Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto NOME COGNOME, si riporta alla memoria scritta e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di: COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e chiede l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in epigrafe indicata, la COGNOME di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Terza sezione di questa COGNOME, ha confermato la sentenza emessa in data 22/12/2015 dal Tribunale di Locri nei confronti di COGNOME NOME, imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto ritenuto intermediario, in concorso con altri, nella cessione di sostanza stupefacente a COGNOME NOME e La COGNOME NOME. In particolare, COGNOME e COGNOME, secondo l’imputazione ascritta al capo K) anche al ricorrente, sarebbero stati gli acquirenti della sostanza stupefacente, loro ceduta da COGNOME NOME quale autore materiale, in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME (entrambi però assolti in via definitiva per non aver commesso il fatto), con l’intermediazione di COGNOME NOME. In particolare, per quanto di interesse nel presente procedimento, rileva ricordare che il COGNOME e il La COGNOME sono stati assolti dal reato loro ascritto, perché fatto non sussiste, con sentenza del Tribunale di Brindisi del 26/01/2018, divenuta definitiva il 19/06/2018.
La Terza sezione, in accoglimento del ricorso dell’imputato avverso la sentenza resa il 03/10/2018 dalla COGNOME di appello di Reggio Calabria, ha ritenuto che la motivazione con cui la COGNOME territoriale aveva superato la produzione della anzidetta sentenza di assoluzione del Tribunale di Brindisi fosse apodittica, “fondata sulla diversità del materiale probatorio, senza però che vi sia stata una precisa ed analitica indicazione di quali siano le diverse e maggiori fonti di prova rispetto a giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi, NOME per altro da una separazione del processo disposta dal Tribunale di Locri, quindi con una identità del materiale raccolto nelle indagini preliminari”; che sia poi “del tutto mancato il confronto concreto con la motivazione della sentenza di assoluzione, sicché manca la motivazione sulle ragioni giustificative del superamento della insussistenza del fatto”. Nella pronuncia rescindente, si legge che la COGNOME di appello “avrebbe dovuto indicare, con una motivazione che superi il ragionevole dubbio instillato dalla sentenza di assoluzione, in primo luogo perché siano esistite le condotte principali di cessione e di acquisto, rispetto alle quali il ricorrente avrebbe posto in essere un’attività di intermediazione” ed ha osservato che “a fronte della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste degli acquirenti, avrebbe dovuto motivare, superando le ragioni dell’assoluzione, in primo luogo sulla sussistenza della cessione, sulla effettiva esistenza della condotta di acquisto da parte di COGNOME NOME e la COGNOME NOME rispetto ai quali il ricorrente sarebbe stato l’intermediario”. Ha, infine, affermato che la mancanza del confronto con la
sentenza di assoluzione risulta anche dalla circostanza che nella sentenza impugnata non si indica neanche di quale natura sia la sostanza stupefacente oggetto della transazione, rilevando come proprio l’incertezza sull’oggetto delle conversazioni intercettate fosse stata indicata tra le mancanze probatorie a sostegno dell’assoluzione, dovendosi peraltro osservare che la qualificazione giuridica del fatto, rapportata alla natura della sostanza stupefacente è quantonnai doverosa, non solo in relazione al trattamento sanzioNOMErio ma anche per i possibili effetti del decorso del tempo sulla sussistenza del reato.
Avverso la sentenza del giudizio rescissorio propone ricorso il difensore dell’imputato fondandolo sui seguenti motivi con cui deduce:
3.1. GLYPH Violazione degli art. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, nonché vizio della motivazione, specie sotto il profilo della sua carenza, con riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato per la presunta attività di intermediazione svolta nell’ambito della cessione dello stupefacente. La difesa sostiene che la COGNOME territoriale non abbia affrontato e superato i vizi di logicità lamentati in ordine alla corretta identificazi del reale utilizzatore dell’utenza telefonica reputata in possesso dell’imputato e che, dalla sentenza di primo grado, non emerga alcun elemento sintomatico della sua colpevolezza, altresì considerato che non è stata neppure concretamente accertata la relativa attività di cessione illecita di stupefacente. Si contesta il riconoscimen della voce ascoltata in ambientale attribuita allo COGNOME, nonché l’affermazione dell’esistenza di un contributo di natura materiale e psicologica dell’imputato ai fini del collegamento tra venditore e acquirente, in ordine la quale la COGNOME territoriale non sarebbe riuscita a spiegare in concreto quale sarebbe stato il contributo offerto dall’imputato, posto che l’esistenza di rapporti diretti tra il COGNOME e il NOME escludeva la necessità di ricorrere ad intermediari;
3.2. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il numero degli elementi valutati nella sentenza assolutoria del Tribunale di Brindisi è inferiore rispetto agl
4. elementi valorizzati nella sentenza di primo grado del presente procedimento, illustrandone diffusamente le ragioni. Ha pertanto proceduto al richiesto confronto rispondendo sull’asserita incertezza dei dialoghi rispetto ai quali ha motivatamente escluso la riconducibilità del linguaggio utilizzato dai conversanti alla loro attiv lavorativa lecita (p. 4); sulla natura dello stupefacente (cocaina); sulla certezza della cessione (p. 5); sulla sicura partecipazione dell’imputato (p.11). Ha adeguatamente spiegato perché la sentenza assolutoria pugliese non incide nel presente giudizio, avendo la predetta omesso la valutazione di elementi reputati decisivi per la corretta ricostruzione del fatto e per il coinvolgimento dell’imputato Ha dettagliatamente passato in rassegna i singoli elementi contestati dalla difesa al fine di dimostrare la corretta identificazione dell’imputato e l’effettiva cessione sostanza stupefacente con la piena partecipazione di quest’ultimo: sull’identificazione, così come richiamata dal Tribunale di Locri si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata; sulla ricostruzione dell’avvenuta cessione di cocaina, le pagine 7 e seguenti. Quanto alla ricognizione di voce dell’imputato, occorre, in punto di diritto, ricordare che, qualora sia contestata l’identificazion delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni rese dagli ufficia agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di talun imputati (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, COGNOME, Rv. 252712), così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, COGNOME, Rv. 269900; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259478). Ciò detto sui principi operanti in materia, la COGNOME di appello ha fornito adeguata risposta ai dubbi sollevati dalla difesa in ordine all’identificazione personale, attribuendo rilievo al riconoscimento operato dal personale di polizia giudiziaria in relazione alla conversazione progr. 151 del 27 agosto 2010, all’interpretazione del significato di alcuni sms e all’esclusione della possibilità di identificare lo “zio” in Zurlo Vincenz (vedi p. 6 della sentenza impugnata). COGNOME di Cassazione – copia non ufficiale
La COGNOME territoriale ha poi correttamente evidenziato che l’assenza di monitoraggio dell’incontro, volto alla consegna del denaro a titolo di pagamento della pregressa cessione di cocaina, sicché non è stato registrato l’avvenuto scambio del denaro, non osta alla piena configurabilità del reato di cessione, essendo all’uopo sufficiente anche il semplice accordo. Tra l’altro, vi era già stata la traditi° dello stupefacente il 24/08/2010, sicché l’eventuale mancato pagamento, a maggior ragione, non incide sulla consumazione del reato.
L’attività di intermediazione, ascritta al ricorrente, rientra tra le condotte ille descritte nella norma incriminatrice di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, essendo
ricompresa nella condotta del “procurare ad altri”, con la quale si intende punire l’attività illecita di chi agisce al fine di provocare l’acquisto, la vendita o la cess di droga da parte di terzi, perfezionandosi il reato nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, sempre che ne abbia la disponibilità, pur mediata (Sez. 6, n. 46367 del 11/10/2023, S., Rv. 285882; Sez. F, n. 33606 del 21/08/2012, Pompeo, Rv. 253423).
Si è altresì affermato che l’anzidetta condotta di intermediazione è punibile anche quando il destinatario della sostanza stupefacente conosca personalmente e direttamente il fornitore, posto che è sufficiente ad integrarla qualsiasi contributo d ordine materiale e psicologico destiNOME a collegare venditore e acquirente (Sez. 3, n. 38569 del 10/06/2022, COGNOME, Rv. 283697; Sez. 4, n. 2394 del 13/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251752). Integra, peraltro, il reato di intermediazione per la cessione di sostanza stupefacente, nella forma consumata, e non tentata l’attività svolta per procurare a terzi una partita di droga, risultando indifferente se materialmente questa sia stata o meno consegnata ai destinatari (Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015, COGNOME Martino, Rv. 264633). Per la sussistenza della fattispecie delittuosa sarebbe quindi finanche sufficiente che l’intermediario indichi all’acquirente il nome del possibile venditore di stupefacente e, più in generale, che ponga in essere qualsiasi attività destinata a collegare venditore e acquirente, potendo detto contributo partecipativo assumere anche un contenuto di atipicità, se funzionale alla agevolazione della condotta di cessione di sostanza stupefacente.
Nel caso di specie, il Giudice del rinvio ha rilevato come assuma penale rilevanza, sotto il profilo dell’intermediazione nel traffico di stupefacenti, la concreta condott posta in essere dall’imputato e il ruolo assunto nella operazione di cessione, come emerso dai suoi contatti con COGNOME NOME, al quale sollecitava di raggiungerlo al più presto in Puglia e dall’accordo con COGNOME NOME per la consegna del danaro (pag. 11 della sentenza impugnata). Ha altresì fornito una logica spiegazione della valorizzazione delle dichiarazioni rese dal teste di P.NOME COGNOME, indicative della presenza dello COGNOME in Ostuni nel periodo in contestazione, senza che da ciò derivasse un contrasto con il giudizio assolutorio reso nel separato procedimento; ha, infine, illustrato adeguatamente le ragioni (pp. 11) per le quali il Tribunale di Brindisi ha assolto i coimputati, disattendendo con motivazione incensurabile, una per una, le censure difensive.
Il secondo motivo, con cui il ricorrente censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche è infondato, oltre che del tutto generico. Giova ricordare che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o
dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fatti nella quali la COGNOME ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle a generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato) Nel caso di specie, la COGNOME di appello, in sede di rinvio, con motivazione lin coerente, ha escluso il riconoscimento delle invocate circostanze attenu generiche alla luce della spiccata pericolosità dello COGNOME, desumibile commissione della condotta durante lo stato di latitanza e dai plurimi preced specifici (anche di natura associativa).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente