Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43683 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43683 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a Mestragne
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA a San Pietro Vernotico
NOME NOME il DATA_NASCITA a Casarano
NOME NOME NOME il DATA_NASCITA a Brindisi
avverso la sentenza del 26/10/2022 della Corte di appello di Lecce
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dell’imputato NOME, AVV_NOTAIO anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per NOME che, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con sentenza pronunciata il 22 giugno 2021 all’esito di rito abbreviato, riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e li condannava alle pene di legge. In particolare: riteneva NOME e NOME COGNOME responsabili del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di tipo “leggero” di cui al capo 10) e, applicata la diminuente del rito, li condannava alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa ciascuno; riteneva NOME COGNOME responsabile del delitto di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina di cui al capo 6), e, con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa; riteneva NOME COGNOME responsabile del reato di ricettazione di attrezzatura agricola (capo 11) e, con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa.
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 26 ottobre 2022, confermava quella di primo grado con riguardo sia alla ricostruzione probatoria dei fatti contestati e ritenuti accertati, sia alle specifiche condotte di detenzione e cessione di droga, richiamando analiticamente per ciascuno degli imputati i risultati delle indagini e dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria, olt l’inequivoco tenore delle numerose conversazioni, telefoniche e ambientali, intercettate e analiticamente trascritte in motivazione con riferimento alla posizione di ogni imputato, la cui lettura ne disvelava chiaramente il reale contenuto. Quanto alla ricettazione addebitata a NOME, oltre alle conversazioni captate, erano considerati gli esiti della perquisizione e del sequestro operati il 9 aprile 2019 presso la masseria del coimputato NOME COGNOME, che aveva portato al rinvenimento di un aratro e di altre attrezzature agricole sottratte alla persona offesa COGNOME.
Per NOME e NOME COGNOME (capo 10), in relazione all’acquisto da NOME COGNOME di due chilogrammi di marijuana il 16 dicembre 2018, la Corte richiamava il tenore di due conversazioni dei ricorrenti – in date 13 e 15 dicembre 2018 – con i coimputati NOME e NOME COGNOME e con COGNOME, allorché NOME COGNOME viene invitato a riporre il quantitativo di droga sotto il sedile. Le conversazioni successive attengono al pagamento scaglioNOME della merce. L’importante quantitativo di stupefacente connpravenduto era considerato ostativo al riconoscimento della fattispecie di lieve entità.
Per l’episodio ascritto a COGNOME (capo 6) relativo a una serie di cessioni allo stesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina da parte dei NOME COGNOME la
Corte richiamava, riportandone analiticamente i contenuti, l’esplicito ed eloquente tenore delle conversazioni telefoniche e ambientali captate, dimostrative della contrattazione di un considerevole quantitativo di cocaina destinata alla cessione a terzi. In particolare, la Corte richiamava la conversazione del 30 ottobre 2018 fra i COGNOME e NOME COGNOME (detto NOME), oltre quelle captate il 2 novembre e il 12 dicembre 2018 relative ad analoghe attività di cessione. Anche in tal caso i considerevoli quantitativi smerciati e la conseguente gravità dei fatti erano ritenuti ostativi al riconoscimento della fattispecie di lieve entità.
In merito al capo 11) contestato a NOME la prova dell’esistenza del reato presupposto risultava dalla precisa e dettagliata denuncia del furto di attrezzature agricole patito da NOME COGNOME il 3 dicembre 2018. La responsabilità dell’imputato emergeva con chiarezza dalle obiettive risultanze delle operazioni intercettative, i cui contenuti erano analiticamente riepilogati in motivazione, da cui si evinceva che NOME (e il coimputato NOME COGNOME) facevano esplicito riferimento a un aratro tetravomero sottratto a COGNOME da vendere a tale COGNOME, con chiari riferimenti al prezzo e alla permuta di altro bene. Diversa parte dei beni sottratti era destinata a tale COGNOME. Il sopralluogo effettuato dalle Forze dell’ordine il 9 aprile 2019 portava al rinvenimento dell’attrezzatura presso la masseria di NOME COGNOME e da successive captazioni emergeva la preoccupazione di NOME e NOME circa gli esiti delle indagini, così evidenziandosi la loro piena consapevolezza della provenienza furtiva dei beni.
I difensori degli imputati hanno depositato distinti motivi di ricorso.
2.1. Il difensore di NOME COGNOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per l’addebitata condotta di detenzione al fine di cessione di marijuana (oggetto solo di “droga parlata”), non desumibile dal mero tenore delle conversazioni intercettate, attribuite al ricorrente in mancanza di riscontri oggettivi. Si contesta inoltre la mancata sussunzione del reato nell’ipotesi “lieve” di cui al comma 5 della norma incriminatrice. Con un terzo motivo il ricorrente lamenta l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza dell’imputato, mentre il coimputato COGNOME ha usufruito di un trattamento sanzioNOMErio più benevolo, pur essendogli stata contestata la recidiva reiterata.
2.2. Il difensore di NOME COGNOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per la condotta di detenzione a fini di cessione di stupefacenti di cui al capo 10),
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richiamando le ragioni già esposte in sede di gravame per denunziare il travisamento della prova relativa al contenuto delle conversazioni intercettate, in assenza di obiettivi e sicuri riscontri all’interpretazione avallata dai giudici de merito. In assenza di attività di osservazione, sequestro e accertamento il giudizio di responsabilità del ricorrente è affidato a mere congetture, mancando la prova certa che nel giorno della cessione NOME COGNOME si trovasse effettivamente a bordo della vettura di NOME COGNOME. Peraltro, egli non partecipa direttamente all’incontro con NOME COGNOME, gestito invece da NOME COGNOME e NOME COGNOME. Con un distinto motivo il ricorrente lamenta l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, reputate inapplicabili in ragione dell’assenza di elementi di positiva valutazione, in contrasto con la più favorevole sanzione inflitta al coimputato COGNOME, che pure vantava una nutrita serie di precedenti penali.
2.3. Il difensore di NOME COGNOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per gli episodi di cessione di stupefacenti di cui al capo 6), atteso il travisamento della prova intercettativa per detto reato, in assenza di altri, obiettivi e sicuri riscon probatori. In particolare, la ritenuta partecipazione agli episodi accaduti in data 2, 12, 29 novembre e 12 dicembre 2018 si palesa incoerente a fronte della estraneità riconosciuta allo zio del ricorrente, NOME COGNOME.
Sotto diverso profilo si censura la mancata applicazione dell’ipotesi “lieve” di cui al comma 5 della norma incriminatrice, attesa l’incertezza sulla qualità, quantità e destinazione dello stupefacente.
L’ultima doglianza attiene al trattamento sanzioNOMErio, con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate senza tenere conto della incensuratezza, del corretto comportamento processuale e delle complessive condizioni soggettive del ricorrente.
2.4. Il difensore di NOME COGNOME ha a sua volta censurato l’affermazione di responsabilità nei riguardi del proprio assistito, dal momento che nelle conversazioni eseguite nel corso di indagini inerenti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti nulla era emerso circa la consapevolezza del ricorrente della illecita provenienza di attrezzi e macchinari agricoli, né circa la corrispondenza certa fra gli oggetti da costui menzionati e quelli poi effettivamente sequestrati il 19 aprile 2019.
Sotto diverso profilo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità di cui al secondo comma della norma incriminatrice, dovendosi fare riferimento al complesso di elementi soggettivi e oggettivi che possono assumere un rilievo determinante.
Il ricorrente si duole infine della eccessiva severità del trattamento sanzioNOMErio, anche in ragione dell’immotivato diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non meritano accoglimento.
Risultano infondati e per taluni aspetti addirittura sprovvisti di reale specificità delle ragioni che li sorreggono i (comuni) motivi di ricorso con i quali i ricorrenti contestano la carenza e la contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova, in punto di lettura e interpretazione dei contenuti, asseritamente non significativi né concludenti, delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate.
La Corte territoriale, nell’operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha infatti argomentato in modo sintetico ma lineare e immune da vizi logici con riguardo alla esplicita decrittazione e al disvelamento del significato delle conversazioni intercorse fra i vari protagonisti.
Per i NOME COGNOME entrambi i giudici del merito hanno fatto leva, quanto al capo 10), sugli inequivoci contenuti delle conversazioni degli imputati – la cui voce è stata identificata con certezza dagli operanti di P.G. – nei giorni precedenti la cessione dei due chili di sostanza stupefacente del tipo “leggero”. I colloqui sono dettagliatamente richiamati in motivazione, né in realtà contraddetti da alcuna spiegazione alternativa. Essi non lasciano dubbio alcuno circa il pieno coinvolgimento di entrambi gli imputati nell’episodio in questione, laddove le allusioni ai due chilogrammi di stupefacente e al prezzo concordato di 1.500 euro al chilo sono immediatamente percepibili. Così come è stata ritenuta chiara la considerazione dei COGNOME circa la scarsa affidabilità dei NOME COGNOME emergente dalla conversazione del 15 dicembre 2018. Significative, anche se prudentemente celate, sono le manifestazioni con cui NOME COGNOME (detto NOME) manifesta il suo ruolo di co-protagonista nella vicenda il giorno della cessione allorché NOME COGNOME si rivolge direttamente a costui, ricevendo messaggi tranquillizzanti, tanto che il primo gli chiedeva se avesse “il posto dove metterla” procedendo poi a consegnargli il quantitativo ingiungendogli di collocarlo sotto il sedile.
Anche con riguardo al delitto di cui al capo 6) ascritto a NOME COGNOME, la Corte ha riportato analiticamente i contenuti delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, il cui evidente tenore era dimostrativo dell’importante attività di vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La Corte territoriale ha congruamente argomentato (a sua volta facendo riferimento al complesso di conversazioni puntualmente riportate alle pagg. 35 e 36 della sentenza di primo grado) circa l’identificazione di COGNOME come colui che colloquiava con i COGNOME il 30 ottobre 2018, utilizzando il diminutivo “NOME“. Il luogo ove il colloquio si era svolto era identificato in Collepasso presso l’abitazione della nonna dell’imputato. Il contenuto della conversazione era inequivoco, facendo riferimento a sostanza stupefacente, alla sua qualità, alla possibilità di tagliarla e ricavarne un cospicuo numero di dosi. Consequenziale è anche l’iter logico seguito dalla Corte quanto alla individuazione della sostanza identificata in cocaina, come quella usualmente commercializzata dai COGNOME. Anche in relazione ai successivi episodi i giudici del merito hanno fatto corretto riferimento alle risultanze intercettative, laddove in particolare con riferimento all’episodio del 2 novembre 2018 è la nonna dell’imputato (NOME COGNOME) a invitare NOME COGNOME a lasciare a lei quanto destiNOME a NOME.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME si osserva che con riguardo al delitto di ricettazione ascritto nel capo 11) all’imputato, in concorso con il coimputato NOME COGNOME, la prova dell’esistenza del reato presupposto risultava dalla precisa e dettagliata denuncia del furto di attrezzature agricole patito da NOME COGNOME il 3 dicembre 2018; la responsabilità dell’imputato emergeva, ancora una volta, con chiarezza dalle obiettive risultanze delle operazioni intercettative, i cui contenuti sono analiticamente riepilogati in motivazione. NOME (con il coimputato NOME COGNOME) faceva esplicito riferimento a un aratro tetravomero sottratto a COGNOME da vendere a tale COGNOME, con espliciti riferimenti al prezzo e alla permuta di altro bene. Diversa parte dei beni era destinata a tale COGNOME. Il sopralluogo effettuato dalle Forze dell’ordine il 9 aprile 2019 portava al ritrovamento dell’attrezzatura presso la masseria di NOME COGNOME e da successive captazioni emergeva la preoccupazione di COGNOME e NOME circa gli esiti delle indagini, così evidenziandosi la piena consapevolezza della provenienza furtiva dei beni.
Ciò posto circa la correttezza della lettura dei dialoghi intercettati, se ne inferisce come lineare e logico corollario l’infondatezza degli assunti difensivi dei ricorrenti che hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità per le condotte
Qut
sia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo, sia di ricettazione.
Preso atto della ricostruzione esaustiva e lineare offerta da entrambi i giudici di merito sulle posizioni dei singoli imputati, i quali si limitano a prospettare sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte della Cassazione degli elementi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito, va ribadito il principio di diritto per il quale la lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione d linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se – come nel caso in esame – risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Non possono trovare accoglimento i ricorsi degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, perché infondati e aspecifici, laddove essi ripropongono la tesi, già invocata e motivatamente disattesa dalla Corte distrettuale, della riconducibilità all’ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90 degli episodi di detenzione a fini di cessione loro rispettivamente contestati ai capi 6) e 10).
Considerato che l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, per entrambi i giudici di merito i distinti episodi delittuosi, come complessivamente apprezzati soprattutto alla luce dell’inequivoco tenore delle conversazioni captate, non potevano affatto qualificarsi lievi. Le modalità delle condotte di COGNOME, poste in essere relativamente a quantitativi considerevoli di cocaina evidentemente destinati a successive cessioni a una larga e indeterminata platea di clienti, nonché quelle di NOME, relative a ben due chilogrammi di sostanza “leggera”, erano connotate da sicura offensività.
La motivazione della sentenza impugnata si presenta ineccepibile in linea di diritto e, poiché congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria e nell’apprezzamento dei fatti, insindacabile in sede di controllo di legittimità.
Quanto al motivo di ricorso di COGNOME attinente al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen. esso si palesa infondato e affatto generico.
Ai fini del diniego dell’attenuante in discorso, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto decisiva la non tenuità del danno patrimoniale derivante dal commesso delitto.
In tal senso, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desunnibili dall’art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l’attenuante in parola, e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l’entità del profitto), sia sott profilo soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340).
Affatto inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità si palesano infine i motivi di ricorso di tutti i ricorrenti circa il lamentato diniego d attenuanti generiche cui sarebbe conseguito un trattamento sanzioNOMErio connotato da eccessiva severità. La sentenza impugnata giustifica, infatti, la statuizione reiettiva con riferimento alla gravità delle condotte di spaccio di stupefacenti per gli imputati NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, in assenza di altri elementi positivamente valutabili, non potendo considerarsi tale il mero stato di incensuratezza. Per COGNOME si aggiunge anche la considerazione della negativa personalità dell’imputato emergente dai precedenti.
La Corte territoriale ha dunque già puntualmente rimarcato che tali motivi di gravame – così come quelli avanzati con gli odierni ricorsi – fossero carenti di utili indicazioni di validi parametri a sostegno di un più mite trattamento sanzioNOMErio, tenuto in debito conto l’effettivo disvalore delle vicende criminose, il ruolo svolto e la personalità di ciascun imputato.
Trattasi di giudizio discrezionale, il cui concreto esercizio da parte del giudice di merito, siccome sorretto da adeguato e logico apparato argomentativo a sostegno delle relative statuizioni e all’esito della presa in esame e della considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, non è sindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve concludersi per il rigetto dei ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/09/2023