Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47655 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Brindisi DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 205/24 del Tribunale di Lecce del 10/05/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME per il riesame di quella del 16/04/2024 con cui il G.i.p. del Tribunale di Brindisi ne ha disposto gli arresti domiciliari con l’accusa provvisoria di avere svolto il ruolo di intermediaria tra NOME COGNOME abituale consumatore di cocaina ristretto agli arresti domiciliari e con il quale l’indagata aveva intessuto una relazione affettiva – e i fornitori della sostanza drogante, tra cui tale COGNOME Emanuele (artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, capi B e C dell’imputazione).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della indagata, che con un primo motivo deduce la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. denunciando l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati in addebito, asseritamente ravvisati dal Tribunale sulla base di emergenze indiziarie neutre quali contatti telefonici privi di qualsivoglia riscontro, essendo emerso in maniera pacifica che la ricorrente si limitava a consentire al COGNOME di mettersi in contatto con il NOME, lasciando che fossero gli stessi a gestire l’approvvigionamento di sostanze droganti l’uno e il guadagno, ove vi sia stato, l’altro.
Con un secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ravvisato la sussistenza di esigenze cautelari attuali mediante la valorizzazione di lontani precedenti penali (1997-2002), ancorché specifici, gravanti sull’indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dalla lettura coordinata dell’ordinanza impugnata con le allegazioni contenute nello stesso ricorso si ricava agevolmente come la ricorrente indagata ammetta implicitamente l’addebito di avere servito da intermediaria tra l’ex compagno NOME COGNOME e i suoi fornitori di sostanza stupefacente (pag.
4-5 ricorso), protestando di essere rimasta estranea ai concreti termini delle transazioni illecite e ovviamente di non averne tratto alcun ritorno economico.
Ciò non esclude, tuttavia, che possano a suo carico configurarsi, in astratto ed in concreto, i reati in addebito provvisorio (capi B e C), dal momento che tra le condotte enunciate al comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 v’è anche quella di procurare ad altri sostanza stupefacente, senza alcuna previsione aggiuntiva quale i ad es. 4 quella di ricavarne un compenso di natura patrimoniale.
Questa Corte di legittimità, del resto, si è già pronunciata sul tema, stabilendo che tra le condotte illecite descritte nella norma incriminatrice di cui all’art. 7 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra anche quella di intermediazione, che è ricompresa nella condotta del ‘procurare ad altri’, con la quale si intende punire l’attività illecita di chi agisce al fine di provocare l’acquisto, la vendita cessione di droga da parte di terzi, perfezionandosi il reato nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, sempre che ne abbia la disponibilità, pur mediata (Sez. 6, n. 46367 del 11/10/2023, S., Rv. 285882).
Sotto diverso profilo, inoltre, le condotte di cui al citato primo comma sono tra loro equipollenti ed ai fini della punibilità non rileva che l’imputazione, in maniera forse imprecisa, abbia descritto quella attribuita alla ricorrente in termini di detenzione anziché di procura della sostanza drogante.
E’ stato, infatti, altresì affermato da questa Corte di cassazione che l’incriminazione della condotta di detenzione illecita di cui all’art. 73, comma 1 o meglio comma 1-bis / prima parte (‘o comunque illecitamente detiene’) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha natura di ‘previsione di chiusura’, comprensiva di tutte le altre condotte contemplate dal medesimo comma (Sez. 3, n. 20462 del 03/04/2019, Foglietta, Rv. 275751 in fattispecie di condanna per coltivazione di piante; Sez. 6, n. 9388 del 13/04/1994, Manfrin, Rv. 199519)
La circostanza, inoltre, che la ricorrente sia rimasta estranea ai concreti termini delle transazioni illecite (quanta droga scambiata, quale corrispettivo pattuito) non la esenta, almeno in questa fase del procedimento, dall’essere fatta segno di gravi indizi di colpevolezza, essendo stata pienamente consapevole che, risultando COGNOME impedito a mettersi in o Wtto con i fornitori per via della sua restrizione agli arresti domiciliari eAirtà verosimile proibizione impostagli dell’uso di strumenti di comunicazione, era solo grazie al suo intervento che quelle transazioni potevano attuarsi, anche al di fuori di un contesto organizzato che, del resto, non risulta neanche contestato.
Né l’ordinanza del Tribunale risulta censurabile nella parte in cui, seppure in maniera sintetica, ha valorizzato in senso accusatorio i diversi procedimenti già gravanti sull’indagata al momento dei fatti, anche per reati della stessa specie di
quelli per cui si procede nei suoi confronti /nonché la ‘allarmante’ loro modalità, nel senso di avere favorito un soggetto a sua volta già sottoposto a misura coercitiva, per concludere nel senso della necessità di una cautela, in concreto disposta con l’applicazione degli arresti domiciliari.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, novembre 2024