Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7539 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7539  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi integralmente ai motivi di impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
 Con sentenza del 28/04/2023, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4 bis 401/1989 e lo condannava alla pena di euro cinquecento di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, articolando i motivi di seguito enunciati.
Il ricorrente deduce violazione degli artt. 533-535,544,125 comma 3 e 192 comma 1 cod.proc.pen., vizio di motivazione e travisamento della prova.
Argomenta che il Tribunale aveva travisato le dichiarazioni rese dal te COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME aveva dichiarato che il NOME aveva consegnato all’imput solo un foglietto e non anche una somma di denaro; la giocata di cinque eur consegnata al NOME era stata effettuata dal COGNOME COGNOME COGNOME corrispettivo e COGNOME puro atto di liberalità; il giudizio di inattendibifità COGNOME COGNOME argomentato in maniera generica ed apodittica e basato su travisamento della prova in merito alla capacità mentale del predetto.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede legittimità.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vi di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita questa sede, delle risultanze processuali.
Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decis impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei COGNOME individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precl sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, COGNOME, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006 n. 37006, COGNOME, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’ 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risul processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 d
04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenz quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle r della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realt appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongru tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente in dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionam svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazion non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compend probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logi e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazi prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immun da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la condotta ricorrente aveva integrato un’illecita intermediazione, non essendosi limita svolgere un’attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore, aveva raccolto la giocata rilasciando la ricevuta dopo aver riscosso il denaro d scommettitore con utilizzo di un conto a distanza intestato allo stesso imputat
Va ricordato che è configurabile il reato di attività organizzata l’accettazione e la raccolta, per via telematica, di scommesse se autorizzazione, “sub specie” di illecita intermediazione, nella condotta del ges di un centro di servizio il COGNOME, anziché limitarsi a svolgere un’attività d supporto tecnico a beneficio dello scommettitore, titolare del contratto di cont gioco con il concessionario, interferisca nell’attività di scommessa del cl (Sez.3,n.49392 del 10/11/2009, Rv.245711 – 01; Sez.3, n. 42077 del 06/10/2011,Rv.251311 – 01).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi asCOGNOME di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 24/01/2024