Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 843 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 843 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 09/12/2025
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA a CASERTA avverso l’ordinanza in data 05/08/2025 del TRIBUNALE DI NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 05/08/2025 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, ha parzialmente riformato l’ordinanza in data 04/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio (capo A) ed estorsione aggravata (Capo B).
In particolare, il tribunale ha riqualificato il capo A) ai sensi dell’art. 648bis cod. pen. e ha annullato l’ordinanza in relazione all’estorsione contestata al capo B).
Il ricorrente deduce:
Violazione di legge in relazione all’art. 648bis cod. pen..
Secondo il ricorrente il fatto contestato al capo A) non andava qualificato come riciclaggio, ma come interposizione fittizia, atteso che dall’esame complessivo della vicenda emergono gli elementi costitutivi di cui all’art. 512bis cod. pen. che, peraltro, era il reato originariamente ipotizzato dalla pubblica accusa.
Osserva, dunque, che il procedimento penale riguarda immobili riconducibili alla famiglia COGNOME e fittiziamente intestati a COGNOME. Tali beni immobili, in particolare, risultano dapprima intestati a COGNOME NOME (padre dell’odierno indagato), il quale li aveva poi ceduti a COGNOME NOME, pur mantenendone la titolarità formale. Tale titolarità formale, alla morte di COGNOME NOME e per via ereditaria, proseguiva nella persona di COGNOME NOME e -con essa- anche l’intestazione fittizia.
E’ quindi evidente -scrive la difesa- che la condotta non si configura per la vendita finale, che ne rappresenta solo un segmento, bensì si sostanzia nella perdurante intestazione fittizia del bene, riconducibile alla famiglia COGNOME, con la funzione di
schermare la reale titolarità del bene al fine di eludere eventuali misure di prevenzione patrimoniale.
Si precisa che il tribunale ha tralasciato di considerare quanto riportato anche nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, in relazione alla sottoposizione del titolare di fatto del bene a procedimenti di prevenzione in quello specifico momento storico.
Secondo il ricorrente, la vendita finale del bene fittiziamente intestato costituisce soltanto l’epilogo di una condotta di intestazione fittizia iniziata anni prima, consistente nella richiesta inopinabile di vendita da parte di chi ne Ł l’effettivo proprietario.
Vizio di motivazione mancante e/o illogica.
Secondo il ricorrente le conclusioni raggiunte dal tribunale in ordine ai gravi indizi di colpevolezza collidono con le emergenze investigative, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese il 24/10/2024 dal collaboratore di Giustizia NOME COGNOME, riscontrate e confermate dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e dal coindagato NOME COGNOME, dalle quali emerge l’intestazione fittizia dei beni e non anche il riciclaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
I due motivi d’impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, atteso che entrambi si riferiscono alla qualificazione giuridica del fatto, che il ricorrente assume riconducibile al reato di cui all’art. 512bis cod. pen. e non a quello di cui all’art. 648bis cod. pen., per come ritenuto dal tribunale.
1.1. Il reato contestato al capo A) della rubrica riguarda alcuni terreni in agro di Grazzanise, di proprietà e nella disponibilità di COGNOME NOME e fittiziamente intestati a COGNOME NOME, prima, e a COGNOME NOME, dopo.
COGNOME NOME Ł il padre di COGNOME NOME, oltre che originario proprietario dei terreni. Nel provvedimento impugnato non viene precisato come tali beni siano pervenuto a NOME COGNOME che, comunque, va individuato come il loro primo acquirente, avendoli acquistati all’età di 25 anni, per come riferito dall’odierno indagato nel corso dell’interrogatorio in data 08/01/2025, con dichiarazioni che non state sono oggetto di contestazione.
Tali beni venivano successivamente acquistati da NOME COGNOME, ma NOME COGNOME ne conservava l’intestazione fittizia.
Si legge a tale proposito nel provvedimento impugnato: «Le circostanze emerse nel corso delle investigazioni e da ultimo le stesse dichiarazioni rese da NOME COGNOME, rendono certamente provata l’intestazione fittizia del terreno sito in Grazzanise, in località Selvalunga. Come ampiamente emerso dai colloqui intercettati in carcere e dalle stesse dichiarazioni rese da COGNOME NOME e da COGNOME NOME, Ł un dato acclarato che la famiglia COGNOME ha nel tempo fatto ricorso alle intestazioni fittizie delle proprietà immobiliari acquistate con proventi illeciti per sottrarle all’autorità giudiziaria. Modalità alla quale non si era sottratto neanche il terreno di località Selvalunga, formalmente intestato a COGNOME, e rispetto al quale COGNOME NOME , proprio in uno di detti colloqui, cercava di avere informazioni dai parenti, apprendendo in quella sede che era stato venduto all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME».
Va aggiunto che i terreni in questione -al momento della vendita oggetto di investigazioni – erano condotti in affitto da COGNOME NOME, il quale veniva informato da COGNOME NOME della volontà della sua famiglia di venderli all’AVV_NOTAIO. La circostanza veniva riferita da COGNOME NOME a COGNOME NOME, formale intestatario dei beni, il quale, secondo quanto osservato dallo stesso tribunale, era pienamente consapevole
dell’intestazione fittizia e della effettiva riconducibilità dei predetti terreni agli COGNOME.
«Consapevolezza -si legge nell’ordinanza- cui seguiva la successiva organizzazione della vendita -proprio al AVV_NOTAIO– tramite la mediazione di ‘NOME‘ e del geometra COGNOME NOME con la corresponsione del prezzo pattuito a COGNOME NOME che provvedeva a girarlo, in contanti e ripulito, a COGNOME NOME».
A fronte di tali circostanze (pacifiche) in fatto, il tribunale ha ritenuto che COGNOME NOME non concorresse nel reato di intestazione fittizia, essendo -invece- configurabile il delitto di riciclaggio, perchØ: «nello specifico non può ritenersi, tuttavia, che l’acquisizione del bene iure ereditario in capo a tutti i fratelli COGNOME -ivi compreso l’odierno indagato- possa aver determinato sic et simpliciter uno spostamento in avanti del tempus commissi delicti ovvero un loro concorso nel reato presupposto. Di sicuro valore giuridico deve, invece, ritenersi la successiva condotta.
La vendita del bene, cui era ben nota la provenienza delittuosa (per le ragioni esplicitate), Ł stata un’operazione certamente funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni in quanto l’immissione nel mercato, attraverso la compravendita, Ł operazione idonea ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, trasformandosi con la vendita i beni in denaro (cfr. Cass. Pen. 36180/2021). Da qui, non avendo COGNOME NOME concorso nel reato presupposto, la qualificazione della condotta allo stesso ascritta in termini di riciclaggio di cui all’art. 648 cod. pen. e non di autoriciclaggio».
1.2. Così ricostruito il fatto e riassunte le motivazioni, non può che rilevarsi come tale decisivo brano di motivazione sia apodittico e carente, nel senso che si va a specificare.
Come visto, il tribunale ha premesso in fatto che i beni sono certamente riconducibili a COGNOME NOME NOME NOME , soggetto sicuramente passibile di misure di prevenzione antimafia; che tali beni sono fittiziamente intestati a COGNOME NOME; che COGNOME NOME Ł consapevole della fittizietà di tale intestazione, costituita dal padre, NOME COGNOME.
Nonostante tale premessa fattuale, con la quale si descrivono tutti gli elementi costitutivi del delitto di trasferimento fraudolento di cui all’art. 512bis cod. pen., il tribunale esclude che COGNOME concorra in siffatto reato e qualifica il fatto ai sensi dell’art. 648bis cod. pen..
Il tribunale giunge a tale conclusione osservando che la vendita dei beni in questione -effettuata da COGNOME NOME su richiesta di COGNOME NOME– era finalizzata a occultare la provenienza delittuosa del bene.
Deve a questo punto osservarsi che nel provvedimento impugnato non si spiega quali sono gli elementi fattuali dai quali i giudici hanno dedotto che i beni in questione sono di provenienza delittuosa, pur avendo affermato che essi erano originariamente di proprietà di NOME COGNOME, primo acquirente, padre dell’odierno indagato, il quale li vendeva fittiziamente- a COGNOME NOME.
La ricostruzione fattuale offerta dal tribunale sembrava propendere nel senso che i beni fossero stati acquistati da COGNOME NOME da COGNOME NOME con i proventi dell’attività delittuosa, ma non anche che essi fossero di provenienza delittuosa.
Vale la pena precisare che occorre tenere distinti, sul piano concettuale, il bene di provenienza delittuosa in senso stretto e il bene acquistato con i proventi di un’attività delittuosa.
Nel primo caso, il bene Ł immediatamente e direttamente ricollegabile al reato presupposto, trattandosi del corpo del reato, del profitto del reato o del prezzo del reato: la
sua esistenza giuridica, nella disponibilità dell’agente, Ł geneticamente legata alla consumazione della fattispecie delittuosa, perchØ senza il reato, quel bene non sarebbe mai entrato nel patrimonio dell’autore.
In questo senso, la ‘provenienza delittuosa’ Ł intrinseca al bene, Ł il risultato immediato dell’illecito.
Diversa Ł la situazione del bene acquistato con i proventi di attività delittuose.
In questo secondo caso, il reato presupposto ha prodotto un provento (denaro, credito, utilità patrimoniale) che viene successivamente impiegato per l’acquisto di altri beni. Il legame con il reato Ł mediato dall’operazione di scambio, con la quale l’autore reimmette nel circuito economico le utilità illecitamente conseguite. Si tratta, dunque, di beni che assumono la qualifica di ‘derivati’ o ‘sostitutivi’ dei proventi delittuosi, in quanto ne rappresentano il risultato dell’impiego o della trasformazione.
¨ essenziale sottolineare che tali acquisti possono avvenire anche per il tramite di negozi giuridicamente leciti, ossia mediante contratti pienamente validi sotto il profilo civilistico.
La circostanza che il negozio con cui il bene viene acquistato sia formalmente lecito e perfetto nell’ordinamento civile non elide, tuttavia, la rilevanza penale della provenienza delle risorse utilizzate per il pagamento del prezzo: il disvalore non si colloca sul piano della validità del contratto, bensì su quello dell’impiego di capitali illeciti e della loro ‘riconversione’ in beni apparentemente integri sotto il profilo formale.
Ne consegue che, mentre il bene di provenienza delittuosa Ł quello che costituisce direttamente l’oggetto, il prodotto o il profitto del reato presupposto, il bene acquistato con i proventi del reato Ł il risultato di una fase successiva di reimpiego, spesso realizzata tramite atti negoziali di per sØ leciti, che fungono da veicolo per l’ingresso stabile nel circuito economico-legale di ricchezze di origine criminosa. Proprio questa capacità dei negozi giuridicamente leciti di ‘schermare’ l’origine illecita del denaro impiegato ne evidenzia la rilevanza sul piano penalistico: il nuovo bene, pur essendo stato acquisito con un contratto valido, resta comunque concretamente collegato, in termini di derivazione economicopatrimoniale, all’attività delittuosa originaria, e come tale può essere qualificato, ai fini penalistici, come bene riconducibile a proventi delittuosi.
Vale la pena ulteriormente precisare che il delitto di riciclaggio può essere attuato anche mediante plurimi atti formalmente leciti, ma tutti preordinati alla dissimulazione della provenienza illecita della provvista utilizzata per l’acquisto iniziale.
E’ stato affermato, infatti, che «il riciclaggio Ł un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sØ leciti, realizzati a distanza di tempo l’uno dall’altro, purchØ unitariamente riconducibili all’obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l’oggetto, con la conseguenza che non Ł essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l’acquisizione definitiva del provento del delitto» (Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019, dep. 2020, Balestrero, Rv. 278374 – 01).
Tanto vale a dire che -in astratto- Ł possibile affermare che la vendita da ultimo realizzata da COGNOME NOME si innesti in una catena causale finalizzata a occultare la provenienza delittuosa dei beni, per come ritenuto dal tribunale.
Tale conclusione, però, necessita della individuazione degli elementi che convergono in questo senso, sulla base della ricostruzione fattuale acclarata dallo stesso tribunale, come già sintetizzata e che vale la pena richiamare: l’originario proprietario dei
beni (e, quindi, primo acquirente dei beni) era NOME COGNOME, padre dell’odierno indagato, il quale li vendeva a NOME COGNOME, pur conservandone la titolarità formale, costituendo l’intestazione fittizia.
In particolare, a fronte del descritto dato fattuale, per ritenersi configurato il reato di riciclaggio nel senso e con la condotta ritenuti dal tribunale, occorre indicare i dati fattuali dotati della concretezza convergenti nel senso che i beni di che trattasi sono di provenienza delittuosa (per come affermato dal tribunale); che l’originario acquirente di tali beni, ossia NOME COGNOME, era consapevole della loro provenienza delittuosa; che lo stesso NOME COGNOME li acquistava con la finalità di occultarne la provenienza delittuosa; che tale finalità era anche alla base della vendita dei beni a NOME COGNOME, con la contestuale costituzione della loro intestazione fittizia; che l’odierno indagato era consapevole della finalità riciclatoria di tale originaria intestazione fittizia costituita dal padre.
Tali indicazioni sono del tutto omesse nel provvedimento impugnato, con la conseguenza che la motivazione risulta apodittica e assertiva là il tribunale afferma che la vendita dei beni effettuata da NOME COGNOME era funzionale alla dissimulazione della provenienza delittuosa dei beni, a lui ben nota.
Il provvedimento va, dunque, annullato con rinvio al Tribunale, che rinnoverà il giudizio circa la qualificazione giuridica del fatto alla luce dei rilievi esposti e tenendo presente che gli elementi fattuali fin qui pacificamente acclarati sono astrattamente utili a configurare il reato di cui all’art. 512bis cod. pen., in quanto costituiti dalla consapevolezza della fittizietà dell’intestazione dei beni e della loro riconducibilità alla famiglia COGNOME, rispetto alla quale era possibile presagire la sopravvenienza di una misura di prevenzione patrimoniale.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME