Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11067 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11067 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2026
–
–
–
–
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/10/2025 del TRIB. Riesame di Bari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e dell’ordinanza genetica; udito l’AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
–
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame di Bari ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 , commesso in data antecedente e prossima al 15 dicembre 2023 (capo 19).
I giudici hanno dato atto che le indagini avevano consentito di accertare che NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo detenuto presso la casa circondariale di Lecce, avevano ordinato in diverse occasioni quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana da alcuni soggetti di Noicattaro, fra cui appunto COGNOME NOME, soprannominato il COGNOME.
Al ricorrente è stato contestato di aver venduto a COGNOME e COGNOME un quantitativo pari a circa 2 kg. di cocaina, dietro corrispettivo di una somma di denaro ricevuta in contanti.
Contro l’ ordinanza, l’indagato , a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la nullità dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare per omesso interrogatorio preventivo.
Il Gip nel provvedimento applicativo della misura cautelare non aveva ravvisato né il pericolo di fuga, né il pericolo di inquinamento probatorio e, purtuttavia, aveva escluso la necessità di procedere ad interrogatorio preventivo in ragione della contestazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen. aggravato ex art.416 bis 1 (capo 24) ai soli coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il difensore ricorda che nei procedimenti plurisoggettivi l’interrogatorio anticipato previsto dall’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. deve essere espletato a pena di nullità dell’ordinanza nei confronti di tutti gli indagati rispetto ai quali non sussistono ipotesi di deroga.
L’omesso interrogatorio preventivo e la conseguente nullità sono stat i ritualmente eccepiti, ma il Tribunale ha rigettato l’eccezione in adesione all’orientamento per cui, nel caso in cui le condizioni di deroga all’interrogatorio anticipato riguardano solo alcuni indagati, il Gip può svolgere l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali non ricorrono le ipotesi di deroga, in modo da permettere una gestione unitaria del procedimento.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Le indagini non avevano documentato contatti le telefonici, né di altra natura di NOME con NOME o
COGNOME o qualcuno degli altri indagati, ulteriori rispetto alla conversazione telefoniche del 31 dicembre 2023 e 15 gennaio 2024, né erano stati accertati approvvigionamenti di sostanze stupefacenti da parte di COGNOME o pagamento di somme di danaro in suo favore; al contrario le indagini avevano documentato che, contrariamente al modus operandi dei coindagati di utilizzare schede telefoniche intestate ad altri soggetti, COGNOME aveva contattato il 31 dicembre 2023 COGNOME NOME con l’utenza telefonica a lui intestata e si era presentato come NOME COGNOME.
Nel corso di altro procedimento NOME COGNOME, operante nell’ambito degli ambienti criminali di Noicattaro e conoscente di NOME COGNOME e del clan da lui capeggiato, aveva riferito che tale clan, a partire dal 2023, si riforniva di sostanza stupefacente da NOME COGNOME, che a sua volta si riforniva da NOME COGNOMECOGNOME‘: il collaboratore, a proposito di tale ultimo soggetto, aveva chiarito trattarsi di NOME COGNOME‘ di Loseto e non lo aveva riconosciuto nella foto ritraente il ricorrente, che pure aveva dichiarato di conoscere.
Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, di carattere assorbente rispetto al secondo.
L’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. statuisce che, prima di disporre la misura cautelare, il giudice debba procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalità di cui agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di quelle articolo 274 comma 1 lett. a) e b), oppure l’esigenza cautelare di quell’articolo 274 comma 1 lettera c in relazione ad uno dei delitti indicati dall’articolo 407 comma 2 lettera a, all’articolo 362 comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.
Il tema che viene in rilievo è quello della possibilità per il AVV_NOTAIO, nei procedimenti soggettivamente cumulativi in cui per alcuni degli indagati sussistono i presupposti che consentono di posticipare l’interrogatorio di garanzia, di svolgere detto interrogatorio d opo l’esecuzione della misura anche nei confronti dei coindagati per i quali non sussistono detti presupposti.
Al momento della pronuncia impugnata, come dato atto dallo stesso Tribunale, a fronte di diversi orientamenti registrati sul punto dalle Sezioni semplici della Corte, con ordinanza del 24 ottobre 2015 ex art. 618 comma 1
cod. proc. pen., la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite, ma l’udienza non si era ancora tenuta; nella pendenza della questione, il Tribunale ha ritenuto di aderire all’indirizzo per cui il giudice poteva posticipare l’interrogatorio anche nei confronti degli indagati rispetto ai quali non sussistevano i presupposti su indicati.
La decisione delle Sezioni Unite, intervenuta all’udienza del 15 gennaio 2026, è stata nel senso:
-che il Giudice per le indagini preliminari in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati i reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art.371 comma 2 lett. b) o c) cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare nei confronti di uno o più di essi una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen., nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali non sussistono dette condizioni debba effettuare l’interrogatorio preventivo;
che l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio ex articolo 178 comma 1 lett.c) cod. proc. pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia (cfr. informazione provvisoria).
Ne l caso in esame l’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, fondata sulle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., è nulla in quanto emessa in assenza di preventivo interrogatorio.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata (così come l’ordinanza genetica ) deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la immediata liberazione di COGNOME NOME se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone l’immediata liberazione di COGNOME NOME nato a Bari l’DATA_NASCITA, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo al Procuratore Generale presso questa Corte, per quanto di competenza ex art. 626 cod. proc. pen.
Così è deciso, 11/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME