Interpretazione Intercettazioni: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’interpretazione intercettazioni telefoniche o ambientali rappresenta spesso un elemento cruciale nei processi penali. Tuttavia, fino a che punto un imputato può contestare il significato attribuito a tali conversazioni dai giudici di merito? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini molto stringenti entro cui è possibile muovere censure in sede di legittimità, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo condannato per detenzione illegale di un’arma da fuoco.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna per la detenzione illegale di una pistola. La difesa aveva basato il proprio gravame su due motivi principali:
1. Un’errata interpretazione intercettazioni, a suo dire travisate dai giudici di merito che le avevano poste a fondamento della condanna.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando un difetto di motivazione da parte della Corte territoriale.
Secondo il ricorrente, le conversazioni intercettate non avevano il contenuto auto-confessorio che i giudici gli avevano attribuito. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, rigettando il ricorso nella sua interezza.
La Decisione della Corte sull’Interpretazione Intercettazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del proprio sindacato. I giudici hanno sottolineato che il primo motivo di ricorso si limitava a riproporre, in modo generico, le stesse questioni già sollevate in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale.
Il punto centrale della decisione riguarda la natura dell’attività di interpretazione intercettazioni. La Corte ha ribadito un principio consolidato, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 22471/2015): l’interpretazione del linguaggio usato nelle conversazioni, anche quando criptico o cifrato, è una questione di fatto, rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito. Tale valutazione non può essere messa in discussione in Cassazione se è logica e basata su massime di esperienza plausibili.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
La Genericità del Ricorso e il Ruolo del Giudice di Merito
Il ricorso è stato giudicato aspecifico e manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva infatti esaminato minuziosamente il compendio intercettativo, valorizzando le dichiarazioni confessorie dell’imputato, il cui contenuto era auto-evidente per i riferimenti a precise caratteristiche dell’arma e al suo imminente utilizzo per i “fuochi di capodanno”.
L’unico modo per contestare tale valutazione in sede di legittimità è dimostrare un “travisamento della prova”, ossia provare che il giudice abbia riportato il contenuto dell’intercettazione in modo palesemente difforme dalla realtà. Il ricorrente, invece, non ha evidenziato alcuna illogicità nel ragionamento dei giudici né ha indicato la ragione del presunto travisamento, limitandosi a proporre una lettura alternativa basata su parti incomplete delle conversazioni.
Sulle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza d’appello, la quale si era richiamata alla decisione del giudice di primo grado. Quest’ultimo aveva negato le attenuanti generiche tenendo conto della gravità del fatto e dell'”elevata capacità a delinquere” dell’imputato, in applicazione dei criteri previsti dall’art. 133 del codice penale. Tale motivazione, sebbene sintetica, è stata considerata sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che non è possibile trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito. L’interpretazione intercettazioni rimane una prerogativa del giudice che valuta le prove direttamente. Per poter ottenere un annullamento, la difesa deve dimostrare un vizio specifico e decisivo, come il travisamento, e non può limitarsi a proporre una propria, differente, lettura delle prove. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di formulare ricorsi specifici, che si confrontino puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata, pena la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione l’interpretazione di un’intercettazione data dal giudice di merito?
No, di regola non è possibile. L’interpretazione del significato delle conversazioni è una questione di fatto riservata al giudice di merito. L’unica eccezione è il caso di “travisamento della prova”, ossia quando si dimostra che il giudice ha riportato il contenuto della prova in modo palesemente diverso da quello reale e tale errore è stato decisivo per la condanna.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere i motivi dell’appello?
Il ricorso viene considerato generico e, di conseguenza, dichiarato inammissibile. È necessario che il ricorrente si confronti criticamente con le motivazioni specifiche della sentenza che sta impugnando, evidenziandone le presunte illogicità o violazioni di legge.
È sufficiente che la Corte d’Appello richiami la motivazione del giudice di primo grado per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza è sufficiente. Se il giudice di primo grado ha adeguatamente motivato il diniego basandosi su criteri legali (come la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell’imputato ex art. 133 c.p.), la Corte d’Appello può richiamare tale motivazione, specialmente se le censure dell’appellante su quel punto sono estremamente generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34600 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VILLA SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da NOME COGNOME non superano il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo ripropone, per di più in termini generici, le medesime questioni già evidenziate nell’atto di appello senza co TARGA_VEICOLO arsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale che, sulla scorta del compendio intercettativo, minuziosamente esamiNOME, ha dato ampiamente conto delle ragioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illegale di una pistola di cui al capo F), valorizzando, in praticare, l dichiarazioni confessorie di COGNOME COGNOME contenuto auto evidente per i riferimenti a precise e specifiche caratteristiche dell’arma ed al suo prossimo impiego per i fuochi di capodanno.
Oltre che aspecifico e manifestamente infondato, il mito non è nemmeno consentito alla luce dei principii espressi da questa Corte in tema di valutazione delle conversazioni oggetto intercettazione.
Va, al riguardo, rammentato che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. Peraltro, in tema intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715).
Nella fattispecie, il ricorrente propone di attribuire un determiNOME significato alle conversazioni intercettate, senza evidenziare però alcuna illogicità nella soluzione alla quale sono giunti i giudici di merito e senza indicare quale sarebbe la ragione dell’asserito travisamento, circa il quale, peraltro, va notato che le argomentazioni sono sorrette soltanto da parti monche delle conversazioni.
In relazione al secondo motivo del ricorso, nel quale si lamenta la mancata motivazione della Corte di appello in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che la sentenza che ha defir4
primo grado del giudizio, alla quale la sentenza impugnata si è richiamata anche nella determinazione del trattamento sanzioNOMErio alla luce del contenuto estremamente generico delle censure sviluppate su questo punto nell’atto di appello è immune da vizi. Infatti, il Giudice dell’udienza preliminare ha dato atto che nella determinazione della pena si è tenuto conto della gravità del fatto e della elevata caapcità a delinquere dell’imputato in applicazione dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. e tali indicazioni giustificano ampiamente l’assenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 1 luglio 2024.