Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33223 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33223 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a CADONEGHE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di Vicenza
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 novembre 2023, il Tribunale del riesame di Vicenza rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME, per l’effetto confermando l’ordinanza del Tribunale di Vicenza dell’i 1 ottobre 2023 che aveva rigettato l’istanza di dissequestro proposta nell’interesse dell’attuale ricorrente, avente ad oggetto la somma di 289.000 euro contenuta in una cassetta di sicurezza di Banca Intesa – San Paolo, oggetto di sequestro preventivo per equivalente ex art. 12bis, d. Igs. n. 74 del 2000, disposto dal GIP del Tribunale di Vicenza del 30 agosto 2022, nei confronti dell’imputato NOME COGNOME fino a concorrenza dell’importo di 33.950.877,61 euro, in COGNOME . relazione al reato tributario meglio in atti specificato.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, munito di procura speciale, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sotto il profilo dell’assenza di m otivazione quanto alle deduzioni difensive
•
contenute nell’atto di appello cautelare ex art. 322-bis, cod. proc. pen., in tema di mancato assolvimento, da parte del PM, dell’obbligo di dimostrare la riferibilità concreta delle somme di denaro sottoposte a sequestro all’imputato COGNOME.
In sintesi, si duole la difesa del ricorrente, terzo interessato rispetto alla esecuzione del decreto di sequestro preventivo, per non essersi pronunciato il Tribunale rispetto a quanto esposto dalla difesa al punto 3 dell’atto di appello cautelare, e, segnatamente, con le ragioni alla cui stregua si assumeva che gli elementi fattuali valorizzati nell’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo, al fine di comprovare che le somme di denaro sequestrate rientrassero nella disponibilità dell’imputato COGNOME, fossero invece delle mere suggestioni, in quanto tali insuscettibili di fornire la dimostrazione di una siffatta disponibilità. Richiamati g argomenti che erano stati illustrati in sede di appello cautelare, sostiene la difesa del ricorrente di aver indicato gli elementi fattuali da cui trarre con certezza che, quanto in sequestro, rientrasse nella sua esclusiva disponibilità e, segnatamente, l’avvenuta stipula del contratto di concessione in uso della cassetta di sicurezza, all’interno della quale venivano rinvenute le somme di denaro contante sottoposte a sequestro. Sarebbe infatti una massima di esperienza quella secondo la quale i beni rinvenuti all’interno di una cassetta di sicurezza sono di proprietà del soggetto che ne è intestatario, quand’anche lo stesso abbia delegato un soggetto terzo a farvi accesso. Tale conclusione non sarebbe revocabile in dubbio nemmeno nell’ipotesi in cui il terzo delegato sia l’unico ad aver fatto accesso alla cassetta medesima, con il logico corollario per cui deve essere stato necessariamente tale soggetto a depositare quanto rinvenuto nella cassetta, salvo a voler ritenere che ogni qualvolta gli accessi ad una cassetta di sicurezza siano stati effettuati esclusivamente dal delegato, quanto rinvenuto al suo interno sia da ritenersi, per ciò solo, di proprietà o, comunque, nella disponibilità del soggetto delegato o, come si sostiene nel caso in esame, del coniuge del soggetto delegato, ossia la figlia del ricorrente NOME COGNOME. Intendere poi l’onere di allegazione posto in capo al ricorrente NOME COGNOME quale dovere di fornire un principio di prova circa l’effettiva disponibilità del contante rinvenuto nella cassetta di sicurezza allo stesso intestato non potrebbe che risolversi in una pro batio diabolica, attesa la natura ontologicamente liquida e non tracciabile di una siffatta provvista, attesa la tesi secondo cui egli aveva accumulato unitamente alla propria moglie delle provviste con lavori retribuiti in nero. Al contrario, a fronte di un onere di allegazione puntualmente soddisfatto dalla difesa, l’ordinanza si limiterebbe a considerazioni prive di spessore giuridico (come l’aver attribuito valore dimostrativo alla circostanza “assai loquente” di aver chiesto la restituzione delle somme di denaro solo ad un anno di distanza dalla sua apprensione), quando addirittura non pretestuose, soprattutto in ragione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è sufficiente la dimostrazione della mancanza in capo al terzo intestatario delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del PM, della riferibilità concreta degli stessi all’indagato (il riferimento è alla sentenza n. 28583 del 2019). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Venendo, pertanto, al merito della doglianza sottoposta a questa Corte, sostiene la difesa del ricorrente che difetti il presupposto legittimante l’apposizione del vincolo su quanto rinvenuto all’interno della cassetta di sicurezza intestata al ricorrente, atteso che non è stato dimostrato che detti beni rientrino nella disponibilità dell’imputato COGNOME. Il giudice dell’appello cautelare avrebbe istituito una equazione inaccettabile, estendendo soggettivamente la presunzione di disponibilità dei beni che caratterizza ordinariamente il rapporto tra l’indagato, reale titolare della provvista, e il prestanome, terzo formale intestatario, in particolare estendendo tale presunzione anche alla figlia dell’indagato, ossia NOME COGNOME, unica ad aver operato quale delegato sulla cassetta di sicurezza intestata al terzo, NOME COGNOME. Nella specie, l’onere dimostrativo gravante non sul terzo interessato, bensì sul PM, non risulterebbe essere stato assolto, in quanto gli elementi posti a fondamento della ritenuta disponibilità delle somme di denaro sequestrato in capo al De
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto generico per aspecificità e manifestamente infondato.
E’ anzitutto, inammissibile per genericità in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge per assenza o apparenza della motivazione, denuncia in realtà il percorso argomentativo attraverso il quale i giudici dell’appello cautelare hanno disatteso le doglianze difensive volte a contestare l’interposizione fittizia. La difesa, invero, attraverso la riproposizione di censure che presentano l’assenza di elementi di novità critica rispetto a quelle già svolte davanti ai giudici dell’appello cautelare, si limita infatti a sostenere anche in questa sede di legittimità la propria tesi difensiva, ossia che, avendo documentato la formale intestazione della cassetta di sicurezza, il denaro sequestrato nella cassetta fosse in realtà nella sua effettiva disponibilità e non, suo tramite o pel tramite della propria figlia, moglie del COGNOME – nella disponibilità effettiva di quest’ultimo.
Detta tesi, con cui il ricorrente assume di aver assolto all’onere di allegazione richiestogli, non è tuttavia sufficiente a scardinare il complesso di elementi indiziari evidenziati dal Pubblico Ministero, e fatti propri dai giudici dell’appello cautelare per sostenere, invece, la tesi dell’interposizione fittizia, che vengono dettagliatamente riassunti alle pagg. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata, così all’evidenza risultando destituita di giuridico fondamento la tesi dell’apparenza o assenza motivazionale rispetto alle doglianze esposte al punto sub 3) dell’atto di appello cautelare.
Premessa la legittimazione dell’attuale ricorrente, terzo estraneo in quanto soggetto non indagato, avente diritto alla restituzione di quanto in sequestro in quanto formale intestatario della cassetta di sicurezza – essendo la sua legittimazione nella presente fase incidentale cautelare, nella specie di legittimità, limitata all’aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di relazioni di “collegamento” con l’imputato (tra le tante: Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Rv. 263390 -01) -, osserva il Collegio che il conflitto che va in scena nel presente procedimento penale, è, da una parte, fra la pretesa “recuperatoria” del Pubblico Ministero che, agendo, tende a far rientrare il bene (apparentemente) uscito dalla disponibilità del debitore/imputato COGNOME nel patrimonio di costui al fine di attuare la pretesa ablatoria dello Stato, dall’altra, dal tentativo del terzo NOME COGNOME, attuale ricorrente, che, invocando la sua buona fede, tende a conservare il bene asseritamente pervenutogli dall’imputato, coniuge della propria figlia NOME COGNOME, sostenendo che il bene è realmente di sua proprietà.
