quali è la disciplina in deroga (Sez. 2, n. 12034/2025, cit.; Sez. 3, n. 1906 15/01/2025, V., non massimata allo stato), essendo attratti i reati non osta nella disciplina derogatoria di quelli ostativi, che inibisce l’espleta dell’interrogatorio preventivo; ciò anche al fine di consentire una gest unitaria del fascicolo, prevalendo – in considerazione della peculiare tipologia reati ostativi – l’esigenza di mantenere riservata l’iniziativa cau complessivamente considerata, sì da preservarne l’efficacia.
Ed invero, anche ragioni di ordine operativo depongono per una siffatta soluzione. In particolare, nel caso in cui si dovesse scegliere di proce all’interrogatorio preventivo limitatamente ai reati per i quali è previsto, sa oltremodo improbo per il pubblico ministero, in presenza di imputazioni connesse, selezionare gli atti da depositare, così da rendere ostensibili solo riguardanti i reati non ostativi. Il rischio, dunque, è quello di una in anticipazione della discovery anche in relazione a quei reati per i quali è escluso l’interrogatorio preventivo, neutralizzando in tal modo in maniera del tu ingiustificata l’effetto sorpresa nell’esecuzione della misura e di consegu determinando un vulnus alla tutela delle esigenze cautelari sottese
Ugualmente non percorribile risulta l’opzione alternativa di emetter l’ordinanza cautelare per i reati ostativi e poi procedere all’interrog preventivo per gli altri titoli di reato, atteso che in questo caso il
potrebbe compiere un esame solo parziale delle condotte, qualora le stes fossero relative a fatti tra loro connessi, ciò che impedirebbe una valutaz unitaria, essenziale ai fini della considerazione della loro complessiva gravi relazione alle dedotte esigenze cautelari.
Del resto, è stato condivisibilmente rilevato che «la garanzia costituzion del diritto di difesa non esclude che il legislatore possa darvi attuazione in diverso, tenuto conto dei diversi contesti procedimentali» (Sez. 2, n. 5548/20 cit., che ha efficacemente richiamato Sez. U, n. 17274 del 26/03/2020, Salvat Rv. 279281 – 01, Corte cost., sent. n. 77 del 24/03/1997 e sent. n. 32 10/02/1999, Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, COGNOME, Rv. 210258 – 01, nonché Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 260926 – 01, che rimarcano il ruolo dell’interrogatorio di garanzia, consacrato quale diritto inviolabile, ex art. 13 Cost., del cittadino in vinculis), per cui non deve destare perplessità il fatto che, in presenza di determinati reati, nella comparazione tra le esigenze investiga e quelle difensive, l’interrogatorio di garanzia sia posticipato dopo l’emission titolo custodiale anche per quei reati per i quali avrebbe dovuto tro applicazione la disciplina generale dell’interrogatorio preventivo, essendo soluzione imposta dalla necessità di tutelare la segretezza delle indagi l’effetto sorpresa nella esecuzione del titolo cautelare, oltre che giustificat gravità di taluni dei reati per cui si procede.
1.6. La regola dell’attrazione del reato non ostativo nella disciplina spe prevista per il reato ostativo, tuttavia, non può tradursi in una interpretatio abrogans della novella legislativa, per cui è necessario addivenire ad una opzion ermeneutica che riesca a contemperare l’intervento cautelare “a sorpresa” co quello garantito dal “contraddittorio”. Orbene, la soluzione che consente conciliare entrambe le esigenze in gioco, quelle investigative e quelle difensi queste ultime chiaramente sottese all’introduzione dell’art. 291, comma quater, cod. proc. pen., a parere del Collegio, è quella di fondare il criterio di discrimine sulla connessione tra i reati, nel senso che, solo qualora i contestati siano avvinti da una connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 proc. pen., ovvero siano probatoriannente collegati ai sensi dell’art. 371, com 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., la disciplina prevista per il reato o applicherà anche ai reati non ostativi, mentre, laddove i reati siano t insieme in virtù di situazioni del tutto occasionali o da nnere ragion opportunità processuale, dovranno essere trattati in modo differente ai f cautelari, non ricorrendo in siffatta ipotesi nessuno degli inconvenienti s evidenziati.
1.7. Nel caso di specie, risulta che sia stata confermata ad opera
Tribunale del riesame la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordin reato ostativo di cui all’art. 12, comnna 3, d. lgs. 286 del 1998, a carico d coindagati, reato che risulta probatoriamente collegato a quelli contestat COGNOME, ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pe quanto il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reato estraneo a programma associativo, veniva effettuato anche attraverso società compiacenti facenti capo al sodalizio di cui al capo 1) ed emerge dall’attività di capta autorizzata nel presente procedimento. Dunque, i reati ritenuti dal Giudice per indagini preliminari nei confronti del Gravinese, pur non essendo ostativi, devo essere attratti nella disciplina derogatoria per le considerazioni sopra svolte la conseguenza che non doveva essere svolto l’interrogatorio preventivo.
1.8. Manifestamente infondato è, poi, il rilievo per cui l’art. 291, comma quater, cod. proc. pen., collega l’obbligo dell’interrogatorio preventivo al s profilo dell’insussistenza delle esigenze cautelari e non anche alla carenza gravità indiziaria, con la conseguenza che il Tribunale del riesame avrebbe fat erronea applicazione della norma processuale. Osserva, in proposito, il Colleg che detto assunto non tiene conto che, in assenza del presupposto di cui all’ 273 cod. proc. pen., sarebbe un non senso disquisire in ordine ai pericula libertatis, atteso che la ritenuta gravità indiziaria costituisce l’antecedente lo per poter poi affrontare il tema delle esigenze cautelari. In altri termini sussistenza di un reato ostativo – in relazione al quale non ricorrono le esig cautelari di cui alla lett. a) e b) dell’art. 274 cod. proc. pen. o prevenzione speciale con riferimento al catalogo di reati previsti dagli artt. comma 2, lettera a) e 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale – impedisce che si deroghi a regola generale che impone l’interrogatorio preventivo prima dell’emissione dell misura cautelare, a fortiori non vi sono ragioni per derogarvi qualora, ancora più radicalmente, sia stata ritenuta l’insussistenza di un siffatto reato.
1.9. Del tutto infondata, inoltre, risulta l’affermazione secondo la qua regime derogatorio, in presenza di esigenze cautelari specialpreventiv opererebbe anche quando il reato per il quale interviene la cautela no compreso tra quelli indicati negli artt. 407, comma 2, lettera a) e 362, comma -ter, cod. proc. pen., atteso che sarebbe sufficiente la sussistenza del pericol reiterazione di un reato compreso tra quelli ostativi, desunta da eleme ulteriori, quali la capacità a delinquere, i precedenti penali, i rapporti tra ed il comportamento della persona offesa. Sul punto, invero, va evidenziato ch una siffatta opzione ermeneutica non fa i conti con il dato normativo, che, c riferimento alla tutela delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett.
proc. pen., impone che il reato per il quale viene emesso il titolo cautelar ricompreso nel catalogo tassativo di cui agli artt. 407, comma 2, lettera 362, comma 1 -ter, cod. proc. pen., con la conseguenza che dà luogo ad un’ipotesi non consentita di analogia in malam partem. In buona sostanza, il reato ostativo, oggetto dell’ordinanza cautelare, costituisce presuppo ineludibile per l’applicazione della disciplina che deroga alla re dell’interrogatorio preventivo, di talchè – in mancanza – l’emiss dell’ordinanza cautelare è nulla, se non preceduta dall’interrogatorio.
1.10. Alla luce delle considerazioni svolte, va accolto il ricorso del Pubb Ministero, sia pure per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente.
Resta solo da precisare che la presente decisione non è esecutiva, att che, a fronte di un iniziale annullamento dell’ordinanza genetica, salvaguardato il valore della libertà personale dell’indagato, fino a c Tribunale del riesame non si sia nuovamente pronunciato, non potendosi escludere un nuovo annullamento per ragioni diverse ovvero una riforma dell’ordinanza in ragione di una diversa valutazione dell’intensità delle esig cautelari da tutelare. Diversamente, nel caso di conferma del titolo cautel all’esito del giudizio di rinvio, la decisione sarà immediatamente esecuti secondo la regola generale di cui all’art. 588, comma 2, cod. proc. pen. punto, è ormai consolidato l’orientamento, espresso da questa Corte anche nell sua più autorevole composizione, secondo il quale l’ordinanza con cui il tribuna del riesame, a seguito di annullamento con rinvio disposto su ricorso del pubbli ministero, confermi l’originaria ordinanza di custodia cautelare, in un pr tempo annullata dal medesimo tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche in caso di nuova proposizi di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092, in motivazione, seguite da Sez. 2, n. 12431 del 11/02/2021, COGNOME, Rv. 280769 – 01, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 21826 del 27/04/2022, COGNOME, Rv. 283365 – 01, non massinnata sul punto; cfr., in termini conformi, Se 2, n. 12883 del 15/01/2016, COGNOME, non nnassimata; Sez. 3, n. 2888 del 19/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258371 – 01; Sez. 5, n. 39029 de 16/09/2008, COGNOME, Rv. 242316 – 01; Sez. 6, n. 20479 del 12/05/2005, COGNOME, Rv. 232264 – 01; Sez. 1, n. 8722 del 03/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 228158 – 01). È stato sostenuto, invero, che in tali casi non tr applicazione per analogia l’effetto sospensivo previsto dall’art. 310, comma cod. proc. pen., in relazione alle decisioni assunte nell’appello cautela quanto questa ultima norma è «di stretta interpretazione, derogando la stessa Corte di Cassazione – copia non ufficiale
principio generale di cui all’art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., per cu impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in
U, alcun caso effetto sospensivo» (Sez.
Giacobbe, cit.).
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Salerno competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2025.