Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40790 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Carmagnola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Torino in data 20/02/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/02/2025, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale della medesima città emessa in data 2/02/2023, ha ridotto la pena per l’imputato ad anni uno, mesi quattro di esclusione ed euro diecimila di multa per il delitto di cui all’art. 4, comma 4-bis legge 13 dicembre 1989, n. 401. I giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la responsabilità del COGNOME per aver, nella sua qualità di titolare del bar “RAGIONE_SOCIALE“, usando il conto di gioco riferibile alla sua dipendente NOME COGNOME, realizzato una scommessa su rete fisica, anziché a distanza, in assenza di alcuna autorizzazione, in beneficio del cliente NOME COGNOME, in modo da ottenere comunque un profitto in caso di perdita costituito dalla provvigione legata alle
perdite £lei conti di gioco affiliati. Il giudizio di responsabilità è stato fondato dichiarazioni rese dal soggetto scommettitore e sui risultati delle attività indagine svolte dalla polizia giudiziaria.
Avverso tale pronuncia, COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolato nei seguenti motivi.
Nel primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione sulle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado con i motivi di appello, in ordine ad elementi e circostanze di fatto di assoluta decisività, in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 125, 192, comma 2, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché agli artt. 110 cod. pen. e 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Assume che la Corte d’appello abbia omesso di valutare che l’imputato era in possesso di un regolare contratto di affidamento delle attività di promozione pubblicizzazione e diffusione di giochi pubblici a distanza stipulato con la RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE, che presuppone l’autorizzazione prevista dall’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989 e che, di conseguenza, avrebbe potuto aprire conti in gioco e provvedere alla liquidazione degli importi a favore dei giocatori in conformità a quanto previsto dal protocollo dei conti in gioco; censura, altresì, la lacuna probatoria in ordine alla circostanza che la giocata fosse stata effettuata utilizzando un conto gioco di un terzo anziché il conto gioco del cliente, difettando gli scontrini delle scommesse.
2.Nel secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’illogicità della motivazione sulle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado con i motivi di appello, in relazione agli artt. 125, 192, comma 2, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché all’art. 110 cod. pen., posto che i giudici d’appello avrebbero desunto dalla mera presenza dell’imputato nella ricevitoria la sua consapevolezza di concorrere nella condotta posta in essere dalla dipendente NOME COGNOME.
3.Nel terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed è), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale e l’omessa motivazione sulle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado con i motivi di appello, in ordine all’erronea applicazione dell’art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ad avviso del difensore più correttamente sarebbe stata applicabile, nel caso di specie la sanzione prevista nell’ultimo capoverso dell’art. 1 della citata legge n. 401 del 1989.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile perché generico. Dietro la parvenza di un vizio di motivazione, l’impugnazione tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito, Le deduzioni sono del tutto generiche e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, confronto necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso ex art. 581 cod. proc. pen., la cui funzione è quella della critic argomentata al provvedimento impugnato. In relazione alla dedotta autorizzazione e al contratto con la società RAGIONE_SOCIALE , i giudici hanno osservato che l’autorizzazione nella titolarità del NOME consentiva l’apertura di conti gioc personali e le ricariche, ma non l’attività di intermediazione realizzata nel caso di specie, avendo l’imputato messo a disposizione del cliente un conto gioco di terzi.
La Corte territoriale ha correttamente qualificato i fatti applicando i principi diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte
Si è, infatti affermato che integra il reato previsto dall’art. 4, comma 4-bis, raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza i preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza, oppure senza la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (tra le molte, Sez. 3, n. 45541 del 26/10/2022, NOME, Rv. 283834; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270156; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115).
E, infatti, la normativa amministrativa prevede che le attività di raccolta e di gestione delle scommesse siano esercitabili solo da soggetti che abbiano ottenuto, al termine di una pubblica gara, una delle concessioni, di cui lo Stato fissa il numero complessivo. I medesimi soggetti debbono ottenere tuttavia, anche un’autorizzazione di polizia che, ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., «può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione». La proposta al pubblico di giochi d’azzardo senza concessione o autorizzazione di
polizia è sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, L. 401 de11989.
Questa Corte è, altresì, intervenuta sul tema dell’esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, affermando il principio – ormai largamente consolidato per cui qualora l’agente non si sia limitato alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, ma abbia posto in essere la condotta di cui all’art. 4, comma 4 bis, L. 401/1989 attraverso un’attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, rimane escluso ogni profilo discriminatorio nella partecipazione dell’allibratore straniero al gare, dovendo escludersi la sussistenza di una ipotesi di servizio transfrontaliero “puro” offerto dall’operatore estero, sì che l’attività di esercizio di raccolt scommesse e la conseguente necessità di titolo autorizzativo vanno individuate direttamente in capo all’operatore italiano (in tal senso, Sez. 3, n. 10919, del 26/11/2024, dep. 2025, COGNOME; Sez.3, n.55329 del 16/07/2018, COGNOME, Rv. 275179 – 01; Sez.3, n.889 del 28/06/2017, dep.2018, COGNOME, Rv 271977-01; Sez.3, n.44381 del 15/09/2016 – dep.20/10/2016, COGNOME, Rv.269282-01; Sez.3 n.19248 del 8/03/2012 – dep. 21/05/2012, COGNOME e altro, Rv.252623-01).
Alla luce delle considerazioni che precedono correttamente la Corte d’appello ha ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del contestato reato.
Quanto al compimento dell’attività di intermediazione in scommesse, la Corte di appello, anche in questo caso, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che la giocata fosse stata effettuata su conto gioco di terzi, evidenziando che gli operanti avevano esaminato tre ricevute recanti codice fiscale non intestato all’imputato, circostanza ammessa dal medesimo, e che tale elemento fosse idoneo a comprovare il fatto.
2.11 secondo motivo è inammissibile perché volto a prospettare una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in sede di legittimità. La Corte di appell con motivazione immune dai vizi dedotti, ha desunto la consapevolezza dell’imputato dalla lettura di plurimi dati probatori, evidenziando che l’imputato era presente al momento della giocata, che nel locale da lui gestito erano presenti strumenti per il collegamento alla piattaforma di gioco, per la stampa degli scontrini e la riscossione delle vincite, e che lo scommettitore aveva riferito di essersi recato nello stesso locale la settimana precedente per effettuare scommesse, circostanza ritenuta indicativa di modalità di condotta autorizzata dal titolare. Con ragionamento scevra da vizi logici, la Corte ha ritenuto ininfluenti le dimissioni della dipendente in periodo successivo alla commissione del reato.
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3.11 terzo motivo è infondato.
La richiesta di riqualificazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultima parte legge n. 401 del 1989, è stata correttamente, di fatto, disattesa dalla Corte d’appello in linea con il consolidato orientamento secondo cui integra il delitto di cui all’art. 4, comma 4-bis, e non la contravvenzione di cui al comma 1, l’esercizio abusivo, mediante collegamento a siti di bookmakers esteri, di attività organizzata finalizzata all’accettazione e raccolta di scommesse (Sez. 3, n. 45541 del 26/10/2022, COGNOME, Rv. 283834; Sez. 3, n. 26757 del 05/05/2010, COGNOME, Rv. 248061). La contravvenzione si riferisce a fattispecie eterogenee rispetto a quella integrata dalla condotta di intermediazione in assenza di concessione. La sentenza impugnata descrive puntualmente le modalità operative, evidenziando che l’imputato ha raccolto denaro da giocare su piattaforme estere senza riversarlo su conti gioco riferiti ai singoli giocator rendendo anonime le puntate e realizzando attività di intermediazione illecita, non un servizio transfrontaliero puro.
4.Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, in data 07/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente