Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5474 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Potenza il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 735 della Corte di appello di Potenza del 23 novembre 202
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
latta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore general NOME COGNOME, il quale tia concluso ctliedendo i GLYPH con rinvio della -sentenza impugnata.
Depositata in Cancelleria
Oggi , 7 FEB, 2024
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Potenza ha, con sentenza pronunziata in data 23 novembre 2022, integralmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 3 ottobre 2018, il Tribunale di tale medesima sede giudiziaria aveva dichiarato, in esito a giudizio celebrato nelle forme ordinarie, la penal responsabilità di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 4, comma 4 -bis della legge n. 401 del 1989, per avere lo stesso, in qualità di titolare di u ricevitoria per la raccolta delle scommesse sugli eventi sportivi, operato per conto di allibratore straniero non titolare di concessione, autorizzazione licenza rilasciata a tal fine, condannandolo, pertanto, alla pena ritenuta giustizia.
Avverso tale decisione ha interposto tempestivo ricorso per cassazione, a ri – I;ristei -o GLYPH propi -o une., c 11UULICII ev, il LUI ~11110W, cii, ivai %UV IC pi iJJi IC doglianze a 5 motivi di impugnazione.
Il primo motivo ha ad oggetto la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte potentina, in relazione a diverse disposizioni del Trattato su funzionamento della Unione europea, laddove ha fatto discendere, a carico dell’Arie°, la violazione dell’art. 4 della legge n. 401 del 1989 dalla circostan che il centro elaborazione dati da lui gestito operava in assnza del titol autorizzatorio.
Il secondo motivo di ricorso concerne la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la predetta Corte territoriale per non avere considerato che, a decorrere dal 2015, l’attività svolta dal ricorrente deve intendersi lecitamente condotta seguito dena coiTiuílicciLioi “eA cid. 1 cori -ima 644 Lett. e -) L ci. 401, -.1.969 (sic)”.
Il terzo motivo concerne, ancora una volta sotto il profilo della violazione di legge, l’assoluta mancanza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione, posto che, avendo l’imputato ottenuto una pronunzia favorevole (sia in sede penale che tributaria), si sarebbe ritenuto legittimato ad esercit la sua attività lavorativa.
Il quarto motivo ha ad oggetto la mancata valutazione della posizione (-, a..-. GLYPH -,I -I GLYPH4: lei/ p c La vai LIUUlli I IC “Ci ..-NUMERO_DOCUMENTO 1U Ul vi va utu k31 GLYPH CILLO UCI Jugyvtur ui I.111 11.1.V straniero per il cui conto operava l’COGNOME), oggetto di illegittima discriminazione
Infine, con il quinto motivo di impugnazione è contestata la mancata concessione al prevenuto della sospensione condizionale della pena.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e, per tale lo stesso deve essere ora dichiarato.
Osserva, infatti, il Collegio che nel caso che ora interessa, secondo la non contestata ricostruzione in fatto operata dalla Corte lucana, l’COGNOME, il qua gestiva per conto della RAGIONE_SOCIALE, allibratore straniero non assistito da alcuna concessione per esercitare sul territorio italiana l’attività scommesse su eventi sportivi, un centro di raccolta di tali scommesse in Potenza, INDIRIZZO, non solo operava quale commissionario della predetta società ma poneva anche a disposizione dei singoli clientiscommettitori il proprio conto-giuochi ovvero il conto-giuochi intestato a soggetti inesistenti o di comodo, onde consentire ai primi di scommettere in sostanza in maniera anonima.
Una tale condotta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cioè l’esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giuochi o un conto-giuochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata, integra il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, della le n. 401 del 1989, essendo realizzata un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante l’esistenza di titoli autorizzatori concessori in capo a detto bookmaker (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 maggio 2019, n. 18590).
Tale rilievo, decisamente condiviso da tale collegio fa, di per sé giustizia sia del primo che dei secondo che del quarto motivo di impugnazione, posto che, data la diretta partecipazione dell’COGNOME, attraverso la immediata messa a disposizione degli scommettitori o del proprio conto-giuochi o di altro contogiuochi a tale specifico scopo creato o comunque utilizzato la posizione della iv Lin I UIUO LII 11.1, MUCI1C LI 1W C33CI DIa, CLW UOI pUl 10./ 14″-OIC p1 II n..tpate ucita questione che, invece, viene principalmente occupato dallo stesso COGNOME, che, pertanto, si pone in prima persona come illegittimo intermediatore di scommesse su eventi sportivi.
Riguardo ai due restanti motivi si osserva, in particolare con riferimento a quello riguardante la pretesa carenza dell’elemento soggettivo, che la Corte lucana ha congruamente evidenziato la circostanza che il prevenuto era ben consapevole che per potere operare necessitava del rilascio della autorizzazione disciplinata dall’art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tan
da avere impugnato il provvedimento con il quale la predetta autorizzazione gli era stata negata; nessun rilievo ha, pertanto, ai fini della esclusio dell’elemento soggettivo del reato in questione la circostanza, peraltro solo fumosamente allegata dal ricorrente, che, presso altre istanze giudiziarie, la sua condotta sia stata giudicata legittima, non potendo certamente una tale evenienza escludere in radice la piena coscienza da parte dell’Arie° di operare in assenza del prescritto titolo autorizzativo, essendo stato a lui negato quell dal medesimo consapevolmente sollecitato.
Quanto, infine, alla pretesa illegittimità della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, osserva la Corte che il Collegio distrettuale ha escluso la possibilità di riconoscere il predetto beneficio in ragione dell totale genericità delle argomentazioni che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame a sovvertire il giudizio che sul punto aveva formulato il Tribunale di Potenza; questa essendo la ragione del rigetto del motivo di gravame, sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente confutare tale rado decidendi illustrando o, quanto meno, allegando le ragioni per le quali, invece, il motivo di ricorso in appello era sul punto adeguatamente articolato.
Nulla avendo, al contrario, sviluppato il ricorrente in sede di impugnazione di legittimità – avendo egli semplicemente segnalato che la condotta dell’COGNOME non avrebbe costituito reato; che lo stesso ha, comunque, cessato la sua attività e che oggi il bookmaker (non è chiaro a chi il ricorrente a questo punto si riferisca) opererebbe con concessione ministeriale italiana – neppure chiarendo se tali argomenti avessero costituito l’oggetto del gravame da lui a suo tempo presentato, anche l’ultimo motivo di impugnazione va dichiarato inammissibile.
A tale statuizione fa seguito, visto l’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delta somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023
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