Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38920 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38920 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nato in Slovenia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 03/10/2023 del Tribunale di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’indagato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 3 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Trieste ha rigettato l’appello cautelare e ha confermato NOME in data 06/09/2023 del GIP del Tribunale di Pordenone che aveva rigettato la richiesta di inefficacia della misura di custodia cautelare in carcere applicata a NOME per aver organizzato e coordinato il trasporto di 600 chili di cocaina da Fossalta di Portogruaro (Venezia) a Monterotondo (Roma).
Il ricorrente espone in fatto che il GIP del Tribunale di Trieste, su richiesta della locale DDA, gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per aver
organizzato, in concorso con soggetto noto, il trasporto di circa 600 chili di cocaina da Fossalta di Portogruaro a Monterotondo. A seguito del rinvio a giudizio, con sentenza in data 15 giugno 2023 il GUP del Tribunale di Trieste aveva accertato la propria incompetenza territoriale in favore dell’Autorità giudiziaria di Pordenone. Il PM aveva rinnovato, quindi, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., la richiesta al GIP di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, contestando, in aggiunta alla condotta di trasporto, anche quella di acquisto della cocaina. Il GIP del Tribunale di Pordenone aveva quindi emesso la nuova ordinanza di custodia cautelare sulla base di entrambe le contestazioni ma non aveva provveduto alla rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia.
In definitiva, il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame cle(e tenon ha dichiarato l’inefficacia della misura per il vizio di procedura ed eccepisce il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali.
CONSIDERATO IN DIRITrO
Preliminarmente si dà atto che a questo procedimento è unito il fascicolo RG 45951/2023 che costituisce un duplicato.
Il ricorso è manifestamente infondato perché non coglie la ratio decidendi dell’ordinanza del Tribunale del riesame, che ha ben spiegato, anche ripercorrendo i relativi passaggi, che l’ordinanza del GIP del Tribunale di Pordenone è stata emessa rispetto alla contestazione originaria del trasporto e non rispetto a quella ulteriore e sopravvenuta dell’acquisto, tant’è vero che il GIP ha utilizzato e valorizzato gli stessi indizi già valutati dal GIP del Tribunale di Trieste.
Peraltro, va ulteriormente osservato, come pure messo in luce dall’ordinanza impugnata, che, secondo la giurisprudenza, è necessaria la rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia se i fatti sono nuovi ovvero se il provvedimento sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente (Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001, Zaccardi, Rv. 219975 – 01). Nel caso di specie, sembrerebbe che l’unica condotta nuova sarebbe quella di acquisto, ma sul punto è consolidato l’orientamento interpretativo secondo cui l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola RAGIONE_SOCIALE condotte ivi previste, dall’altro, deve escludersi il concorso formale dí reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7404 del
15/01/2015, COGNOME, Rv. 262421 – 01 e n. 23759 del 10/02/2023, COGNOME Khaddach, Rv. 284666 – 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente