Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13226 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dottor NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano con la quale è stato rigettato l’atto di impugnazione dell’ordinanza applicativa della m cautelare inframuraria, disposta dal Gip del Tribunale di Milano in relazione alla contestaz provvisoria del reato di cui agli art. 74, commi 1, 2, e 3, 73, comma 4, d.P.R.309/1990.
Al riguardo, si premette che il Gip del Tribunale di Teramo, con ordinanza del 20/10/2023 pur rigettando la richiesta di convalida del fermo, ritenendo insussistente il pericolo di f applicato la custodia cautelare in carcere, ravvisando il pericolo di reiterazione del reato del Tribunale di Teramo ha altresì dichiarato la propria incompetenza, indicando quale giudi competente il Tribunale di Milano, e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di Mi
NOME COGNOME, in sede di riesame innanzi al Tribunale di Milano, ha eccepito l’inefficaci titolo cautelare a causa della mancata rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia che il G Tribunale di Milano avrebbe dovuto effettuare, avendo ravvisato esigenze cautelari differe rispetto a quelle indicate dal Gip di Teramo in sede di convalida del fermo. Ha pertanto, l’atto di impugnazione, dedotto la mancata celebrazione dell’interrogatorio di garanzia innanz Gip del Tribunale di Milano e l’inefficacia dell’ordinanza genetica applicativa della cautelare.
Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi.
2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e vio di legge, posto che il giudice a quo ha ritenuto, erroneamente, che la doglianza difensiva relativa all’omesso interrogatorio da parte del AVV_NOTAIO del Tribunale di Milano e alla nullità dell’interr tenutosi in occasione dell’udienza di convalida innanzi al Gip del Tribunale di Teramo n dovesse essere dedotta in sede cautelare, ma innanzi al giudice procedente.
Rappresenta il ricorrente COGNOMENOME> di non aver COGNOME censurato unicamente il vizio afferente all’interrogatorio di garanzia ma di aver sollevato anche questioni inerenti alle esigenze caut ragione per la quale, unitamente a tali doglianze, anche l’eccezione di nullità dell’interro ex art. 294 cod. proc. pen. avrebbe dovuta essere valutata dal giudice del riesame. Cita riguardo giurisprudenza secondo la quale l’eccezione di nullità dell’interrogatorio ex art. 294 proc. pen. è proponibile anche innanzi al Tribunale del riesame ove l’eccezione si accompagni ulteriori motivi di doglianza inerenti al contenuto dell’atto impugnato o siano volti a dedu genetici dell’atto.
Altresì, il ricorrente rappresenta che il Gip di Milano ha rettificato la valutazione de dichiaratosi incompetente, ravvisando il pericolo di fuga che invece il Gip del Tribunale di Te aveva negato in sede di emissione della misura cautelare. Tale differente valutazione comport
la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del Gip di Milano, onde permette all’indagato di svolgere le sue difese, interrogatorio che è stato invece omesso.
Infine, il ricorrente lamenta la nullità dell’interrogatorio reso in sede di convalida d celebratosi avanti al innanzi al Gip di Teramo in carcere, non essendo stato video-registrato unicamente fono-registrato, senza indicazione di alcuna circostanza che avrebbe reso impossibile la registrazione audiovisiva, in violazione dell’art. 141 bis cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazione, avendo il Gip del Tribunale di Milano affermato il pericolo di fuga, sebbene il gi di Teramo abbia affermato l’assoluta insussistenza di quest’ultimo, ritenendo che non possa costituire RAGIONE_SOCIALE valutabile la disponibilità da parte dell’indagato di auto di grossa cil e facendo richiamo all’attività lavorativa svolta presso la RAGIONE_SOCIALE da cui ha desunto un radicamento dell’indagato nel territorio dello Stato italiano.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de ricorso.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di r insistendo per l’ammissibilità in particolare del primo motivo, in quanto supportato orientamento giurisprudenziale richiamato nel ricorso, e in via subordinata, stante il cont giurisprudenziale citato, chiede che ai sensi dell’art. 618 e. 1 cod. proc. pen. il ricorso venga rimesso alle Sezioni Unite della Suprema Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima doglianza è inammissibile.
1.1.11 ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 294-302-309 c proc. pen. per omesso interrogato – rio dell’imputato in sede di convalida all’esito del dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva originariamente emesso la misura. Tale assunto si riconnette a un orientamento affermatosi secondo il quale, allorché la questione inefficacia sia stata proposta, insieme ad altre concernenti l’originaria legitti provvedimento, con il ricorso per cgtssazione, deve ritenersi attratta da questo e può qui essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la deci de libertate che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede. Questa precisazione concer soprattutto il caso in cui l’assunto della perdita di efficacia del provvedimento sia fo affinchè non si ritardi ulteriormente una decisione che si sarebbe dovuto richiedere in altra subito dopo l’intervento della ordinanza del tribunale. Si è quindi affermato che occ distinguere il caso in cui la violazione sia stata fatta valere come unico motivo di riesa
quello in cui siano state anche mosse censure volte ad aggredire il provvedimento custodiale a farne valere vizi genetici. (Sez. 6, n. 42308 del 29/10/2009 Cc. (dep. 03/11/2009 Rv. 245479; Sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, Rv. 258994).
Tale orientamento risulta superato da un recente indirizzo giurisprudenziale secondo cui, n procedimento di riesame, non è deducibile, né rilevabile d’ufficio, la questione ine all’inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invali dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia pr unitamente ad altre questioni relative a vizi genetici del provvedimento impugnato, sicché stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. p (Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Rv. 267851; Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, Rv. 254447, Sez. 3, n. 16386 del 10/02/2010 Rv. 246768; Sez. 6, Sentenza n. 29564 del 10/06/2003 Rv. 226222).
Il suddetto orientamento richiama una non recente decisione delle Sezioni Unite penali d questa Corte Suprema (Sez. U, n. 26 del 5 luglio 1995, Galletto, Rv. 202015), secondo cui “poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legitti l’adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia del misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne consegue che esulano dall’ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalid dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende d avulse dall’ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intacc l’intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso pian6 della persistenza della misura, ne impor l’estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l’ordinan specificamente prevista dall’art. 306 cod. proc. pen., suscettibile di appello ai sensi dell’ dello stesso codice”.
Il principio è stato ribadito da Sez. U, n. 7 del 17 aprile 1996, Moni, Rv, 205255, c precisato che «le cause che determinano la perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare, secon le previsioni contenute nel titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale intaccando l’intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza de misura coercitiva, devono essere fatte valere avanti al giudice di merito in un procedimen distinto da quello di impugnazione, attraverso la richiesta di revoca contemplata dall’art cod. proc. pen.”.
Pertanto, la questione inerente all’inefficacia della misura coercitiva per la omissione nullità dell’interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. (costituente atto successivo all’adozione del provvedimento cautelare) risulta del tutto estranea all’ambito del ries dovendo, invece, formare – per espressa previsione di legge – oggetto di istanza al giudice procedimento principale, il cui provvedimento, pronunciato ai sensi degli artt. 302 e 306 proc. pen., è soggetto all’appello previsto dall’art. 310 cod. proc. pen., con possib successivo ricorso per cassazione in forza dell’art. 311 del codice di rito.
1.2.In questa prospettiva va altresì rilevato come le più recenti pronunce abbia che la nullità dell’interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida de determina la nullità dell’ordinanza che dispone la misura della custodia cautela quest’ultima un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di conval determina esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termin dall’art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (Sez. 6, n. 29214 de Rv. 281826). Il suddetto orientamento è stato recentemente ribadito a Sez. 1, n. 430 del 18/10/2022, Rv. 283861 che ha affermato che, in tema di procedim convalida dell’arresto, la nullità di ordine generale a regime intermedio dell’int dell’ordinanza di convalida, sebbene ritualmente eccepita in udienza, non può essere d giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare, essendo r esclusivamente con l’impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della q ritenersi sanata.
1.3.Infine, e con specifico riferimento al caso in disamina, si ricorda che nel cas misura cautelare disposta dal giudice incompetente sia rinnovata dal giudice competent dell’art. 27 cod. proc. pen., non è necessario procedere a un nuovo interrogatorio di art. 294 cod. proc. pen., conservando piena efficacia quello effettuato nel corso de convalida del fermo a norma dell’art. 391, comma 3, cod. proc. pen. e ciò anche provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia sta (Sez. 2, n. 46440 del 15/09/2023, Rv. 285521; Sez. 3, n. n. 46029 del 06/ Rv. 241773), a meno che la misura rinnovata non si fondi su fatti nuovi o individu colpevolezza . o esigenze catjtelari . diverse da quelle posie a sostegno dell’ordinanza emessa giudice incompetente.
Pertanto, del tutto inammissibile è la doglianza secondo la quale il Gip di Milan dovuto espletare un nuovo interrogatorio di garanzia in quanto, come meglio verrà es ordine alla disamina del secondo motivo di ricorso, il giudice che si è dichiarato in pur escludendo il pericolo di fuga, ha in ogni caso riconosciuto la sussistenza de reiterazione di reati analoghi a quelli per i quali si procede. Il Gip del Tribunale d volta, ha affermato, oltre alle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. b) cod. proc. pen., anche il pericolo di reiterazione del reato già affermato dal giudice incompetente, senz valutazione su fatti nuovi o -su esigenze cautelari diverse da quelle poste a sost dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente.
1.3. Va in ultimo affermato che manifestamente infondata è anche la questione rela violazione dell’art. 141 bis cod. proc. pen., posto che la norma che il ricorrente as violata richiede che l’interrogatorio di persona in stato di detenzione venga doc pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibil di riproduzione fonografica.
Nel caso in disamina, come emerge dalle medesime prospettazioni del ricorrente, l’interrogatorio è stato fonoregistrato. Né la mancata indicazione delle ragioni per le qua è stata possibile la videoregistrazione induce alcun vizio.
Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito c supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Ca 02/08/1996, COGNOME). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazion all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidon non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato ( Cass. 21/07/1992, COGNOME 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivaluta merito delle relative statuizioni.
Nel caso in disamina, il Tribunale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed proceduto ad una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti non qualif in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa se
Il giudice che si è dichiarato incompetente, pur escludendo il pericolo di fuga, ha in riconosciuto la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati analoghi a quelli per i procede, affermando, dunque, la sussistenza di esigenze cautelari e l’adeguatezza della custodi intramuraria. Il giudice competente e cioè il Gip del Tribunale di Milano ha affermato, oltr esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. b) cod. proc. pen., anche il pericolo di reite reati della ‘stessa . specie di quello per cui si procede, faCendo richiamo all’esistenza di u struttura organizzata che dispone di ingenti somme di danaro e che si avvale di radic collegamenti con soggetti criminali operanti in Italia all’estero, mediante il reclutamento d e di corrieri, mediante l’uso di telefoni criptati, ritenendo quindi attuale il pericolo di r considerato il coinvolgimento dell’indagato anche in passato in traffici di stupefacente.
Nel caso di specie, l’ apparato giustificativo a sostegno della decisione è adeguato, esente da logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedime cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all’art. 275 co proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n.306 del 3/12/ ndep. 2004, COGNOME) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, g elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminos fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, COGNOME) e atten focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che render altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filip
209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259).
5 COGNOME
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all’art. 9 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente