Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7540 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Chiari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/04/2023, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22/09/2022 dal Tribunale di Brescia, confermata l’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 305, comma 2, d.lgs 209/2005, applicava le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta a mesi cinque di reclusione ed euro 13,334 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell’art. 305, comma 2, d.lgs 209/2005 e vizio di motivazione.
Argomenta che non tutte le attività di soggetto terzo rispetto all’assicuratore che interferiscano coi soggetti assicurati rientrano nell’attività di “distribuzion assicurativa” richiedente l’iscrizione al R.U.I.; la condotta contestata era stata posta in essere dal ricorrente quale semplice nuncius di entrambe le parti, senza alcun contributo alla formazione della loro volontà; la Corte di appello aveva erroneamente valutato la condotta del ricorrente come integrante il reato contestato con argomentazioni fondate su premesse non pertinenti e con valutazione non condivisibile delle risultanze istruttorie.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, COGNOME, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, COGNOME, Rv. 235508).
3. Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione p giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risul processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 d 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 2 Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenz quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle r della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realt appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongru tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente in dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionam svolto, determinando ai suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazion non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compend probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logi e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazi prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immun da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la condotta ricorrente aveva integrato in fatto un’attività di intermediazione assicur (teneva, in via esclusiva, i contatti con i clienti della compagnia assicu proponendo polizze e gestendo tutti i rapporti che alla relativa st conseguivano), pur sprovvisto di iscrizione al registro degli intermed assicurativi di cui all’art. 109 del d.igs 209/2005 (registro da cui era stato in data 26.11.2012).
Va evidenziato che l’art. 305, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005 punisc “chiunque esercita l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurati difetto di iscrizione al registro di cui all’articolo 109”; in tate registro
prevista un’apposita sezione in cui sono iscritti, a sensi dell’art. 109, co lett. b), “i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì deno broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza p di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”. A sua vol l’art. 106 d.lgs. n. 209 del 2005 precisa che “L’attività di intermedia assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicur e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale att se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri contratti stipulati”. E va, inoltre, ricordato che questa Corte ha affermato, i di illecita attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa, ai f configurabilità del reato di cui all’art. 305, comma 2, d.lgs. 7 settembre 200 209, è sufficiente che l’agente, in difetto di iscrizione nell’apposito regi mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati “brokers”, sv anche una sola delle condotte di intermediazione previste dalla norma (Sez.3,n 9409 del 09/02/2021, Rv.281380 – 01).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 c proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 24/01/2024