Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15914 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PARMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ari 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.mm . (vedi anche art. 8 D.L. 198/2022).
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Bologna del 21 aprile 2021.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato formulando tre motivi con cui si contestano tanto vizi motivazionali COGNOME l’erron applicazione della legge penale.
In relazione al primo profilo, in particolare, si lamenta la mancanza o la manifesta illog della motivazione sia in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo che in relazione a sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati.
Quanto alla erronea applicazione della legge penale, essa riguarda la contestazione della aggravante del fine di agevolare l’associazione di stampo mafioso denominata `ndrangheta.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In accoglimento del ricorso proposto dalla difesa dell’imputato la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
A giustificare l’annullamento è l’insufficiente risposta fornita dalla sentenza di appell pagina 5 e pagina 6 al primo motivo di ricorso formulato con l’atto di appello. lvi si dedu (pg.2) l’erroneità della sentenza di primo grado che non aveva risolto il nodo centrale sollev dalla difesa in sede di discussione relativo alla circostanza che il COGNOME non figurava q intestatario né del locale RAGIONE_SOCIALE né del locale RAGIONE_SOCIALE oggetto delle interposizioni fi contestate rispettivamente ai capi 199 e 200 di imputazione con la conseguente carenza dell’elemento oggettivo del reato.
Nella sentenza di appello vengono correttamente impostate le direttrici giuridiche necessarie per la soluzione della questione. Si fa correttamente riferimento alle pronunce di questa Cor ove si evidenzia che la norma incriminatrice (ora ripresa nell’art.512 bis c.p) ha introdotto fattispecie a forma libera che prescinde da rigide classificazioni di stampo civili intendendo per contro valorizzare qualsiasi ipotesi di condotta in cui vi sia uno spostamen della titolarità di un cespite in capo ad un soggetto ‘pulito’, diverso da quello potenzialm ‘attenzionato’ da misure di prevenzione al fine di consentirne l’elusione.
Tale principio deve trovare, tuttavia, corretta e stringente applicazione, pena altrimen dilatazione della fattispecie ad ipotesi non strettamente rientrantivi, in violazione del princ divieto di analogia nell’ambito del diritto penale dell’incriminazione.
La Corte d’appello sottolinea che non si richiede la intestazione formale dei beni essend sufficiente la mera disponibilità di fatto dei medesimi. Aggiunge inoltre che nel caso di spe con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE, si era fatto ricorso alla forma del circolo ricreativ ad una associazione privata mediante la quale si realizzava l’interposizione fittizia prev dalla norma incriminatrice.
Osserva tuttavia questa Corte che la ricostruzione fattuale, ambito riservato certamente a giudice di merito quando vengano rispettati i parametri di cui all’art.606 lett. e) c.p.p., manifestamente illogica e contraddittoria sul punto.
Essa infatti non risolve la contraddizione insita nel fatto che, pur attribuendo ta COGNOME COGNOME ha COGNOME COGNOME gestione di fatto del locale, ritiene tuttavia che la costitu dello schermo con cui viene realizzata la interposizione fittizia si manifesti nella costituzi una associazione privata sulla cui natura e, soprattutto, composizione nulla è dato sapere Infatti, né in primo né in secondo grado le sentenze si occupano di questo specifico tema, limitandosi piuttosto ad affermare la responsabilità dell’imputato sulla base di un compless circostanziale desunto dall’analisi delle telefonate e dall’esculsione dei testimon circostanze inerenti al contenuto gestionale dell’attività svolta dal COGNOME nel pubblico eser Senonché, come detto, ciò non è affatto sufficiente dal momento che, secondo COGNOME pare di comprendersi dalla lettura della sentenza, il COGNOME cogestiva il locale di pub intrattenimento assieme al COGNOME che quindi apparentemente avrebbe mantenuto una `esposizione’ personale.
Ancor maggiori sono gli elementi di criticità nella analisi delle circostanze di f al capo 200 di imputazione, relativo all’interposizione fittizia del locale RAGIONE_SOCIALE di Par
Pur esordendo la motivazione col dire che nel caso specifico un titolare fo identificabile nell’impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE“, non si chiarisce att meccanismo sia stato attuato lo scollamento tra realtà ed apparenza ed in quale m stato creato lo schermo necessario per la intestazione o COGNOMEmeno gestione fit RAGIONE_SOCIALE. Ciò sicuramente non può risolversi nella semplice dichiarazione del COGNOME proprietario del locale e tantomeno nella generica autoattribuzione del titolo di ‘ o, ancor meno, di ‘direttore di sala’ come si legge nella motivazione, tr affermazioni estemporanee di funzioni, anche subordinate, che nulla hanno a che l’attribuzione aliena di beni posta in essere al fine di eludere controlli.
Rimane pertanto indefinita l’elemento oggettivo dei due reati contestati all’imputat
Per risolvere i dubbi sopra espressi, la via è quella dell’annullamento del impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della appello di Bologna.
Così deciso in Roma, 20 dicembre 2024 GLYPH