Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1137 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1137 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato in Albania DATA_NASCITA NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 20/1/2025 dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO, che conclude per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
I ricorrenti impugnano la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la loro condanna, relativamente all’importazione dall’Olanda di 1 kg. di cocaina, in particolare, NOME avrebbe preso contatti
con l’intermediario (NOME Fation separatamente giudicato) e procurato il denaro, mentre il fratello NOME si occupava di trasferire il denaro in Albania, depositandolo presso un’agenzia di viaggi indicata da NOME.
I ricorrenti hanno formulato due distinti ricorsi che, tuttavia, propongono questioni in larga parte sovrapponibili e, quindi, congiuntamente sintetizzabili.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine a plurimi aspetti ricostruttivi del fatto, essenzialmente riguardanti l’interpretazione delle intercettazioni e dei messaggi che intercorrevano tra i protagonisti della vicenda.
Assume la difesa che il tenore di tali scambi di comunicazione sarebbe del tutto vago, privo di specifici elementi denotanti il riferimento all’attività importazione e suscettibili di letture alternative lecite.
A differenza di quanto sostenuto dai giudici di appello, i messaggi in questione sarebbero del tutto neutri e sicuramente inidonei a fondare la prova del reato.
L’ulteriore censura si appunta sulle dichiarazioni rese dal coimputato, separatamente giudicato, NOME Fation.
Assume la difesa che COGNOME non avrebbe avuto conoscenza diretta delle condotte ascritte ai ricorrenti e, quindi, non poteva in alcun modo riferire sulle stesse.
2.2. Con il secondo e terzo motivo si censura la violazione della regola di giudizio basata sull’oltre ogni ragionevole dubbio, sostanzialmente ripercorrendo le doglianze già formulate con il primo motivo al fine di dimostrare come il quadro probatorio non avrebbe consentito di affermare, in termini di certezza, la responsabilità degli imputati.
Inoltre, si torna a contestare la valenza delle dichiarazioni etero-accusatorie rese da NOME, evidenziando come queste erano state ritenute attendibili, mentre analogo giudizio non era stato reso relativamente alle dichiarazioni dei ricorrenti.
2.3. Con il quarto motivo si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nella sentenza n. 3121 del 2024, emessa dal Tribunale di Verona, nei confronti dei restanti coimputati del reato per i quali i ricorrenti sono stati condannati. Sostiene la difesa che il Tribunale di Verona, proprio in considerazione della genericità del contenuto dei messaggi intercettati, era pervenuto all’assoluzione dei coimputati con la formula “perché il fatto non sussiste”, il che dimostrerebbe l’erronea diversa valutazione compiuta dalla Corte di appello nei confronti dei fratelli NOME.
Inoltre, poiché la suddetta pronuncia assolutoria è passata in giudicato, l’eventuale conferma della condanna a carico dei ricorrenti darebbe luogo ad un insanabile contrasto tra giudicati, in ipotesi legittimante la revisione del giudizio di
condanna.
2.4. Con il quinto motivo, si deduce il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell’elemento soggettivo, aspetto rispetto al quale la Corte di appello avrebbe omesso qualsivoglia valutazione, presumendo la sussistenza del dolo sulla base della mera descrizione della condotta.
2.5. Con i restanti motivi, si censura l’avvenuto riconoscimento della recidiva, con il conseguente aumento di pena, nei confronti di NOME, pur non essendo stata, tale aggravante, formalmente contestata, nonché l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
Entrambi i ricorrenti lamentano l’eccessività del trattamento sanzionatorio, non essendosi tenuto conto dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., nonostante la presentazione di una specifica memoria difensiva volta ad illustrare le condizioni personali del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Il primo, secondo, terzo e quinto motivo dei ricorsi proposti nell’interesse degli imputati possono essere esaminati congiuntamente, posto che, sia pur sotto diversi profili, introducono contestazioni relative alla motivazione resa dai giudici di merito in ordine alla ricostruzione del fatto.
Le doglianze dedotte dai ricorrenti sono manifestamente infondate, nella misura in cui ripropongono questioni di merito, sollecitando una diversa valutazione delle prove, già oggetto di una motivazione ampia, esaustiva e immune da censure in questa sede.
2.1. Esaminando sinteticamente le singole questioni poste, occorre prendere le mosse dalla contestazione in merito alla rilevanza probatoria dei messaggi valorizzati dai giudici di merito, dai quali emergerebbero gli accorti tra NOME e NOME Fation in ordine all’importazione dall’Olanda di stupefacente, previo versamento del prezzo pari ad €40.000, depositato presso un’agenzia di viaggi sita in Albania da parte di NOME.
Per consolidata giurisprudenza, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ne consegue che è rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle
conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
Corollario di tale affermazione è l’ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, Di Maro, Rv. 272558).
2.2. Nel caso di specie, non vi è stato alcun travisamento della prova nel senso sopra specificato, tant’è che i ricorrenti sostengono unicamente che il tenore letterale dei messaggi sarebbe di per sé non univocamente dimostrativo della condotta illecita, anche in considerazione del fatto che lo scambio di messaggi non avveniva mediante l’utilizzo di un linguaggio “criptico”.
Si tratta di una conclusione non condivisibile sotto due diversi profili.
In primo luogo, deve sottolinearsi come il senso delle comunicazioni non può essere desunto dalla lettura frammentata dei singoli messaggi, bensì deve avvenire mediante la loro complessiva valutazione all’interno del contesto di riferimento. Solo l’interpretazione complessiva del contenuto dei messaggi, infatti, consente di restituire il senso logico degli stessi.
Né vale rilevare che gli interlocutori non utilizzavano un linguaggio “criptico”, posto che tale elemento non costituisce un univoco dato interpretativo, ben potendosi ritenere che – come avvenuto nel caso di specie – l’impiego di frasi apparentemente generiche, senza l’adozione di specifici termini utilizzati per occultare l’effettivo oggetto della conversazione, ma basate su condivise informazioni implicitamente date per presupposto, ben possa dar luogo ugualmente a messaggi interpretabili come riferiti a traffici illeciti, di cui interlocutori intendevano celare l’effettivo contenuto.
In definitiva, il semplice ricorso a fatti inespressi, ma chiaramente oggetto di un sottinteso dato comune di conoscenza, costituisce di per sé un linguaggio criptico che, se logicamente interpretato dal giudice di merito, ben può fornire la prova del reato, senza che tale valutazione sia suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità.
2.3. L’ulteriore critica sollevata da parte dei ricorrenti è relativa alla ritenu attendibilità del correo NOME Fation, in relazione al quale si deduce che egli non avrebbe avuto contezza diretta dei fatti riferiti e, in ogni caso, non vi sarebbero
elementi di riscontro.
Le censure mosse dai ricorrenti sono aspecifiche, nella misura in cui non si confrontano con un dato essenziale, consistente nel fatto che NOME e NOME si tengono in contatto per tutto il periodo che precede l’arrivo del corriere dall’Olanda (così pg.15/18 sentenza di primo grado).
L’intera operazione viene monitorata dalla polizia giudiziaria, che assiste all’incontro tra NOME e il corriere, per poi procedere all’arresto dei predetti e a rinvenimento di un panetto di cocaina di oltre lkg.
A prescindere dalle dichiarazioni etero e auto-accusatorie rese da NOME, pertanto, la prova del reato contestato ai fratelli NOME emerge in maniera inconfutabile dai messaggi intervenuti nella fase preparatoria e relativa al trasporto del denaro in Albania, nonché da quanto oggettivamente emerso all’atto della consegna dello stupefacente.
Qualsivoglia ricostruzione alternativa prospettata dai ricorrenti non è in grado di sovvertire la più che adeguata valutazione compiuta dai giudici di merito, i quali hanno accertato, in termini di sostanziale certezza, la responsabilità dei ricorrenti.
2.4. Infine, per quanto attiene alla presunta omessa valutazione dell’elemento soggettivo del reato, è agevole evidenziare come l’oggettività della condotta e il consapevole apporto fornito da entrambi gli imputati costituiscono elementi ampiamente idonei a supportare il dolo richiesto dalla norma incriminatrice.
Con il quarto motivo di ricorso, la difesa rappresenta che, con la sentenza n. 3121 del 2024, emessa dal Tribunale di Verona, successivamente a quella di appello oggetto del presente ricorso, si perveniva all’assoluzione dei coimputati dei ricorrenti, sul presupposto dell’inidoneità dimostrativa dei messaggi intercettati.
La deduzione difensiva è manifestamente infondata.
Sulla base della citata sentenza, prodotta dai ricorrenti e valutabile in quanto successiva alla decisione impugnata, emerge che, relativamente al fatto di reato oggetto del presente giudizio, il Tribunale di Verona ha esaminato la sola posizione di NOME.
In motivazione, il Tribunale dà atto che nell’imputazione non è descritta alcuna condotta ascrivibile a COGNOME e che difetta qualsivoglia elemento probatorio idoneo a dimostrare il coinvolgimento del predetto nel fatto di reato (così pg.10/11).
Con riferimento al capo di imputazione contestato in concorso ai fratelli NOME e a NOME, pertanto, la sentenza resa dal Tribunale di Verona non può costituire in alcun modo un accertamento incompatibile con l’affermazione della loro penale
responsabilità, proprio perché in quel procedimento è stata vagliata la sola posizione di COGNOME.
Ne consegue in radice l’impossibilità del presunto contrasto di giudicati dedotto dalla difesa.
A diverse conclusioni non si perviene neppure valorizzando la formula assolutoria utilizzata dal Tribunale di Verona che, anche in relazione al reato contestato a COGNOME sub capo 2), ha dichiarato che “il fatto non sussiste”.
Si tratta di un evidente discrepanza tra dispositivo e motivazione, posto che, essendo stato il reato contestato anche ad altri imputati separatamente giudicati e in assenza dell’accertamento dell’insussistenza del fatto, bensì della sola carenza di elementi a carico di COGNOME, il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l’imputato “per non aver commesso il fatto”.
L’errore sulla formula assolutoria, tuttavia, non comporta affatto l’accertamento di un fatto incompatibile con la condanna dei coimputati separatamente giudicati e, quindi, non può neppure dar luogo a contrasto tra giudicati.
4.Passando all’esame dei restanti motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle aggravanti, deve preliminarmente rilevarsi la manifesta infondatezza della censura proposta con riguardo al riconoscimento della recidiva nei confronti di NOME.
La difesa eccepisce che la recidiva non era stata contestata e, quindi, non poteva essere ritenuta in sentenza.
Dalla lettura della sentenza di appello (pg.17) emerge chiaramente come la recidiva non sia stata in alcun modo applicata, essendosi i giudici di merito limitati ad escludere la possibilità di concedere le attenuanti generiche all’imputato, in quanto gravato da un precedente specifico ed essendo individuato quale principale interessato all’acquisizione della partita di stupefacente.
È di immediata percezione, quindi, il fatto che alcun aumento è stato disposto a titolo di recidiva e che la precedente condanna è stata valorizzata solo nell’ambito della più ampia valutazione in merito alla concedibilità delle attenuanti generiche, correttamente escluse sulla base di parametri obiettivi, senza che emerga alcun vizio motivazionale su tale aspetto.
4.1. Per quanto concerne, invece, la determinazione del trattamento sanzionatorio, è sufficiente evidenziare come la Corte di appello, nel rideterminare la pena base, ha dato conto delle ragioni che giustificavano il discostamento peraltro in misura non rilevante – rispetto al minimo edittale, valorizzando il dato ponderale dello stupefacente, in tal modo dando atto di aver compiuto una
valutazione di merito in ordine ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., individuand l’aspetto della condotta idoneo a giustificare la quantificazione in concreto della pena.
Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2025
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Il Consigliere estensore
La Presidente