Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48764 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48764 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TRENTOLA DUCENTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato,a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
ASSUNTA COCOMELLO
che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi i difensori di NOME e NOME hanno presentato memorie con le quali hanno insistito nei ricorsi
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 27/07/2022 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che il 7 giugno 2016 ha condannato COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per violazione dell’articolo 12 quinques (capo B): NOME NOME limitatamente alle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e all’intestazione del complesso turistico denominato RAGIONE_SOCIALE; la NOME limitatamente alla società RAGIONE_SOCIALE esclusa l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, riconosciuta nei confronti di NOME e NOME. L’interposizione fittizia sarebbe aggravata da detta circostanza in quanto volta a favorire gli interessi dei clan RAGIONE_SOCIALE, fazione facente capo alla famiglia COGNOME.
NOME dopo la sentenza di primo grado ha avviato un percorso di collaborazione con la giustizia ed è stato escusso in appello all’udienza del 17/11/2021 con acquisizione, con il consenso delle parti, dei verbali d’interrogatorio da questi resi in data 7 settembre 2016 e 2 febbraio 2017.
2. Ricorrono per Cassazione gli imputati.
3. COGNOME NOME deduce:
3.1. motivazione apparente con riguardo alla sussistenza dell’attribuzione fittizia di somme di denaro o comunque della riferibilità delle società del complesso RAGIONE_SOCIALE oggetto di imputazione;
3.2. vizio della motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto come 648ter cod.pen.
3.3. motivazione apparente in merito alla sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 416 bis.
Lamenta che giudici di merito non hanno correttamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
4. NOME deduce:
4.1. nullità della sentenza impugnata pronunciata in assenza dell’imputata che aveva chiesto di partecipare all’udienza del 4.5.2022
Sottolinea di essere sottoposta a programma di protezione e di avere richiesto di partecipare alle udienze del 4 maggio 2022.
4.2. violazione dell’articolo 157 cod. pen. per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente sussistente una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione
Evidenzia che nella richiesta di partecipare all’udienza datata 28/03/2022 la NOME aveva manifestato l’intenzione di rinunciare alla prescrizione e che nella
memoria datata 28/03/2022 sottoscritta dall’imputata, diretta (e depositata il 5/4/2022) ai giudici della Corte d’appello di Napoli, la NOME ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione per poter ricevere una giusta valutazione da parte del collegio di assoluzione piena per insussistenza del reato
4.3. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del dolo specifico.
Lamenta di non avere avuto consapevolezza di svolgere il ruolo di intestataria fittizia quale soggetto interposto dal marito NOME nella titolarità dei beni ascrivibili allo COGNOME.
Si duole in particolare del fatto che la Corte d’appello non ha tenuto in considerazione due sentenze emesse nel 2015 dalla commissione tributaria provinciale di Caserta relative ad accertamenti tributari per gli anni 2010- 2011 che hanno accertato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE redditi di impresa elevati negli anni 2010- 2011.
La COGNOME ha presentato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.
5. NOME:
5.1. Vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Sostanzialmente contesta la valutazione del contenuto delle deposizioni dei collaboratori mettendone in evidenza le contraddizioni. Con riguardo alla collocazione temporale della condotta del NOME lamenta anche la mancata valutazione delle dichiarazioni di NOME COGNOME che ritiene essenziali per la collocazione cronologica della condotta (dichiarazioni che allega al ricorso)
5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla provenienza illecita dei capitali investiti dal NOME nella realizzazione della struttur turistica RAGIONE_SOCIALE and Day
5.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato in relazione al complesso turìstico RAGIONE_SOCIALE and Day che sostiene essersi verificata nel 1999 perché è in quel periodo che l’imputato ha utilizzato il denaro proveniente da COGNOME per costruire il complesso. Sostiene che alla data del 25/10/2011 allorché è stato emesso il provvedimento di sequestro indicato come prima atto interruttivo era già decorso il termine prescrizionale di anni 12.
5.4. motivazione apodittica con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche non avendo la Corte tenuto in particolar conto il comportamento collaborativo dell’imputato.
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Considerato in diritto
1. Il ricorso di COGNOME NOME è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a reiterare doglianze già espresse in appello. Ha infatt censurato in maniera generica profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte senza considerare le precise e coerenti motivazioni espresse dalla corte territoriale e a contestare la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza dell’aggravante della agevolazione mafiosa con censure del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell’appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico.
2. Il primo motivo di ricorso di NOME è fondato.
NOME è sottoposta a programma di protezione in quanto moglie di NOME, divenuto collaboratore di giustizia.
La Corte territoriale, con provvedimenti in data 28/04/2022 ha disposto il suo accompagnamento per l’udienza del 4 maggio 2022, (fissata per repliche del P.G.), ma l’avviso le veniva notificato solo in data 5 maggio 2022, cioè il giorno successivo alla celebrazione dell’udienza che veniva pertanto espletata in sua assenza –
Dagli atti risulta che al servizio centrale di protezione l’ordine d accompagnamento della NOME, disposto dalla Corte d’appello, è pervenuto il 3 maggio 2022, ma non si è provveduto al suo accompagnamento per l’udienza del 4 maggio.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che configura una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, l’omessa attivazione, da parte del Servizio RAGIONE_SOCIALE di protezione, del servizio di accompagnamento dell’imputato sottoposto a programma di protezione che abbia manifestato (anche “per facta concludentia”) la volontà di partecipare all’udienza, trattandosi di misura necessaria a garantire la sicurezza degli spostamenti e l’incolumità dei soggetto protetto. (Cass. n. 44319 del 15/06/2021 Rv. 282352 – 02)
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio nei confronti della NOME con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso. L’accoglimento del motivo assorbe le ulteriori doglianze
3. Il ricorso di NOME è inammissibile.
Il ricorrente si limita in larga parte e nella sostanza a riprodurre, pressoché testualmente, le stesse doglianze già poste a base dell’appello, senza coinvolgere la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria, finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito della specificità
NOME dopo la sentenza di primo grado ha avviato un percorso di collaborazione con la giustizia ed è stato escusso in appello all’udienza del 17/11/2021 con acquisizione, con il consenso delle parti, dei verbali d’interrogatorio da questi resi in data 7 settembre 2016 e 2 febbraio 2017.
Riguardo il complesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE and Day l’imputato, ribadendo sostanzialmente le tesi sostenute prima dell’avvio della collaborazione, ha negato che l’attività economica fosse riferibile allo COGNOME e ai suoi capitali ribadendo di avere egli stesso realizzato il complesso in autonomia negli anni 1995- 1999 mediante proprie provviste per lo più derivanti da attività imprenditoriali svolte in elusione ed evasione fiscale. Secondo la Corte territoriale tale linea difensiva, che era all’evidenza finalizzata a sottrarre il complesso a confisca, considerato che l’imputato non aveva potuto negare né la tipologia di rapporto intercorso con lo COGNOME per il quale curava affari, né la sua appartenenza all’associazione, era smentita dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, quali COGNOME NOME che ha affermato in maniera esplicita che NOME aveva realizzato il complesso turistico RAGIONE_SOCIALE and Day grazie agli aiuti economici di COGNOME precisando di aver assistito a incontri fra i due.ove il primo consegnava denaro da investire; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e altri indicati a pagina 10 della sentenze impugnata.
Rispetto a tale ricostruzione dei fatti il ricorrente censura la sentenza fornendo una lettura alternativa, improponibile in sede di legittimità, senza evidenziare alcuna reale contraddittorietà nella motivazione.
Con riguardo alla prescrizione deve osservarsi che nei confronti del NOME è stata contestata e riconosciuta l’aggravante dell’agevolazione mafiosa con la conseguenza che il reato, così come indicato alle pagine 35 e 36 della sentenza impugnata, non era prescritto alla data della sentenza di appello e non è tuttora prescritto.
Reiterato e manifestamente infondato e anche il motivo che investe il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’appello a pagina 37 del provvedimento impugnato ha dato conto con motivazione coerente e logica delle ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Alla stregua delle argomentazioni espresse la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di NOME con trasmissione
degli atti alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da COGNOME e COGNOME con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da NOME e COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 3000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12/10/2023