Il principio base fondamentale che regola la distribuzione dell’onere probatorio è il seguente: incombe alla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sicché possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al soggetto indagato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca, così come spetta al giudice della cautela esplicare poi le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l’assunto accusatorio (ex plurimis: Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, Rv. 231390 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Rv. 239269 – 01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Rv. 247722 – 01). L’onere probatorio dell’accusa consiste unicamente nel dimostrare, anche e soprattutto attraverso presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti, che quei beni, in realtà, non sono del terzo, ma sono nella disponibilità dell’indagato “a qualsiasi titolo”, per disponibilità dovendosi intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153
del 22/02/2013, Rv. 255950 – 01; Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274852 01; Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, PMT in proc. Roveta, Rv. 282366 – 01). Infatti, il legislatore, ben conscio del conflitto fra la pretesa ablatoria dello Stato e il diritto del terzo che rivendica l proprietà dei beni ricevuti dell’indagato/imputato, negando, quindi, la simulazione sostenuta dal Pubblico Ministero, in un accorto sistema di bilanciamento fra i rispettivi interessi, ha stabilito che la prova, che spetta sempre a chi agisce, ben può fondarsi anche su presunzioni che sono le più svariate.
Orbene, nel caso di specie, il giudice dell’appello cautelare, a fronte della mera allegazione della titolarità formale della cassetta di sicurezza da parte dell’attuale ricorrente, operata mediante la produzione della copia del contratto di concessione in uso della cassetta di sicurezza, ha spiegato le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo (e non tanto) circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma soprattutto elementi fattuali che si connotano della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene. In particolare, infatti, vengono dettagliatamente illustrati alle pagg. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata, gli elementi indiziari, particolarmente significativi e tra loro concordanti, del fatto che il denaro contenuto nella cassetta di sicurezza non era nella disponibilità effettiva del terzo (NOME COGNOME), ma di NOME COGNOME e, con lui, della moglie NOME. In particolare, si evidenzia:
che dalla banca dati RAGIONE_SOCIALE in uso alla RAGIONE_SOCIALE risulta che dal 1997 NOME COGNOME percepiva un modesto reddito da pensione (un reddito lordo pari a 17.956,90 euro nell’anno 2021) e che la moglie, NOME COGNOME, non aveva mai percepito alcun reddito e che, viceversa, non risultavano situazioni di rilevanza patrimoniale (successioni o vendite di immobili o mobili registrati), tali da giustificare l’accumulazione di tanto contante (nota 354688 del 18/9/2015, pp. 8 e 9), circostanze tutte che escludono, allo stato degli atti, la possibilità che tale denaro appartenesse all’istante (elemento, questo, costituito dalla sproporzione tra valore dei beni e reddito percepito che, ex se, non sarebbe stato sufficiente a sostenere l’interposizione fittizia, come di recente affermato da Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, COGNOME‘Angelo, Rv. 285028 – 01), elemento che, tuttavia, unito ai numerosi elementi di seguito illustrati, assume valenza di indizio che, valutato ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente agli altri, consente di ritenere raggiunta la prova logica della ipotizzata interposizione fittizia);
che in sede di perquisizione dell’abitazione dei coniugi COGNOME le chiavi di apertura della cassetta di sicurezza in questione venivano trovate nella camera da letto a loro in uso, insieme alla relativa documentazione (ivi, p. 2);
che dal registro elettronico degli accessi risultava che tutti gli 11 accessi alla cassetta di sicurezza eseguiti dalla concessione in uso della stessa erano stati effettuati da NOME COGNOME (ivi, p. 3), che fin da principio era stata delegata a disporne (e financo a recedere dal contratto) e che, quindi, NOME COGNOME non aveva mai avuto accesso alla cassetta di cui era formalmente in uso;
che la filiale presso la quale era stata concessa in uso la cassetta di sicurezza era molto più vicina all’abitazione dei coniugi COGNOME che non a quella di NOME COGNOME e che, al contrario, molto più vicina all’abitazione di quest’ultimo c’era un’altra filiale della stessa Banca (cfr. all. 5);
che, ancora, non è emerso che NOME COGNOME, a discapito dell’età avanzata (87 anni), si trovasse nell’impossibilità fisica di accedere alla cassetta di sicurezza, circostanze tutte che suggeriscono che la disponibilità sostanziale della stessa e del suo contenuto fosse di NOME COGNOME;
che all’interno dell’ufficio di NOME COGNOME – indicato come tale da NOME COGNOME presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era amministratrice, veniva trovato un foglio dattiloscritto contenente i conteggi dei compensi spettanti a COGNOME e alla moglie per le
attività svolte da questi dal 2016 al 2019 per conto di alcune società riconducibili a RAGIONE_SOCIALE. In particolare, dalla lettura del testo si evincono chiaramente i seguenti dati: che i due coniugi operassero congiuntamente («il nostro conteggio», «la nostra operatività», «abbiamo percepito», «avanziamo», «ci devi», «ti siamo costati», «i rischi che stiamo correndo»): che avessero avuto entrambi un ruolo attivo («NOME è stata nominata amministratore di RAGIONE_SOCIALE il 31/1/2016», «trattative bancarie di mia moglie», «mia moglie sia rimasta amministratrice per tuo conto di ben 5 società») e di rilievo («di cose ne abbiamo fatte tante e anche di importanti») nella vicenda e, più specificamente, nell’intestazione di società per conto del destinatario della missiva, attività esplicitamente definita come “rischiosa”; e, soprattutto, che ci fosse una sostanziale confusione patrimoniale tra marito e moglie (l’autore dello scritto non distingue quanto dovuto all’uno e all’altro, ma semplicemente ipotizza quanto sarebbe stato stimato il servizio dell’uno e dell’altro dal destinatario). Da tali circostanze si ricava che il denaro contenuto all’interno della cassetta di sicurezza era non solo nella disponibilità di NOME COGNOME, ma anche di COGNOME;
che la somma rinvenuta all’interno della cassetta di sicurezza corrispondesse sostanzialmente a quanto rivendicato da COGNOME a titolo di compenso proprio e della moglie e che si trattasse di denaro contante e non di strumenti di pagamento tracciabili, come è d’uso per il pagamento del corrispettivo delle attività illecite, circostanze che suggeriscono che le banconote sequestrate siano le stesse con cui COGNOME («il boss», come definito da COGNOME nell’intercettazione di cui al R.I.T. 155/2020 del 15/6/2020, prog. 9; cfr. nota cit, p.7) avrebbe usato per pagare i coniugi COGNOME per il loro servigi e che, quindi, costituiscano il profitto del reato.
In questo modo il Pubblico ministero ha, dunque, fornito una prova indiziaria più che sufficiente in questa sede cautelare della riferibilità concreta del denaro sequestrato (anche) all’imputato COGNOME, laddove, diversamente, la sterili critiche difensive, mosse nell’interesse del terzo interessato alla restituzione, COGNOME NOME, si sono sostanziate nel documentare la formale intestazione a sé della cassetta di sicurezza, circostanza pacifica ed in linea con la tesi del pubblico ministero, che afferma l’intestazione fittizia della stessa. Da qui la logica deduzione dei giudici dell’appello cautelare – la cui motivazione non può all’evidenza essere tacciata di apparenza o assenza, come invece sostenuto dalla difesa del ricorrente -, secondo cui, a ben vedere, l’anziano pensionato non ha neppure allegato il modo in cui si sarebbe procurato tanto denaro contante, circostanza che appare assai eloquente, in uno con quella di averne chiesto la restituzione solo a distanza di un anno dal sequestro (aggiungendosi, peraltro, come la giustificazione secondo cui si tratterebbe di denaro accumulato dal ricorrente e dalla propria moglie proveniente da attività lavorativa svolta “in nero” è mera deduzione fattuale prospettata per la prima volta, inammissibilmente, dinanzi a questa Corte). Da qui l’affermazione, coerente con le emergenze processuali, dell’ordinanza impugnata secondo cui, non è emerso, allo stato, alcun elemento che scalfisca la ricostruzione accusatoria circa l’intestazione fittizia della cassetta di sicurezza (si veda, anche, per un caso analogo: Sez. 3, n. 2010 del 05/11/2019, dep. 2020, Copia, non massimata).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 20/06/2024
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