Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14827 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14827 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Casablanca (Marocco) il 15 gennaio 1969 avverso l’ordinanza del 28/08/2024 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 agosto 2024, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato attraverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Cosenza del 10 luglio 2024, con la quale era stata applicata a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere, per una serie di cessioni di sostanza stupefacente, anche in concorso.
Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 273 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, riguardo alla consistenza dei ritenuti gravi indizi di colpevolezza. La difesa sostiene che, dalle intercettazioni in atti, era emerso, relativamente al capo 22 dell’imputazione, che il ricorrente aveva svolto la funzione di intermediario nell’acquisto di stupefacenti per conto di Ritacco. Anche quanto ai capi 73, 74,78, 79, 81, sarebbe emerso delle intercettazioni come gli interlocutori dell’indagato fossero interessati a conoscere l’eventuale disponibilità di stupefacente da parte di COGNOME. Vi sarebbe stata una valutazione atomistica degli indizi anche in relazione al capo 78, per il quale i giudici avrebbero ritenuto attendibile l dichiarazioni accusatorie di COGNOME il quale aveva riferito di avere acquistato stupefacente fin dal 2018 da COGNOME, perché conosciuto tramite il Nader. Ad avviso della difesa, nelle dichiarazioni del COGNOME vi sarebbe una contraddizione: in quelle del settembre 2021 vi sarebbe il riferimento al ruolo di NOME, mentre in quelle del settembre 2020, tale riferimento mancherebbe. Il Tribunale si sarebbe dovuto confrontare con il fatto che non era solo COGNOME ad avere disponibilità di stupefacenti; inoltre, sarebbe del tutto congetturare l’affermazione secondo cui l’indagato fungeva da l’intermediario con gli acquirenti di lingua araba.
2.2. Si denuncia, in secondo luogo, la violazione degli artt. 63, 64, 191 cod. proc. pen., quanto alle dichiarazioni rese dagli RIZZEgacquirenti di cui ai capi contestati (22, 70, 71, 73, 74, 79, 81, 82, 85). La difesa sostiene che le propalazioni di tali soggetti avrebbero dovuto essere considerate inutilizzabili e che essi avrebbero dovuto assumere il ruolo di indagati, a fronte del preteso ruolo di mediazione contestato al Nader. Infatti, secondo la prospettazione difensiva, anche tali soggetti avevano svolto un ruolo di mediazione: informando NOME della disponibilità di sostanza stupefacente su piazza; essendo incaricati da NOME di acquistare lo stupefacente per suo conto da NOME o dai fornitori presenti su piazza; avendo loro stessi chiesto in più occasioni al NOME di acquistare sostanza stupefacente per proprio conto o per consumarla insieme. Le condotte tenute da tali soggetti avrebbero dovuto configurare, dunque, a diverso titolo, reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
2.3. In terzo luogo, si lamenta la violazione degli artt. 274, 293, 309 cod. proc. pen.
La difesa sostiene di avere contestato la valenza del precedente specifico e di avere evidenziato come l’ultimo episodio sarebbe avvenuto nel 2022, rispetto ad una misura carceraria intervenuta nel 2024. Si lamenta la valorizzazione di sommarie informazioni testimoniali, relative ad acquisti di narcotici da Nader fino
all’aprile 2024, che sarebbero state prodotte dalla Procura in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. Tali dichiarazioni non erano presenti nel fascicolo sottoposto al Gip e il Tribunale avrebbe dovuto attribuire alla difesa un termine per la loro valutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di doglianza – riferito alla valutazione del compendio istruttorio, da cui non emergerebbe il ruolo dell’indagato come delineato dai capi di imputazione – è infondato.
Il giudice della cautela e il Tribunale di riesame hanno proceduto in modo conforme, attraverso un’analisi adeguatamente motivata, alla valutazione del quadro indiziario, dal quale emerge l’infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui l’indagato sarebbe stato un mero assuntore di sostanza stupefacente al quale altri assuntori si rivolgevano per consumare la droga, talvolta insieme: contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, l’indagato non era un mero intermediario per conto di NOME, che si limitava ad informare gli acquirenti dell’eventuale disponibilità di droga sul mercato. Come ben evidenziato nell’ordinanza impugnata vi sono dialoghi intercettati, avvenuti all’interno di abitazioni e automobili in uso agli indagati, nonché captazioni telefoniche, oltre ad altre fonti indiziarie, da cui è emersa l’esistenza di una rete capillare di spaccio d marijuana, hashish, cocaina ed eroina, nel cui ambito Nader svolgeva un ruolo rilevante (pagg. 3-5 dell’ordinanza impugnata). Dalla motivazione del provvedimento, sufficientemente chiara e circostanziata su tutti i punti rilevanti, emerge che lo schema normalmente utilizzato era l’acquisto di stupefacente, che l’indagato effettuava da COGNOME, per poi rivenderlo ad altri soggetti, come ad esempio COGNOME. Il provvedimento si sofferma sui passaggi rilevanti delle intercettazioni, senza che la difesa – con il ricorso per cassazione, ripetitivo, sul punto, della richiesta di riesame – riesca a scardinare sul piano logico l’interpretazione delle conversazioni in chiave accusatoria. Il quadro indiziario è completato, ove ve ne fosse la necessità, dall’accertamento delle cessioni presso l’abitazione di Ritacco, dalla corrispondenza tra le utenze telefoniche degli indagati e quelle dei cedenti, dalle dichiarazioni rese da NOME e NOME, dal riconoscimento fotografico effettuato da NOME, dalle dichiarazioni di una serie di assuntori (analiticamente riportate alla pag. 5 del provvedimento impugnato). Né possono valere, in contrario, le affermazioni difensive tese a sminuire il ruolo dell’imputato, perché le stesse si basano su una reinterpretazione soggettiva del quadro Corte di Cassazione – copia non ufficiale
captativo, o sono tese a mettere in discussione la versione accusa-tkrI di Rida, la quale costituisce solo uno dei tanti riscontri esistenti.
E deve infine ricordarsi, in punto di diritto, che la condotta d “intermediazione”, rientrante tra quelle previste dall’articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è punibile anche quando il destinatario della sostanza stupefacente conosca personalmente e direttamente il fornitore, posto che è sufficiente ad integrarla qualsiasi contributo di ordine materiale e psicologico destinato a collegare venditore e acquirente (ex plurimis, Sez. 3, n. 38569 del 10/06/2022, Rv. 283697 – 01).
1.2. Del tutto generiche e, dunque, inammissibili sono le affermazioni difensive circa inutilizzabilità delle propalazioni accusatorie degli acquirenti dell stupefacente. La difesa sostiene che tali soggetti avrebbero dovuto assumere il ruolo di indagati, da un lato, senza evidenziare quale sarebbe la decisività delle loro affermazioni di conferma del quadro istruttorio, dall’altro lato, richiamando nel ricorso (pagg. 19-20) una serie di conversazioni oggetto di intercettazione e, dunque, non sottoposte al regime degli artt. 63, 64 e 191 cod. proc. pen. Dalla lettura di quanto riportato dal ricorret i Wzi, ulteriore conferma del ruolo svolto da NOME, quale spacciatore per conto di NOME, con un suo coinvolgimento ad ampio spettro rispetto ad una pluralità di soggetti che lo ritengono un punto di riferimento. Il richiamo effettuato nel ricorso a conversazioni intercettate, come tali pienamente utilizzabili, e non alle dichiarazioni accusatorie rese a sommarie informazioni da tali persone conferma, dunque, l’inconsistenza della prospettazione difensiva sul punto.
2.3. Inammissibile è anche il terzo motivo di doglianza, con cui si lamenta la violazione degli artt. 274, 293, 309 cod. proc. pen. La difesa sostiene che l’attualità delle esigenze cautelari si baserebbe su dichiarazioni accusatorie acquisite solo in sede di riesame e non presenti nell’originario compendio indiziario, ma non afferma di avere richiesto un termine a difesa per la valutazione di tali dichiarazioni. La prospettazione del ricorrente è anche generica quanto ai tempi di commissione dei reati e quanto alla valenza dei precedenti penali, risultando del tutto sganciata da un esame critico della motivazione del provvedimento impugnato (pagg. 6-8), che non viene sostanzialmente presa in considerazione.
Per questi motivi, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 11/12/2024.